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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA SEZ. LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Lorenza Recano, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 22.10.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6470/2024 R.G TRA
rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Ciccone Parte_1
Ricorrente E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Massimiliano Minicucci, CP_1 elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 21.10.2024 la parte ricorrente ha dedotto che il 21 maggio 2024 riceveva dalla sede CP_ di Nola una racc. A/R, con cui era comunicata l'indebita percezione, con annessa richiesta di restituzione, di € 333,33, a titolo di rateo del mese di maggio della pensione di invalidità civile di cui l'istante era titolare;
che l'indebito promanava dalla mancata conferma dei requisiti sanitari in esito al verbale del 18 aprile 2024. Ha dunque sostenuto l'illegittimità del provvedimento per irripetibilità delle somme per mancanza di dolo della ricorrente, atteso che la stessa era venuta a conoscenza dell'indebito il 21.5.2024, dunque successivamente alla percezione del rateo del mese di maggio 2024 (corrisposto il 1° maggio). CP_ Si è costituito l' eccependo che «L'indebito trae origine dalla riscossione indebita della rata di prestazione di invalidità civile relativa al mese di maggio 2024, non spettante a seguito della mancata conferma del requisito sanitario. In particolare, la ricorrente era titolare di prestazione di invalidità civile per invalidità TOTALE. In data 18/04/2024 la stessa si è sottoposta a visita di revisione a seguito della quale la Commessione medica ha riconosciuto la medesima: “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88 Percentuale: 75% Data decorrenza: 18/04/2024. Ovviamente a seguito del passaggio da invalidità totale a invalidità parziale, si è verificato un abbassamento della soglia reddituale per il riconoscimento della prestazione economica. Giova ricordare, infatti, che per gli invalidi parziali è previsto l'assegno mensile di assistenza, che consiste in una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta, con verbale rilasciato dall'apposita Commissione medico legale al termine dell'accertamento sanitario, una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge. […] Per l'anno 2024, infatti, il limite reddituale per la fascia 34 (ossia per l'assegno mensile di assistenza previsto per gli invalidi parziali) è pari a euro 5.725,46. La ricorrente in tale anno ha percepito redditi da lavoro dipendente per un importo di euro 8.621,72, eccedendo quindi il predetto limite. Accertata una condizione di invalidità pari al 75%, pertanto, si è determinata la perdita del diritto alla prestazione economica a causa del superamento del nuovo limite reddituale.” Pertanto, con missiva del 25.04.2024 l' ha comunicato la rideterminazione della prestazione CP_1 con contestuale indebito.». Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La domanda è fondata. In sintesi, l'indebito per cui è causa muove dal possesso, per il mese di maggio 2024, di redditi superiori alla soglia legale prevista per la pensione di invalidità civile, a seguito della rideterminazione della percentuale di invalidità avvenuta all'esito della visita medica di revisione del 18.4.2025 (la messa in pagamento delle prestazioni viene predisposta con anticipo rispetto al mese di erogazione). Ebbene, se è vero che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero, tuttavia, che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_2
Sul punto giova riportare i principi sanciti dalla Corte di cassazione, anche in plurimi arresti (v. Cass. n. 16088/2020; 13223/2020; 12608/2020), e a cui la scrivente, alla luce del consolidato e autorevole indirizzo, ritiene di aderire:
“5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". E ancora: «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Ric. 2021 n. 06305 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.” Con la conseguenza che, pertanto, “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. N. 24180 del 2022). Dalle citate pronunce dei Giudici di legittimità, è possibile trarre il principio in base al quale la ripetizione è collegata alla visita di revisione e, dunque, la data della visita di revisione segna il momento in cui è stato deliberato il venir meno del requisito sanitario. Tuttavia, dalla data della visita di revisione non deriva tout court la legittimità della pretesa restitutoria da parte dell' , se è tutelabile il legittimo affidamento del percipiente;
tale legittimo affidamento CP_1 sussiste nell'arco temporale intercorrente tra la data della visita e la comunicazione al pensionato del suo esito, per cui i ratei vanno restituiti dalla ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, a meno di configurare -con onere a carico dell' l'assenza del legittimo CP_1 affidamento e/o il dolo del percipiente. Ebbene, nel caso che ci occupa, la ricorrente, pur sottoposta a visita medica di revisione in data 18 aprile 2024, ha avuto contezza della rideterminazione del proprio grado di invalidità solo in data 15 maggio 2025, allorquando le è stato notificato l'esito dell'accertamento sanitario. CP_ Il rateo di pensione del quale l' ha richiesto la restituzione mediante la raccomandata inviata alla sig. in data 21 maggio 2024 era stato, dunque, già percepito dalla ricorrente il 1° maggio Parte_1
2025. Ricorre, pertanto, il legittimo affidamento della sig.ra in ordine alla spettanza del rateo Parte_1 percepito. Ne deriva l'irripetibilità della somma di cui l' chiede la restituzione. CP_1
La domanda va, dunque, accolta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/14 e ssmmii, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, ed espunta la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la parte ricorrente non tenuta alla restituzione in favore dell' della somma complessiva di euro 333,33, a titolo di indebito sulla CP_1 prestazione di assegno di invalidità civile n. 07513841 per il periodo maggio 2024. CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 251,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario. Nola, 23.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Lorenza Recano
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Lorenza Recano, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 22.10.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6470/2024 R.G TRA
rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Ciccone Parte_1
Ricorrente E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Massimiliano Minicucci, CP_1 elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 21.10.2024 la parte ricorrente ha dedotto che il 21 maggio 2024 riceveva dalla sede CP_ di Nola una racc. A/R, con cui era comunicata l'indebita percezione, con annessa richiesta di restituzione, di € 333,33, a titolo di rateo del mese di maggio della pensione di invalidità civile di cui l'istante era titolare;
che l'indebito promanava dalla mancata conferma dei requisiti sanitari in esito al verbale del 18 aprile 2024. Ha dunque sostenuto l'illegittimità del provvedimento per irripetibilità delle somme per mancanza di dolo della ricorrente, atteso che la stessa era venuta a conoscenza dell'indebito il 21.5.2024, dunque successivamente alla percezione del rateo del mese di maggio 2024 (corrisposto il 1° maggio). CP_ Si è costituito l' eccependo che «L'indebito trae origine dalla riscossione indebita della rata di prestazione di invalidità civile relativa al mese di maggio 2024, non spettante a seguito della mancata conferma del requisito sanitario. In particolare, la ricorrente era titolare di prestazione di invalidità civile per invalidità TOTALE. In data 18/04/2024 la stessa si è sottoposta a visita di revisione a seguito della quale la Commessione medica ha riconosciuto la medesima: “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88 Percentuale: 75% Data decorrenza: 18/04/2024. Ovviamente a seguito del passaggio da invalidità totale a invalidità parziale, si è verificato un abbassamento della soglia reddituale per il riconoscimento della prestazione economica. Giova ricordare, infatti, che per gli invalidi parziali è previsto l'assegno mensile di assistenza, che consiste in una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta, con verbale rilasciato dall'apposita Commissione medico legale al termine dell'accertamento sanitario, una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge. […] Per l'anno 2024, infatti, il limite reddituale per la fascia 34 (ossia per l'assegno mensile di assistenza previsto per gli invalidi parziali) è pari a euro 5.725,46. La ricorrente in tale anno ha percepito redditi da lavoro dipendente per un importo di euro 8.621,72, eccedendo quindi il predetto limite. Accertata una condizione di invalidità pari al 75%, pertanto, si è determinata la perdita del diritto alla prestazione economica a causa del superamento del nuovo limite reddituale.” Pertanto, con missiva del 25.04.2024 l' ha comunicato la rideterminazione della prestazione CP_1 con contestuale indebito.». Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La domanda è fondata. In sintesi, l'indebito per cui è causa muove dal possesso, per il mese di maggio 2024, di redditi superiori alla soglia legale prevista per la pensione di invalidità civile, a seguito della rideterminazione della percentuale di invalidità avvenuta all'esito della visita medica di revisione del 18.4.2025 (la messa in pagamento delle prestazioni viene predisposta con anticipo rispetto al mese di erogazione). Ebbene, se è vero che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero, tuttavia, che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_2
Sul punto giova riportare i principi sanciti dalla Corte di cassazione, anche in plurimi arresti (v. Cass. n. 16088/2020; 13223/2020; 12608/2020), e a cui la scrivente, alla luce del consolidato e autorevole indirizzo, ritiene di aderire:
“5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". E ancora: «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Ric. 2021 n. 06305 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.” Con la conseguenza che, pertanto, “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. N. 24180 del 2022). Dalle citate pronunce dei Giudici di legittimità, è possibile trarre il principio in base al quale la ripetizione è collegata alla visita di revisione e, dunque, la data della visita di revisione segna il momento in cui è stato deliberato il venir meno del requisito sanitario. Tuttavia, dalla data della visita di revisione non deriva tout court la legittimità della pretesa restitutoria da parte dell' , se è tutelabile il legittimo affidamento del percipiente;
tale legittimo affidamento CP_1 sussiste nell'arco temporale intercorrente tra la data della visita e la comunicazione al pensionato del suo esito, per cui i ratei vanno restituiti dalla ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, a meno di configurare -con onere a carico dell' l'assenza del legittimo CP_1 affidamento e/o il dolo del percipiente. Ebbene, nel caso che ci occupa, la ricorrente, pur sottoposta a visita medica di revisione in data 18 aprile 2024, ha avuto contezza della rideterminazione del proprio grado di invalidità solo in data 15 maggio 2025, allorquando le è stato notificato l'esito dell'accertamento sanitario. CP_ Il rateo di pensione del quale l' ha richiesto la restituzione mediante la raccomandata inviata alla sig. in data 21 maggio 2024 era stato, dunque, già percepito dalla ricorrente il 1° maggio Parte_1
2025. Ricorre, pertanto, il legittimo affidamento della sig.ra in ordine alla spettanza del rateo Parte_1 percepito. Ne deriva l'irripetibilità della somma di cui l' chiede la restituzione. CP_1
La domanda va, dunque, accolta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/14 e ssmmii, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, ed espunta la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la parte ricorrente non tenuta alla restituzione in favore dell' della somma complessiva di euro 333,33, a titolo di indebito sulla CP_1 prestazione di assegno di invalidità civile n. 07513841 per il periodo maggio 2024. CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 251,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario. Nola, 23.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Lorenza Recano