Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 404
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del divieto di doppia imposizione

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, accertando che il reddito era stato prodotto in Romania, che il datore di lavoro aveva sede e stabile organizzazione all'estero, che le imposte erano state versate in Romania e che il contratto di lavoro prevedeva la residenza all'estero. Pertanto, si è applicato l'art. 16 della Convenzione Italia-Romania, che prevede la tassazione nel paese di svolgimento dell'attività lavorativa.

  • Altro
    Difetto di sottoscrizione

    Non specificato, ma implicitamente rigettato data l'accoglimento del terzo motivo.

  • Altro
    Difetto di contraddittorio preventivo

    Non specificato, ma implicitamente rigettato data l'accoglimento del terzo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 404
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 404
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo