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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/07/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4629/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4629/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. TRIGILIO ROBERTO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. , domiciliato in VIA V. GIUFFRIDA N.37 C/O AVV. CP_1 C.F._2
ANDREA SCUDERI CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. TARASCIO GIUSEPPE giusta procura in atti.
CONVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09/04/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio , deducendo di essere Parte_1 CP_1
stata totalmente pretermessa dall'eredità del padre, , e chiedendo di accertare la Persona_1
simulazione di un atto di compravendita per interposizione fittizia di persona, con conseguente reintegrazione della propria quota di legittima.
costituendosi in giudizio ha contestato integralmente la domanda, eccependo tra l'altro CP_1
l'intervenuta autorità di giudicato in forza del procedimento R.G. 907/2021, definito con ordinanza esecutiva del 27.05.2022, passata in giudicato.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 9 aprile 2025, è stata trattenuta in decisione. Con istanza depositata in data 10.6.2025 parte attrice ha rinunciato al giudizio. Parte
convenuta, tuttavia, con memoria di replica ha dichiarato di avere interesse ad una statuizione nel presente giudizio.
***
In via preliminare va dato atto che parte attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio e parte convenuta non ha accettato la rinuncia ed ha manifestato il proprio interesse alla decisione della causa.
Alla luce di quanto dichiarato da parte attrice con le note del 10.6.2025 la domanda deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
pagina 2 di 4 Ed invero, questo Tribunale ritiene che la controversia debba essere risolta in rito, non entrando nel merito della questione, in quanto è venuta meno una condizione della azione che deve persistere per tutto il giudizio, dal momento introduttivo a quello della sua decisione, ovvero l'interesse ad agire dell'attore, la cui carenza è rilevabile d'ufficio.
Non ricorre, dunque, una ipotesi di cessazione della materia del contendere in quanto, come la Corte di
Cassazione ha avuto modo più volte di affermare, la stessa può pronunciarsi, anche d'ufficio, solo quando sia sopravvenuta una situazione, riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia, perciò, fatto venir meno - oggettivamente - la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della controversia (vedi, ex plurimis, Cass.7/9/1993 n. 9401; Cass. 16/3/2015 n.
5188, Cass. 9/6/2016 n. 11813). È stato sostenuto che tale pronuncia di accertamento può essere emanata soltanto quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione che non consenta di pervenire alla naturale conclusione del giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi (fra le altre, vedi Cass. 22/12/2006 n. 27460).
Tale circostanza non si è verificata nel caso di specie.
Le spese di lite, stante le ragioni della decisione, liquidate come in dispositivo tenuto conto delle ragioni della decisione, nonché della natura e del valore della causa, con applicazione dei minimi tariffari in ragione della semplicità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 1) Rigetta la domanda attorea;
3) Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, da liquidarsi in euro
2540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 2 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4629/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. TRIGILIO ROBERTO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. , domiciliato in VIA V. GIUFFRIDA N.37 C/O AVV. CP_1 C.F._2
ANDREA SCUDERI CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. TARASCIO GIUSEPPE giusta procura in atti.
CONVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09/04/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio , deducendo di essere Parte_1 CP_1
stata totalmente pretermessa dall'eredità del padre, , e chiedendo di accertare la Persona_1
simulazione di un atto di compravendita per interposizione fittizia di persona, con conseguente reintegrazione della propria quota di legittima.
costituendosi in giudizio ha contestato integralmente la domanda, eccependo tra l'altro CP_1
l'intervenuta autorità di giudicato in forza del procedimento R.G. 907/2021, definito con ordinanza esecutiva del 27.05.2022, passata in giudicato.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 9 aprile 2025, è stata trattenuta in decisione. Con istanza depositata in data 10.6.2025 parte attrice ha rinunciato al giudizio. Parte
convenuta, tuttavia, con memoria di replica ha dichiarato di avere interesse ad una statuizione nel presente giudizio.
***
In via preliminare va dato atto che parte attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio e parte convenuta non ha accettato la rinuncia ed ha manifestato il proprio interesse alla decisione della causa.
Alla luce di quanto dichiarato da parte attrice con le note del 10.6.2025 la domanda deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
pagina 2 di 4 Ed invero, questo Tribunale ritiene che la controversia debba essere risolta in rito, non entrando nel merito della questione, in quanto è venuta meno una condizione della azione che deve persistere per tutto il giudizio, dal momento introduttivo a quello della sua decisione, ovvero l'interesse ad agire dell'attore, la cui carenza è rilevabile d'ufficio.
Non ricorre, dunque, una ipotesi di cessazione della materia del contendere in quanto, come la Corte di
Cassazione ha avuto modo più volte di affermare, la stessa può pronunciarsi, anche d'ufficio, solo quando sia sopravvenuta una situazione, riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia, perciò, fatto venir meno - oggettivamente - la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della controversia (vedi, ex plurimis, Cass.7/9/1993 n. 9401; Cass. 16/3/2015 n.
5188, Cass. 9/6/2016 n. 11813). È stato sostenuto che tale pronuncia di accertamento può essere emanata soltanto quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione che non consenta di pervenire alla naturale conclusione del giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi (fra le altre, vedi Cass. 22/12/2006 n. 27460).
Tale circostanza non si è verificata nel caso di specie.
Le spese di lite, stante le ragioni della decisione, liquidate come in dispositivo tenuto conto delle ragioni della decisione, nonché della natura e del valore della causa, con applicazione dei minimi tariffari in ragione della semplicità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 1) Rigetta la domanda attorea;
3) Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, da liquidarsi in euro
2540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 2 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4