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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/11/2025, n. 3256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3256 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1693/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott. Guido Santoro Presidente dott. Gabriella Zanon Consigliere dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 51, 1° co., cod. crisi impr. promosso da con sede legale in Rovigo (c.f. e p. iva n. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante Parte_2
nato a [...] il [...] (c.f. , difesa C.F._1
dall'avv. Elena Perini e domiciliata a Rovigo presso lo studio del difensore
(reclamante) contro
1 Liquidazione giudiziale di Fian s.r.l.s. con sede legale in Rovigo (c.f.
e p. iva n. ), in persona del curatore dott. P.IVA_1 Parte_3
, difesa dall'avv. Stefano Nicolin
[...]
(reclamata)
e contro
(c.f. ), difeso dall'avv. Ilaria Controparte_1 C.F._2
Quartieri e dall'Avv. Monica Fischi, domiciliato in Padova presso lo studio dell'avv. Alessandro Scabin
(reclamato)
Oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n.
32/2025 del 17 luglio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20 maggio 2025, il geom. chiedeva Controparte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale di deducendo Parte_1
l'insolvenza della società, che era debitrice nei suoi confronti per Euro
179.205,26 (di cui Euro 32.831,00 portati da un decreto ingiuntivo definitivo ed il resto per fatture rimaste insolute).
Si costituiva nel procedimento negando di essere Parte_1
insolvente: le fatture ricevute dal geometra erano state contestate, mentre il decreto ingiuntivo non le era stato notificato.
Il Tribunale di Rovigo, con sentenza del 17 luglio 2025 n. 32, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
ritenendo sussistente la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto
2 creditore della società per il corrispettivo di prestazioni professionali, e lo stato d'insolvenza della debitrice (considerati “l'ingente esposizione debitoria nei confronti di pari ad € Controparte_2
832.144,88 e nei confronti dell' pari ad € 128.357,63; CP_3
l'inadempimento nei confronti del creditore istante”).
Con ricorso depositato il 27 settembre 2025, , in persona del Parte_1
legale rappresentante , proponeva Parte_2
reclamo, chiedendo la revoca della sentenza.
La reclamante sosteneva che: - il geom. era privo di CP_1
legittimazione, poiché non era stato incaricato da (egli Parte_1
aveva gestito, per conto di una pluralità di committenti, lavori edilizi con sconto in fattura per c.d. “superbonus fiscale”, mentre la società, esecutrice delle opere, non aveva potuto cedere i crediti e non aveva ricevuto alcuna somma di denaro: i cantieri erano stati “sospesi” e, poiché il geom. non aveva portato a compimento le pratiche, CP_1
aveva interrotto la collaborazione); - non era insolvente, Parte_1
poiché il debito nei confronti del geom. era inesistente, CP_1
mentre il debito fiscale era stato rateizzato (allorché l'Agenzia delle
Entrate compì un pignoramento del saldo del conto corrente, vi erano giacenze per Euro 280.000; la società vantava inoltre “crediti da ecobonus per un valore almeno doppio rispetto ai debiti erariali”).
Il curatore della liquidazione giudiziale si costituiva nel procedimento di reclamo, eccependone l'inammissibilità, in quanto proposto tardivamente (la sentenza era stata notificata a il 28 luglio Parte_1
2025, mentre il reclamo era stato depositato il 27 settembre 2025).
Nel merito, il curatore affermava che sussistesse la legittimazione di creditore della società, la quale era insolvente: vi erano debiti CP_1
scaduti nei confronti di molti fornitori, dei lavoratori, di Inail e di CP_3
mentre la rateizzazione riguardava solo parte del debito fiscale.
3 Si costituiva nel procedimento anche chiedendo che Controparte_1
il reclamo fosse dichiarato inammissibile o comunque rigettato. eccepiva che il ricorso per reclamo fosse stato depositato CP_1
tardivamente (sessanta giorni dopo la notifica della sentenza); le fatture da lui emesse non fossero mai state contestate dalla società, mentre il decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, era divenuto definitivo, poiché non opposto;
la rateizzazione del debito fiscale fosse stata richiesta successivamente al ricorso per apertura della liquidazione giudiziale, e non fossero state pagate le prime due rate già scadute;
la società fosse insolvente, atteso che il debito complessivo e già scaduto era di un milione e trecentomila euro a fronte di liquidità per soli Euro
62.000,00.
All'udienza del 20 novembre 2025, cui presenziava personalmente
, la reclamante dichiarava di Parte_2
rinunciare al ricorso. I difensori delle controparti nulla opponevano alla rinuncia.
Il Collegio riservava la decisione.
1. Ciò premesso, occorre dichiarare l'estinzione del giudizio.
La rinuncia al ricorso comporta l'applicazione dell'art. 306 c.p.c.: disposizione di portata generale, che disciplina anche il giudizio di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
2. Ai soli fini della regolamentazione delle spese (ed in particolare per quanto viene deciso al successivo punto 4), è necessario rilevare che il reclamo era stato proposto tardivamente.
L'impugnazione, ai sensi dell'art. 51, comma 1°, cod. crisi impr., deve compiersi con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte di appello nel termine perentorio di trenta giorni.
Secondo quanto previsto dal 3° comma del medesimo articolo, il termine decorre, per le parti, dalla data di notificazione telematica della
4 sentenza a cura della cancelleria del Tribunale. Esso non è soggetto a sospensione feriale, come stabilito dall'art. 9, comma 1°, cod. crisi impr.
La ratio dell'art. 9 consiste nell'accelerare i procedimenti concorsuali, evitando ritardi che potrebbero compromettere la gestione della crisi d'impresa o pregiudicare l'imprenditore, qualora debba essere rimesso in bonis (v., da ultima, Cass. civ., sez. 1, sent, 3 ottobre 2025, n. 26690, la quale ha precisato che la sospensione feriale non si applica neppure al termine di trenta giorni entro il quale può essere impugnata con ricorso per cassazione la decisione della Corte di Appello).
Nella specie, la sentenza, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, è stata notificata a il 29 luglio 2025 (circostanza Parte_1
di cui dà atto la stessa ricorrente).
Dunque, il termine per proporre reclamo era abbondantemente scaduto allorché, in data 27 settembre 2025, venne depositato il ricorso.
3. Le spese sono poste a carico della rinunciante ex art. 306, 4° co.,
c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al d.m. n. 147/2022 per i procedimenti di valore indeterminabile e di bassa complessità, con esclusione di un compenso per la fase istruttoria e per la fase decisionale, che non si sono tenute.
4. Atteso quanto rilevato al punto 2, la condanna alla rifusione delle spese processuali è pronunciata, ai sensi dell'art. 51 comma 15 cod. crisi impr., anche nei confronti del legale rappresentante personalmente.
Ciò si rende necessario per non gravare esclusivamente la società in liquidazione delle spese che sarebbe stato possibile evitare, omettendo il deposito di un ricorso tardivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione prima, definitivamente decidendo nel procedimento di reclamo n. 1693/2025 r.g.a. promosso
5 con ricorso da in persona del legale rappresentante Parte_1
(reclamante) nei confronti di Parte_2
Liquidazione giudiziale di Fian s.r.l.s. in persona del curatore
(reclamata) e di (reclamato), ogni contraria domanda Controparte_1
ed eccezione disattesa, così ha deciso:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- dichiara solidalmente tenuti e condanna e personalmente Parte_1
a rifondere ai reclamati le spese del Parte_2
giudizio, che liquida, per ciascuno, in Euro 1.738,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
Venezia, 20 novembre 2025.
Il Presidente
(dott. Guido Santoro)
Il consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott. Guido Santoro Presidente dott. Gabriella Zanon Consigliere dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 51, 1° co., cod. crisi impr. promosso da con sede legale in Rovigo (c.f. e p. iva n. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante Parte_2
nato a [...] il [...] (c.f. , difesa C.F._1
dall'avv. Elena Perini e domiciliata a Rovigo presso lo studio del difensore
(reclamante) contro
1 Liquidazione giudiziale di Fian s.r.l.s. con sede legale in Rovigo (c.f.
e p. iva n. ), in persona del curatore dott. P.IVA_1 Parte_3
, difesa dall'avv. Stefano Nicolin
[...]
(reclamata)
e contro
(c.f. ), difeso dall'avv. Ilaria Controparte_1 C.F._2
Quartieri e dall'Avv. Monica Fischi, domiciliato in Padova presso lo studio dell'avv. Alessandro Scabin
(reclamato)
Oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n.
32/2025 del 17 luglio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20 maggio 2025, il geom. chiedeva Controparte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale di deducendo Parte_1
l'insolvenza della società, che era debitrice nei suoi confronti per Euro
179.205,26 (di cui Euro 32.831,00 portati da un decreto ingiuntivo definitivo ed il resto per fatture rimaste insolute).
Si costituiva nel procedimento negando di essere Parte_1
insolvente: le fatture ricevute dal geometra erano state contestate, mentre il decreto ingiuntivo non le era stato notificato.
Il Tribunale di Rovigo, con sentenza del 17 luglio 2025 n. 32, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
ritenendo sussistente la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto
2 creditore della società per il corrispettivo di prestazioni professionali, e lo stato d'insolvenza della debitrice (considerati “l'ingente esposizione debitoria nei confronti di pari ad € Controparte_2
832.144,88 e nei confronti dell' pari ad € 128.357,63; CP_3
l'inadempimento nei confronti del creditore istante”).
Con ricorso depositato il 27 settembre 2025, , in persona del Parte_1
legale rappresentante , proponeva Parte_2
reclamo, chiedendo la revoca della sentenza.
La reclamante sosteneva che: - il geom. era privo di CP_1
legittimazione, poiché non era stato incaricato da (egli Parte_1
aveva gestito, per conto di una pluralità di committenti, lavori edilizi con sconto in fattura per c.d. “superbonus fiscale”, mentre la società, esecutrice delle opere, non aveva potuto cedere i crediti e non aveva ricevuto alcuna somma di denaro: i cantieri erano stati “sospesi” e, poiché il geom. non aveva portato a compimento le pratiche, CP_1
aveva interrotto la collaborazione); - non era insolvente, Parte_1
poiché il debito nei confronti del geom. era inesistente, CP_1
mentre il debito fiscale era stato rateizzato (allorché l'Agenzia delle
Entrate compì un pignoramento del saldo del conto corrente, vi erano giacenze per Euro 280.000; la società vantava inoltre “crediti da ecobonus per un valore almeno doppio rispetto ai debiti erariali”).
