Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18025
TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Spese mediche ordinarie

    Le spese mediche ordinarie, pattuite per essere ripartite al 50%, non sono state adeguatamente provate dal ricorrente a causa di scontrini illeggibili, privi del codice fiscale della minore o senza descrizione specifica del prodotto. Pertanto, nulla è stato riconosciuto per le spese farmaceutiche.

  • Accolto
    Spese per psicoterapia

    Il percorso terapeutico era necessario e precedentemente condiviso. Il motivo addotto dal resistente per la revoca del consenso (mancata ripresa del rapporto padre-figlia) non è congruo, dato che l'interesse della minore a ricevere aiuto professionale per il proprio benessere psico-fisico permane. La spesa è congrua e sostenibile date le condizioni economiche dei genitori. Pertanto, è stato riconosciuto il rimborso del 50% delle spese documentate.

  • Accolto
    Spese mediche straordinarie (lenti, occhiali, visite specialistiche)

    Tali spese sono considerate di natura routinaria e non richiedono il consenso preventivo del genitore non anticipatario per il rimborso. Il resistente doveva farsene carico in via esclusiva secondo gli accordi e non ha contestato specificamente l'importo richiesto e documentato. Pertanto, è stato riconosciuto il rimborso dell'importo richiesto.

  • Accolto
    Spese per Campus Operation Smile (Miami e Perù)

    Le attività dei Campus sono state autorizzate dal tutore e rappresentano preziose occasioni di crescita personale e autonomia per la figlia, specialmente considerando le criticità nel suo percorso evolutivo. La spesa è congrua, in linea con il tenore di vita delle parti e le loro risorse economiche. Il rimborso è stato richiesto nella misura del 50% degli esborsi affrontati, non contestati nel quantum e adeguatamente documentati. Pertanto, è stato riconosciuto il rimborso del 50% per ciascun Campus.

  • Rigettato
    Spese per corso di vela

    Non è stato dimostrato uno specifico e meritevole interesse della minore alla pratica di tale sport. Pertanto, la spesa non è rimborsabile.

  • Accolto
    Spese per iscrizione e frequenza Malvern College

    Le spese sono state autorizzate dal Giudice Tutelare, indice di rispondenza all'interesse della minore e in linea con la sua formazione internazionale. Il resistente non ha espresso specifici motivi di diniego né ha provato l'insostenibilità della spesa. La Corte d'Appello ha stabilito che tali spese debbano essere ripartite in misura pari tra i genitori. Pertanto, è stato riconosciuto il rimborso del 50% delle spese documentate.

  • Accolto
    Spese di viaggio per visita colleges

    È ragionevole una visita preventiva dei colleges accompagnata da un genitore per una scelta così importante. Le spese di viaggio saranno rimborsate nella quota del 50%.

  • Rigettato
    Abuso del diritto di difesa e violazione dei principi di lealtà e correttezza

    Il resistente non è incorso in condotte processuali che costituiscano violazione del dovere di lealtà e probità o volte all'alterazione del contraddittorio. Si è limitato a porre all'attenzione del giudice circostanze emergenti dalle deduzioni difensive e dal corredo documentale, nel rispetto delle ordinarie dinamiche difensive.

  • Rigettato
    Infondatezza delle pretese economiche

    La domanda è stata solo parzialmente accolta, con condanna al rimborso di un importo inferiore a quello richiesto.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18025
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 18025
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo