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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 404/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, EL
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 289/2023 depositato il 20/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011001921 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'AdE DP di Foggia, il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n.
TVK011001921/2002, relativo all'anno di imposta 2016, notificato il 5.10.2022.
Con tale atto l'Ufficio ai sensi dell'art. 41 bis DPR 60071973 sottoponeva a tassazione il reddito di fonte estera di € 32.642,00 dichiarato dal sostituto d'imposta, contestando l'omesso pagamento di imposte conseguenti alla mancata compilazione del quadro RC ed alla dichiarazione del reddito in misura pari a zero. L'Ufficio procedeva all'applicazione conseguente di sanzioni ed accessori di legge.
Il ricorrente chiedeva l'annullamneto dell'atto impugnato sulla base dei seguenti motivi di ricorso: 1) difetto di sottoscrizione e violazione dell'art. 42 DPR 600/73; -2) difetto di contraddittorio preventivo e violazione dell'art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'UE; -3) violazione del divieto di doppia imposizione e degli artt.
163 TUIR e 16 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e quella Socialista di Romania.
L'AdE si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va chiarito che la causa sarà decisa in applicazione del principio giurisprudenziale della ragione più liquida, che consente al giudice di esaminare in via prioritario una delle questioni controverse qualora sia idonea a definire il giudizio, si procederà direttamente all'esame del motivo di impugnazione relativo all'inesistenza del presupposto impositivo (cfr. Cass. ord. 9309/2020).
E' fondato il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha eccepito la violazione del principio che vieta la doppia imposizione, nonché degli artt. 163 TUIR e 16 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e
Repubblica Socialista di Romania.
Orbene, in punto di fatto, è pacifico, oltre che documentalmente provato che il ricorrente, nell'anno 2016, pur mantenendo la residenza fiscale nel territorio italiano, ha svolto la propria attività di lavoratore subordinato a favore della società datrice di lavoro “Società_1 Srl” con sede nello Stato estero della Repubblica di Romania.
L'Ufficio ha contestato che il ricorrente non abbia fornito la prova che l'attività lavorativa si sia svolta per almeno n. 183 gg. nella sede di lavoro dello Stato estero.
Il ricorrente ha rilevato che, invece, tale attività si sarebbe svolta per la durata dell'intero anno solare (giorni
365) nello stato estero.
Ebbene, il ricorrente ha adeguatamente provato quanto eccepito.
In primo luogo, è emerso che la società datrice di lavoro operava la ritenuta fiscale di euro 4.448,86 che provvedeva a versare nelle casse erariali rumene (cfr. Dichiarazione sostituiva resa dal datore di lavoro dell'11.11.2022).
Poi, la società datrice di lavoro aveva una sede e stabile organizzazione estera. Ed ancora, dalla lettura del contratto di lavoro individuale del 12.01.2016, emerge che il ricorrente aveva una stabile residenza proprio nel luogo ove prestava attività lavorativa.
In punto di diritto, giova ricordare che l'art. 16 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica socialista di Romania al fien di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e di prevenire le evasioni fiscali. Tale convenzione è stata firmata il 14 gennaio 1977 e in vigore dal 6 febbraio 1979 a seguito dello scambio di strumenti di ratifica (cfr. art. 31, Convenzione stessa e Gazz. Uff. 5 marzo 1979, n.
63).
L'art. 16 della Convenzione, rubricato “Lavoro subordinato” prevede che: “1. Salve le disposizioni degli articoli 17, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro
Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.”.
In definitiva, il ricorso merita accogliemnto, con annullamento dell'atto impugnato.
la complessità delle questioni sottese alla decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, EL
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 289/2023 depositato il 20/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011001921 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'AdE DP di Foggia, il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n.
TVK011001921/2002, relativo all'anno di imposta 2016, notificato il 5.10.2022.
Con tale atto l'Ufficio ai sensi dell'art. 41 bis DPR 60071973 sottoponeva a tassazione il reddito di fonte estera di € 32.642,00 dichiarato dal sostituto d'imposta, contestando l'omesso pagamento di imposte conseguenti alla mancata compilazione del quadro RC ed alla dichiarazione del reddito in misura pari a zero. L'Ufficio procedeva all'applicazione conseguente di sanzioni ed accessori di legge.
Il ricorrente chiedeva l'annullamneto dell'atto impugnato sulla base dei seguenti motivi di ricorso: 1) difetto di sottoscrizione e violazione dell'art. 42 DPR 600/73; -2) difetto di contraddittorio preventivo e violazione dell'art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'UE; -3) violazione del divieto di doppia imposizione e degli artt.
163 TUIR e 16 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e quella Socialista di Romania.
L'AdE si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va chiarito che la causa sarà decisa in applicazione del principio giurisprudenziale della ragione più liquida, che consente al giudice di esaminare in via prioritario una delle questioni controverse qualora sia idonea a definire il giudizio, si procederà direttamente all'esame del motivo di impugnazione relativo all'inesistenza del presupposto impositivo (cfr. Cass. ord. 9309/2020).
E' fondato il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha eccepito la violazione del principio che vieta la doppia imposizione, nonché degli artt. 163 TUIR e 16 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e
Repubblica Socialista di Romania.
Orbene, in punto di fatto, è pacifico, oltre che documentalmente provato che il ricorrente, nell'anno 2016, pur mantenendo la residenza fiscale nel territorio italiano, ha svolto la propria attività di lavoratore subordinato a favore della società datrice di lavoro “Società_1 Srl” con sede nello Stato estero della Repubblica di Romania.
L'Ufficio ha contestato che il ricorrente non abbia fornito la prova che l'attività lavorativa si sia svolta per almeno n. 183 gg. nella sede di lavoro dello Stato estero.
Il ricorrente ha rilevato che, invece, tale attività si sarebbe svolta per la durata dell'intero anno solare (giorni
365) nello stato estero.
Ebbene, il ricorrente ha adeguatamente provato quanto eccepito.
In primo luogo, è emerso che la società datrice di lavoro operava la ritenuta fiscale di euro 4.448,86 che provvedeva a versare nelle casse erariali rumene (cfr. Dichiarazione sostituiva resa dal datore di lavoro dell'11.11.2022).
Poi, la società datrice di lavoro aveva una sede e stabile organizzazione estera. Ed ancora, dalla lettura del contratto di lavoro individuale del 12.01.2016, emerge che il ricorrente aveva una stabile residenza proprio nel luogo ove prestava attività lavorativa.
In punto di diritto, giova ricordare che l'art. 16 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica socialista di Romania al fien di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e di prevenire le evasioni fiscali. Tale convenzione è stata firmata il 14 gennaio 1977 e in vigore dal 6 febbraio 1979 a seguito dello scambio di strumenti di ratifica (cfr. art. 31, Convenzione stessa e Gazz. Uff. 5 marzo 1979, n.
63).
L'art. 16 della Convenzione, rubricato “Lavoro subordinato” prevede che: “1. Salve le disposizioni degli articoli 17, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro
Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.”.
In definitiva, il ricorso merita accogliemnto, con annullamento dell'atto impugnato.
la complessità delle questioni sottese alla decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.