Trib. Catania, sentenza 29/12/2025, n. 6213
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Erronea valorizzazione della testimonianza

    Le censure svolte riguardo alle dichiarazioni di Testimone_1 non possono essere condivise. La circostanza che il teste abbia ricordato il nome della strada ma non il comune è un deficit informativo non univoco. La descrizione del motociclo a 15 metri è compatibile con la dinamica. L'indicazione di 'Fiat Panda' invece di 'Fiat 500' è un lapsus, così come il colore. Le dichiarazioni del teste Tes_4 sono inattendibili in quanto ha riferito che il centauro si è rimesso in sella e ha ripreso la marcia, circostanza smentita dal rapporto di incidente.

  • Rigettato
    Violazione del principio del prudente apprezzamento della prova testimoniale

    Le dichiarazioni del teste Testimone_1 sono state ritenute attendibili dopo aver valutato le incongruenze sollevate dall'appellante. Le dichiarazioni del teste Tes_4 sono state ritenute inattendibili in quanto smentite da elementi oggettivi.

  • Rigettato
    Violazione dell'onere della prova sulla dinamica e sui danni

    Il giudice di pace non ha operato la ricostruzione dell'evento senza tenere conto degli elementi indicati dal CTU, ma ha utilizzato quanto relazionato dal tecnico esclusivamente con riguardo all'entità dei danni e alla quantificazione degli stessi. Il CTU medico-legale ha ritenuto compatibili le lesioni con il sinistro.

  • Rigettato
    Erronea valorizzazione della testimonianza di Testimone_1

    Le censure svolte riguardo alle dichiarazioni di Testimone_1 non possono essere condivise. La circostanza che il teste abbia ricordato il nome della strada ma non il comune è un deficit informativo non univoco. La descrizione del motociclo a 15 metri è compatibile con la dinamica. L'indicazione di 'Fiat Panda' invece di 'Fiat 500' è un lapsus, così come il colore.

  • Rigettato
    Omessa considerazione delle violazioni del Codice della Strada da parte del motociclista

    La sentenza del giudice di pace, che ha ritenuto concorso paritario nella determinazione del sinistro, risulta correttamente fondata sulla ricostruzione della dinamica offerta dal teste Testimone_1, in coerenza con l'incontestato elemento oggettivo costituito da un impatto fra motociclo e veicolo nella parte sinistra di quest'ultimo, a riprova del fatto che il mezzo di proprietà della Pt_1 fosse impegnato in manovra vietata (per la presenza di doppia linea continua) di svolta a sinistra.

  • Rigettato
    Erronea ritenuta inattendibilità del teste Tes_3

    Le dichiarazioni del teste Tes_4 sono state ritenute inattendibili in quanto smentite da elementi oggettivi, in particolare la ricostruzione della condotta di uno dei protagonisti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 29/12/2025, n. 6213
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 6213
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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