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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/07/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1579 del R.G.A.C. per l'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento;
promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Antonio Gareri;
opponente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con l'avv. Francesco Muscari Tomaioli;
opposto e
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_2 in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e P. IVA: , difesa dall'avv. Roberta Refolo;
P.IVA_1
opposta provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, a seguito di intimazione di pagamento n. 0302022900398733300 notificatole, in data
03.07.2023, dall' per il mancato pagamento di crediti vantati Controparte_2 dall' per omissioni contributive, ha proposto opposizione avverso le cartelle esattoriali n. CP_1
03020080015406983000 e n. 03020080021211605000 presuntivamente notificate dall'
[...] in date 28.04.2009 e 11.02.2009, per il recupero di contributi previdenziali fissi Controparte_2
IVS dovuti alla gestione commercianti dalla prima rata anno 2001 alla prima rata anno 2008 e relative sanzioni civili.
Ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo successivamente alla formazione del titolo non opposto.
Si sono costituiti l' e l' deducendo la inammissibilità del ricorso e, nel merito, CP_1 CP_3
l'infondatezza della domanda.
Il ricorso va accolto.
Anzitutto, si osserva che l' non ha esibito la prova della notifica al ricorrente Controparte_2 delle impugnate cartelle esattoriali.
Sul punto, si osserva che non vi è prova che la notifica a mezzo posta eseguita nelle mani del destinatario in data 09.06.2009 si riferisca alla cartella esattoriale n. 0302008001540698300, considerando, oltretutto, che dagli archivi informatici dell' (come si vedrà) tale cartella CP_1 risulterebbe notificata dall' in data 28.04.2009 e non il 09.06.2009. CP_3
Ma, in disparte da ogni considerazione sulla omessa notifica al contribuente delle cartelle in questione
(dalla stampa Escocar allegata dall' emerge che la cartella n. 03020080015406983000 è stata CP_1 notificata in data 28.04.2009 e la cartella n. 03020080021211605000 in data 11.02.2009; cfr. all. nn.
2 e 3 fascicolo ), volendo ipotizzare che il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, co. 5, D. CP_1
Lgs. n. 46/1999 sia iniziato a decorrere dalla data di notifica del primo atto successivo di riscossione conosciuto dall'opponente che, nella specie, è costituito dalla comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca del 12.01.2010, notificata al medesimo il 19.01.2010 (cfr. all. n. 6 e 6.1 fascicolo ) – CP_1 la quale, portando a conoscenza del contribuente l'esistenza delle cartelle lo ha rimesso in termini rispetto ad una opposizione altrimenti tardiva, c.d. opposizione recuperatoria – risulterebbe decorso il termine di legge per promuovere l'opposizione, con conseguente irretrattabilità della pretesa creditoria contenuta nelle cartelle in questione e con facoltà di promuovere soltanto l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto dell'ente a procedere alla esecuzione per fatti sopravvenuti all'irretrattabilità del titolo.
L'opposizione all'intimazione di pagamento è infatti ammissibile dinanzi al giudice ordinario poiché involge un giudizio di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 29, co. 2, D. Lgs. n. 46/1999, tale essendo quello volto a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione del diritto. E se è vero che il decorso del termine previsto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/1999, per l'opposizione alla cartella esattoriale (o all'avviso di addebito), comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, è altresì vero che, qualora nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso va rilevato d'ufficio dal giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Nella specie, dopo la (presunta) notifica delle cartelle, l'agente della riscossione ha posto in essere i seguenti atti interruttivi della prescrizione (esibiti dall' ): 1) comunicazione di avvenuta CP_1 iscrizione di ipoteca del 12.01.2010, notificata con raccomandata a. r. in data 19.01.2010 (cfr. all. n.
6 e n.
6.1 fascicolo ); 2) comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 16.06.2014, CP_1 notificata con raccomandata a. r. il 02.07.2014 (cfr. all. n. 7 e n.
7.1 fascicolo ed all. n. 10 CP_1 fascicolo;
3) intimazione di pagamento n. 030201690004271905/000, notificata con CP_3 raccomandata a. r. il 17.11.2016 (cfr. all. n. 8 e n.
8.1 fascicolo ed all. n. 10 fascicolo;
CP_1 CP_3
4) comunicazione somme dovute n. 030201701555738000 a seguito di richiesta definizione agevolata, notificata con raccomandata a. r. il 28.06.2017 (cfr. all. n. 10 e n. 10.1 fascicolo ). CP_1
Sennonché, dopo la comunicazione somme dovute n. 030201701555738000 a seguito di richiesta definizione agevolata, notificata il 28.06.2017, l' non ha posto in essere, nei confronti di parte CP_3 opponente, atti conservativi e/o esecutivi, né solleciti di pagamento che valessero a costituirla in mora e ad interrompere il corso della prescrizione, lasciando decorrere oltre un quinquennio prima di notificarle, con raccomandata a. r. in data 03.07.2023, l'intimazione di pagamento n.
03020229003987333/000 (cfr. all. n. 9 e n.
9.1 fascicolo ) contro cui la stessa ha reagito nel CP_1 presente giudizio.
Neppure osta al compimento della prescrizione del credito contributivo in parola la sospensione legale
(COVID) della prescrizione per complessivi giorni 311 (ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 18/2020 e s.m.i, e dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, secondo cui i termini prescrizionali sono normativamente sospesi per il periodo dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, CP_ complessivamente pari a 311 giorni, come da Circolare n. 126/2021), atteso che, pur considerando tale periodo di sospensione, la prescrizione del titolo risulta maturata prima della notifica, in data 03.07.2023, dell'odierna intimazione di pagamento.
Né potrebbe sostenersi che la definitività delle cartelle non opposte muta il regime di prescrizione del credito, assoggettandolo ad un termine di prescrizione decennale: l'equiparazione con quanto accade con i crediti previdenziali riconosciuti in pronunce giudiziali definitive non è ipotizzabile, atteso che l'art. 2953 c.c. opera solo con riferimento alle pronunce giudiziali di condanna, come oramai statuito dal consolidato indirizzo ermeneutico del giudice di legittimità.
Alla luce di quanto esposto, va dichiarata la prescrizione dei crediti contestati dall'opponente, con assorbimento di ogni ulteriore profilo controverso.
Conseguentemente, le cartelle esattoriali mediante le quali quei crediti erano stati azionati devono essere annullate.
Ne deriva, ulteriormente, che vada annullata l'iscrizione ipotecaria che trova titolo nelle cartelle di pagamento impugnate.
L'estraneità dell' alle vicende successive alla formazione del titolo che, nella specie, hanno CP_1 determinato la prescrizione del credito e condotto all'accoglimento dell'opposizione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra l'ente previdenziale e la parte ricorrente. Esse vanno invece poste a carico del concessionario della riscossione, in base alla soccombenza e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara prescritti i crediti oggetto delle cartelle esattoriali n. 03020080015406983000 e n.
03020080021211605000;
2) conseguentemente, annulla l'iscrizione ipotecaria contestata dall'opponente nella parte in cui fa riferimento alle cartelle di pagamento impugnate;
3) compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' ; CP_1
4) condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in € 2.500,00 CP_3 per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 17.07.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1579 del R.G.A.C. per l'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento;
promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Antonio Gareri;
opponente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con l'avv. Francesco Muscari Tomaioli;
opposto e
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_2 in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e P. IVA: , difesa dall'avv. Roberta Refolo;
P.IVA_1
opposta provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, a seguito di intimazione di pagamento n. 0302022900398733300 notificatole, in data
03.07.2023, dall' per il mancato pagamento di crediti vantati Controparte_2 dall' per omissioni contributive, ha proposto opposizione avverso le cartelle esattoriali n. CP_1
03020080015406983000 e n. 03020080021211605000 presuntivamente notificate dall'
[...] in date 28.04.2009 e 11.02.2009, per il recupero di contributi previdenziali fissi Controparte_2
IVS dovuti alla gestione commercianti dalla prima rata anno 2001 alla prima rata anno 2008 e relative sanzioni civili.
Ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo successivamente alla formazione del titolo non opposto.
Si sono costituiti l' e l' deducendo la inammissibilità del ricorso e, nel merito, CP_1 CP_3
l'infondatezza della domanda.
Il ricorso va accolto.
Anzitutto, si osserva che l' non ha esibito la prova della notifica al ricorrente Controparte_2 delle impugnate cartelle esattoriali.
Sul punto, si osserva che non vi è prova che la notifica a mezzo posta eseguita nelle mani del destinatario in data 09.06.2009 si riferisca alla cartella esattoriale n. 0302008001540698300, considerando, oltretutto, che dagli archivi informatici dell' (come si vedrà) tale cartella CP_1 risulterebbe notificata dall' in data 28.04.2009 e non il 09.06.2009. CP_3
Ma, in disparte da ogni considerazione sulla omessa notifica al contribuente delle cartelle in questione
(dalla stampa Escocar allegata dall' emerge che la cartella n. 03020080015406983000 è stata CP_1 notificata in data 28.04.2009 e la cartella n. 03020080021211605000 in data 11.02.2009; cfr. all. nn.
