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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 824/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPPUCCIO DANIELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4346/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240006657553000 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti di ATO ME1 e ADER, la cartella di pagamento indicata in epigrafe, reltiva a Tassa rifiuti ed all'anno 2007, deducendo, tra l'altro, la prescrizione e la decadenza della pretesa tributaria.
L'agente della riscossione, nelle controdeduzioni, ha rivendicato la legittimità del proprio operato.
L'ente impositore, invece, pur ritualmente provocato al contraddittorio (la cartella impugnata è stata, invero, notificata il 13 marzo 2025, mentre la notifica del ricorso è stata effettuata il 5 maggio 2025, cioè entro il termine perentorio di sessanta giorni fissato dal legislatore), non ha svolto attività processuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, avuto riguardo, quale motivo più liquido, al decorso, a far data dagli anni di imposta, del termine prescrizionale quinquennale, mai interrotto, per quanto risulta, prima del 13 marzo 2025.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico di entrambi i resistenti ed in ossequio alle vigenti tariffe professionali, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, che ha reso le dichiarazioni di legge.
A quest'ultimo proposito, è opportuno specificare che l'affermazione della responsabilità solidale di ADER - frutto della rivisitazione di diverso orientamento, seguito in precedenti pronunzie di questa Corte, in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente vittorioso e l'agente della riscossione - discende dall'ossequio al canone ermeneutico enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "In tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell?ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo" (Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486 - 01; nello stesso senso cfr. anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del
18/01/2017, Rv. 642562 - 01, nonchè, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022, Rv. 664192 - 01).
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato e condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 600, oltre accessori di legge, e rimborso del CUT, se versato, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPPUCCIO DANIELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4346/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240006657553000 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti di ATO ME1 e ADER, la cartella di pagamento indicata in epigrafe, reltiva a Tassa rifiuti ed all'anno 2007, deducendo, tra l'altro, la prescrizione e la decadenza della pretesa tributaria.
L'agente della riscossione, nelle controdeduzioni, ha rivendicato la legittimità del proprio operato.
L'ente impositore, invece, pur ritualmente provocato al contraddittorio (la cartella impugnata è stata, invero, notificata il 13 marzo 2025, mentre la notifica del ricorso è stata effettuata il 5 maggio 2025, cioè entro il termine perentorio di sessanta giorni fissato dal legislatore), non ha svolto attività processuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, avuto riguardo, quale motivo più liquido, al decorso, a far data dagli anni di imposta, del termine prescrizionale quinquennale, mai interrotto, per quanto risulta, prima del 13 marzo 2025.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico di entrambi i resistenti ed in ossequio alle vigenti tariffe professionali, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, che ha reso le dichiarazioni di legge.
A quest'ultimo proposito, è opportuno specificare che l'affermazione della responsabilità solidale di ADER - frutto della rivisitazione di diverso orientamento, seguito in precedenti pronunzie di questa Corte, in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente vittorioso e l'agente della riscossione - discende dall'ossequio al canone ermeneutico enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "In tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell?ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo" (Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486 - 01; nello stesso senso cfr. anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del
18/01/2017, Rv. 642562 - 01, nonchè, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022, Rv. 664192 - 01).
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato e condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 600, oltre accessori di legge, e rimborso del CUT, se versato, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.