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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 03/03/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 209 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Aldo Moro , 27 98031 C.F._1
Capizzi ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE, 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO
MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La controversia in esame ha origine dal ricorso promosso dal Sig. Pt_1
, depositato in data 27 gennaio 2022, volto a ottenere l'annullamento della
[...] richiesta di restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno
2018, avanzata dall' con comunicazione del 16 aprile 2021. L' ha CP_1 CP_1 eccepito la decadenza dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 del Decreto
Legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in Legge 11 marzo 1970, n. 83, deducendo l'inosservanza del termine perentorio di 120 giorni per l'impugnazione del provvedimento di cancellazione. L'art. 22 del D.L. n. 7/1970 disciplina l'impugnazione giudiziale dei provvedimenti definitivi adottati dall' , stabilendo che l'azione CP_1
giurisdizionale deve essere esercitata entro 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento. Tale termine, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 5942/2001; Cass. Civ., Sez. Lav., n.
25892/2009), ha carattere perentorio e non è suscettibile di interruzione o sospensione. La mancata proposizione tempestiva del ricorso amministrativo rende definitivo il provvedimento e preclude ogni contestazione in sede giurisdizionale (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 8650/2008). La ratio di tale disciplina è garantire certezza nei rapporti giuridici previdenziali e tutelare l'efficienza amministrativa, evitando il perpetuarsi di contenziosi fondati su impugnazioni tardive.
Dall'analisi degli atti di causa emerge che il nominativo del ricorrente è stato cancellato dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli con provvedimento pubblicato telematicamente dall' tra il 1° giugno 2020 e il 15 giugno 2020. CP_1
Pertanto, il termine per proporre ricorso amministrativo scadeva il 15 luglio 2020, mentre quello per l'azione giurisdizionale scadeva il 12 novembre 2020.
La pubblicazione telematica degli elenchi è conforme alla normativa vigente, la quale stabilisce che tale modalità di comunicazione soddisfa il requisito di pubblicità dell'atto amministrativo. In numerose pronunce giurisprudenziali
(Cass. Civ., Sez. Lav., n. 19875/2019; Cons. Stato, Sez. III, n. 452/2020) si è affermato che l'onere di vigilanza da parte del destinatario del provvedimento grava sul lavoratore stesso, il quale deve tempestivamente verificare la propria posizione negli elenchi pubblicati.
Il ricorso è stato introdotto soltanto il 27 gennaio 2022, ben oltre il termine perentorio stabilito dalla normativa. Tale circostanza determina l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, precludendo al giudice la possibilità di esaminare il merito della controversia. La decadenza non è rimettibile in termini, né può essere sanata da una tardiva impugnazione amministrativa, in quanto ha carattere sostanziale e non processuale, come ribadito dalla Corte di Cassazione
(Cass. Civ., Sez. Lav., n. 11245/2017). Poiché la questione della decadenza assume carattere assorbente, il merito della pretesa del ricorrente non può essere scrutinato. La preclusione processuale derivante dalla decadenza esclude qualsiasi valutazione sulla fondatezza delle censure sollevate dal ricorrente in ordine alla legittimità della richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.
Il mancato riconoscimento della prestazione non può dunque essere esaminato nel merito, essendo ormai definitivo il provvedimento amministrativo impugnato.
Tale principio è confermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la definitività di un atto amministrativo non opposto nei termini esclude la possibilità di un riesame successivo nel merito, se non in ipotesi di vizi radicali di nullità (Cons. Stato, Sez. IV, n. 12567/2021).
Considerata la complessità giuridica della questione e la continua evoluzione interpretativa in materia di decadenza previdenziale, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione si fonda su principi di equità e sul riconoscimento della possibile incertezza interpretativa che potrebbe aver indotto in errore la parte ricorrente.
La compensazione delle spese è altresì giustificata dalla pluralità di orientamenti giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo in materia di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, e dalla necessità di evitare un onere eccessivo a carico della parte soccombente quando la questione trattata presenta margini di incertezza interpretativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara:
1. L'inammissibilità del ricorso proposto dal Sig. contro Parte_1
l' per intervenuta decadenza;
CP_1
2. La compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Patti 03/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo