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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/12/2025, n. 6213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6213 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4471/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice GI RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4471/2023 R.G. promossa da:
nata a [...] l'[...] (C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Antonella LONGO MINNOLO
appellante
contro nato a [...], il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Luigi Simone BANDIERAMONTE
appellato
e nei confronti di
(C.F. ), quale impresa designata per il Controparte_2 P.IVA_1
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Salvatore
TORRISI TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza ex art.352 c.p.c., trattata con deposito di note scritte ex artt.127 comma 3
e 127 ter c.p.c., con ordinanza del 28.12.2025, la causa veniva posta in decisione, con termine di legge per il deposito della motivazione.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Mascalucia n. Parte_1
98/2022, pubblicata il 28 settembre 2022 nel procedimento R.G. 1093/2019, chiedendo la riforma integrale della decisione impugnata e il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese.
La difesa dell'appellante, con un primo motivo, ha eccepito che il giudice di pace ha erroneamente valorizzato la testimonianza di ritenendola coerente e Testimone_1 attendibile, senza considerare le specifiche contestazioni sollevate dalla convenuta e senza motivare sul punto, in violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha evidenziato che il teste ha reso dichiarazioni contraddittorie e non corrispondenti ai fatti (errata indicazione del veicolo, del colore, del luogo, della dinamica), mentre la deposizione del teste è stata Tes_2 ingiustamente ritenuta inattendibile. Ha quindi dedotto che la sentenza ha fondato la ricostruzione del sinistro su una testimonianza intrinsecamente inattendibile.
Con un secondo motivo, la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di pace non ha applicato correttamente il principio del prudente apprezzamento della prova testimoniale. Ha richiamato giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui il giudice deve valutare la credibilità dei testi sulla base di elementi oggettivi e soggettivi, confrontando le deposizioni e verificandone la coerenza interna ed esterna. Ha rilevato che il
Giudice ha omesso tale valutazione, fondando il proprio convincimento su dichiarazioni contraddittorie e non riscontrate.
Con un terzo motivo, l'appellante ha censurato la statuizione relativa al riconoscimento dei pagina 2 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
danni patrimoniali e personali, deducendo la violazione dell'art. 2697 c.c. Ha sostenuto che l'attore non ha fornito prova né della dinamica del sinistro, né del nesso causale, né dell'esistenza e dell'entità dei danni lamentati. Ha richiamato giurisprudenza secondo cui, in tema di responsabilità da circolazione, l'attore deve provare il fatto storico, il danno e il nesso eziologico, non potendo invocare automaticamente il regime presuntivo dell'art. 2054 c.c. in assenza di tali elementi. Ha inoltre evidenziato che la CTU tecnica ha escluso il nesso di causalità tra i danni alla moto e il sinistro, e che la CTU medico-legale non ha fornito riscontri certi sulla dinamica e sulle lesioni.
Indi, l'appellante ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, il rigetto delle domande attoree e la condanna dell'appellato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
§§§§§
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto integrale Controparte_1 dell'appello, deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento e sollecitando la conferma della sentenza n. 98/2022 del giudice di pace di Mascalucia, con condanna dell'appellante alle spese.
La difesa dell'appellato ha esposto che il giudice di pace ha correttamente ricostruito la dinamica del sinistro occorso in data 2 settembre 2017, valorizzando coerentemente le risultanze istruttorie, le deposizioni testimoniali e le CTU tecnica e medico-legale. Ha ribadito che il motociclo condotto dal procedeva sulla corsia di sinistra del viale Europa, CP_1 in fase di sorpasso all'interno della propria corsia, mentre l'autovettura Fiat 500 della Pt_1
aveva improvvisamente oltrepassato la doppia linea continua per svoltare a sinistra verso via
Fondo di Gullo, senza alcuna segnalazione luminosa, determinando l'impatto.
Ciò premesso, la difesa ha sostenuto, in relazione al primo e secondo motivo di appello, che la testimonianza del FR è stata correttamente ritenuta attendibile, poiché precisa, coerente e perfettamente riscontrata dai luoghi e dal verbale dei Vigili Urbani;
mentre la pagina 3 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
deposizione del teste è stata legittimamente ritenuta inattendibile, avendo egli Tes_2 riferito circostanze smentite dagli atti (in particolare l'asserito allontanamento del dal luogo del sinistro), tanto da giustificare la trasmissione degli atti alla CP_1
Procura. Ha quindi escluso qualsiasi violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., rilevando che il giudice di pace ha esercitato correttamente il prudente apprezzamento della prova.
Con riferimento al terzo motivo, ha evidenziato che i danni materiali al motociclo sono stati documentati fotograficamente e confermati dalla CTU tecnica, che ha quantificato il pregiudizio in € 930,85; mentre i danni fisici sono stati accertati dalla CTU medico-legale, che ha riconosciuto postumi permanenti dell'1% e un lungo periodo di inabilità temporanea, ritenendo sussistente il nesso causale con il sinistro. Ha quindi escluso qualsiasi violazione dell'art. 2697 c.c.
Quanto al quarto motivo, ha sostenuto che la responsabilità concorsuale riconosciuta dal giudice di pace è conforme ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la colpa accertata di uno dei conducenti non esclude il concorso dell'altro in assenza di prova liberatoria. Ha tuttavia osservato, per completezza, che la manovra di sorpasso del non integrava violazione dell'art. 148 C.d.S., essendo stata eseguita all'interno CP_1
della propria corsia e non in corrispondenza di un'intersezione.
Infine, in relazione al quinto motivo, ha ritenuto corretta la condanna alle spese e alle CTU, applicazione diretta del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Indi, l'appellato ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, la conferma integrale della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alle spese del grado.
§§§§§
in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Controparte_2
Strada, si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto da Pt_1
e la riforma integrale della sentenza n. 1093/2019 del Giudice di Pace di Mascalucia,
[...]
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con declaratoria di responsabilità esclusiva di nella Controparte_1 determinazione del sinistro del 2 settembre 2017 e con condanna dello stesso alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della decisione di primo grado, oltre spese.
La difesa della Compagnia ha esposto che il giudice di pace ha erroneamente valorizzato la deposizione del teste , nonostante le evidenti contraddizioni rispetto ai fatti Tes_1
allegati dallo stesso attore. Ha rilevato che il teste ha dichiarato che lo scooter procedeva “nella sua corsia di pertinenza”, mentre l'attore aveva affermato di trovarsi in fase di sorpasso;
ha inoltre evidenziato l'incongruenza relativa alla distanza di “15 metri” tra i veicoli, incompatibile con la manovra di sorpasso descritta in citazione. Tali discrasie avrebbero dovuto indurre il giudice a ritenerlo inattendibile.
Ciò premesso, la difesa ha sostenuto che il giudice di pace ha omesso di considerare le plurime violazioni del Codice della Strada poste in essere dal : il sorpasso in presenza di CP_1
doppia linea continua, l'esecuzione della manovra in prossimità di intersezione e di attraversamento pedonale – quest'ultimo accertato dal CTU – nonché la velocità Per_1
non adeguata alle condizioni del tratto stradale. Tali condotte avrebbero imposto di riconoscere una responsabilità esclusiva del motociclista.
Con riferimento al secondo motivo, la Compagnia ha censurato la decisione nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il teste Ha osservato che la sua deposizione è Tes_3
perfettamente coerente con la presenza dell'attraversamento pedonale e con il rallentamento della Fiat 500, circostanze che avrebbero ragionevolmente potuto determinare la perdita di controllo dello scooter. Ha inoltre rilevato che gli agenti intervenuti non hanno eseguito rilievi tecnici, limitandosi a verbalizzare le dichiarazioni dei conducenti, sicché l'assenza di tracce sulla carreggiata non può essere valorizzata come elemento di inattendibilità.
La difesa ha quindi sostenuto che la versione del teste è pienamente plausibile e Tes_3 riscontrata dagli elementi oggettivi acquisiti, mentre la ricostruzione accolta dal giudice di pace
è viziata da un'erronea valutazione delle prove testimoniali e tecniche.
pagina 5 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Indi, la Compagnia ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di responsabilità esclusiva del , la sua condanna CP_1
alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della decisione di primo grado e la condanna dell'appellato alle spese di entrambi i gradi.
§§§§§
Risultando acquisito il fascicolo di primo grado e non essendo state formulate richieste istruttorie, veniva fissata udienza ex art.352 c.p.c., trattata con deposito di note scritte ex artt.127 comma 3 e 127 ter c.p.c., all'esito della quale, con ordinanza del 28.12.2025, la causa veniva posta in decisione, con termine di legge per il deposito della motivazione.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
Ancora in via preliminare devono dichiararsi infondate le eccezioni di inammissibilità della impugnazione posto che parte appellante ha sviluppato in modo sufficientemente chiaro i motivi di censura alla decisione del giudice di pace, motivi che non appaiono prima facie infondati.
§§§§§
Nel merito, l'appello è infondato.
Parte appellante ha, in primo luogo, contestato la valutazione del giudice di pace con riguardo alle deposizioni dei due testi escussi in primo grado, sostenendo da un lato che il teste ritenuto attendibile ( avrebbe reso dichiarazioni incerte ed in contrasto con Testimone_1
elementi oggettivi acquisiti agli atti mentre l'altro teste ritenuto addirittura falso ( Tes_4
) aveva reso dichiarazioni pienamente attendibili e riscontrabili.
[...]
Ritiene questo giudice che le censure svolte con riguardo alle dichiarazioni rese da non possano essere condivise. Testimone_1
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Avuto riguardo agli specifici profili individuati dalla difesa di parte appellante, ritiene questo giudice che:
- la circostanza che il teste abbia ricordato il nome della strada in cui si era svolto il fatto (viale Europa) ma non era stato in grado di indicare in quale Comune si trovava costituisce deficit informativo non univocamente indicativo di falsità della prima informazione ben potendo il teste ricordare il nome della strada per averne memorizzato la indicazione sulla segnaletica, non implicando la acquisizione di tale
'dato' anche la conoscenza specifica della ubicazione topografica;
- la descrizione del motociclo ad una distanza di 15 metri dal veicolo che lo procedeva
è perfettamente compatibile con la dinamica del sinistro come allegata in citazione e ricostruita all'esito del giudizio di primo grado posto che è pacifico che il motociclo percorreva il viale Europa nella stessa direzione della Fiat 500 della e Pt_1 che, solo a seguito di rallentamento nella marcia del veicolo, le distanze si sono accorciate fino ad annullarsi con l'impatto;
- la indicazione di 'Fiat Panda' in luogo di 'Fiat 500' risulta evidente lapsus posto che il dichiarante, nel corpo della stessa risposta e poche righe dopo, indica correttamente il veicolo come 'Fiat 500';
- parimenti è a dirsi per il colore del veicolo, indicato come 'panna giallino', indicazione che può considerarsi compatibile con quella offerta da parte appellante
('beige') oltre che dall'altro teste ('colore chiaro').
Non possono, pertanto, considerarsi sussistenti elementi per ritenere inattendibili le dichiarazioni del . Tes_1
Dall'altro lato, le dichiarazioni rese dal teste risultano irrimediabilmente Testimone_4
inattendibili nella parte in cui egli ha riferito che, dopo l'impatto e la caduta al suolo, '…il centauro si è subito rimesso in sella al suo scooter ed ha ripreso la sua marcia in direzione di
Catania'; inoltre il dopo avere riferito di essersi fermato e di avere interloquito con Tes_2
pagina 7 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
il conducente della Fiat 500 ('io mi sono fermato sui luoghi ed ho dato la mia disponibilità al conducente dell'autoveicolo lasciando allo stesso il mio nominativo ed il mio recapito telefonico', ha ulteriormente ribadito e confermato che 'lo scooterista dopo la caduta si è alzato autonomamente, si rimise in sella allo scooter e subito abbandonò il luogo del sinistro'.
