TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/05/2026, n. 8058
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
>
TAR
Decreto cautelare 27 luglio 2023
>
TAR
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
>
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Pagamento della quota ridotta del 25% del payback

    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta del 25% del payback, ai sensi dell'art. 7, c. 1, d.l. n. 95/2025, estingue l'obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, determinando la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

  • Altro
    Pagamento della quota ridotta del 25% del payback

    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta del 25% del payback, ai sensi dell'art. 7, c. 1, d.l. n. 95/2025, estingue l'obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, determinando la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

  • Altro
    Pagamento della quota ridotta del 25% del payback

    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta del 25% del payback, ai sensi dell'art. 7, c. 1, d.l. n. 95/2025, estingue l'obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, determinando la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

  • Altro
    Pagamento della quota ridotta del 25% del payback

    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta del 25% del payback, ai sensi dell'art. 7, c. 1, d.l. n. 95/2025, estingue l'obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, determinando la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

  • Altro
    Pagamento della quota ridotta del 25% del payback

    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta del 25% del payback, ai sensi dell'art. 7, c. 1, d.l. n. 95/2025, estingue l'obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, determinando la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

  • Altro
    Pagamento della quota ridotta del 25% del payback

    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta del 25% del payback, ai sensi dell'art. 7, c. 1, d.l. n. 95/2025, estingue l'obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, determinando la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/05/2026, n. 8058
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8058
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo