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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18025 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15303/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa AU ON ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. u.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15303/2024 promossa da:
(C.F. ) elett.te domiciliata in Roma Piazza Monte Parte_1 C.F._1 Gennaro n.24 presso l'Avv. Prof. Pompilia Rossi che la rappresenta ed assiste in virtù di procura in atti;
- ricorrente - contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma Via Controparte_1 C.F._2 Monte Zebio n. 28 presso l'Avv. Paola Miri che lo rappresenta ed assiste in virtù di procura in atti;
- resistente -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 28.10.2025: per parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: A)- rigettare integralmente le eccezioni e le contestazioni sollevate dal resistente;
B)- per l'effetto condannare il Prof. al pagamento della somma di € 20.250,30, derivante dalla somma delle singole voci CP_1 di spese straordinarie occorrende per la figlia, che il ha omesso di erogare sino ad oggi, CP_1 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo. C)- Valutare, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., il comportamento processuale agito dal resistente quale abuso del diritto di difesa e violazione dei principi di lealtà e correttezza, con le conseguenze di legge anche in punto di spese processuali. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”;
per parte resistente:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale e nel merito: - rigettare ogni e qualsivoglia pretesa economica avanzata dalla Dott.ssa nel ricorso introduttivo in quanto Parte_1
pagina 1 di 8 infondata in punto di fatto e di diritto per i motivi tutti esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., notificato in data 26.9.2024, la Dott.ssa conveniva Parte_1 in giudizio il Prof. Avv. chiedendo, previo accertamento del relativo diritto, la Controparte_1 condanna del medesimo al rimborso (in alcuni casi integrale in altri per la quota del 50%) in suo favore dell'importo di Euro 20.250,30 per le spese dalla medesima anticipate nell'interesse della comune figlia meglio descritte nel ricorso introduttivo;
nello specifico, spese mediche ordinarie per CP_2 l'acquisto di vari farmaci, per sedute di psicoterapia, per visite specialistiche, per l'acquisto di lenti ed occhiali, per la partecipazione ad alcuni Campuses (Operation Smile Campus in Miami nel luglio 2022, Operation Smile Campus in Perù nel luglio 2023, Campus di Vela nell'agosto 2022), per la visita nel Regno Unito accompagnata dalla madre per la scelta del College ed infine per le spese di inizio anno scolastico 2023 presso il Malvern College. A sostegno della pretesa azionata allegava che in data 24 giugno 2016 veniva pubblicata sentenza di divorzio n. 12929/2016 (R.G.n. 30603/2016) con la quale il Tribunale Ordinario di Roma nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti prevedeva a carico del un contributo al mantenimento per la figlia minore di importo pari ad € 2.750,00 mensili CP_1 oltre ISTAT, la corresponsione in misura del 100% delle spese scolastiche e delle spese mediche straordinarie documentate ed in misura del 50% delle spese mediche ordinarie occorrende per la minore. Aggiungeva che a seguito di un ricorso del San Mauro per la modifica delle condizioni di divorzio (R.G. n. 17804/2016 V.G.), il Tribunale con decreto n. cron. 6551/2019, sospendeva l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia da parte di entrambi i genitori nominando quale tutore della minore il Sindaco pro tempore del Comune di Roma e che successivamente veniva incaricata la dr .ssa poi sostituita dall'Avv. Laura Versace. Controparte_3 Aggiungeva che il , pur avendo ricevuto comunicazioni di tali spese sia da parte della dr.ssa CP_1 sia da parte del tutore della minore, si era sottratto all'adempimento delle obbligazioni poste Parte_1 a suo carico dalla sentenza di divorzio ed era dunque debitore della degli importi che Parte_1 quest'ultima aveva anticipate per suo conto. La ricorrente precisava che le attività Operation Smile Campus in Miami (luglio 2022) ed il campus di vela effettuato dalla minore nel mese di agosto 2022 presso Porto LL (Sardegna), erano state autorizzate dal tutore come pure l'attività Operation Smile Campus in Perù (luglio 2023) era stata autorizzata in data 20.06.2023 dall'Ufficio Tutela Pubblica (Dipartimento Politiche Sociali e Salute); che parimenti era stata autorizzata dal tutore la visita della minore – accompagnata dalla madre - dei Colleges nel periodo dal 12 al 15 dicembre 2022. Evidenziava infine, in relazione alla iscrizione al Malvern College nel mese di gennaio 2023, che la dr.ssa in data 14 gennaio 2023, tenuto CP_3 conto anche degli accordi intercorsi tra i genitori di , aveva autorizzato i genitori Parte_2 ad effettuare tutte le procedure per l'iscrizione della minore al Malvern College, allegando altresì il modulo di iscrizione sottoscritto dal medesimo tutore e che successivamente in data 2.03.2023, il Giudice Tutelare dr.ssa (Proc. R.G. N. 4100/2019), aveva disposto l'iscrizione ed il temporaneo Pt_3 collocamento della minore presso detto College (v. doc. all. n. 12).
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1 Deduceva che, in ragione di quanto previsto dalla sentenza di divorzio (n. 12929/2016) aveva sempre provveduto in via esclusiva ed integrale alla spesa relativa alla retta scolastica della minore presso l'Istituto St George's di Roma con una retta mensile di 2.500,00 Euro, di avere sempre versato l'assegno di mantenimento nella misura stabilita dal Tribunale, di avere, in ragione di una importante contrazione dei propri redditi, avviato innanzi al Tribunale di Roma un procedimento (13850/22 RG) al pagina 2 di 8 fine di ottenere una modifica delle condizioni di divorzio nel quale si era costituita la Dr.ssa
[...] chiedendo che il padre si facesse personalmente e integralmente carico di tutte le spese di Parte_1 istruzione della figlia minore oltre che un aumento del contributo per il mantenimento di CP_2 quest'ultima; che il procedimento era stato definito con decreto n. 9242/2023 del 19.5.2023 con il rigetto di entrambe le domande proposte e, dunque, (anche) della domanda della di accollo Parte_1 integrale a carico del delle spese relative all'istruzione della figlia;
aggiungeva che avverso CP_1 tale decreto aveva interposto reclamo la presso la Corte di Appello di Roma (R.G. 51548/23). Parte_1 Deve darsi atto che nel corso di questo giudizio è stato tempestivamente depositato il decreto di rigetto della Corte di Appello (n. 410/25) che ha confermato il decreto n. 9242/2023 del Tribunale di Roma che aveva rigettato le reciproche richieste dell'una e dell'altra parte di sentirsi esonerato dall'onere relativo alle spese del Malvern College (cfr decreto n. 410/25 “E' documentato che il padre non sia stato preventivamente coinvolto nella decisione e tanto basta, senza dubbio alcuno, ad escludere che possa ancora valere il previo accordo per il quale egli si faceva carico per intero del ben inferiore costo della scuola privata frequentata dalla figlia in Roma.). In merito alle spese mediche ordinarie, parte resistente deduceva che le medesime non fossero dovute in quanto ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile versato dal padre;
contestava inoltre l'adeguatezza della prova documentale rilevando la mancanza di prescrizione medica, il difetto dell'indicazione del codice fiscale di in molti degli scontrini, la non leggibilità di alcuni di CP_2 essi, la insufficiente generica indicazione del prodotto acquistato;
quanto alle spese per la psicoterapia deduceva la loro riconducibilità alla categoria delle spese straordinarie necessitanti di preventiva concertazione deducendo e documentando di aver contribuito alla spesa fino al 7.11.2022, data in cui aveva comunicato formalmente alla Dott.ssa che seguiva la ragazza che non avrebbe più Parte_4 garantito il proprio impegno economico revocando il mandato conferito alla psicoterapeuta poiché riteneva non efficace la terapia in quanto la figlia continuava a rifiutare di incontrarlo (all. 9 memoria di costituzione). Deduceva che parimenti non erano rimborsabili le altre spese straordinarie per lo più relative all'acquisto di lenti ed occhiali e a qualche visita specialistica in quanto “mai concordate né condivise” tra i genitori. In ordine alle spese relative alla partecipazione al Campus Operation Smile Campus in Miami (luglio 2022) e al Campus di vela (agosto 2022) riconduceva tali spese alla autonoma iniziativa della pedissequamente avallata dalla tutrice nonostante il fermo diniego manifestato dal resistente Parte_1 a quest'ultima, deducendone la non rimborsabilità in quanto spese straordinarie necessitanti della preventiva concertazione, contestava che il tutore potesse impegnare economicamente il padre che aveva espresso il proprio dissenso sia a quest'ultimo (all. 10 memoria di costituzione) che alla difesa della (all. 11 memoria di costituzione). Parte_1 Parimenti con riferimento alla partecipazione della figlia al Campus Operation Smile Campus in Perù (luglio 2023), spesa per complessivi Euro1.300,00 autorizzata, per momentanea indisponibilità della tutrice, dall'Ufficio Tutela Pubblica di Roma Capitale, contestava il diritto della ad ottenere il Parte_1 rimborso attesa la natura di spesa straordinaria non necessaria che richiederebbe la preventiva concertazione della medesima tra genitori. Con riferimento alla spesa relativa alla visita nel Regno Unito per la scelta del College dal 12 al 15 dicembre 2022 unitamente alla madre e sulle spese della successiva iscrizione al Malvern College (inizio anno scolastico 2023) - che il allega frutto di un premeditato piano della ex moglie CP_1 ancora una volta avallato dalla tutrice, sebbene autorizzato dal Giudice Tutelare – il resistente ne deduceva la natura di spesa straordinaria non obbligatoria con conseguente necessità di preventiva concertazione;
nello specifico affermava che neppure l'autorizzazione della attività da parte del giudice tutelare potesse impegnare economicamente il padre ad una spesa significativamente maggiore rispetto a quella di cui in precedenza si era fatto carico per la frequenza della figlia minore del St. CP_2 George's e, comunque, mai a lui sottoposta. pagina 3 di 8 Celebrata la prima udienza, concessi i termini ex art. 281duodecies c.p.c., acquisito agli atti senza contestazione il richiamato Decreto della Corte di Appello n. 410/25 del 13.02.25, la causa veniva rinviata ex art. 281sexies c.p.c. a successiva udienza ove, precisate dalle parti le conclusioni, con il consenso delle medesime il giudice riservava il deposito della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Natura dell'azione di regresso. Legittimazione
Debitamente qualificata l'azione proposta dalla quale azione di regresso del condebitore Parte_1 solidale in applicazione analogica dell'art. art. 1299 c.c. (Cass. civ. n. 6556/2025), il fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio deve essere individuato nell'adempimento integrale del debito solidale conseguendone che è, appunto, tale adempimento - e non altro – a legittimare il co – debitore che si sia fatto carico dell'intero debito, alla azione di regresso (Cassazione civile, Sez. I sentenza 6556/25).
Tale legittimazione è, dunque, assolutamente impermeabile alla nomina del tutore e permane nonostante l'intervenuta decadenza dalla responsabilità genitoriale dalla quale, del resto, prescinde l'obbligo di mantenimento dei figli (tra le molte Cfr. Cassazione civile, Sezione I, 08/11/2010, n. 22678).
2) Il regime delle spese extra – assegno.
Il titolo che regola il regime delle spese extra – assegno è agevolmente individuabile nella sentenza di divorzio (n. 12929/2016 - R.G. n. 30603/2016) e nei successivi provvedimenti intervenuti nel tempo a definizione delle istanze di modifica delle condizioni proposte dalle parti come risultanti all'esito delle interposte impugnazioni.
Per quanto qui interessa deve fin d'ora darsi atto che il decreto n. 9242/2023 del 19.5.2023 (13850/22 RG) del Tribunale di Roma che ha definito la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, nel confermare l'importo di euro 2.750,00 mensile quale contributo paterno al mantenimento della minore, ha respinto le reciproche richieste delle parti di accollo integrale alla controparte delle spese di istruzione della figlia e che il Decreto della Corte di Appello che ha deciso il reclamo sul medesimo, in ordine alle spese di istruzione (rectius spese del College) ha stabilito che i costi della nuova retta (Malvern College) debbano essere parimenti ripartiti fra i due genitori”.
In merito al regime delle spese, una considerazione si impone poi in ordine al valore del Protocollo del Tribunale di Roma che le parti hanno talvolta richiamato nei propri atti difensivi.
I Protocolli adottati dai vari Tribunali dello Stato con finalità sostanzialmente deflattiva del contenzioso, costituiscono dei documenti ricognitivi privi di carattere precettivo che non hanno efficacia tout court se non quando siano esplicitamente richiamati dalle parti o dal provvedimento giudiziale regolativo del regime delle spese extra assegno; in diversa ipotesi essi possono solo orientare l'interprete laddove le parti non abbiano esplicitamente e/o diversamente disposto.
In prima istanza e prioritariamente dovrà, dunque, aversi riguardo a quanto esplicitamente concordato dalle parti e, solo laddove esse non abbiano specificatamente disposto, potrà farsi riferimento per la qualificazione delle spese, a quanto disposto dal Protocollo del 2014 adottato da questo Tribunale fermi, ovviamente, i principi generali giurisprudenziali successivamente consolidatisi.
4) Indirizzi giurisprudenziali in tema di spese straordinarie
pagina 4 di 8 Secondo il recente e nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla azione di regresso del genitore anticipatario delle spese extra – assegno ciò che viene in rilievo è la valutazione dell'interesse del figlio piuttosto che il profilo della condivisione della spesa. In tale senso, Cass. n. 16175/2015, afferma il principio secondo cui “la mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, in caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al giudice di merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”.
Tale orientamento ha avuto seguito con Cass. n. 2127/2016 che ha ribadito come nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei coniugi.
Analogamente Cass. n. 2467/2016, ha aggiunto che, in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge divorziato può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi ma non comporta irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia.
Da ultimo, Cass. n. 4060/2017, richiamando i principi sopra esposti, chiarisce che quando i genitori vivono in un rapporto che non consente loro il raggiungimento di un'intesa, occorre assicurare la tutela del migliore interesse del minore per cui l'opposizione di un genitore non può paralizzare l'adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse e neppure è necessario che tale intesa si trovi prima che l'iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all'interesse del minore.
Pur nella consapevolezza della diversità della situazione, le superiori pronunce danno ragione della assoluta preminenza, nella valutazione del giudice, dell'interesse del minore pur nella contestuale considerazione di altri elementi quali la congruità della spesa rispetto all'interesse medesimo e rispetto alle condizioni economico – patrimoniali dei genitori.
Sotto altro profilo la richiamata doverosa valutazione del giudice impone che il coniuge convenuto in giudizio per il rimborso della spesa debba opporre una difesa non meramente assertiva, ma articolata su specifici motivi di dissenso valutabili dal giudice, quali la non rispondenza delle spese all'interesse del minore ovvero la insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori e all'utilità per i figli.
5) Il ruolo del tutore.
Nel caso di specie, la responsabilità genitoriale delle parti è stata sospesa all'esito di un primo ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio con contestuale nomina di tutore provvisorio individuato nel Sindaco del Comune di Roma. Ai sensi dell'art. 357 c.c. il tutore ha la cura della persona del minore e lo rappresenta in tutti gli atti civili, e ai sensi dell'art. 371, n.1, c.c. il giudice tutelare su proposta del tutore delibera tra l'altro sugli studi del minore sentiti i parenti prossimi. Ne deriva che le scelte operate dal tutore e/o da quest'ultimo autorizzate su istanza di un genitore non risultano in questa sede insindacabili ma soggiacciono – ai fini del diritto al rimborso - come lo sarebbe quella di un genitore, alla valutazione giudiziale cui rimandano le pronunce richiamate al punto pagina 5 di 8 precedente, in ordine alla rispondenza della spesa all'interesse del minore, alla sua congruità e sostenibilità. Nella ipotesi in cui sia intervenuto il Giudice Tutelare a disporre una determinata attività suggerita dal tutore, ciò che può dedursi dalla circostanza è certamente il positivo giudizio di sicura rispondenza della spesa all'interesse del minore, senza tuttavia poter ritenere che la valutazione del G.T. possa estendersi agli altri indici quale la congruità e la compatibilità della spesa autorizzata rispetto alle condizioni economico – patrimoniali di cui godono i genitori che competono solo al giudice che si trovi ad operare la valutazione di cui alle superiori pronunce giurisprudenziali. Né pare in effetti ipotizzabile che il Giudice Tutelare possa impegnare economicamente un soggetto diverso dal tutelato.
****
Dovendo dunque fare corretta applicazione dei principi sopra richiamati ed avendo per comodità di esposizione a riferimento lo schema di cui al ricorso introduttivo, si osserva.
Quanto alle spese mediche ordinarie che le parti hanno pattuito di ripartire tra loro in pari quota, senza che dunque possa sostenersi che le medesime siano comprese nell'assegno di mantenimento ordinario (con richiamo al Protocollo), le stesse andranno rimborsate nella misura del 50% nei limiti in cui siano state provate.
Sotto il profilo della adeguatezza della prova coglie nel segno la contestazione di parte resistente in ordine al fatto che alcuni scontrini siano illeggibili, altri privi del C.F. della minore e che dunque non vi sia certezza della riferibilità degli esborsi alla medesima.
Ne appare percorribile la tesi di parte ricorrente che ha invocato il potere del giudice di acquisire aliunde la prova degli esborsi. La contestuale assenza oltre che di una prescrizione medica, della descrizione specifica del prodotto (nella quasi totalità dei casi), in difetto dell'indicazione del C.F. della minore non consentono di individuare una prova adeguata della spesa anche per quelli scontrini che sono leggibili. Nulla può essere dunque riconosciuto a titolo di rimborso per la spesa per farmaci.
Deve invece riconoscersi a favore della il diritto al rimborso delle spese per le sedute di Parte_1 psicoterapia. Dalle risultanze acquisite emerge come il percorso terapeutico per la figlia delle parti fosse non solo necessario ma anche oggetto di accordo tra i genitori che se ne erano fatti carico in parti eguali fino alla intervenuta revoca del consenso da parte del Considerato il diritto della CP_4 minore ad una continuità terapeutica e che il motivo allegato dal resistente a giustificazione di tale revoca (mancata ripresa del rapporto padre – figlia) non appare congruo posto che la permanenza di criticità in tale rapporto non coincide con il venire meno dell'interesse della minore a godere dell'aiuto di un professionista nella ricerca di un proprio autonomo equilibrio e benessere psico fisico e, pertanto, non ne giustifica l'interruzione; rilevata che la spesa appare congrua dal momento che entrambi i genitori se ne erano fatti precedentemente carico senza lagnanze e che le importanti condizioni economico – patrimoniali di entrambi non consentono di porne in dubbio la sostenibilità economica, le spese medesime, documentate per euro 2.764,00 debbono essere ripartite per la metà tra le parti come richiesto dalla ricorrente e rimborsate dal in favore della nella misura di euro CP_4 Parte_1 1.382,00 (2.764 :2).
Le spese che parte ricorrente ha qualificato come mediche straordinarie - nella quasi totalità per l'acquisto di lenti ed occhiali (per nulla tra di loro sovrapponibili) oltre che per analisi cliniche, per alcune visite specialistiche, hanno natura routinaria poiché, pur non avendo una quantificazione predeterminabile, la loro occorrenza è considerata quasi certa e pur non ricomprese nell'assegno fisso periodico di mantenimento, tuttavia, nel loro ordinario riproporsi assumono una connotazione di pagina 6 di 8 probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certe cosicché le stesse se non predeterminabili nel quantum lo sono in ordine all'an (Cass, 3835/21 che specificatamente qualifica tali, le spese per occhiali e visite specialistiche); esse non richiedono, ai fini del rimborso da parte del genitore non anticipatario il consenso (Cass. 14564/2023).
Sulla base degli accordi delle parti, delle stesse deve farsi carico in via esclusiva il che CP_1 dunque dovrà rimborsare alla a tale titolo l'importo richiesto di euro 2.590,68 non Parte_1 specificatamente contestato e, comunque, adeguatamente documentato.
Quanto alla partecipazione di al “Miami Operation Smile Campus” nel luglio 2022 come CP_2 pure al “Operation Smile Campus” in Perù (luglio 2023), attività non equiparabili a vacanze ma, piuttosto, a progetti di formazione giovanile volti ad aiutare chi vive situazioni di difficoltà, autorizzate dal tutore, non può negarsi che tali esperienze costituiscano per un'adolescente preziosa occasione di crescita personale e di conquista di autonomia, tanto più nel caso in cui il normale percorso evolutivo appaia a tratti accidentato ed il rapporto con la madre a rischio simbiotico come dedotto anche dal
[...] che, d'altra parte, non ha opposto sul punto specifici motivi di dissenso. La spesa risulta CP_1 congrua ed assolutamente in linea con il tenore di vita delle parti e le importanti risorse economico – patrimoniali di cui esse dispongono. Il rimborso è stato chiesto nella misura del 50% degli esborsi affrontati, non contestati nel quantum ed adeguatamente documentati. Il resistente dovrà, dunque, rimborsare a parte ricorrente euro 1.021,35 (2.042,63:2) per il Campus di Miami ed euro 1.281,31 (2.562,62) per il Campus in Perù.
Non appaiono invece rimborsabili le spese per il corso di vela in Sardegna posto che non risulta sussistere uno specifico e meritevole interesse della minore alla pratica di tale particolare sport in una delle più rinomate località di Italia, come opposto dal . CP_4
In ordine alle spese relative alla iscrizione di al le stesse sono state CP_2 Parte_5 autorizzate dal Giudice Tutelare con provvedimento del 2.03.2023, indice della positiva e certa rispondenza della spesa all'interesse della minore, essendo le stesse – come condivisibilmente osservato dal G.T., in linea con la formazione internazionale della ragazza ed avallate anche dal parere della psicoterapeuta che la segue;
del resto in merito a tale rispondenza il non ha espresso - CP_1 neppure in questa sede - specifici motivi di diniego;
anche la censura in ordine alla sostenibilità della spesa è stata generica (lamentando il non tanto l'entità della spesa ma, piuttosto, il fatto che CP_1 i costi non gli fossero stati preventivamente sottoposti), non supportata sotto il profilo della prova e, comunque, non meritevole in ragione delle risorse economiche delle quali anche il Decreto della Corte di Appello da atto godere il resistente, comunque, risultanti in generale dalle stesse difese delle parti. Tanto più in considerazione che di dette spese il non dovrà farsi carico in via esclusiva ma CP_1 in ragione della metà.
Sotto il profilo della ripartizione della spesa relativa alla iscrizione e frequenza del Marven College non potrà, infatti, che farsi riferimento al Decreto della Corte di Appello n. 410/2025 che ha ritenuto equo che dette spese siano suddivise in ragione della metà tra i genitori.
La pur suggestiva tesi della difesa di parte ricorrente in ordine alla non estensibilità della decisione della Corte di Appello alla ripartizione delle spese di iscrizione dovendosi riferire gli oneri economici citati dal decreto alle sole spese “di retta”, non appare condivisibile.
Prescindendo dalla mera terminologia per favorire la ratio che presiede alla anzidetta previsione della Corte di Appello, non è rinvenibile alcun motivo che possa in via logica consentire un distinguo tra spese di iscrizione e spese di retta che giustifichi una diversa ripartizione per le prime.
Ed, invero, già il provvedimento del Tribunale di Roma n. 9242/23 (13850/22 R.G.) aveva escluso che le spese scolastiche della figlia potessero rimanere a carico del padre al 100% (cfr “Per le stesse ragioni, non può trovare accoglimento la domanda della di porre integralmente a carico del Parte_1 pagina 7 di 8 ricorrente le spese scolastiche di ”); essendo stato rigettato il reclamo avverso tale ultimo CP_2 provvedimento è al medesimo che deve farsi riferimento. Non è dunque condivisibile la tesi di parte ricorrente in ordine alla permanenza degli effetti delle condizioni pattuite tra le parti nell'accordo di divorzio secondo le quali il risultava onerato del 100% delle spese scolastiche per la figlia CP_1 posto che ciò è stato esplicitamente escluso dalla Corte di Appello (pag. 7 Decreto n. 410/2025 “E' documentato che il padre non sia stato preventivamente coinvolto nella decisione e tanto basta, senza dubbio alcuno, ad escludere che possa ancora valere il previo accordo per il quale egli si faceva carico per intero del ben inferiore costo della scuola privata frequentata dalla figlia in Roma.).
Il relativo esborso, non contestato nel quantum e che, in ogni caso, parte ricorrente ha quantificato e documentato in euro 11.758,87, dovrà essere rimborsato in ragione della metà e, dunque nei limiti di euro 5.879,87 (11.758,87:2).
In egual misura (50%) andranno rimborsate le spese di viaggio per la visita dei vari colleges posto che è ragionevole, per una scelta tanto importante, una preventiva visita della ragazza sul posto accompagnata da un genitore. Le spese di viaggio andranno dunque rimborsate per la quota del 50% derivandone (1.302,30 :2) euro 651,15.
Non sono stato offerti a questo giudice specifici elementi idonei a valutare una eventuale duplicazione delle spese di vitto e alloggio in astratto potenzialmente e parzialmente già comprese nell'assegno di mantenimento ordinario.
In conclusione dovrà riconoscersi il diritto della al rimborso delle spese dedotte in giudizio Parte_1 per la complessiva somma di euro 12.806,36 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Deve escludersi che parte resistente sia incorsa in condotte processuali che possano costituire violazione del dovere di lealtà e probità o volte, come nello specifico dedotto da parte ricorrente, alla alterazione del principio del contraddittorio.
Parte resistente si è, infatti, limitata nel rispetto delle ordinarie dinamiche della attività difensiva, a porre all'attenzione del giudice circostanze già chiaramente emergenti dalle deduzioni difensive delle parti e dal corredo documentale depositato senza incorrere in violazione dei doveri ex art. 88 c.p.c.
In ragione nell'accoglimento solo parziale della domanda le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della domanda, condanna (C.F. ) a rimborsare a Controparte_1 C.F._2 Parte_1
(C.F. ) il complessivo importo di euro 12.806,36 oltre interessi di
[...] C.F._1 legge dalla domanda al saldo;
rigetta ogni altra domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 23 dicembre 2025
Il Giudice
AU ON
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa AU ON ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. u.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15303/2024 promossa da:
(C.F. ) elett.te domiciliata in Roma Piazza Monte Parte_1 C.F._1 Gennaro n.24 presso l'Avv. Prof. Pompilia Rossi che la rappresenta ed assiste in virtù di procura in atti;
- ricorrente - contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma Via Controparte_1 C.F._2 Monte Zebio n. 28 presso l'Avv. Paola Miri che lo rappresenta ed assiste in virtù di procura in atti;
- resistente -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 28.10.2025: per parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: A)- rigettare integralmente le eccezioni e le contestazioni sollevate dal resistente;
B)- per l'effetto condannare il Prof. al pagamento della somma di € 20.250,30, derivante dalla somma delle singole voci CP_1 di spese straordinarie occorrende per la figlia, che il ha omesso di erogare sino ad oggi, CP_1 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo. C)- Valutare, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., il comportamento processuale agito dal resistente quale abuso del diritto di difesa e violazione dei principi di lealtà e correttezza, con le conseguenze di legge anche in punto di spese processuali. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”;
per parte resistente:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale e nel merito: - rigettare ogni e qualsivoglia pretesa economica avanzata dalla Dott.ssa nel ricorso introduttivo in quanto Parte_1
pagina 1 di 8 infondata in punto di fatto e di diritto per i motivi tutti esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., notificato in data 26.9.2024, la Dott.ssa conveniva Parte_1 in giudizio il Prof. Avv. chiedendo, previo accertamento del relativo diritto, la Controparte_1 condanna del medesimo al rimborso (in alcuni casi integrale in altri per la quota del 50%) in suo favore dell'importo di Euro 20.250,30 per le spese dalla medesima anticipate nell'interesse della comune figlia meglio descritte nel ricorso introduttivo;
nello specifico, spese mediche ordinarie per CP_2 l'acquisto di vari farmaci, per sedute di psicoterapia, per visite specialistiche, per l'acquisto di lenti ed occhiali, per la partecipazione ad alcuni Campuses (Operation Smile Campus in Miami nel luglio 2022, Operation Smile Campus in Perù nel luglio 2023, Campus di Vela nell'agosto 2022), per la visita nel Regno Unito accompagnata dalla madre per la scelta del College ed infine per le spese di inizio anno scolastico 2023 presso il Malvern College. A sostegno della pretesa azionata allegava che in data 24 giugno 2016 veniva pubblicata sentenza di divorzio n. 12929/2016 (R.G.n. 30603/2016) con la quale il Tribunale Ordinario di Roma nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti prevedeva a carico del un contributo al mantenimento per la figlia minore di importo pari ad € 2.750,00 mensili CP_1 oltre ISTAT, la corresponsione in misura del 100% delle spese scolastiche e delle spese mediche straordinarie documentate ed in misura del 50% delle spese mediche ordinarie occorrende per la minore. Aggiungeva che a seguito di un ricorso del San Mauro per la modifica delle condizioni di divorzio (R.G. n. 17804/2016 V.G.), il Tribunale con decreto n. cron. 6551/2019, sospendeva l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia da parte di entrambi i genitori nominando quale tutore della minore il Sindaco pro tempore del Comune di Roma e che successivamente veniva incaricata la dr .ssa poi sostituita dall'Avv. Laura Versace. Controparte_3 Aggiungeva che il , pur avendo ricevuto comunicazioni di tali spese sia da parte della dr.ssa CP_1 sia da parte del tutore della minore, si era sottratto all'adempimento delle obbligazioni poste Parte_1 a suo carico dalla sentenza di divorzio ed era dunque debitore della degli importi che Parte_1 quest'ultima aveva anticipate per suo conto. La ricorrente precisava che le attività Operation Smile Campus in Miami (luglio 2022) ed il campus di vela effettuato dalla minore nel mese di agosto 2022 presso Porto LL (Sardegna), erano state autorizzate dal tutore come pure l'attività Operation Smile Campus in Perù (luglio 2023) era stata autorizzata in data 20.06.2023 dall'Ufficio Tutela Pubblica (Dipartimento Politiche Sociali e Salute); che parimenti era stata autorizzata dal tutore la visita della minore – accompagnata dalla madre - dei Colleges nel periodo dal 12 al 15 dicembre 2022. Evidenziava infine, in relazione alla iscrizione al Malvern College nel mese di gennaio 2023, che la dr.ssa in data 14 gennaio 2023, tenuto CP_3 conto anche degli accordi intercorsi tra i genitori di , aveva autorizzato i genitori Parte_2 ad effettuare tutte le procedure per l'iscrizione della minore al Malvern College, allegando altresì il modulo di iscrizione sottoscritto dal medesimo tutore e che successivamente in data 2.03.2023, il Giudice Tutelare dr.ssa (Proc. R.G. N. 4100/2019), aveva disposto l'iscrizione ed il temporaneo Pt_3 collocamento della minore presso detto College (v. doc. all. n. 12).
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1 Deduceva che, in ragione di quanto previsto dalla sentenza di divorzio (n. 12929/2016) aveva sempre provveduto in via esclusiva ed integrale alla spesa relativa alla retta scolastica della minore presso l'Istituto St George's di Roma con una retta mensile di 2.500,00 Euro, di avere sempre versato l'assegno di mantenimento nella misura stabilita dal Tribunale, di avere, in ragione di una importante contrazione dei propri redditi, avviato innanzi al Tribunale di Roma un procedimento (13850/22 RG) al pagina 2 di 8 fine di ottenere una modifica delle condizioni di divorzio nel quale si era costituita la Dr.ssa
[...] chiedendo che il padre si facesse personalmente e integralmente carico di tutte le spese di Parte_1 istruzione della figlia minore oltre che un aumento del contributo per il mantenimento di CP_2 quest'ultima; che il procedimento era stato definito con decreto n. 9242/2023 del 19.5.2023 con il rigetto di entrambe le domande proposte e, dunque, (anche) della domanda della di accollo Parte_1 integrale a carico del delle spese relative all'istruzione della figlia;
aggiungeva che avverso CP_1 tale decreto aveva interposto reclamo la presso la Corte di Appello di Roma (R.G. 51548/23). Parte_1 Deve darsi atto che nel corso di questo giudizio è stato tempestivamente depositato il decreto di rigetto della Corte di Appello (n. 410/25) che ha confermato il decreto n. 9242/2023 del Tribunale di Roma che aveva rigettato le reciproche richieste dell'una e dell'altra parte di sentirsi esonerato dall'onere relativo alle spese del Malvern College (cfr decreto n. 410/25 “E' documentato che il padre non sia stato preventivamente coinvolto nella decisione e tanto basta, senza dubbio alcuno, ad escludere che possa ancora valere il previo accordo per il quale egli si faceva carico per intero del ben inferiore costo della scuola privata frequentata dalla figlia in Roma.). In merito alle spese mediche ordinarie, parte resistente deduceva che le medesime non fossero dovute in quanto ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile versato dal padre;
contestava inoltre l'adeguatezza della prova documentale rilevando la mancanza di prescrizione medica, il difetto dell'indicazione del codice fiscale di in molti degli scontrini, la non leggibilità di alcuni di CP_2 essi, la insufficiente generica indicazione del prodotto acquistato;
quanto alle spese per la psicoterapia deduceva la loro riconducibilità alla categoria delle spese straordinarie necessitanti di preventiva concertazione deducendo e documentando di aver contribuito alla spesa fino al 7.11.2022, data in cui aveva comunicato formalmente alla Dott.ssa che seguiva la ragazza che non avrebbe più Parte_4 garantito il proprio impegno economico revocando il mandato conferito alla psicoterapeuta poiché riteneva non efficace la terapia in quanto la figlia continuava a rifiutare di incontrarlo (all. 9 memoria di costituzione). Deduceva che parimenti non erano rimborsabili le altre spese straordinarie per lo più relative all'acquisto di lenti ed occhiali e a qualche visita specialistica in quanto “mai concordate né condivise” tra i genitori. In ordine alle spese relative alla partecipazione al Campus Operation Smile Campus in Miami (luglio 2022) e al Campus di vela (agosto 2022) riconduceva tali spese alla autonoma iniziativa della pedissequamente avallata dalla tutrice nonostante il fermo diniego manifestato dal resistente Parte_1 a quest'ultima, deducendone la non rimborsabilità in quanto spese straordinarie necessitanti della preventiva concertazione, contestava che il tutore potesse impegnare economicamente il padre che aveva espresso il proprio dissenso sia a quest'ultimo (all. 10 memoria di costituzione) che alla difesa della (all. 11 memoria di costituzione). Parte_1 Parimenti con riferimento alla partecipazione della figlia al Campus Operation Smile Campus in Perù (luglio 2023), spesa per complessivi Euro1.300,00 autorizzata, per momentanea indisponibilità della tutrice, dall'Ufficio Tutela Pubblica di Roma Capitale, contestava il diritto della ad ottenere il Parte_1 rimborso attesa la natura di spesa straordinaria non necessaria che richiederebbe la preventiva concertazione della medesima tra genitori. Con riferimento alla spesa relativa alla visita nel Regno Unito per la scelta del College dal 12 al 15 dicembre 2022 unitamente alla madre e sulle spese della successiva iscrizione al Malvern College (inizio anno scolastico 2023) - che il allega frutto di un premeditato piano della ex moglie CP_1 ancora una volta avallato dalla tutrice, sebbene autorizzato dal Giudice Tutelare – il resistente ne deduceva la natura di spesa straordinaria non obbligatoria con conseguente necessità di preventiva concertazione;
nello specifico affermava che neppure l'autorizzazione della attività da parte del giudice tutelare potesse impegnare economicamente il padre ad una spesa significativamente maggiore rispetto a quella di cui in precedenza si era fatto carico per la frequenza della figlia minore del St. CP_2 George's e, comunque, mai a lui sottoposta. pagina 3 di 8 Celebrata la prima udienza, concessi i termini ex art. 281duodecies c.p.c., acquisito agli atti senza contestazione il richiamato Decreto della Corte di Appello n. 410/25 del 13.02.25, la causa veniva rinviata ex art. 281sexies c.p.c. a successiva udienza ove, precisate dalle parti le conclusioni, con il consenso delle medesime il giudice riservava il deposito della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Natura dell'azione di regresso. Legittimazione
Debitamente qualificata l'azione proposta dalla quale azione di regresso del condebitore Parte_1 solidale in applicazione analogica dell'art. art. 1299 c.c. (Cass. civ. n. 6556/2025), il fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio deve essere individuato nell'adempimento integrale del debito solidale conseguendone che è, appunto, tale adempimento - e non altro – a legittimare il co – debitore che si sia fatto carico dell'intero debito, alla azione di regresso (Cassazione civile, Sez. I sentenza 6556/25).
Tale legittimazione è, dunque, assolutamente impermeabile alla nomina del tutore e permane nonostante l'intervenuta decadenza dalla responsabilità genitoriale dalla quale, del resto, prescinde l'obbligo di mantenimento dei figli (tra le molte Cfr. Cassazione civile, Sezione I, 08/11/2010, n. 22678).
2) Il regime delle spese extra – assegno.
Il titolo che regola il regime delle spese extra – assegno è agevolmente individuabile nella sentenza di divorzio (n. 12929/2016 - R.G. n. 30603/2016) e nei successivi provvedimenti intervenuti nel tempo a definizione delle istanze di modifica delle condizioni proposte dalle parti come risultanti all'esito delle interposte impugnazioni.
Per quanto qui interessa deve fin d'ora darsi atto che il decreto n. 9242/2023 del 19.5.2023 (13850/22 RG) del Tribunale di Roma che ha definito la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, nel confermare l'importo di euro 2.750,00 mensile quale contributo paterno al mantenimento della minore, ha respinto le reciproche richieste delle parti di accollo integrale alla controparte delle spese di istruzione della figlia e che il Decreto della Corte di Appello che ha deciso il reclamo sul medesimo, in ordine alle spese di istruzione (rectius spese del College) ha stabilito che i costi della nuova retta (Malvern College) debbano essere parimenti ripartiti fra i due genitori”.
In merito al regime delle spese, una considerazione si impone poi in ordine al valore del Protocollo del Tribunale di Roma che le parti hanno talvolta richiamato nei propri atti difensivi.
I Protocolli adottati dai vari Tribunali dello Stato con finalità sostanzialmente deflattiva del contenzioso, costituiscono dei documenti ricognitivi privi di carattere precettivo che non hanno efficacia tout court se non quando siano esplicitamente richiamati dalle parti o dal provvedimento giudiziale regolativo del regime delle spese extra assegno; in diversa ipotesi essi possono solo orientare l'interprete laddove le parti non abbiano esplicitamente e/o diversamente disposto.
In prima istanza e prioritariamente dovrà, dunque, aversi riguardo a quanto esplicitamente concordato dalle parti e, solo laddove esse non abbiano specificatamente disposto, potrà farsi riferimento per la qualificazione delle spese, a quanto disposto dal Protocollo del 2014 adottato da questo Tribunale fermi, ovviamente, i principi generali giurisprudenziali successivamente consolidatisi.
4) Indirizzi giurisprudenziali in tema di spese straordinarie
pagina 4 di 8 Secondo il recente e nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla azione di regresso del genitore anticipatario delle spese extra – assegno ciò che viene in rilievo è la valutazione dell'interesse del figlio piuttosto che il profilo della condivisione della spesa. In tale senso, Cass. n. 16175/2015, afferma il principio secondo cui “la mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, in caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al giudice di merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”.
Tale orientamento ha avuto seguito con Cass. n. 2127/2016 che ha ribadito come nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei coniugi.
Analogamente Cass. n. 2467/2016, ha aggiunto che, in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge divorziato può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi ma non comporta irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia.
Da ultimo, Cass. n. 4060/2017, richiamando i principi sopra esposti, chiarisce che quando i genitori vivono in un rapporto che non consente loro il raggiungimento di un'intesa, occorre assicurare la tutela del migliore interesse del minore per cui l'opposizione di un genitore non può paralizzare l'adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse e neppure è necessario che tale intesa si trovi prima che l'iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all'interesse del minore.
Pur nella consapevolezza della diversità della situazione, le superiori pronunce danno ragione della assoluta preminenza, nella valutazione del giudice, dell'interesse del minore pur nella contestuale considerazione di altri elementi quali la congruità della spesa rispetto all'interesse medesimo e rispetto alle condizioni economico – patrimoniali dei genitori.
Sotto altro profilo la richiamata doverosa valutazione del giudice impone che il coniuge convenuto in giudizio per il rimborso della spesa debba opporre una difesa non meramente assertiva, ma articolata su specifici motivi di dissenso valutabili dal giudice, quali la non rispondenza delle spese all'interesse del minore ovvero la insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori e all'utilità per i figli.
5) Il ruolo del tutore.
Nel caso di specie, la responsabilità genitoriale delle parti è stata sospesa all'esito di un primo ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio con contestuale nomina di tutore provvisorio individuato nel Sindaco del Comune di Roma. Ai sensi dell'art. 357 c.c. il tutore ha la cura della persona del minore e lo rappresenta in tutti gli atti civili, e ai sensi dell'art. 371, n.1, c.c. il giudice tutelare su proposta del tutore delibera tra l'altro sugli studi del minore sentiti i parenti prossimi. Ne deriva che le scelte operate dal tutore e/o da quest'ultimo autorizzate su istanza di un genitore non risultano in questa sede insindacabili ma soggiacciono – ai fini del diritto al rimborso - come lo sarebbe quella di un genitore, alla valutazione giudiziale cui rimandano le pronunce richiamate al punto pagina 5 di 8 precedente, in ordine alla rispondenza della spesa all'interesse del minore, alla sua congruità e sostenibilità. Nella ipotesi in cui sia intervenuto il Giudice Tutelare a disporre una determinata attività suggerita dal tutore, ciò che può dedursi dalla circostanza è certamente il positivo giudizio di sicura rispondenza della spesa all'interesse del minore, senza tuttavia poter ritenere che la valutazione del G.T. possa estendersi agli altri indici quale la congruità e la compatibilità della spesa autorizzata rispetto alle condizioni economico – patrimoniali di cui godono i genitori che competono solo al giudice che si trovi ad operare la valutazione di cui alle superiori pronunce giurisprudenziali. Né pare in effetti ipotizzabile che il Giudice Tutelare possa impegnare economicamente un soggetto diverso dal tutelato.
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Dovendo dunque fare corretta applicazione dei principi sopra richiamati ed avendo per comodità di esposizione a riferimento lo schema di cui al ricorso introduttivo, si osserva.
Quanto alle spese mediche ordinarie che le parti hanno pattuito di ripartire tra loro in pari quota, senza che dunque possa sostenersi che le medesime siano comprese nell'assegno di mantenimento ordinario (con richiamo al Protocollo), le stesse andranno rimborsate nella misura del 50% nei limiti in cui siano state provate.
Sotto il profilo della adeguatezza della prova coglie nel segno la contestazione di parte resistente in ordine al fatto che alcuni scontrini siano illeggibili, altri privi del C.F. della minore e che dunque non vi sia certezza della riferibilità degli esborsi alla medesima.
Ne appare percorribile la tesi di parte ricorrente che ha invocato il potere del giudice di acquisire aliunde la prova degli esborsi. La contestuale assenza oltre che di una prescrizione medica, della descrizione specifica del prodotto (nella quasi totalità dei casi), in difetto dell'indicazione del C.F. della minore non consentono di individuare una prova adeguata della spesa anche per quelli scontrini che sono leggibili. Nulla può essere dunque riconosciuto a titolo di rimborso per la spesa per farmaci.
Deve invece riconoscersi a favore della il diritto al rimborso delle spese per le sedute di Parte_1 psicoterapia. Dalle risultanze acquisite emerge come il percorso terapeutico per la figlia delle parti fosse non solo necessario ma anche oggetto di accordo tra i genitori che se ne erano fatti carico in parti eguali fino alla intervenuta revoca del consenso da parte del Considerato il diritto della CP_4 minore ad una continuità terapeutica e che il motivo allegato dal resistente a giustificazione di tale revoca (mancata ripresa del rapporto padre – figlia) non appare congruo posto che la permanenza di criticità in tale rapporto non coincide con il venire meno dell'interesse della minore a godere dell'aiuto di un professionista nella ricerca di un proprio autonomo equilibrio e benessere psico fisico e, pertanto, non ne giustifica l'interruzione; rilevata che la spesa appare congrua dal momento che entrambi i genitori se ne erano fatti precedentemente carico senza lagnanze e che le importanti condizioni economico – patrimoniali di entrambi non consentono di porne in dubbio la sostenibilità economica, le spese medesime, documentate per euro 2.764,00 debbono essere ripartite per la metà tra le parti come richiesto dalla ricorrente e rimborsate dal in favore della nella misura di euro CP_4 Parte_1 1.382,00 (2.764 :2).
Le spese che parte ricorrente ha qualificato come mediche straordinarie - nella quasi totalità per l'acquisto di lenti ed occhiali (per nulla tra di loro sovrapponibili) oltre che per analisi cliniche, per alcune visite specialistiche, hanno natura routinaria poiché, pur non avendo una quantificazione predeterminabile, la loro occorrenza è considerata quasi certa e pur non ricomprese nell'assegno fisso periodico di mantenimento, tuttavia, nel loro ordinario riproporsi assumono una connotazione di pagina 6 di 8 probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certe cosicché le stesse se non predeterminabili nel quantum lo sono in ordine all'an (Cass, 3835/21 che specificatamente qualifica tali, le spese per occhiali e visite specialistiche); esse non richiedono, ai fini del rimborso da parte del genitore non anticipatario il consenso (Cass. 14564/2023).