Ebbene, dal rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale di San Gregorio di Catania risulta che 'gli agenti intervenuti non effettuavano alcun rilievo planimetrico ed altimetrico dell'avvenuto incidente in quanto che i protagonisti dell'evento dichiaravano, verbalizzandolo innanzi all'ispettore di Polizia Municipale intervenuto, di volersi mettere d'accordo fra loro'; risulta, effettivamente, verbalizzata la dichiarazione in questione, con sottoscrizione del
, con ciò risultando definitivamente ed univocamente smentita la ricostruzione CP_1 offerta dal teste in una porzione rilevante, vale a dire la condotta di uno dei protagonisti, con incidenza negativa sull'intero narrato, che risulta, quindi, inutilizzabile.
§§§§§
Anche i motivi subordinati fondati sull'esito degli accertamenti tecnici non possono ritenersi fondati.
Ed invero, posto che, effettivamente, il C.T.U. ha rassegnato la insufficienza dei Per_1
dati oggettivi disponibili per suffragare una delle due dinamiche contrapposte offerte dai testi, non può che rilevarsi come il giudice di pace non abbia operato la ricostruzione dell'evento senza tenere conto degli elementi indicati dal C.T.U. ma abbia utilizzato quanto relazionato dal tecnico esclusivamente con riguardo alla entità dei danni ed alla quantificazione Per_1 degli stessi.
Anche i motivi fondati su elementi di tipo medico-legale sono infondati.
Ed invero, il C.T.U. medico-legale ha rassegnato compatibilità delle lesioni riscontrate e refertate con il sinistro oggetto del giudizio ('il quadro patologico post traumatico già citato è da porsi in rapporto di causalità materiale con il sinistro stradale occorso al periziando in data 2/9/2017, venendo rispettati tutti i criteri medico-legali adottati al riguardo').
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La ritenuta genesi delle lesioni con il sinistro non può considerarsi inficiata dal ricovero in
Pronto Soccorso due giorni dopo il fatto;
da un lato, la non particolare gravità delle lesioni giustifica il mancato ricorso immediato alle cure mediche, dall'altro, in presenza di valutazione positiva in termini di compatibilità medico-legale, consente di ritenere, in mancanza di altre cause note, che le lesioni riportate dal derivino proprio dal sinistro oggetto del CP_1
giudizio.
§§§§§
La sentenza del giudice di pace, che ha ritenuto concorso paritario nella determinazione del sinistro, risulta correttamente fondata sulla ricostruzione della dinamica offerta dal teste
, in coerenza con l'incontestato elemento oggettivo costituito da un impatto fra Tes_1 motociclo e veicolo nella parte sinistra di quest'ultimo, a riprova del fatto che il mezzo i proprietà della osse impegnato in manovra vietata (per la presenza di doppia linea Pt_1
continua) di svolta a sinistra;
per completezza, le censure sulla distribuzione delle responsabilità operate dall'appellato sono inammissibili in quanto non sostenute CP_1
da formale appello incidentale e, pertanto, il capo di sentenza in questione non avrebbe potuto comunque essere modificato in suo favore (anche ove i rilievi fossero ritenuti fondati).
§§§§§
In conclusione, l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di Controparte_1
come da dispositivo;
quanto ai rapporti fra appellante e che aveva aderito
[...] CP_2 ai motivi di appello chiedendone l'accoglimento, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato, secondo il disposto del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
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P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.4471/2023 R.G., RIGETTA l'appello; CO
l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi euro 852,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario CP_1
spese generali;
compensa integralmente le spese fra e Parte_1 [...]
DICHIARA sussistenti i presupposti per il pagamento ex art. 13 Controparte_2
comma 1 quater d.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante di una somma pari Parte_1 al contributo unificato.
Catania, 29 dicembre 2025.
IL GIUDICE
GI RI
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice GI RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4471/2023 R.G. promossa da:
nata a [...] l'[...] (C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Antonella LONGO MINNOLO
appellante
contro nato a [...], il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Luigi Simone BANDIERAMONTE
appellato
e nei confronti di
(C.F. ), quale impresa designata per il Controparte_2 P.IVA_1
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Salvatore
TORRISI TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza ex art.352 c.p.c., trattata con deposito di note scritte ex artt.127 comma 3
e 127 ter c.p.c., con ordinanza del 28.12.2025, la causa veniva posta in decisione, con termine di legge per il deposito della motivazione.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Mascalucia n. Parte_1
98/2022, pubblicata il 28 settembre 2022 nel procedimento R.G. 1093/2019, chiedendo la riforma integrale della decisione impugnata e il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese.
La difesa dell'appellante, con un primo motivo, ha eccepito che il giudice di pace ha erroneamente valorizzato la testimonianza di ritenendola coerente e Testimone_1 attendibile, senza considerare le specifiche contestazioni sollevate dalla convenuta e senza motivare sul punto, in violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha evidenziato che il teste ha reso dichiarazioni contraddittorie e non corrispondenti ai fatti (errata indicazione del veicolo, del colore, del luogo, della dinamica), mentre la deposizione del teste è stata Tes_2 ingiustamente ritenuta inattendibile. Ha quindi dedotto che la sentenza ha fondato la ricostruzione del sinistro su una testimonianza intrinsecamente inattendibile.
Con un secondo motivo, la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di pace non ha applicato correttamente il principio del prudente apprezzamento della prova testimoniale. Ha richiamato giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui il giudice deve valutare la credibilità dei testi sulla base di elementi oggettivi e soggettivi, confrontando le deposizioni e verificandone la coerenza interna ed esterna. Ha rilevato che il
Giudice ha omesso tale valutazione, fondando il proprio convincimento su dichiarazioni contraddittorie e non riscontrate.
Con un terzo motivo, l'appellante ha censurato la statuizione relativa al riconoscimento dei pagina 2 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
danni patrimoniali e personali, deducendo la violazione dell'art. 2697 c.c. Ha sostenuto che l'attore non ha fornito prova né della dinamica del sinistro, né del nesso causale, né dell'esistenza e dell'entità dei danni lamentati. Ha richiamato giurisprudenza secondo cui, in tema di responsabilità da circolazione, l'attore deve provare il fatto storico, il danno e il nesso eziologico, non potendo invocare automaticamente il regime presuntivo dell'art. 2054 c.c. in assenza di tali elementi. Ha inoltre evidenziato che la CTU tecnica ha escluso il nesso di causalità tra i danni alla moto e il sinistro, e che la CTU medico-legale non ha fornito riscontri certi sulla dinamica e sulle lesioni.
Indi, l'appellante ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, il rigetto delle domande attoree e la condanna dell'appellato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
§§§§§
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto integrale Controparte_1 dell'appello, deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento e sollecitando la conferma della sentenza n. 98/2022 del giudice di pace di Mascalucia, con condanna dell'appellante alle spese.
La difesa dell'appellato ha esposto che il giudice di pace ha correttamente ricostruito la dinamica del sinistro occorso in data 2 settembre 2017, valorizzando coerentemente le risultanze istruttorie, le deposizioni testimoniali e le CTU tecnica e medico-legale. Ha ribadito che il motociclo condotto dal procedeva sulla corsia di sinistra del viale Europa, CP_1 in fase di sorpasso all'interno della propria corsia, mentre l'autovettura Fiat 500 della Pt_1
aveva improvvisamente oltrepassato la doppia linea continua per svoltare a sinistra verso via
Fondo di Gullo, senza alcuna segnalazione luminosa, determinando l'impatto.
Ciò premesso, la difesa ha sostenuto, in relazione al primo e secondo motivo di appello, che la testimonianza del FR è stata correttamente ritenuta attendibile, poiché precisa, coerente e perfettamente riscontrata dai luoghi e dal verbale dei Vigili Urbani;
mentre la pagina 3 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
deposizione del teste è stata legittimamente ritenuta inattendibile, avendo egli Tes_2 riferito circostanze smentite dagli atti (in particolare l'asserito allontanamento del dal luogo del sinistro), tanto da giustificare la trasmissione degli atti alla CP_1
Procura. Ha quindi escluso qualsiasi violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., rilevando che il giudice di pace ha esercitato correttamente il prudente apprezzamento della prova.
Con riferimento al terzo motivo, ha evidenziato che i danni materiali al motociclo sono stati documentati fotograficamente e confermati dalla CTU tecnica, che ha quantificato il pregiudizio in € 930,85; mentre i danni fisici sono stati accertati dalla CTU medico-legale, che ha riconosciuto postumi permanenti dell'1% e un lungo periodo di inabilità temporanea, ritenendo sussistente il nesso causale con il sinistro. Ha quindi escluso qualsiasi violazione dell'art. 2697 c.c.
Quanto al quarto motivo, ha sostenuto che la responsabilità concorsuale riconosciuta dal giudice di pace è conforme ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la colpa accertata di uno dei conducenti non esclude il concorso dell'altro in assenza di prova liberatoria. Ha tuttavia osservato, per completezza, che la manovra di sorpasso del non integrava violazione dell'art. 148 C.d.S., essendo stata eseguita all'interno CP_1
della propria corsia e non in corrispondenza di un'intersezione.
Infine, in relazione al quinto motivo, ha ritenuto corretta la condanna alle spese e alle CTU, applicazione diretta del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Indi, l'appellato ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, la conferma integrale della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alle spese del grado.
§§§§§
in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Controparte_2
Strada, si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto da Pt_1
e la riforma integrale della sentenza n. 1093/2019 del Giudice di Pace di Mascalucia,
[...]
pagina 4 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
con declaratoria di responsabilità esclusiva di nella Controparte_1 determinazione del sinistro del 2 settembre 2017 e con condanna dello stesso alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della decisione di primo grado, oltre spese.
La difesa della Compagnia ha esposto che il giudice di pace ha erroneamente valorizzato la deposizione del teste , nonostante le evidenti contraddizioni rispetto ai fatti Tes_1
allegati dallo stesso attore. Ha rilevato che il teste ha dichiarato che lo scooter procedeva “nella sua corsia di pertinenza”, mentre l'attore aveva affermato di trovarsi in fase di sorpasso;
ha inoltre evidenziato l'incongruenza relativa alla distanza di “15 metri” tra i veicoli, incompatibile con la manovra di sorpasso descritta in citazione. Tali discrasie avrebbero dovuto indurre il giudice a ritenerlo inattendibile.
Ciò premesso, la difesa ha sostenuto che il giudice di pace ha omesso di considerare le plurime violazioni del Codice della Strada poste in essere dal : il sorpasso in presenza di CP_1
doppia linea continua, l'esecuzione della manovra in prossimità di intersezione e di attraversamento pedonale – quest'ultimo accertato dal CTU – nonché la velocità Per_1
non adeguata alle condizioni del tratto stradale. Tali condotte avrebbero imposto di riconoscere una responsabilità esclusiva del motociclista.
Con riferimento al secondo motivo, la Compagnia ha censurato la decisione nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il teste Ha osservato che la sua deposizione è Tes_3
perfettamente coerente con la presenza dell'attraversamento pedonale e con il rallentamento della Fiat 500, circostanze che avrebbero ragionevolmente potuto determinare la perdita di controllo dello scooter. Ha inoltre rilevato che gli agenti intervenuti non hanno eseguito rilievi tecnici, limitandosi a verbalizzare le dichiarazioni dei conducenti, sicché l'assenza di tracce sulla carreggiata non può essere valorizzata come elemento di inattendibilità.
La difesa ha quindi sostenuto che la versione del teste è pienamente plausibile e Tes_3 riscontrata dagli elementi oggettivi acquisiti, mentre la ricostruzione accolta dal giudice di pace
è viziata da un'erronea valutazione delle prove testimoniali e tecniche.
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Indi, la Compagnia ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di responsabilità esclusiva del , la sua condanna CP_1
alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della decisione di primo grado e la condanna dell'appellato alle spese di entrambi i gradi.
§§§§§
Risultando acquisito il fascicolo di primo grado e non essendo state formulate richieste istruttorie, veniva fissata udienza ex art.352 c.p.c., trattata con deposito di note scritte ex artt.127 comma 3 e 127 ter c.p.c., all'esito della quale, con ordinanza del 28.12.2025, la causa veniva posta in decisione, con termine di legge per il deposito della motivazione.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
Ancora in via preliminare devono dichiararsi infondate le eccezioni di inammissibilità della impugnazione posto che parte appellante ha sviluppato in modo sufficientemente chiaro i motivi di censura alla decisione del giudice di pace, motivi che non appaiono prima facie infondati.
§§§§§
Nel merito, l'appello è infondato.
Parte appellante ha, in primo luogo, contestato la valutazione del giudice di pace con riguardo alle deposizioni dei due testi escussi in primo grado, sostenendo da un lato che il teste ritenuto attendibile ( avrebbe reso dichiarazioni incerte ed in contrasto con Testimone_1
elementi oggettivi acquisiti agli atti mentre l'altro teste ritenuto addirittura falso ( Tes_4
) aveva reso dichiarazioni pienamente attendibili e riscontrabili.
[...]
Ritiene questo giudice che le censure svolte con riguardo alle dichiarazioni rese da non possano essere condivise. Testimone_1
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Avuto riguardo agli specifici profili individuati dalla difesa di parte appellante, ritiene questo giudice che:
- la circostanza che il teste abbia ricordato il nome della strada in cui si era svolto il fatto (viale Europa) ma non era stato in grado di indicare in quale Comune si trovava costituisce deficit informativo non univocamente indicativo di falsità della prima informazione ben potendo il teste ricordare il nome della strada per averne memorizzato la indicazione sulla segnaletica, non implicando la acquisizione di tale
'dato' anche la conoscenza specifica della ubicazione topografica;
- la descrizione del motociclo ad una distanza di 15 metri dal veicolo che lo procedeva
è perfettamente compatibile con la dinamica del sinistro come allegata in citazione e ricostruita all'esito del giudizio di primo grado posto che è pacifico che il motociclo percorreva il viale Europa nella stessa direzione della Fiat 500 della e Pt_1 che, solo a seguito di rallentamento nella marcia del veicolo, le distanze si sono accorciate fino ad annullarsi con l'impatto;
- la indicazione di 'Fiat Panda' in luogo di 'Fiat 500' risulta evidente lapsus posto che il dichiarante, nel corpo della stessa risposta e poche righe dopo, indica correttamente il veicolo come 'Fiat 500';
- parimenti è a dirsi per il colore del veicolo, indicato come 'panna giallino', indicazione che può considerarsi compatibile con quella offerta da parte appellante
('beige') oltre che dall'altro teste ('colore chiaro').
Non possono, pertanto, considerarsi sussistenti elementi per ritenere inattendibili le dichiarazioni del . Tes_1
Dall'altro lato, le dichiarazioni rese dal teste risultano irrimediabilmente Testimone_4
inattendibili nella parte in cui egli ha riferito che, dopo l'impatto e la caduta al suolo, '…il centauro si è subito rimesso in sella al suo scooter ed ha ripreso la sua marcia in direzione di
Catania'; inoltre il dopo avere riferito di essersi fermato e di avere interloquito con Tes_2
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il conducente della Fiat 500 ('io mi sono fermato sui luoghi ed ho dato la mia disponibilità al conducente dell'autoveicolo lasciando allo stesso il mio nominativo ed il mio recapito telefonico', ha ulteriormente ribadito e confermato che 'lo scooterista dopo la caduta si è alzato autonomamente, si rimise in sella allo scooter e subito abbandonò il luogo del sinistro'.
