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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 30/01/2026, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 413/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4512/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE/18924/2020 IMU 2020
- sul ricorso n. 4516/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE/12331/2021 IMU 2021
- sul ricorso n. 4533/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE/10391/2022 IMU 2022
- sul ricorso n. 4535/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE/7698/2023 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi per affinità oggettiva e soggettiva.
I ricorsi sono presentati contro gli avvisi di accertamento esecutivo IMU e irrogazione contestuale delle sanzioni relativi a più annualità led emessi dal Comune di Milano - per maggiore imposta relativamente agli immobili ad uso casa e box siti in Milano, siti in Indirizzo_1 identificati al catasto al Dato_catastale_1. E' da evidenziare che per l'anno 2017 prima la Corte di Giustizia di primo grado e dopo la Corte di Giustizia della Lombardia hanno rigettato identico ricorso/appello con le sentenze numero 3404/05/2023 e numero
1192/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte letti gli atti, ritiene di dover rigettare i ricorsi riuniti.
La question origina dall'avviso di accertamento impugnato con il quale il Comune di Milano ha richiesto alla Parte Ricorrente il pagamento IMU, per gli immobili ad uso casa e box siti in Milano, Indirizzo_1 identificati al catasto al Dato_catastale_1. Per tali immobili la ricorrente invoca l'esenzione prevista per l'abitazione principale, mentre il Comune di
Milano ha considerato come abitazione principale della Parte Ricorrente, la più ampia unità abitativa, situata nello stesso stabile, identificata nel catasto fabbricati del Comune di Milano al Dato_catastale_2
, di proprietà del marito, sig. Nominativo_1 . In effetti, i coniugi Ricorrente_1 - Nominativo_1 - dispongono presso il medesimo indirizzo di Indirizzo_1 di due unità immobiliari unite di fatto ma catastalmente separate: l'unità Sub_1 (più piccola, di proprietà dell'odierno ricorrente e oggi accertata) e l'unità Sub_2 (più ampia) di proprietà del marito.
Va rigettata la prima eccezione: l'atto è motivato ed ha infatti consentito al ricorrente di poter esercitare appieno la propria difesa.
Nel merito: l'abitazione principale in materia di IMU, è regolamentata dall'articolo 13 comma 2 del Decreto legge 201/2011 che dispone espressamente che per abitazione principale si deve intendere esclusivamente quella accatastata “come unica unità immobiliare”: «[………]Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. [………….]».
A tal riguardo la Suprema Corte, già nel 2018 con la sentenza n. 20368 del 31/07/2018 e recentemente in modo conforme con la sentenza Cass. Civ. sez. VI-17/01/2022 n.1199 chiarisce definitivamente che: “il tenore letterale della norma in esame (l'art. 13, comma 2, DL 201/2011, in tema di IMU) è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione in tema di ICI per quanto attiene all'agevolazione relativa al possesso di abitazione principale, oggetto di diversi interventi normativi”. Osserva la Cassazione come tale diversa qualificazione comporta “la non applicabilità della
Giurisprudenza della Corte formatasi in tema di ICI, riferita, peraltro, ad unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, fossero destinate ad essere in concreto utilizzate come abitazione principale del compendio nel suo complesso”.
Trattandonsi di norme agevolative, l'interpretazione deve, per consolidata giurisprudenza, essere restrittiva e rigorosa. Si osserva che peraltro il Comune ha posto a tassazione l'abitazione più piccola di fatto applicando il trattramento più favorevole alla ricorrente. L'unica possibilità per ritenere entrambi gli immobili come abitazione principale del nucleo familiare sarebbe stata quella di accatastarli unitariamente, per lo meno ai fini fiscali. Tale passaggio, tuttavia, è stato compiuto soltanto nel 2023 davanti all'Ufficio del Catasto con la conseguenza che sino a tale annualità i due appartamenti risultavano separati catastalmente.
Si osserva che la stessa decisione per l'annualità 2017 è gia stata oggetto di appello e la Corte Lombardia ha confermato la decisione a favore del Comune " Per tale motivo ritiene questa Corte che l'appellante non possa usufruire dell'agevolazione spettante all'abitazione principale con conseguente assoggettamento all'IMU. La sentenza di prime cure, completa ed ineccepibile, non può essere riformata con rigetto del ricorso originario della contribuente e conferma dell'accertamento IMU 2017 del Comune di Milano".
La natura della controversia induce alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4512/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE/18924/2020 IMU 2020
- sul ricorso n. 4516/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE/12331/2021 IMU 2021
- sul ricorso n. 4533/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE/10391/2022 IMU 2022
- sul ricorso n. 4535/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE/7698/2023 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi per affinità oggettiva e soggettiva.
I ricorsi sono presentati contro gli avvisi di accertamento esecutivo IMU e irrogazione contestuale delle sanzioni relativi a più annualità led emessi dal Comune di Milano - per maggiore imposta relativamente agli immobili ad uso casa e box siti in Milano, siti in Indirizzo_1 identificati al catasto al Dato_catastale_1. E' da evidenziare che per l'anno 2017 prima la Corte di Giustizia di primo grado e dopo la Corte di Giustizia della Lombardia hanno rigettato identico ricorso/appello con le sentenze numero 3404/05/2023 e numero
1192/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte letti gli atti, ritiene di dover rigettare i ricorsi riuniti.
La question origina dall'avviso di accertamento impugnato con il quale il Comune di Milano ha richiesto alla Parte Ricorrente il pagamento IMU, per gli immobili ad uso casa e box siti in Milano, Indirizzo_1 identificati al catasto al Dato_catastale_1. Per tali immobili la ricorrente invoca l'esenzione prevista per l'abitazione principale, mentre il Comune di
Milano ha considerato come abitazione principale della Parte Ricorrente, la più ampia unità abitativa, situata nello stesso stabile, identificata nel catasto fabbricati del Comune di Milano al Dato_catastale_2
, di proprietà del marito, sig. Nominativo_1 . In effetti, i coniugi Ricorrente_1 - Nominativo_1 - dispongono presso il medesimo indirizzo di Indirizzo_1 di due unità immobiliari unite di fatto ma catastalmente separate: l'unità Sub_1 (più piccola, di proprietà dell'odierno ricorrente e oggi accertata) e l'unità Sub_2 (più ampia) di proprietà del marito.
Va rigettata la prima eccezione: l'atto è motivato ed ha infatti consentito al ricorrente di poter esercitare appieno la propria difesa.
Nel merito: l'abitazione principale in materia di IMU, è regolamentata dall'articolo 13 comma 2 del Decreto legge 201/2011 che dispone espressamente che per abitazione principale si deve intendere esclusivamente quella accatastata “come unica unità immobiliare”: «[………]Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. [………….]».
A tal riguardo la Suprema Corte, già nel 2018 con la sentenza n. 20368 del 31/07/2018 e recentemente in modo conforme con la sentenza Cass. Civ. sez. VI-17/01/2022 n.1199 chiarisce definitivamente che: “il tenore letterale della norma in esame (l'art. 13, comma 2, DL 201/2011, in tema di IMU) è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione in tema di ICI per quanto attiene all'agevolazione relativa al possesso di abitazione principale, oggetto di diversi interventi normativi”. Osserva la Cassazione come tale diversa qualificazione comporta “la non applicabilità della
Giurisprudenza della Corte formatasi in tema di ICI, riferita, peraltro, ad unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, fossero destinate ad essere in concreto utilizzate come abitazione principale del compendio nel suo complesso”.
Trattandonsi di norme agevolative, l'interpretazione deve, per consolidata giurisprudenza, essere restrittiva e rigorosa. Si osserva che peraltro il Comune ha posto a tassazione l'abitazione più piccola di fatto applicando il trattramento più favorevole alla ricorrente. L'unica possibilità per ritenere entrambi gli immobili come abitazione principale del nucleo familiare sarebbe stata quella di accatastarli unitariamente, per lo meno ai fini fiscali. Tale passaggio, tuttavia, è stato compiuto soltanto nel 2023 davanti all'Ufficio del Catasto con la conseguenza che sino a tale annualità i due appartamenti risultavano separati catastalmente.
Si osserva che la stessa decisione per l'annualità 2017 è gia stata oggetto di appello e la Corte Lombardia ha confermato la decisione a favore del Comune " Per tale motivo ritiene questa Corte che l'appellante non possa usufruire dell'agevolazione spettante all'abitazione principale con conseguente assoggettamento all'IMU. La sentenza di prime cure, completa ed ineccepibile, non può essere riformata con rigetto del ricorso originario della contribuente e conferma dell'accertamento IMU 2017 del Comune di Milano".
La natura della controversia induce alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti. Spese compensate.