CASS
Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2024, n. 19105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19105 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 26/06/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, Avvocato Ivan Agnesini, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 26 giugno 2023 (motivazione depositata il successivo 10 settembre), su appello dell'imputato e del Pubblico ministero e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha: 1) dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato sub capo D) [tentata induzione indebita, così qualificata in primo grado l'originaria contestazione di concussione tentata]; 2) condannato l'imputato per il reato sub capo B) - rubricato come Penale Sent. Sez. 6 Num. 19105 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 28/03/2024 concussione e dal quale LI era stato assolto in primo grado - eiqualificato in induzione indebita e, ritenuta la continuazione tra questo reato e quello sub capo C) per il quale era stata pronunciata condanna in primo grado (originariamente rubricato come concussione e riqualificato dal Tribunale come induzione indebita ), ha rideterminato la pena in complessivi anni tre e mesi otto di reclusione. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce tre motivi, relativi alla insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen., in subordine invocandosi la riqualificazione in truffa aggravata, e, in riferimento all'episodio oggetto del capo B), eccependosi altresì la violazione dell'art. 360 cod. pen e l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal testimone FR MI. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La condanna inflitta all'imputato riguarda due episodi qualificati ex art. 319 quater cod. pen. nei quali secondo quanto accertato dai giudici di merito LI - vice comandante della Stazione dei Carabinieri di Castagnaro - si è fatto consegnare somme di denaro a seguito di "induzione indebita". 2.1. Si tratta, in particolare: 1) della somma di 500 euro ("a titolo di prestito a monte di una richiesta di 3.000 euro") ottenuti da FR MI, gestore di una discoteca, che è stato a ciò indotto in quanto LI gli aveva detto "guarda che in Caserma non tutti ti vogliono bene ...", lasciando intendere che quando non c'era il Comandante della Stazione il naturale sostituto era lui, e successivamente, presentandosi presso il luogo di lavoro e il casello di Milano dell'A4, in divisa e con l'auto di servizio, aveva detto al FR che questi "era intercettato" (circostanza non vera): fatti avvenuti in data 7 dicembre 2015, quando il LI era già stato sospeso dal servizio (capo B); 2) delle somme di 700 euro (a fronte di richiesta di 1.000) e poi di altri 500 euro, ottenuti da ON EL, titolare di una ditta di smaltimento di residui ferrosi, che a ciò veniva indotto "per il timore di subire ripercussioni in caso di diniego" (primo episodio) e "per avere ricevuto innumerevoli ed insistenti messaggi, sino a 10-15 sms al giorno, essere stato convocato presso la stazione CC ove veniva ricevuto da LI in divisa che gli confidava di avere ricevuto dal NOE la richiesta di "informazioni sull'attività di ON" (circostanza, quest'ultima, non verificata e comunque ritenuta irrilevante dalla Corte di appello) e che lui "aveva provveduto a sistemare tutto": dall'aprile/maggio all'ottobre del 2015 (capo C). 2 3. A fronte dell'originaria imputazione di concussione, i giudici di merito hanno escluso la condotta costrittiva, ritenendo sussistenti, da un lato, la condotta incluttiva dell'imputato e, dall'altro lato, un indebito vantaggio per i privati indotti, presupposto per la configurabilità dell'induzione indebita consumata secondo quanto indicato da questa Corte (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013 - dep. 2014, Maldera, Rv. 258470 - 01). Nella specie, a fronte delle somme di denaro date al LI, i due privati avrebbero inteso conseguire, rispettivamente: FR MI un "vantaggio, generico, consistente nel non avere problemi con i Carabinieri", venendo precisato che l'imputato "gli aveva fatto credere di essere intercettato"; ON EL "acquisire la benevolenza ed ingraziarsi l'imputato ... posto che il vantaggio indebito ... può consistere, oltre che in un beneficio determinato e specificamente individuato, anche in una generica disponibilità clientelare del pubblico agente (si veda Cass. S.U. n. 12228/13)"; viene ancora dato atto che ON aveva riferito nelle indagini che "tenuto conto che indossava una divisa e che in caso di diniego avrei potuto avere delle ripercussioni sul mio lavoro, ho recuperato tale somma e l'ho data per l'appunto al MONGELLI", mentre non viene cniarito se per le indagini del NOE l'imputato avesse - come per le intercettazioni nei confronti del FR - mentito per "pressare" l'ON. 4. Rileva il Collegio che i giudici di merito, ritenuto che la condotta dell'imputato non potesse integrare la concussione per assenza di minacce costrittive, sono automaticamente "passati" all'induzione indebita, non valutando in modo adeguato il profilo dell'indebito vantaggio perseguito dai privati, necessario per la sussistenza di tale fattispecie. Al riguardo infatti la già citata pronuncia delle Sezioni Unite ha chiarito come il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla I. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima I. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nei casi ambigui, l'indicato criterio distintivo del danno antigiuridico e del vantaggio indebito va utilizzato, all'esito di un'approfondlita ed equilibrata valutazione del fatto, cogliendo di quest'ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguere la vicenda concreta). Nella specie non viene chiarito in modo adeguato quale sarebbe stato l'effettivo "vantaggio 3 Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di c appello di Venezia. ór 5 TI i L. ag C Così deciso il 28 marzo 2024 indebito" perseguito e ottenuto dai due privati non essendo a ciò sufficienti generiche e ipotetiche "benevolenze" da parte dell'imputato. 5. La motivazione della pronuncia impugnata, nella parte in cui ha ritenuto configurabile l'induzione indebita, non risulta adeguata anche sotto un ulteriore profilo. Invero, la dazione del denaro all'imputato sembra essere stata determinata (anche) dalla falsa rappresentazione da parte di LI di indagini a carico dei due privati (le "intercettazioni nei confronti di FR" e le "indagini del NOE a carico di ON"), di tal che, ove tale aspetto venisse confermato, potrebbe trovare applicazione il principio (che trova il proprio fondamento nella sentenza delle Sez. U "Maldera" già indicata) secondo cui «la condotta del pubblico ufficiale che, simulando l'esistenza di una situazione di pericolo immaginario per la vittima, induce la stessa a remunerarlo per ottenere la sua "protezione" non integra il reato di induzione indebita a dare o a promettere utilità di cui all'art. 319 quater cod. pen., stante la mancanza della condizione di assoggettamento della persona offesa all'esercizio di una potestà altrui, bensì il delitto di truffa aggravata, prevista a norma degli artt. 640, comma secondo, n. 2, e 61, n. 9, cod. pen.» (così, Sez. 6, n. 17655 del 09/04/2015, Satta, Rv. 263657 - 01). 6. Si impone, dunque, l'annullamento della impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello che accerterà, sulla base dei principi sopra indicati, quale fattispecie sia effettivamente ravvisabile a carico dell'imputato LI. A tale riguardo, è opportuno precisare che, laddove venga ritenuto sussistente un delitto che prevede - quale elemento costitutivo o circostanza aggravante - la qualifica di pubblico ufficiale, ai fini dell'eventuale applicazione della disposizione di cui all'art. 360 cod. pen. (in riferimento al capo B, per il quale la condotta del LI si colloca temporalmente dopo che lo stesso era stato sospeso dalle proprie funzioni pubbliche), il giudice deve individuare l'interesse pubblico protetto dalla norma incriminatrice e verificare se la condotta del soggetto attivo non più titolare, al momento del fatto, delle qualifiche di pubblico ufficiale abbia, nonostante la cessazione di dette qualifiche, concretamente leso o messo in pericolo l'interesse tutelato (così, Sez. 5, n. 8430 del 21/01/2020, Fallo, Rv. 278386 - 01).
P. Q. M.
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, Avvocato Ivan Agnesini, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 26 giugno 2023 (motivazione depositata il successivo 10 settembre), su appello dell'imputato e del Pubblico ministero e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha: 1) dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato sub capo D) [tentata induzione indebita, così qualificata in primo grado l'originaria contestazione di concussione tentata]; 2) condannato l'imputato per il reato sub capo B) - rubricato come Penale Sent. Sez. 6 Num. 19105 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 28/03/2024 concussione e dal quale LI era stato assolto in primo grado - eiqualificato in induzione indebita e, ritenuta la continuazione tra questo reato e quello sub capo C) per il quale era stata pronunciata condanna in primo grado (originariamente rubricato come concussione e riqualificato dal Tribunale come induzione indebita ), ha rideterminato la pena in complessivi anni tre e mesi otto di reclusione. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce tre motivi, relativi alla insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen., in subordine invocandosi la riqualificazione in truffa aggravata, e, in riferimento all'episodio oggetto del capo B), eccependosi altresì la violazione dell'art. 360 cod. pen e l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal testimone FR MI. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La condanna inflitta all'imputato riguarda due episodi qualificati ex art. 319 quater cod. pen. nei quali secondo quanto accertato dai giudici di merito LI - vice comandante della Stazione dei Carabinieri di Castagnaro - si è fatto consegnare somme di denaro a seguito di "induzione indebita". 2.1. Si tratta, in particolare: 1) della somma di 500 euro ("a titolo di prestito a monte di una richiesta di 3.000 euro") ottenuti da FR MI, gestore di una discoteca, che è stato a ciò indotto in quanto LI gli aveva detto "guarda che in Caserma non tutti ti vogliono bene ...", lasciando intendere che quando non c'era il Comandante della Stazione il naturale sostituto era lui, e successivamente, presentandosi presso il luogo di lavoro e il casello di Milano dell'A4, in divisa e con l'auto di servizio, aveva detto al FR che questi "era intercettato" (circostanza non vera): fatti avvenuti in data 7 dicembre 2015, quando il LI era già stato sospeso dal servizio (capo B); 2) delle somme di 700 euro (a fronte di richiesta di 1.000) e poi di altri 500 euro, ottenuti da ON EL, titolare di una ditta di smaltimento di residui ferrosi, che a ciò veniva indotto "per il timore di subire ripercussioni in caso di diniego" (primo episodio) e "per avere ricevuto innumerevoli ed insistenti messaggi, sino a 10-15 sms al giorno, essere stato convocato presso la stazione CC ove veniva ricevuto da LI in divisa che gli confidava di avere ricevuto dal NOE la richiesta di "informazioni sull'attività di ON" (circostanza, quest'ultima, non verificata e comunque ritenuta irrilevante dalla Corte di appello) e che lui "aveva provveduto a sistemare tutto": dall'aprile/maggio all'ottobre del 2015 (capo C). 