Ebbene, dal rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale di San Gregorio di Catania risulta che 'gli agenti intervenuti non effettuavano alcun rilievo planimetrico ed altimetrico dell'avvenuto incidente in quanto che i protagonisti dell'evento dichiaravano, verbalizzandolo innanzi all'ispettore di Polizia Municipale intervenuto, di volersi mettere d'accordo fra loro'; risulta, effettivamente, verbalizzata la dichiarazione in questione, con sottoscrizione del
, con ciò risultando definitivamente ed univocamente smentita la ricostruzione CP_1 offerta dal teste in una porzione rilevante, vale a dire la condotta di uno dei protagonisti, con incidenza negativa sull'intero narrato, che risulta, quindi, inutilizzabile.
§§§§§
Anche i motivi subordinati fondati sull'esito degli accertamenti tecnici non possono ritenersi fondati.
Ed invero, posto che, effettivamente, il C.T.U. ha rassegnato la insufficienza dei Per_1
dati oggettivi disponibili per suffragare una delle due dinamiche contrapposte offerte dai testi, non può che rilevarsi come il giudice di pace non abbia operato la ricostruzione dell'evento senza tenere conto degli elementi indicati dal C.T.U. ma abbia utilizzato quanto relazionato dal tecnico esclusivamente con riguardo alla entità dei danni ed alla quantificazione Per_1 degli stessi.
Anche i motivi fondati su elementi di tipo medico-legale sono infondati.
Ed invero, il C.T.U. medico-legale ha rassegnato compatibilità delle lesioni riscontrate e refertate con il sinistro oggetto del giudizio ('il quadro patologico post traumatico già citato è da porsi in rapporto di causalità materiale con il sinistro stradale occorso al periziando in data 2/9/2017, venendo rispettati tutti i criteri medico-legali adottati al riguardo').
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La ritenuta genesi delle lesioni con il sinistro non può considerarsi inficiata dal ricovero in
Pronto Soccorso due giorni dopo il fatto;
da un lato, la non particolare gravità delle lesioni giustifica il mancato ricorso immediato alle cure mediche, dall'altro, in presenza di valutazione positiva in termini di compatibilità medico-legale, consente di ritenere, in mancanza di altre cause note, che le lesioni riportate dal derivino proprio dal sinistro oggetto del CP_1
giudizio.
§§§§§
La sentenza del giudice di pace, che ha ritenuto concorso paritario nella determinazione del sinistro, risulta correttamente fondata sulla ricostruzione della dinamica offerta dal teste
, in coerenza con l'incontestato elemento oggettivo costituito da un impatto fra Tes_1 motociclo e veicolo nella parte sinistra di quest'ultimo, a riprova del fatto che il mezzo i proprietà della osse impegnato in manovra vietata (per la presenza di doppia linea Pt_1
continua) di svolta a sinistra;
per completezza, le censure sulla distribuzione delle responsabilità operate dall'appellato sono inammissibili in quanto non sostenute CP_1
da formale appello incidentale e, pertanto, il capo di sentenza in questione non avrebbe potuto comunque essere modificato in suo favore (anche ove i rilievi fossero ritenuti fondati).
§§§§§
In conclusione, l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di Controparte_1
come da dispositivo;
quanto ai rapporti fra appellante e che aveva aderito
[...] CP_2 ai motivi di appello chiedendone l'accoglimento, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato, secondo il disposto del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
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P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.4471/2023 R.G., RIGETTA l'appello; CO
l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi euro 852,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario CP_1
spese generali;
compensa integralmente le spese fra e Parte_1 [...]
DICHIARA sussistenti i presupposti per il pagamento ex art. 13 Controparte_2
comma 1 quater d.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante di una somma pari Parte_1 al contributo unificato.
Catania, 29 dicembre 2025.
IL GIUDICE
GI RI
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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