2 e 3 fascicolo ), volendo ipotizzare che il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, co. 5, D. CP_1
Lgs. n. 46/1999 sia iniziato a decorrere dalla data di notifica del primo atto successivo di riscossione conosciuto dall'opponente che, nella specie, è costituito dalla comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca del 12.01.2010, notificata al medesimo il 19.01.2010 (cfr. all. n. 6 e 6.1 fascicolo ) – CP_1 la quale, portando a conoscenza del contribuente l'esistenza delle cartelle lo ha rimesso in termini rispetto ad una opposizione altrimenti tardiva, c.d. opposizione recuperatoria – risulterebbe decorso il termine di legge per promuovere l'opposizione, con conseguente irretrattabilità della pretesa creditoria contenuta nelle cartelle in questione e con facoltà di promuovere soltanto l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto dell'ente a procedere alla esecuzione per fatti sopravvenuti all'irretrattabilità del titolo.
L'opposizione all'intimazione di pagamento è infatti ammissibile dinanzi al giudice ordinario poiché involge un giudizio di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 29, co. 2, D. Lgs. n. 46/1999, tale essendo quello volto a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione del diritto. E se è vero che il decorso del termine previsto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/1999, per l'opposizione alla cartella esattoriale (o all'avviso di addebito), comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, è altresì vero che, qualora nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso va rilevato d'ufficio dal giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Nella specie, dopo la (presunta) notifica delle cartelle, l'agente della riscossione ha posto in essere i seguenti atti interruttivi della prescrizione (esibiti dall' ): 1) comunicazione di avvenuta CP_1 iscrizione di ipoteca del 12.01.2010, notificata con raccomandata a. r. in data 19.01.2010 (cfr. all. n.
6 e n.
6.1 fascicolo ); 2) comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 16.06.2014, CP_1 notificata con raccomandata a. r. il 02.07.2014 (cfr. all. n. 7 e n.
7.1 fascicolo ed all. n. 10 CP_1 fascicolo;
3) intimazione di pagamento n. 030201690004271905/000, notificata con CP_3 raccomandata a. r. il 17.11.2016 (cfr. all. n. 8 e n.
8.1 fascicolo ed all. n. 10 fascicolo;
CP_1 CP_3
4) comunicazione somme dovute n. 030201701555738000 a seguito di richiesta definizione agevolata, notificata con raccomandata a. r. il 28.06.2017 (cfr. all. n. 10 e n. 10.1 fascicolo ). CP_1
Sennonché, dopo la comunicazione somme dovute n. 030201701555738000 a seguito di richiesta definizione agevolata, notificata il 28.06.2017, l' non ha posto in essere, nei confronti di parte CP_3 opponente, atti conservativi e/o esecutivi, né solleciti di pagamento che valessero a costituirla in mora e ad interrompere il corso della prescrizione, lasciando decorrere oltre un quinquennio prima di notificarle, con raccomandata a. r. in data 03.07.2023, l'intimazione di pagamento n.
03020229003987333/000 (cfr. all. n. 9 e n.
9.1 fascicolo ) contro cui la stessa ha reagito nel CP_1 presente giudizio.
Neppure osta al compimento della prescrizione del credito contributivo in parola la sospensione legale
(COVID) della prescrizione per complessivi giorni 311 (ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 18/2020 e s.m.i, e dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, secondo cui i termini prescrizionali sono normativamente sospesi per il periodo dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, CP_ complessivamente pari a 311 giorni, come da Circolare n. 126/2021), atteso che, pur considerando tale periodo di sospensione, la prescrizione del titolo risulta maturata prima della notifica, in data 03.07.2023, dell'odierna intimazione di pagamento.
Né potrebbe sostenersi che la definitività delle cartelle non opposte muta il regime di prescrizione del credito, assoggettandolo ad un termine di prescrizione decennale: l'equiparazione con quanto accade con i crediti previdenziali riconosciuti in pronunce giudiziali definitive non è ipotizzabile, atteso che l'art. 2953 c.c. opera solo con riferimento alle pronunce giudiziali di condanna, come oramai statuito dal consolidato indirizzo ermeneutico del giudice di legittimità.
Alla luce di quanto esposto, va dichiarata la prescrizione dei crediti contestati dall'opponente, con assorbimento di ogni ulteriore profilo controverso.
Conseguentemente, le cartelle esattoriali mediante le quali quei crediti erano stati azionati devono essere annullate.
Ne deriva, ulteriormente, che vada annullata l'iscrizione ipotecaria che trova titolo nelle cartelle di pagamento impugnate.
L'estraneità dell' alle vicende successive alla formazione del titolo che, nella specie, hanno CP_1 determinato la prescrizione del credito e condotto all'accoglimento dell'opposizione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra l'ente previdenziale e la parte ricorrente. Esse vanno invece poste a carico del concessionario della riscossione, in base alla soccombenza e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara prescritti i crediti oggetto delle cartelle esattoriali n. 03020080015406983000 e n.
03020080021211605000;
2) conseguentemente, annulla l'iscrizione ipotecaria contestata dall'opponente nella parte in cui fa riferimento alle cartelle di pagamento impugnate;
3) compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' ; CP_1
4) condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in € 2.500,00 CP_3 per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 17.07.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona