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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/11/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso in opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981 iscritto a ruolo in data 6/6/2024
DA
Parte_1
Con l'Avv. SCAINI FABIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con l'Avv. BATTIPAGLIA MASSIMO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 10/7/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
Accertare e dichiarare in tutto o in parte la nullità e/o annullabilità e/o l'illegittimità e/o inefficacia della ordinanza ingiunzione n. 31-1/2024 e/o del verbale unico di accertamento e notificazione prot. PN
0000/2022-279-01 del 26/10/2022 relativo per le ragioni esposte, ovvero, in subordine e salvo gravame, riformare l'ordinanza ingiunzione in punto quantificazione delle sanzioni e dichiarare la condanna al pagamento delle medesime nel minimo edittale per ciascuna violazione ritenuta sussistente.
PER IL RESISTENTE
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettarsi il ricorso perché infondato e confermarsi l'ordinanza ingiunzione opposta. Spese rifuse ai sensi dell'alt 9 co. 2 del D. Lgs n. 149/2015 secondo cui “in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_1
riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 6/6/2024 in persona del legale rappresentante Parte_1
Co pro-tempore, spiegava opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzioni N. 31 - 1/2024 emessa dal convenuto di chiedendone l'annullamento. Controparte_1
Ciò premesso, osserva l'adito Tribunale come all'esito di un'attenta disamina delle risultanze processuali appare conforme a giustizia limitare l'importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa a complessive €
450,00 oltre € 44,94 per costo di notifica e così determinata:
• per quanto riguarda il primo punto dell'ordinanza € 250,00;
• per quanto riguarda il secondo punto dell'ordinanza € 100,00;
• per quanto riguarda il terzo punto dell'ordinanza € 100,00.
Si ravvisano nondimeno giusti motivi, attese le complessive ragioni della decisione, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Co 1) Annulla l'ordinanza ingiunzione N. 31-1/2024 emessa dal convenuto di Udine CP_3 limitando l'importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa a complessive € 450,00 oltre € 44,94 per costo di notifica.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 10/7/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso in opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981 iscritto a ruolo in data 6/6/2024
DA
Parte_1
Con l'Avv. SCAINI FABIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con l'Avv. BATTIPAGLIA MASSIMO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 10/7/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
Accertare e dichiarare in tutto o in parte la nullità e/o annullabilità e/o l'illegittimità e/o inefficacia della ordinanza ingiunzione n. 31-1/2024 e/o del verbale unico di accertamento e notificazione prot. PN
0000/2022-279-01 del 26/10/2022 relativo per le ragioni esposte, ovvero, in subordine e salvo gravame, riformare l'ordinanza ingiunzione in punto quantificazione delle sanzioni e dichiarare la condanna al pagamento delle medesime nel minimo edittale per ciascuna violazione ritenuta sussistente.
PER IL RESISTENTE
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettarsi il ricorso perché infondato e confermarsi l'ordinanza ingiunzione opposta. Spese rifuse ai sensi dell'alt 9 co. 2 del D. Lgs n. 149/2015 secondo cui “in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_1
riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 6/6/2024 in persona del legale rappresentante Parte_1
Co pro-tempore, spiegava opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzioni N. 31 - 1/2024 emessa dal convenuto di chiedendone l'annullamento. Controparte_1
Ciò premesso, osserva l'adito Tribunale come all'esito di un'attenta disamina delle risultanze processuali appare conforme a giustizia limitare l'importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa a complessive €
450,00 oltre € 44,94 per costo di notifica e così determinata:
• per quanto riguarda il primo punto dell'ordinanza € 250,00;
• per quanto riguarda il secondo punto dell'ordinanza € 100,00;
• per quanto riguarda il terzo punto dell'ordinanza € 100,00.
Si ravvisano nondimeno giusti motivi, attese le complessive ragioni della decisione, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Co 1) Annulla l'ordinanza ingiunzione N. 31-1/2024 emessa dal convenuto di Udine CP_3 limitando l'importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa a complessive € 450,00 oltre € 44,94 per costo di notifica.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 10/7/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci