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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5107/2024 R.G. trattenuto per la decisione in esito alle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 16.10.2025
TRA
nato il [...] in [...] – USA) e residente al n. 611, Parte_1
Redgate Avenue, Norfolk (VA – USA), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Ruggiero (C.F. ), che lo rappresenta CodiceFiscale_1
e difende giusta procura in atti,
ricorrente
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope legis C.F._2
domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.12.2024, il ricorrente adiva l'intestato
Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis
e, a fondamento della pretesa azionata in giudizio, ricostruiva i propri rapporti intergenerazionali nei termini di cui di seguito. In primo luogo, individuava nei signori e , i propri avi italiani;
più precisamente, esponeva: Parte_2 Controparte_3
che il sig. nasceva, in data 15.09.1886, nel Comune di IN (ME) Parte_2
da e;
che la sig.ra nasceva, in data Persona_1 Controparte_4 Controparte_3
06.03.1902, nel Comune di IN (ME) da e Persona_2 Per_3
; che i predetti emigravano negli Stati Uniti d'America, ove convolavano a
[...]
nozze in data 02.10.1916; che dal predetto matrimonio nasceva, in data 22.10.1917, negli Stati Uniti, la sig.ra che quest'ultima contraeva matrimonio, in data Per_4
21.04.1948, in America, con il sig. divenendo così Controparte_5 [...]
conosciuta anche come o che dall'unione coniugale CP_6 Controparte_7 Pt_1
tra la sig. (coniugata e il sig. nasceva, in Per_4 Pt_1 Controparte_5
data 24.02.1950, il sig. che, nel 1942, tanto il sig. quanto Parte_1 Parte_2
la sig.ra presentavano la c.d. petizione per naturalizzazione;
che, Controparte_3
nonostante non risulti nel relativo registro l'esito della procedura di naturalizzazione,
l'accoglimento sarà in ogni caso avvenuto successivamente al 1942, cioè in epoca successiva alla nascita della figlia Da ultimo, in punto di interesse ad agire, Per_4
il richiedente rappresentava di aver tentato molteplici volte, invano, di presentare richiesta di avvio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana al
Consolato competente.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio per Controparte_1
il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dell'odierno ricorrente con richiesta di compensazione delle spese di lite. In esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.10.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo gli ascendenti dell'odierno istante nati nel
Comune di IN (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato
Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L.
13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che è stata documentalmente dimostrata l'impossibilità per il richiedente di ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis in via amministrativa
(v. allegato n. 10 e allegato n. 11). Tale assoluta incertezza sui tempi di definizione del procedimento amministrativo si traduce in una denegata tutela da parte dell'amministrazione pubblica che pregiudica il diritto dell'istante. Proprio a fronte dei tempi di definizione incerti e delle liste d'attesa formatesi presso i investiti Parte_3
delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del
15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di
Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del
10/02/2023).
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei princìpi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile
1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, “Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini” e “Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato”, di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei
Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare “proprio” cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i princìpi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data 29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983,
n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n.
2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”. Sicché, in virtù della riforma appena richiamata, l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo 2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini.
Orbene, premesse le modifiche normative intervenute negli anni insieme ai principali indirizzi giurisprudenziali in materia e venendo al caso di specie, la domanda va accolta per i motivi che verranno di seguito evidenziati.
Sulla scorta della documentazione prodotta dal richiedente, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, si può, a ragione, ritenere che l'odierno istante sia diretto discendente del sig. nato il [...] a Parte_2
IN (ME) e della sig.ra , nata il [...] a [...] Controparte_3
(ME). Nello specifico, è stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra i predetti avi è nata la sig.ra (anche nota come o Per_4 CP_6 CP_7
o , madre dell'odierno istante
[...] Persona_5 Parte_1
Nei documenti versati in atti vi è prova, inoltre, della presentazione, da parte di entrambi gli avi, dell'istanza di naturalizzazione quali cittadini americani (v. documenti nn. 8 e 9), di cui, tuttavia, non si conosce l'esito. In ogni caso, suddette richieste di naturalizzazione sono state presentate nel 1942 e, dunque, quando la figlia aveva Per_4
già ampiamente raggiunto la maggiore età. A parere di questo decidente, la naturalizzazione dei genitori non ha in alcun modo inciso sulla continuità della linea trasmissiva, né interrompendola né inficiando la trasmissione dello status civitatis italiano iure sanguinis. Infatti, come anticipato, le richieste di naturalizzazione dei capostipiti sono state formulate solo nel 1942 quando la figlia aveva già circa Pt_4
venticinque anni;
pertanto, l'eventuale accoglimento di suddette richieste sarà stato, di certo, successivo. Pertanto, avendo gli avi conservato lo status di cittadini italiani durante tutta la minore età della figlia, glielo hanno trasmesso. Il caso di specie ricade, difatti, nella sfera applicativa dell'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, ai sensi del quale “Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi”. La norma appena richiamata si riferisce ai casi di c.d. doppia cittadinanza e prevede che il minore che possiede tanto la cittadinanza italiana quanto una cittadinanza straniera possa, divenuto maggiorenne o emancipato, rinunciare a quella italiana. Non trova, di contro, applicazione, nel caso in esame, l'art. 12, comma
3, legge n. 555 del 1912, a mente del quale “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”, che si riferisce ad un'ipotesi ben diversa, ossia al caso del figlio minore non emancipato di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge;
l'effetto caducatorio descritto dalla norma de quo opera, dunque, soltanto nei confronti dei figli minori non emancipati e non anche nei riguardi dei figli già maggiorenni. Dalla lettura congiunta dell'art. 7 e dell'art. 12 della legge n.
555/1912 si ricava, dunque, che, tra le intenzioni del legislatore del 1912, vi era quella di differenziare la posizione dei minori non emancipati da quella dei maggiorenni o minorenni emancipati: quanto ai primi, il loro status civitatis segue le vicende di quello dei genitori;
lo status civitatis dei secondi, invece, ha natura autonoma, disponendo gli stessi della capacità di decidere in autonomia del proprio status. Conferma ulteriormente il carattere indipendente dello status civitatis del figlio maggiorenne rispetto a quello del genitore il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3 e 9 dello stesso testo normativo: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, dichiarando, in presenza di talune condizioni, di voler riacquistare la cittadinanza italiana. La ratio che fonda tale discrimen tra minorenni e maggiorenni o minori emancipati può ricondursi a due ordini di motivi: da un lato, quando i figli raggiungono la maggiore età viene meno la necessità di preservare l'unità familiare;
dall'altro, la legge, in linea generale, presume che i figli maggiorenni possiedano ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale
Stato e/o Stati esser cittadino. La littera legis consente, dunque, di affermare senza dubbi che il figlio maggiorenne di chi rinuncia alla cittadinanza italiana, naturalizzandosi straniero, conserva lo status di cittadino italiano.
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la sig.ra ha conservato Per_4
la cittadinanza italiana nonostante la perdita di tale status da parte del padre e della madre;
la sig.ra ha poi comunicato lo status civitatis italiano al figlio, Per_4
odierno ricorrente, Parte_1
Pertanto, la domanda avanzata dall'odierno ricorrente va accolta e, per l'effetto, altresì esclusa l'applicabilità del nuovo art. 3 bis l. n. 91/1992 al caso di specie, va dichiarato, in applicazione della giurisprudenza richiamata in premessa, che lo stesso
è cittadino italiano dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5107/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
2. ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
Messina, 21 novembre 2025
Il Giudice on.
(d.ssa Francescaromana Puglisi) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5107/2024 R.G. trattenuto per la decisione in esito alle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 16.10.2025
TRA
nato il [...] in [...] – USA) e residente al n. 611, Parte_1
Redgate Avenue, Norfolk (VA – USA), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Ruggiero (C.F. ), che lo rappresenta CodiceFiscale_1
e difende giusta procura in atti,
ricorrente
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope legis C.F._2
domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.12.2024, il ricorrente adiva l'intestato
Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis
e, a fondamento della pretesa azionata in giudizio, ricostruiva i propri rapporti intergenerazionali nei termini di cui di seguito. In primo luogo, individuava nei signori e , i propri avi italiani;
più precisamente, esponeva: Parte_2 Controparte_3
che il sig. nasceva, in data 15.09.1886, nel Comune di IN (ME) Parte_2
da e;
che la sig.ra nasceva, in data Persona_1 Controparte_4 Controparte_3
06.03.1902, nel Comune di IN (ME) da e Persona_2 Per_3
; che i predetti emigravano negli Stati Uniti d'America, ove convolavano a
[...]
nozze in data 02.10.1916; che dal predetto matrimonio nasceva, in data 22.10.1917, negli Stati Uniti, la sig.ra che quest'ultima contraeva matrimonio, in data Per_4
21.04.1948, in America, con il sig. divenendo così Controparte_5 [...]
conosciuta anche come o che dall'unione coniugale CP_6 Controparte_7 Pt_1
tra la sig. (coniugata e il sig. nasceva, in Per_4 Pt_1 Controparte_5
data 24.02.1950, il sig. che, nel 1942, tanto il sig. quanto Parte_1 Parte_2
la sig.ra presentavano la c.d. petizione per naturalizzazione;
che, Controparte_3
nonostante non risulti nel relativo registro l'esito della procedura di naturalizzazione,
l'accoglimento sarà in ogni caso avvenuto successivamente al 1942, cioè in epoca successiva alla nascita della figlia Da ultimo, in punto di interesse ad agire, Per_4
il richiedente rappresentava di aver tentato molteplici volte, invano, di presentare richiesta di avvio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana al
Consolato competente.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio per Controparte_1
il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dell'odierno ricorrente con richiesta di compensazione delle spese di lite. In esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.10.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo gli ascendenti dell'odierno istante nati nel
Comune di IN (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato
Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L.