Sulla base degli accordi delle parti, delle stesse deve farsi carico in via esclusiva il che CP_1 dunque dovrà rimborsare alla a tale titolo l'importo richiesto di euro 2.590,68 non Parte_1 specificatamente contestato e, comunque, adeguatamente documentato.
Quanto alla partecipazione di al “Miami Operation Smile Campus” nel luglio 2022 come CP_2 pure al “Operation Smile Campus” in Perù (luglio 2023), attività non equiparabili a vacanze ma, piuttosto, a progetti di formazione giovanile volti ad aiutare chi vive situazioni di difficoltà, autorizzate dal tutore, non può negarsi che tali esperienze costituiscano per un'adolescente preziosa occasione di crescita personale e di conquista di autonomia, tanto più nel caso in cui il normale percorso evolutivo appaia a tratti accidentato ed il rapporto con la madre a rischio simbiotico come dedotto anche dal
[...] che, d'altra parte, non ha opposto sul punto specifici motivi di dissenso. La spesa risulta CP_1 congrua ed assolutamente in linea con il tenore di vita delle parti e le importanti risorse economico – patrimoniali di cui esse dispongono. Il rimborso è stato chiesto nella misura del 50% degli esborsi affrontati, non contestati nel quantum ed adeguatamente documentati. Il resistente dovrà, dunque, rimborsare a parte ricorrente euro 1.021,35 (2.042,63:2) per il Campus di Miami ed euro 1.281,31 (2.562,62) per il Campus in Perù.
Non appaiono invece rimborsabili le spese per il corso di vela in Sardegna posto che non risulta sussistere uno specifico e meritevole interesse della minore alla pratica di tale particolare sport in una delle più rinomate località di Italia, come opposto dal . CP_4
In ordine alle spese relative alla iscrizione di al le stesse sono state CP_2 Parte_5 autorizzate dal Giudice Tutelare con provvedimento del 2.03.2023, indice della positiva e certa rispondenza della spesa all'interesse della minore, essendo le stesse – come condivisibilmente osservato dal G.T., in linea con la formazione internazionale della ragazza ed avallate anche dal parere della psicoterapeuta che la segue;
del resto in merito a tale rispondenza il non ha espresso - CP_1 neppure in questa sede - specifici motivi di diniego;
anche la censura in ordine alla sostenibilità della spesa è stata generica (lamentando il non tanto l'entità della spesa ma, piuttosto, il fatto che CP_1 i costi non gli fossero stati preventivamente sottoposti), non supportata sotto il profilo della prova e, comunque, non meritevole in ragione delle risorse economiche delle quali anche il Decreto della Corte di Appello da atto godere il resistente, comunque, risultanti in generale dalle stesse difese delle parti. Tanto più in considerazione che di dette spese il non dovrà farsi carico in via esclusiva ma CP_1 in ragione della metà.
Sotto il profilo della ripartizione della spesa relativa alla iscrizione e frequenza del Marven College non potrà, infatti, che farsi riferimento al Decreto della Corte di Appello n. 410/2025 che ha ritenuto equo che dette spese siano suddivise in ragione della metà tra i genitori.
La pur suggestiva tesi della difesa di parte ricorrente in ordine alla non estensibilità della decisione della Corte di Appello alla ripartizione delle spese di iscrizione dovendosi riferire gli oneri economici citati dal decreto alle sole spese “di retta”, non appare condivisibile.
Prescindendo dalla mera terminologia per favorire la ratio che presiede alla anzidetta previsione della Corte di Appello, non è rinvenibile alcun motivo che possa in via logica consentire un distinguo tra spese di iscrizione e spese di retta che giustifichi una diversa ripartizione per le prime.
Ed, invero, già il provvedimento del Tribunale di Roma n. 9242/23 (13850/22 R.G.) aveva escluso che le spese scolastiche della figlia potessero rimanere a carico del padre al 100% (cfr “Per le stesse ragioni, non può trovare accoglimento la domanda della di porre integralmente a carico del Parte_1 pagina 7 di 8 ricorrente le spese scolastiche di ”); essendo stato rigettato il reclamo avverso tale ultimo CP_2 provvedimento è al medesimo che deve farsi riferimento. Non è dunque condivisibile la tesi di parte ricorrente in ordine alla permanenza degli effetti delle condizioni pattuite tra le parti nell'accordo di divorzio secondo le quali il risultava onerato del 100% delle spese scolastiche per la figlia CP_1 posto che ciò è stato esplicitamente escluso dalla Corte di Appello (pag. 7 Decreto n. 410/2025 “E' documentato che il padre non sia stato preventivamente coinvolto nella decisione e tanto basta, senza dubbio alcuno, ad escludere che possa ancora valere il previo accordo per il quale egli si faceva carico per intero del ben inferiore costo della scuola privata frequentata dalla figlia in Roma.).
Il relativo esborso, non contestato nel quantum e che, in ogni caso, parte ricorrente ha quantificato e documentato in euro 11.758,87, dovrà essere rimborsato in ragione della metà e, dunque nei limiti di euro 5.879,87 (11.758,87:2).
In egual misura (50%) andranno rimborsate le spese di viaggio per la visita dei vari colleges posto che è ragionevole, per una scelta tanto importante, una preventiva visita della ragazza sul posto accompagnata da un genitore. Le spese di viaggio andranno dunque rimborsate per la quota del 50% derivandone (1.302,30 :2) euro 651,15.
Non sono stato offerti a questo giudice specifici elementi idonei a valutare una eventuale duplicazione delle spese di vitto e alloggio in astratto potenzialmente e parzialmente già comprese nell'assegno di mantenimento ordinario.
In conclusione dovrà riconoscersi il diritto della al rimborso delle spese dedotte in giudizio Parte_1 per la complessiva somma di euro 12.806,36 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Deve escludersi che parte resistente sia incorsa in condotte processuali che possano costituire violazione del dovere di lealtà e probità o volte, come nello specifico dedotto da parte ricorrente, alla alterazione del principio del contraddittorio.
Parte resistente si è, infatti, limitata nel rispetto delle ordinarie dinamiche della attività difensiva, a porre all'attenzione del giudice circostanze già chiaramente emergenti dalle deduzioni difensive delle parti e dal corredo documentale depositato senza incorrere in violazione dei doveri ex art. 88 c.p.c.
In ragione nell'accoglimento solo parziale della domanda le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della domanda, condanna (C.F. ) a rimborsare a Controparte_1 C.F._2 Parte_1
(C.F. ) il complessivo importo di euro 12.806,36 oltre interessi di
[...] C.F._1 legge dalla domanda al saldo;
rigetta ogni altra domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 23 dicembre 2025
Il Giudice
AU ON
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