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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/04/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 242/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 23.04.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 242/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Assegno ordinario di invalidità” e vertente
TRA
) - avv. MONTORO MARCO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu
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nel procedimento di Atpo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare il proprio grado di invalidità ai fini dell'assegno di invalidità di cui alla l. 222/84
e, conseguentemente, dichiarare il diritto al riconoscimento della prestazione previdenziale conseguenziale.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 27.03.2025, concludendo come in atti.
La regolamentazione della invalidità pensionabile a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti ed autonomi assicurati è contenuta nella l. 222/84 intitolata “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”. Le invalidità per causa di lavoro si caratterizzano, pertanto, per la loro natura ontologicamente previdenziale, atteso che le stesse presuppongono l'esistenza di un valido rapporto assicurativo e contributivo. In particolare, il requisito contributivo, disciplinato dall'art. 4, è raggiunto quando siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di inizio dell'assicurazione e vi sia stato un versamento o un accredito complessivo di almeno 5 anni (260 contributi settimanali o 60 contributi mensili o 1350 contributi agricoli giornalieri), dei quali almeno 3 (pari a 156 contributi settimanali o 810 contributi agricoli giornalieri) siano stati versati o accreditati nel quinquennio precedente alla data della domanda.
Per quanto riguarda l'assegno ordinario di invalidità (art. 1 e 9 l.
222/84), lo stesso spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. La nuova disciplina dell'assegno, attraverso la sostituzione del concetto della capacità di guadagno con quella della capacità di lavoro, ha così escluso ogni influenza sul giudizio di invalidità delle condizioni ambientali e socio- economiche dell'assicurato, pur conservando un preciso aggancio con la situazione specifica di questi, attuato mediante la previsione che la richiesta riduzione della capacità di lavoro non è generica – come nell'assicurazione gestita dall'Inail – ma debba essere riferita alle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Il legislatore, adeguandosi ad un principio affermato dalla Corte costituzionale con sent.
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n. 163/83, ha inoltre affermato, al comma secondo dell'art. 1, che sussiste il diritto all'assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre il limite dei due terzi, preesista al rapporto assicurativo (cd. rischio precostituito), purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
Orbene, è palese che anche con il ricorso in esame (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. n. 6085/14).
Nel merito della presente controversia occorre evidenziare quanto segue.
Il consulente tecnico, all'esito delle indagini a lui affidate, ha diagnosticato che la parte ricorrente è affetta da “cardiopatia ischemica- ipertensiva cronica trattata con duplice ptca;
stenosi del canale lombare l3-
l4/l4-l5 in soggetto con spondiloartrosi lombare e coxartrosi bilaterale;
sindrome ansioso-depressiva di tipo reattivo in trattamento farmacologico”, infermità tali da non realizzare, nel loro complesso, una permanente riduzione della capacità di lavoro dell'istante in misura inferiore ai 2/3. Il
Giudice ritiene di dover accettare e fare proprio il riferito giudizio conclusivo in quanto trae origine da una meditata e attenta valutazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico legali che vanno qui condivise.
Le censure mosse alla perizia dalla parte attrice non denunciano carenze e deficienze diagnostiche ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate ovvero ancora omissioni di accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 7273/11).
In particolare, le critiche attengono unicamente alla mancata disposizione di ulteriori accertamenti strumentali e all'ipo-valutazione da parte del perito della patologia psichica. Tuttavia, a ben vedere, va osservato che il ctu ha correttamente e, si ritiene, condivisibilmente, tenuto
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conto delle evidenze sanitarie, tenuto conto della sua specialità in medicina legale e della non particolare rilevanza della sindrome depressiva (“Al colloquio, infatti, si è mostrato lucido, ben disponibile, senza assumere posizioni simulate, orientato nel tempo e nello spazio sebbene con umore lievemente deflesso in assenza di dispercezioni”).
La domanda va, quindi, respinta, ed il ricorso deve essere rigettato. In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., non occorre provvedere sulle spese;
sono poste a definitivo carico di parte resistente le spese di ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite;
3) pone a definitivo carico di parte resistente le spese di ctu liquidate in €
290,00 per onorario in favore della dott.ssa . Controparte_2
Nocera Inferiore, 23.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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