13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che è stata documentalmente dimostrata l'impossibilità per il richiedente di ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis in via amministrativa
(v. allegato n. 10 e allegato n. 11). Tale assoluta incertezza sui tempi di definizione del procedimento amministrativo si traduce in una denegata tutela da parte dell'amministrazione pubblica che pregiudica il diritto dell'istante. Proprio a fronte dei tempi di definizione incerti e delle liste d'attesa formatesi presso i investiti Parte_3
delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del
15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di
Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del
10/02/2023).
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei princìpi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile
1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, “Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini” e “Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato”, di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei
Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare “proprio” cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i princìpi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data 29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983,
n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n.
2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”. Sicché, in virtù della riforma appena richiamata, l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo 2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini.
Orbene, premesse le modifiche normative intervenute negli anni insieme ai principali indirizzi giurisprudenziali in materia e venendo al caso di specie, la domanda va accolta per i motivi che verranno di seguito evidenziati.
Sulla scorta della documentazione prodotta dal richiedente, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, si può, a ragione, ritenere che l'odierno istante sia diretto discendente del sig. nato il [...] a Parte_2
IN (ME) e della sig.ra , nata il [...] a [...] Controparte_3
(ME). Nello specifico, è stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra i predetti avi è nata la sig.ra (anche nota come o Per_4 CP_6 CP_7
o , madre dell'odierno istante
[...] Persona_5 Parte_1
Nei documenti versati in atti vi è prova, inoltre, della presentazione, da parte di entrambi gli avi, dell'istanza di naturalizzazione quali cittadini americani (v. documenti nn. 8 e 9), di cui, tuttavia, non si conosce l'esito. In ogni caso, suddette richieste di naturalizzazione sono state presentate nel 1942 e, dunque, quando la figlia aveva Per_4
già ampiamente raggiunto la maggiore età. A parere di questo decidente, la naturalizzazione dei genitori non ha in alcun modo inciso sulla continuità della linea trasmissiva, né interrompendola né inficiando la trasmissione dello status civitatis italiano iure sanguinis. Infatti, come anticipato, le richieste di naturalizzazione dei capostipiti sono state formulate solo nel 1942 quando la figlia aveva già circa Pt_4
venticinque anni;
pertanto, l'eventuale accoglimento di suddette richieste sarà stato, di certo, successivo. Pertanto, avendo gli avi conservato lo status di cittadini italiani durante tutta la minore età della figlia, glielo hanno trasmesso. Il caso di specie ricade, difatti, nella sfera applicativa dell'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, ai sensi del quale “Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi”. La norma appena richiamata si riferisce ai casi di c.d. doppia cittadinanza e prevede che il minore che possiede tanto la cittadinanza italiana quanto una cittadinanza straniera possa, divenuto maggiorenne o emancipato, rinunciare a quella italiana. Non trova, di contro, applicazione, nel caso in esame, l'art. 12, comma
3, legge n. 555 del 1912, a mente del quale “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”, che si riferisce ad un'ipotesi ben diversa, ossia al caso del figlio minore non emancipato di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge;
l'effetto caducatorio descritto dalla norma de quo opera, dunque, soltanto nei confronti dei figli minori non emancipati e non anche nei riguardi dei figli già maggiorenni. Dalla lettura congiunta dell'art. 7 e dell'art. 12 della legge n.
555/1912 si ricava, dunque, che, tra le intenzioni del legislatore del 1912, vi era quella di differenziare la posizione dei minori non emancipati da quella dei maggiorenni o minorenni emancipati: quanto ai primi, il loro status civitatis segue le vicende di quello dei genitori;
lo status civitatis dei secondi, invece, ha natura autonoma, disponendo gli stessi della capacità di decidere in autonomia del proprio status. Conferma ulteriormente il carattere indipendente dello status civitatis del figlio maggiorenne rispetto a quello del genitore il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3 e 9 dello stesso testo normativo: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, dichiarando, in presenza di talune condizioni, di voler riacquistare la cittadinanza italiana. La ratio che fonda tale discrimen tra minorenni e maggiorenni o minori emancipati può ricondursi a due ordini di motivi: da un lato, quando i figli raggiungono la maggiore età viene meno la necessità di preservare l'unità familiare;
dall'altro, la legge, in linea generale, presume che i figli maggiorenni possiedano ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale
Stato e/o Stati esser cittadino. La littera legis consente, dunque, di affermare senza dubbi che il figlio maggiorenne di chi rinuncia alla cittadinanza italiana, naturalizzandosi straniero, conserva lo status di cittadino italiano.
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la sig.ra ha conservato Per_4
la cittadinanza italiana nonostante la perdita di tale status da parte del padre e della madre;
la sig.ra ha poi comunicato lo status civitatis italiano al figlio, Per_4
odierno ricorrente, Parte_1
Pertanto, la domanda avanzata dall'odierno ricorrente va accolta e, per l'effetto, altresì esclusa l'applicabilità del nuovo art. 3 bis l. n. 91/1992 al caso di specie, va dichiarato, in applicazione della giurisprudenza richiamata in premessa, che lo stesso
è cittadino italiano dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5107/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
2. ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
Messina, 21 novembre 2025
Il Giudice on.
(d.ssa Francescaromana Puglisi) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.