Articolo 318 del Codice civile
Articolo 316 bisArticolo 327
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
20 settembre 1975
>
Versione
7 febbraio 2014
Art. 318.

Abbandono della casa del genitore.

Il figlio ((, sino alla maggiore eta' o all'emancipazione,)) non puo' abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la ((responsabilita' genitoriale)) ne' la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente