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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/11/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2398 2022
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. e C.F._1 Parte_2
(p. iva ) con l'avv. CATRA PAOLO;
[...] P.IVA_1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO Controparte_1 P.IVA_2
MANLIO resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 10 novembre 2022, il sig. Parte_1
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante del
[...]
ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000278969, notificata il 12 ottobre 2022
(come dedotto dai ricorrenti, non avendo l documentato la notifica CP_1
il 13 ottobre 2022 – la questione è comunque irrilevante essendo in ogni caso l'opposizione tempestiva), con la quale l – sede di – CP_1 CP_1
ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 60.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative agli anni 2010 e 2012, come da atti di accertamento prot. n. .6500.05/09/2017.0123216 e n. CP_1
.6500.05/09/2017.0123217, entrambi del 19 settembre 2017. CP_1
Il ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, deducendo il fumus boni iuris e il periculum in mora, in ragione dell'elevato importo ingiunto e della presunta illegittimità del provvedimento.
Nel merito, il ricorrente ha articolato le seguenti censure:
1. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione, la quale si limiterebbe a un generico richiamo per relationem agli atti presupposti, senza indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione;
2. Omessa notifica degli atti presupposti, ossia gli atti di accertamento del 19 settembre 2017, con conseguente nullità o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione;
3. Intervenuta prescrizione del credito contributivo e della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. e dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997;
Pagina 2 di 5 4. Eccessività della sanzione irrogata, pari a euro 30.000,00 per ciascuna annualità, rispetto all'importo delle ritenute non versate, inferiore a euro 10.000,00, con conseguente violazione del principio di proporzionalità e sospetta illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016.
Ha quindi chiesto la dichiarazione di nullità dell'ordinanza opposta o, in subordine, la rideterminazione della sanzione.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e CP_1
la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata, nonché dell'ulteriore ordinanza n. OI-000278158, di identico contenuto, indirizzata al sig.
personalmente. Parte_1
Nel corso del giudizio l' ha rappresentato l'avvenuta CP_1
rideterminazione della sanzione in € 8.288,20 in applicazione del d.l.
48/2023.
***
Occorre premettere che, nonostante l abbia emanato due ordinanze CP_1
identificati da numeri diversi, una indirizzata al Consorzio e l'altra al sig.
personalmente, esse hanno identico contenuto: infatti Parte_1
entrambe ingiungono il pagamento della sanzione ad entrambi i soggetti obbligati.
Ne consegue che entrambi tali soggetti sono legittimati ad opporre ciascuna delle due ordinanze;
ed in ogni caso il giudizio ha ad oggetto la pretesa sanzionatoria tout court.
Ciò posto, il primo motivo è infondato.
L'ordinanza richiama, infatti, i precedenti atti di accertamento, che risultano entrambi notificati il 19.9.2017 (docc. ): pertanto le CP_1
ragioni della pretesa sanzionatoria sono pienamente conoscibili ai destinatari.
Per la stessa ragione è infondato il secondo motivo.
Pagina 3 di 5 La prescrizione del credito contributivo è irrilevante, avendo questo giudizio ad oggetto esclusivamente ad oggetto la pretesa sanzionatoria.
Quest'ultima non è prescritta perché, trattandosi di commessi anteriormente alla depenalizzazione (2011 e 2012), il termine di prescrizione quinquennale non può decorrere da prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, ossia dal 6.2.2016, ed è interrotto dagli accertamenti di cui sopra.
Il motivo relativo all'eccessività della sanzione è superato dalla sua rideterminazione ai sensi del d.l. 48/2023.
Va evidenziato che col ricorso introduttivo non si è eccepita l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981 (che non è rilevabile d'ufficio: C. 1056/2022) ma solo, come si è visto, la nullità dell'ordinanza derivata dalla mancata notifica degli accertamenti;
né ha rilevanza il riferimento a tale disposizione contenuto nel richiamato testo del provvedimento n. 121/2016, invocato con esclusivo riferimento CP_1
al motivo relativo all'eccessività della sanzione. Pertanto tale eccezione, sollevata solo con le note del 6.5.2024, è tardiva.
Il ricorso è quindi infondato e le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sul valore rideterminato della sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere all' CP_1
le spese di lite liquidate in € 3500 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%.
07/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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