2 3. A fronte dell'originaria imputazione di concussione, i giudici di merito hanno escluso la condotta costrittiva, ritenendo sussistenti, da un lato, la condotta incluttiva dell'imputato e, dall'altro lato, un indebito vantaggio per i privati indotti, presupposto per la configurabilità dell'induzione indebita consumata secondo quanto indicato da questa Corte (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013 - dep. 2014, Maldera, Rv. 258470 - 01). Nella specie, a fronte delle somme di denaro date al LI, i due privati avrebbero inteso conseguire, rispettivamente: FR MI un "vantaggio, generico, consistente nel non avere problemi con i Carabinieri", venendo precisato che l'imputato "gli aveva fatto credere di essere intercettato"; ON EL "acquisire la benevolenza ed ingraziarsi l'imputato ... posto che il vantaggio indebito ... può consistere, oltre che in un beneficio determinato e specificamente individuato, anche in una generica disponibilità clientelare del pubblico agente (si veda Cass. S.U. n. 12228/13)"; viene ancora dato atto che ON aveva riferito nelle indagini che "tenuto conto che indossava una divisa e che in caso di diniego avrei potuto avere delle ripercussioni sul mio lavoro, ho recuperato tale somma e l'ho data per l'appunto al MONGELLI", mentre non viene cniarito se per le indagini del NOE l'imputato avesse - come per le intercettazioni nei confronti del FR - mentito per "pressare" l'ON. 4. Rileva il Collegio che i giudici di merito, ritenuto che la condotta dell'imputato non potesse integrare la concussione per assenza di minacce costrittive, sono automaticamente "passati" all'induzione indebita, non valutando in modo adeguato il profilo dell'indebito vantaggio perseguito dai privati, necessario per la sussistenza di tale fattispecie. Al riguardo infatti la già citata pronuncia delle Sezioni Unite ha chiarito come il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla I. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima I. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nei casi ambigui, l'indicato criterio distintivo del danno antigiuridico e del vantaggio indebito va utilizzato, all'esito di un'approfondlita ed equilibrata valutazione del fatto, cogliendo di quest'ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguere la vicenda concreta). Nella specie non viene chiarito in modo adeguato quale sarebbe stato l'effettivo "vantaggio 3 Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di c appello di Venezia. ór 5 TI i L. ag C Così deciso il 28 marzo 2024 indebito" perseguito e ottenuto dai due privati non essendo a ciò sufficienti generiche e ipotetiche "benevolenze" da parte dell'imputato. 5. La motivazione della pronuncia impugnata, nella parte in cui ha ritenuto configurabile l'induzione indebita, non risulta adeguata anche sotto un ulteriore profilo. Invero, la dazione del denaro all'imputato sembra essere stata determinata (anche) dalla falsa rappresentazione da parte di LI di indagini a carico dei due privati (le "intercettazioni nei confronti di FR" e le "indagini del NOE a carico di ON"), di tal che, ove tale aspetto venisse confermato, potrebbe trovare applicazione il principio (che trova il proprio fondamento nella sentenza delle Sez. U "Maldera" già indicata) secondo cui «la condotta del pubblico ufficiale che, simulando l'esistenza di una situazione di pericolo immaginario per la vittima, induce la stessa a remunerarlo per ottenere la sua "protezione" non integra il reato di induzione indebita a dare o a promettere utilità di cui all'art. 319 quater cod. pen., stante la mancanza della condizione di assoggettamento della persona offesa all'esercizio di una potestà altrui, bensì il delitto di truffa aggravata, prevista a norma degli artt. 640, comma secondo, n. 2, e 61, n. 9, cod. pen.» (così, Sez. 6, n. 17655 del 09/04/2015, Satta, Rv. 263657 - 01). 6. Si impone, dunque, l'annullamento della impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello che accerterà, sulla base dei principi sopra indicati, quale fattispecie sia effettivamente ravvisabile a carico dell'imputato LI. A tale riguardo, è opportuno precisare che, laddove venga ritenuto sussistente un delitto che prevede - quale elemento costitutivo o circostanza aggravante - la qualifica di pubblico ufficiale, ai fini dell'eventuale applicazione della disposizione di cui all'art. 360 cod. pen. (in riferimento al capo B, per il quale la condotta del LI si colloca temporalmente dopo che lo stesso era stato sospeso dalle proprie funzioni pubbliche), il giudice deve individuare l'interesse pubblico protetto dalla norma incriminatrice e verificare se la condotta del soggetto attivo non più titolare, al momento del fatto, delle qualifiche di pubblico ufficiale abbia, nonostante la cessazione di dette qualifiche, concretamente leso o messo in pericolo l'interesse tutelato (così, Sez. 5, n. 8430 del 21/01/2020, Fallo, Rv. 278386 - 01).
P. Q. M.