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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
N. 400/2025 R.G. P.U.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso presentato da Parte_1
GIUDIZIALE
[...]
RICORRENTE nonché il ricorso in proprio depositato dalla stessa
Parte_2
, con sede in Vinci, via dei Martiri n. 85 P.IVA_1
RESISTENTE esaminata l'allegata documentazione;
udita la relazione del giudice relatore;
rilevato che:
- la curatela della liquidazione giudiziale della ha Parte_1 presentato ricorso in estensione ex art. 256, comma 4, CCII, ritenendo sussistente la cd. supersocietà di fatto con la Parte_2
- la stessa debitrice ha, nel frattempo, presentato istanza di liquidazione giudiziale in proprio per il tramite del liquidatore nominato dal tribunale, onde la riunione e la trattazione unitaria dei due procedimenti;
premesso che:
1 - socio accomandatario della è deceduto il 02.01.2025 e il Parte_2 Pt_2 tribunale, su istanza della socia superstite, ha nominato un Controparte_1 liquidatore;
- è stata altresì nominata una curatrice dell'eredità giacente del de cuius, a cui è stato correttamente notificato il ricorso;
rilevato poi che la società debitrice è impresa commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII;
accertato altresì il reale stato di insolvenza della debitrice, inteso come situazione di incapacità, stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
considerato inoltre che, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, la prova della partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali a una società di persone deve essere fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti dall'esercizio in comune dell'attività economica, dall'esistenza di un fondo comune e dall'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, dei soci (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/05/2025, n. 11604; Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 04/01/2024, n. 204); rilevato che, nel caso di specie, sussistono gravi, precisi e concordanti indizi da cui desumere il configurarsi di una supersocietà di fatto tra le due entità:
- i soci sono i medesimi in entrambe le società: e Pt_2 Controparte_1
- era amministratore unico e liquidatore della e socio Parte_2 Pt_1 accomandatario della Pt_2
- le due società hanno la medesima sede sociale, sita in Vinci, alla via dei martiri n. 85;
- sebbene la sia stata costituita antecedentemente rispetto alla poi le due società Pt_1 Pt_2 hanno svolto parallelamente la medesima attività imprenditoriale, occupandosi entrambe di lavori edili;
- l'esercizio in comune dell'attività economica è suffragato anche dalla identità della maggior parte dei clienti nei cui confronti sono state emesse fatture da parte di entrambe le società;
- del pari provata è l'esistenza di un fondo comune tra i due soggetti giuridici, stante la bilateralità delle fatture emesse tra le stesse, sin dal 2015, con la generica causale di “lavori
2 eseguito presso vostro cantiere di …”, così denotando una confusione tra le disponibilità patrimoniali delle medesime;
- sono poi emersi numerosi versamenti effettuati dalla s.r.l. in favore della s.a.s., risalenti soprattutto al 2020, privi di giustificativi e, quindi, probabilmente a titolo di finanziamento;
rilevato che si denota, dunque, una chiara condivisione del medesimo rischio d'impresa, partecipando entrambe della identica attività imprenditoriale e gestione patrimoniale;
ritenuta pertanto sussistente la supersocietà di fatto tra la Parte_1 già in liquidazione giudiziale e la Parte_2
deve conseguentemente dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei
[...] confronti di quest'ultima, quale socia illimitatamente responsabile della suddetta supersocietà di fatto, nonché del socio accomandatario della s.a.s., illimitatamente responsabile della stessa, essendo deceduto entro l'anno ex artt. 33 e 34 CCII, con nomina dei curatori già nominati nella liquidazione giudiziale della s.r.l.;
P.Q.M.
visti gli artt. 49 e 256 CCII,
DICHIARA
l'apertura della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della supersocietà di fatto esistente tra la già in liquidazione giudiziale e la Parte_1 [...]
e, conseguentemente, quali soci illimitatamente Parte_2 responsabili della suddetta supersocietà di fatto, della Parte_1
(c.f. e p. i.v.a. ), per la quale è già stata aperta la liquidazione
[...] P.IVA_2 giudiziale, e della Parte_2
(c.f. e p. i.v.a. ), nonché del socio illimitatamente
[...] P.IVA_1 responsabile di quest'ultima,
c.f. ); Parte_2 C.F._1 nomina Giudice Delegato la dott.ssa Stefania Grasselli e Curatori i dott. e Persona_1
Persona_2 ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 8 aprile 2026 ad ore 10,30 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato;
3 assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies
d.a.c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con le imprese debitrici anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con le imprese debitrici.
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 17/12/2025
Il giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott.ssa Maria Novella Legnaioli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
N. 400/2025 R.G. P.U.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso presentato da Parte_1
GIUDIZIALE
[...]
RICORRENTE nonché il ricorso in proprio depositato dalla stessa
Parte_2
, con sede in Vinci, via dei Martiri n. 85 P.IVA_1
RESISTENTE esaminata l'allegata documentazione;
udita la relazione del giudice relatore;
rilevato che:
- la curatela della liquidazione giudiziale della ha Parte_1 presentato ricorso in estensione ex art. 256, comma 4, CCII, ritenendo sussistente la cd. supersocietà di fatto con la Parte_2
- la stessa debitrice ha, nel frattempo, presentato istanza di liquidazione giudiziale in proprio per il tramite del liquidatore nominato dal tribunale, onde la riunione e la trattazione unitaria dei due procedimenti;
premesso che:
1 - socio accomandatario della è deceduto il 02.01.2025 e il Parte_2 Pt_2 tribunale, su istanza della socia superstite, ha nominato un Controparte_1 liquidatore;
- è stata altresì nominata una curatrice dell'eredità giacente del de cuius, a cui è stato correttamente notificato il ricorso;
rilevato poi che la società debitrice è impresa commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII;
accertato altresì il reale stato di insolvenza della debitrice, inteso come situazione di incapacità, stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
considerato inoltre che, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, la prova della partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali a una società di persone deve essere fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti dall'esercizio in comune dell'attività economica, dall'esistenza di un fondo comune e dall'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, dei soci (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/05/2025, n. 11604; Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 04/01/2024, n. 204); rilevato che, nel caso di specie, sussistono gravi, precisi e concordanti indizi da cui desumere il configurarsi di una supersocietà di fatto tra le due entità:
- i soci sono i medesimi in entrambe le società: e Pt_2 Controparte_1
- era amministratore unico e liquidatore della e socio Parte_2 Pt_1 accomandatario della Pt_2
- le due società hanno la medesima sede sociale, sita in Vinci, alla via dei martiri n. 85;
- sebbene la sia stata costituita antecedentemente rispetto alla poi le due società Pt_1 Pt_2 hanno svolto parallelamente la medesima attività imprenditoriale, occupandosi entrambe di lavori edili;
- l'esercizio in comune dell'attività economica è suffragato anche dalla identità della maggior parte dei clienti nei cui confronti sono state emesse fatture da parte di entrambe le società;
- del pari provata è l'esistenza di un fondo comune tra i due soggetti giuridici, stante la bilateralità delle fatture emesse tra le stesse, sin dal 2015, con la generica causale di “lavori
2 eseguito presso vostro cantiere di …”, così denotando una confusione tra le disponibilità patrimoniali delle medesime;
- sono poi emersi numerosi versamenti effettuati dalla s.r.l. in favore della s.a.s., risalenti soprattutto al 2020, privi di giustificativi e, quindi, probabilmente a titolo di finanziamento;
rilevato che si denota, dunque, una chiara condivisione del medesimo rischio d'impresa, partecipando entrambe della identica attività imprenditoriale e gestione patrimoniale;
ritenuta pertanto sussistente la supersocietà di fatto tra la Parte_1 già in liquidazione giudiziale e la Parte_2
deve conseguentemente dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei
[...] confronti di quest'ultima, quale socia illimitatamente responsabile della suddetta supersocietà di fatto, nonché del socio accomandatario della s.a.s., illimitatamente responsabile della stessa, essendo deceduto entro l'anno ex artt. 33 e 34 CCII, con nomina dei curatori già nominati nella liquidazione giudiziale della s.r.l.;
P.Q.M.
visti gli artt. 49 e 256 CCII,
DICHIARA
l'apertura della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della supersocietà di fatto esistente tra la già in liquidazione giudiziale e la Parte_1 [...]
e, conseguentemente, quali soci illimitatamente Parte_2 responsabili della suddetta supersocietà di fatto, della Parte_1
(c.f. e p. i.v.a. ), per la quale è già stata aperta la liquidazione
[...] P.IVA_2 giudiziale, e della Parte_2
(c.f. e p. i.v.a. ), nonché del socio illimitatamente
[...] P.IVA_1 responsabile di quest'ultima,
c.f. ); Parte_2 C.F._1 nomina Giudice Delegato la dott.ssa Stefania Grasselli e Curatori i dott. e Persona_1
Persona_2 ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 8 aprile 2026 ad ore 10,30 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato;
3 assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies
d.a.c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con le imprese debitrici anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con le imprese debitrici.
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 17/12/2025
Il giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott.ssa Maria Novella Legnaioli
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