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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/07/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2478/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2478/2024 promossa da:
, nato a [...] – SP – BRASILE il 23/09/1982, residente in [...]Parte_1
OLIVEIRA MARQUES, 3730, APARTAMENTO 11, , CP_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv.to Enrico Valcalcer del Foro di Nocera Inferiore unitamente all'Advogado Luciano Leitao ed elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore alla via Via
MATTEOTTI 21 B, giusta procura autenticata, tradotta e apostillata versata agli atti.
-ricorrente- contro
(CF , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 9.10.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedeva di accertare Controparte_3
e dichiarare lo status di cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano che era nato il 1872 a Reggio Calabria. SO
In luogo del Certificato di nascita (o estratto dell'atto di nascita) la difesa produceva Certificato di
1 battesimo rilasciato dall'Archivio storico diocesano, parrocchia di S. Giuseppe in Cataforio, e tratto dal “Libri dei Battesimi dal 1852 al 1878 pag. 205” dal quale si ricava che il predetto Per_1
figlio di e , era stato ivi battezzato nel mese di Marzo 1872.
[...] Per_2 Persona_3 aveva sposato il 3/08/1905 a Palmi – Reggio Calabria, la cittadina italiana SO Per_4
per poi emigrare in ove è deceduto l'11/04/ senza mai naturalizzarsi cittadino
[...] CP_2 brasiliano e rinunciare allo status civitatis d'origine (cfr. all.1).
Dall'unione matrimoniale tra e (i cui nomi sono stati tradotti SO Persona_4 nell'idioma locale divenendo e ) era nata in data [...] la Controparte_4 Controparte_5 figlia (cfr. all.2). Persona_5
Quest'ultima si era unita in matrimonio con generando il figlio Parte_1 [...]
, nato l'11/11/1954, il quale aveva sposato, il 10/12/1981, Persona_6 [...]
(cfr. all.3). Controparte_6
Dalla unione dei predetti era stato generato (odierno ricorrente), nato il Parte_1
23/09/1982 (cfr. all.4) odierno ricorrente.
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_3 dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio il 5.12.2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
In particolare, l'Avvocatura ha resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire del ricorrente a causa dell'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, deducendo come in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione debba escludersi l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale che faccia valere le loro ragioni.
Inoltre, ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis in quanto l'avo italiano era emigrato in prima CP_2 dell'entrata in vigore della L.n. 555 del 1912, acquistando la cittadinanza di quel Paese iure soli, in ragione del fenomeno di “naturalizzazione c.d. di massa” che aveva riguardato il , al pari dei CP_2
Paesi dell'America Latina ove erano state attuate politiche ispirate a scelte di sviluppo e di coesione nazionale.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato del procedimento, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2 La difesa provvedeva al deposito di note scritte autorizzate riportandosi al proprio atto introduttivo e alle conclusioni ivi formulate nonché alla documentazione prodotta, impugnando e contestando le eccezioni della parte resistente.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Occorre precisare che eventuali discordanze rinvenibili in alcuni documenti brasiliani rispetto alle generalità del nativo italiano le cui generalità nel tempo sono state SO trasformate in , non sono altro che il frutto della traduzione in lingua portoghese Controparte_4 del prenome italiano. Pertanto, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona considerato che, data la corrispondenza del cognome, della paternità, della maternità e della data e del luogo di nascita.
Ad ogni buon conto, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_7 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_7
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo
3 della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Si osserva ancora che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per via paterna del ricorrente da avo italiano con un passaggio in linea materna, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del
1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore del ricorrente sia stata , nata il [...], figlia del nativo Persona_5
4 italiano ed è indubbio che ella abbia trasmesso il diritto “iure sanguinis” al figlio SO
, nato l'11/11/1954, ovvero in epoca post – costituzionale. Persona_6
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o Controparte_3 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza della ricorrente venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Pertanto, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Ciò posto, si osserva che il ricorrente ha dedotto genericamente di aver tentato di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia a
Buenos Aires, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana e di essere stato impossibilitato ad accedere.
A riprova di ciò, tuttavia, allega unicamente un fermo immagine di una schermata video del portale istituzionale.
5 Secondo la difesa, detto screenshot costituirebbe la prova dell'unico tentativo effettuato (non essendone indicati altri) di ottenere la cittadinanza iure sanguinis mediante la procedura amministrativa, senza però al contempo fornire informazioni circa la sua collocazione temporale.
In realtà, il documento allegato al ricorso (Cfr. doc in atti n. 5) non la data di accesso al sito, che non
è ricavabile dal contenuto della pagina, con la conseguenza per cui non può ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuto inoltro della domanda in via amministrativa, la quale deve essere considerata omessa.
Alla luce del contenuto del messaggio di risposta automatica del sito consolare “Questa lista ha già raggiunto il numero massimo di iscrizioni per il mese corrente. Vi invitiamo a riprovare nel prossimo mese” non si comprende il motivo per cui il ricorrente non abbia tentato ulteriori accessi prima di adire la via giudiziale.
Detta considerazione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla
6 norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che il ricorrente, non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vanti alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del
Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Al riguardo si rileva che il ricorrente avrebbe dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
Si ritiene che l'argomentazione sostenuta dalla difesa con riguardo ai tempi di attesa (“In ogni caso, se pur gli odierni ricorrenti riuscissero ad effettuare regolarmente la prenotazione, le loro richieste non verrebbero evase di certo entro i termini di legge (2 anni). Ed invero, considerato che alla data odierna risultano in via di presentazione i richiedenti iscritti nella lista anno 2011..”) non sia stata supportata da adeguata prova.
Infatti, i documenti estratti dal sito web del consolato ed allegati al ricorso (ai nn. 7 e 9) risalgono al mese di luglio 2022 e non sono utili a dimostrare gli attuali tempi di attesa.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente deve rifondere al resistente CP_3 la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_3
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna il ricorrente alle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 5 luglio 2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2478/2024 promossa da:
, nato a [...] – SP – BRASILE il 23/09/1982, residente in [...]Parte_1
OLIVEIRA MARQUES, 3730, APARTAMENTO 11, , CP_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv.to Enrico Valcalcer del Foro di Nocera Inferiore unitamente all'Advogado Luciano Leitao ed elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore alla via Via
MATTEOTTI 21 B, giusta procura autenticata, tradotta e apostillata versata agli atti.
-ricorrente- contro
(CF , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 9.10.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedeva di accertare Controparte_3
e dichiarare lo status di cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano che era nato il 1872 a Reggio Calabria. SO
In luogo del Certificato di nascita (o estratto dell'atto di nascita) la difesa produceva Certificato di
1 battesimo rilasciato dall'Archivio storico diocesano, parrocchia di S. Giuseppe in Cataforio, e tratto dal “Libri dei Battesimi dal 1852 al 1878 pag. 205” dal quale si ricava che il predetto Per_1
figlio di e , era stato ivi battezzato nel mese di Marzo 1872.
[...] Per_2 Persona_3 aveva sposato il 3/08/1905 a Palmi – Reggio Calabria, la cittadina italiana SO Per_4
per poi emigrare in ove è deceduto l'11/04/ senza mai naturalizzarsi cittadino
[...] CP_2 brasiliano e rinunciare allo status civitatis d'origine (cfr. all.1).
Dall'unione matrimoniale tra e (i cui nomi sono stati tradotti SO Persona_4 nell'idioma locale divenendo e ) era nata in data [...] la Controparte_4 Controparte_5 figlia (cfr. all.2). Persona_5
Quest'ultima si era unita in matrimonio con generando il figlio Parte_1 [...]
, nato l'11/11/1954, il quale aveva sposato, il 10/12/1981, Persona_6 [...]
(cfr. all.3). Controparte_6
Dalla unione dei predetti era stato generato (odierno ricorrente), nato il Parte_1
23/09/1982 (cfr. all.4) odierno ricorrente.