Il curatore della liquidazione giudiziale si costituiva nel procedimento di reclamo, eccependone l'inammissibilità, in quanto proposto tardivamente (la sentenza era stata notificata a il 28 luglio Parte_1
2025, mentre il reclamo era stato depositato il 27 settembre 2025).
Nel merito, il curatore affermava che sussistesse la legittimazione di creditore della società, la quale era insolvente: vi erano debiti CP_1
scaduti nei confronti di molti fornitori, dei lavoratori, di Inail e di CP_3
mentre la rateizzazione riguardava solo parte del debito fiscale.
3 Si costituiva nel procedimento anche chiedendo che Controparte_1
il reclamo fosse dichiarato inammissibile o comunque rigettato. eccepiva che il ricorso per reclamo fosse stato depositato CP_1
tardivamente (sessanta giorni dopo la notifica della sentenza); le fatture da lui emesse non fossero mai state contestate dalla società, mentre il decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, era divenuto definitivo, poiché non opposto;
la rateizzazione del debito fiscale fosse stata richiesta successivamente al ricorso per apertura della liquidazione giudiziale, e non fossero state pagate le prime due rate già scadute;
la società fosse insolvente, atteso che il debito complessivo e già scaduto era di un milione e trecentomila euro a fronte di liquidità per soli Euro
62.000,00.
All'udienza del 20 novembre 2025, cui presenziava personalmente
, la reclamante dichiarava di Parte_2
rinunciare al ricorso. I difensori delle controparti nulla opponevano alla rinuncia.
Il Collegio riservava la decisione.
1. Ciò premesso, occorre dichiarare l'estinzione del giudizio.
La rinuncia al ricorso comporta l'applicazione dell'art. 306 c.p.c.: disposizione di portata generale, che disciplina anche il giudizio di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
2. Ai soli fini della regolamentazione delle spese (ed in particolare per quanto viene deciso al successivo punto 4), è necessario rilevare che il reclamo era stato proposto tardivamente.
L'impugnazione, ai sensi dell'art. 51, comma 1°, cod. crisi impr., deve compiersi con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte di appello nel termine perentorio di trenta giorni.
Secondo quanto previsto dal 3° comma del medesimo articolo, il termine decorre, per le parti, dalla data di notificazione telematica della
4 sentenza a cura della cancelleria del Tribunale. Esso non è soggetto a sospensione feriale, come stabilito dall'art. 9, comma 1°, cod. crisi impr.
La ratio dell'art. 9 consiste nell'accelerare i procedimenti concorsuali, evitando ritardi che potrebbero compromettere la gestione della crisi d'impresa o pregiudicare l'imprenditore, qualora debba essere rimesso in bonis (v., da ultima, Cass. civ., sez. 1, sent, 3 ottobre 2025, n. 26690, la quale ha precisato che la sospensione feriale non si applica neppure al termine di trenta giorni entro il quale può essere impugnata con ricorso per cassazione la decisione della Corte di Appello).
Nella specie, la sentenza, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, è stata notificata a il 29 luglio 2025 (circostanza Parte_1
di cui dà atto la stessa ricorrente).
Dunque, il termine per proporre reclamo era abbondantemente scaduto allorché, in data 27 settembre 2025, venne depositato il ricorso.
3. Le spese sono poste a carico della rinunciante ex art. 306, 4° co.,
c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al d.m. n. 147/2022 per i procedimenti di valore indeterminabile e di bassa complessità, con esclusione di un compenso per la fase istruttoria e per la fase decisionale, che non si sono tenute.
4. Atteso quanto rilevato al punto 2, la condanna alla rifusione delle spese processuali è pronunciata, ai sensi dell'art. 51 comma 15 cod. crisi impr., anche nei confronti del legale rappresentante personalmente.
Ciò si rende necessario per non gravare esclusivamente la società in liquidazione delle spese che sarebbe stato possibile evitare, omettendo il deposito di un ricorso tardivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione prima, definitivamente decidendo nel procedimento di reclamo n. 1693/2025 r.g.a. promosso
5 con ricorso da in persona del legale rappresentante Parte_1
(reclamante) nei confronti di Parte_2
Liquidazione giudiziale di Fian s.r.l.s. in persona del curatore
(reclamata) e di (reclamato), ogni contraria domanda Controparte_1
ed eccezione disattesa, così ha deciso:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- dichiara solidalmente tenuti e condanna e personalmente Parte_1
a rifondere ai reclamati le spese del Parte_2
giudizio, che liquida, per ciascuno, in Euro 1.738,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
Venezia, 20 novembre 2025.
Il Presidente
(dott. Guido Santoro)
Il consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)
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