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_3 dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio il 5.12.2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
In particolare, l'Avvocatura ha resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire del ricorrente a causa dell'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, deducendo come in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione debba escludersi l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale che faccia valere le loro ragioni.
Inoltre, ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis in quanto l'avo italiano era emigrato in prima CP_2 dell'entrata in vigore della L.n. 555 del 1912, acquistando la cittadinanza di quel Paese iure soli, in ragione del fenomeno di “naturalizzazione c.d. di massa” che aveva riguardato il , al pari dei CP_2
Paesi dell'America Latina ove erano state attuate politiche ispirate a scelte di sviluppo e di coesione nazionale.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato del procedimento, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2 La difesa provvedeva al deposito di note scritte autorizzate riportandosi al proprio atto introduttivo e alle conclusioni ivi formulate nonché alla documentazione prodotta, impugnando e contestando le eccezioni della parte resistente.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Occorre precisare che eventuali discordanze rinvenibili in alcuni documenti brasiliani rispetto alle generalità del nativo italiano le cui generalità nel tempo sono state SO trasformate in , non sono altro che il frutto della traduzione in lingua portoghese Controparte_4 del prenome italiano. Pertanto, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona considerato che, data la corrispondenza del cognome, della paternità, della maternità e della data e del luogo di nascita.
Ad ogni buon conto, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_7 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_7
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo
3 della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Si osserva ancora che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per via paterna del ricorrente da avo italiano con un passaggio in linea materna, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del
1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore del ricorrente sia stata , nata il [...], figlia del nativo Persona_5
4 italiano ed è indubbio che ella abbia trasmesso il diritto “iure sanguinis” al figlio SO
, nato l'11/11/1954, ovvero in epoca post – costituzionale. Persona_6
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o Controparte_3 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza della ricorrente venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Pertanto, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Ciò posto, si osserva che il ricorrente ha dedotto genericamente di aver tentato di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia a
Buenos Aires, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana e di essere stato impossibilitato ad accedere.
A riprova di ciò, tuttavia, allega unicamente un fermo immagine di una schermata video del portale istituzionale.
5 Secondo la difesa, detto screenshot costituirebbe la prova dell'unico tentativo effettuato (non essendone indicati altri) di ottenere la cittadinanza iure sanguinis mediante la procedura amministrativa, senza però al contempo fornire informazioni circa la sua collocazione temporale.
In realtà, il documento allegato al ricorso (Cfr. doc in atti n. 5) non la data di accesso al sito, che non
è ricavabile dal contenuto della pagina, con la conseguenza per cui non può ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuto inoltro della domanda in via amministrativa, la quale deve essere considerata omessa.
Alla luce del contenuto del messaggio di risposta automatica del sito consolare “Questa lista ha già raggiunto il numero massimo di iscrizioni per il mese corrente. Vi invitiamo a riprovare nel prossimo mese” non si comprende il motivo per cui il ricorrente non abbia tentato ulteriori accessi prima di adire la via giudiziale.
Detta considerazione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla
6 norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che il ricorrente, non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vanti alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del
Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Al riguardo si rileva che il ricorrente avrebbe dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
Si ritiene che l'argomentazione sostenuta dalla difesa con riguardo ai tempi di attesa (“In ogni caso, se pur gli odierni ricorrenti riuscissero ad effettuare regolarmente la prenotazione, le loro richieste non verrebbero evase di certo entro i termini di legge (2 anni). Ed invero, considerato che alla data odierna risultano in via di presentazione i richiedenti iscritti nella lista anno 2011..”) non sia stata supportata da adeguata prova.
Infatti, i documenti estratti dal sito web del consolato ed allegati al ricorso (ai nn. 7 e 9) risalgono al mese di luglio 2022 e non sono utili a dimostrare gli attuali tempi di attesa.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente deve rifondere al resistente CP_3 la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_3
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna il ricorrente alle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 5 luglio 2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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