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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11364 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55588/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 26 giugno 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 55588/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...] il [...] domiciliato a Roma in Via Parte_1
di donna Olimpia 30 difeso e rappresentato dall'Avv. Silvia Calderoni del foro di Roma, con studio in Roma, Via Alberico II n. 4, come da mandato in atti;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'Avvocatura dello Stato, come da costituzione in atti;
- resistente -
Oggetto: impugnazione diniego permesso di soggiorno per cure mediche.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento Parte_1
della Questura di Roma di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento del permesso per cure mediche emesso il 02/12/2024 e notificato al ricorrente in data 03/12/2024. Premette il ricorrente di essere cittadino egiziano;
di essere giunto in Italia all'inizio del
2024, con l'intento di raggiungere alcuni amici e connazionali che vivono e lavorano a
Roma; di essere affetto da una grave cardiopatia cronica, per la quale è stato ricoverato ed operato già varie volte;
che in seguito a un ricovero in data 27/06/2024 gli veniva diagnosticata “una occlusione cronica nella discendente ed una severa disfunzione ventricolare arteriosa”; che in data 29/07/2024 veniva ricoverato d'urgenza, con diagnosi di “cardiopatia ischemica con occlusione cronica di arteria discendente anteriore e severa disfunzione ventricolare sinistra” e veniva dunque sottoposto ad intervento di duplice bypass coronarico a cuore battente in circolazione extracoporea;
che in occasione della visita di controllo, il 10/09/2024, veniva rilasciato un certificato medico in cui si dichiarava
“il paziente con rilevante cardiopatia ischemica ad evoluzione dilatativa, necessita di cure e controlli cardiologici. Si raccomanda presa in carico da ambiente cardiologico per la cura ed il monitoraggio dello scompenso cardiaco. In caso di peggioramenti clinico/strumentali contattare il centro trapianti”; che perciò in data 17/10/2024 presentava istanza per un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 lett. d bis del Dlgs 286/1998.
Si sono costituiti il e la Questura di Roma contestando in fatto e in Controparte_1
diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore della corrente azione debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di Roma un Controparte_1
organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
L'art. 19 comma 2 lettera d bis) D.lvo 286/98 prevede che venga rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche nel caso lo straniero versi in condizioni di salute di particolare gravità tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio.
La norma deve essere letta alla luce dell'art 32 della Costituzione e della interpretazione datane dalla Corte Costituzionale che, con riguardo agli stranieri irregolari sul territorio, afferma che esiste un nucleo irriducibile di tutela, non bilanciabile con altre esigenze, quale ambito inviolabile della dignità umana (sent. 2512/2001). Principio ribadito anche in altre occasioni, investita della questione di legittimità costituzionale di norme regionali in materia di assistenza sanitaria, la Corte ha precisato che vi è “un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possono appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto” (sent. n. 269/2010, 299/2010, n.
61/2011). Infatti, l'art 35 comma 3 D.lvo 286/98 prevede che agli stranieri irregolari siano assicurate le cure ambulatoriali e ospedalieri urgenti, o comunque essenziali, ancorché continuative.
Il ricorrente ha documentato la sua situazione di salute, in particolare ne ha dimostrato la gravità e ha provato la necessità di ricevere cure adeguate e continuative. Tra la documentazione allegata vi è il certificato di dimissioni del 27/06/2024, rilasciato dal
Presidio Ospedaliero Santo Spirito, in cui la diagnosi riportata è “angina da sforzo in cardiopatia ischemica dilatativa con pregressa PTCA su Cx nel 2019, attuale rilievo di occlusione cronica della discendente anteriore con indicazione a rivascolarizzazione cardiochirurgica, previa dimostrazione di vitalità nel territorio corrispondente. Severa disfunzione ventricolare sinistra Dislipidemia. Ipertensione arteriosa. Si dichiara che lo stato di salute del paziente non gli consente il rientro in patria. Il paziente, dopo la dimissione dal nostro reparto di Cardiologia, verrà seguito dal nostro ambulatorio per un anno e dalle strutture a noi collegate se le cure non dovessero essere presenti presso questo
Presidio”. Successivamente in data 10/09/2024 veniva rilasciata ulteriore certificazione sottoscritta dal cardiochirurgo dell'Ospedale San Camillo Forlanini, nella quale si conferma la diagnosi e si dà atto che il paziente è stato sottoposto ad un “intervento cardiochirurgico di duplice bypass coronarico e si raccomanda la presa in carico per la cura ed il monitoraggio dello scompenso cardiaco”. In data 07/10/2024, infine, il cardiologo curante dell'Ambulatorio Scompenso della Casa di Cura “Villa Betania”, accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale, sottoscriveva una certificazione che reca espressamente la seguente dicitura: “Il paziente deve eseguire un programma terapeutico continuativo di durata almeno un anno. L'eventuale interruzione, molto probabile nel suo paese di origine, lo sottoporrebbe a rischio di vita”.
Alla luce di quanto detto non vi è dubbio che lo stato di salute del ricorrente sia connotato da particolare gravità e che riceverebbe un sicuro pregiudizio dall'interruzione delle cure presso le strutture e i medici che lo stanno seguendo. D'altro canto, il sistema sanitario in
Egitto non potrebbe garantire la qualità delle cure ricevute nel nostro paese.
“Il team delle Nazioni Unite ha raccomandato all'Egitto di espandere la copertura dei servizi di prevenzione, trattamento e cura delle malattie trasmissibili alle comunità e ai contesti chiusi;
di attuare pienamente la legge sulla copertura sanitaria universale e di raggiungere una copertura universale di alta qualità entro il 2032, come indicato dal governo;
di garantire l'accesso universale a servizi sanitari di qualità per tutti senza discriminazioni;
migliorare la governance dei sistemi sanitari, procedere verso la loro digitalizzazione e migliorare la produzione di prodotti sanitari di qualità; monitorare e analizzare le disuguaglianze sanitarie utilizzando dati intersettoriali per informare le politiche nazionali che affrontano i determinanti sociali ed economici della salute;
aumentare ulteriormente gli stanziamenti di bilancio in conformità con le clausole costituzionali per garantire la realizzazione del diritto alla salute dei bambini.”
(HRC - UN Human Rights Council, Egypt;
Compilation of information prepared by the
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
[A/HRC/WG.6/48/EGY/2], 7 novembre 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2119792/g2420117.pdf, par. 43)
“Egitto: Una nuova legge minaccia di ridurre l'accesso all'assistenza sanitaria per milioni di persone
Una nuova legge che privatizza l'assistenza sanitaria in Egitto metterà a rischio l'accessibilità e la disponibilità dei servizi sanitari, in particolare per coloro che non hanno un'assicurazione sanitaria e/o vivono in povertà, ha dichiarato oggi Controparte_3
Il 23 giugno, il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha ratificato la legge 87 del 2024 sulle strutture sanitarie, approvata dal parlamento egiziano il 20 maggio, che consente al settore privato di operare e gestire strutture sanitarie pubbliche a scopo di lucro. La legge non prevede alcuna regolamentazione dei prezzi, concedendo agli investitori privati e al governo la discrezionalità di determinare i prezzi caso per caso. Milioni di persone in
Egitto, comprese quelle non assicurate o che non possono permettersi le alte tariffe dei servizi medici privati, si affidano attualmente alle strutture sanitarie pubbliche del Paese.
Tuttavia, il Parlamento egiziano ha accelerato l'adozione della legge in appena un mese, senza un'adeguata consultazione con le parti interessate e nonostante le gravi preoccupazioni sollevate dal Sindacato dei medici. Secondo la legge stessa, i regolamenti sull'attuazione della legge avrebbero dovuto essere emanati entro un mese dalla sua promulgazione, ma ad oggi non è stato annunciato il loro completamento. […]
'Il governo egiziano non può semplicemente consegnare le chiavi di un sistema sanitario pubblico in difficoltà al settore privato senza una chiara regolamentazione che garantisca a tutti gli abitanti del Paese l'accesso a un'assistenza sanitaria economica e di qualità'.
In Egitto, secondo le stime del Ministero della Salute e della Popolazione (MoHP) per il
2023, solo il 66% della popolazione ha una copertura assicurativa sanitaria pubblica, lasciando probabilmente milioni di egiziani senza copertura. Tra gli assicurati con l'assicurazione sanitaria pubblica ci sono studenti, lavoratori del settore pubblico e privato, vedove e pensionati. Non ci sono dati ufficiali sulle persone che hanno un'assicurazione sanitaria privata nel Paese, ma l'aumento dei livelli di povertà in Egitto, in particolare dopo la significativa svalutazione della moneta, ha reso questa assicurazione fuori dalla portata di molti. […]
La nuova legge consente al settore privato, attraverso partnership pubblico-private, di creare nuove strutture sanitarie pubbliche e di gestire e operare le strutture sanitarie pubbliche esistenti sotto la giurisdizione del MoHP, che rappresenta l'80% di tutti gli ospedali pubblici del Paese e poco meno della metà di tutti gli ospedali.
La legge esclude i centri di assistenza sanitaria di base e, secondo la legge stessa, non dovrebbe riguardare i servizi di cura e di ambulanza, i servizi per i disastri, le operazioni sul sangue e la raccolta del plasma e le epidemie.
La nuova legge non affronta il rischio che le persone, comprese quelle prive di assicurazione e quelle che vivono in povertà, non siano in grado di permettersi l'assistenza sanitaria, nei casi in cui la nuova gestione del settore privato aumenti i prezzi precedentemente applicati su base non profit.
Nel 2018, il presidente al-Sisi ha ratificato un disegno di legge per garantire l'assicurazione sanitaria universale a tutti gli egiziani. Entro il 2023, il nuovo sistema era stato implementato solo in sei governatorati, anche se il governo ha annunciato l'obiettivo di espanderlo in tutti i 27 governatorati entro il 2028, secondo le direttive del presidente al-
Sisi. “Anche coloro che sono assicurati con la sanità pubblica saranno colpiti dall'aumento dei prezzi dei servizi sanitari negli ospedali pubblici, perché ciò comporterà probabilmente un aumento delle spese per le cure”, ha dichiarato ad Per_1 Controparte_3
Le spese vive (OOP), ovvero i costi che un individuo è responsabile di pagare e che possono o meno essere rimborsati in seguito, sono già elevate in Egitto e gravano sui più poveri del Paese, spingendo molte famiglie al di sotto della soglia di povertà, secondo la
Banca Mondiale. […]
La nuova legge prevede che gli ospedali pubblici che verrebbero gestiti dal settore privato debbano destinare una certa percentuale dei loro servizi sanitari totali a persone che hanno un'assicurazione sanitaria pubblica, una copertura sanitaria universale o altre persone idonee a ricevere cure a spese dello Stato. Ma la legge lascia imprecisata la percentuale di servizi da riservare a queste categorie di pazienti. Ciò significa che non ci sono salvaguardie contro questi ospedali pubblici a scopo di lucro che riservano la maggior parte dei loro servizi ai pazienti a pagamento, compromettendo la disponibilità di servizi sanitari per coloro che non sono in grado di pagare. La legge non prevede alcuna salvaguardia per garantire la non discriminazione tra i pazienti in base alla loro assicurazione o alla capacità di pagare di tasca propria.
Alla luce di queste preoccupazioni, nel maggio 2024 il Sindacato dei medici egiziani ha esortato il Presidente al-Sisi a non ratificare la legge, citando anche le minacce che la legge pone al personale che lavora negli ospedali pubblici. La nuova legge obbliga il settore privato a mantenere solo il 25% del personale che lavora negli ospedali pubblici, consentendo il licenziamento fino al 75% del personale una volta che la gestione dell'ospedale viene trasferita al settore privato. Il governo egiziano deve introdurre e attuare quadri normativi e legislativi solidi per garantire che negli ospedali pubblici gestiti dal settore privato siano presenti garanzie per un accesso equo a un'assistenza sanitaria di qualità per i gruppi più poveri ed emarginati;
e garantire che le parti interessate, compresi gli operatori sanitari, siano consultate in modo significativo.
Il 2 ottobre 2023, il Presidente al-Sisi ha suggerito che il governo può costruire ospedali e trasferirli al settore privato per la gestione a causa della cattiva gestione degli ospedali pubblici da parte del governo. Il sistema sanitario pubblico egiziano è alle prese con una carenza di posti letto negli ospedali pubblici, che offrono solo 1,4 posti letto ogni 1.000 persone, un valore significativamente inferiore alla media mondiale di 2,9 posti letto ogni
1.000 persone. Dal 2014, il governo egiziano non ha rispettato l'obbligo costituzionale di destinare almeno il 3% del PIL alla sanità.
( Egypt: New law threatens to reduce access to healthcare for Controparte_3
millions, 30 luglio 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2113963.html )
“Le misure di austerità introdotte nell'ambito dei prestiti del FMI nel 2016, 2020 e 2022 hanno esercitato un'ulteriore pressione sui segmenti di popolazione a basso reddito e il governo ha ridotto la spesa per l'istruzione e la sanità, nonché i sussidi per il carburante e l'energia. [...]
In linea di principio, lo Stato fornisce una copertura sanitaria universale di base attraverso due principali compagnie assicurative pubbliche. Tuttavia, la qualità dei servizi sanitari pubblici è molto scarsa. Esistono anche compagnie di assicurazione private, ma sono riservate principalmente agli egiziani più ricchi. Complessivamente, oltre il 60% dei servizi sanitari viene pagato di tasca propria. Tutti i dipendenti del settore pubblico e privato contribuiscono a un fondo di sicurezza sociale, che gestisce la disoccupazione e le pensioni. Tuttavia, il settore informale, che rappresenta oltre il 50% della forza lavoro, non rientra in alcun quadro di sicurezza sociale significativo. Di conseguenza, la rete di sicurezza pubblica ha una portata molto limitata. Pertanto, le reti di sicurezza private rimangono fondamentali per molti egiziani e le organizzazioni caritatevoli religiose sono servite per decenni a sostituire l'assente sistema di sicurezza sociale pubblico.” ( , BTI 2024 Country Report Egypt, 19 marzo 2024, Controparte_4
https://www.ecoi.net/en/file/local/2105849/country_report_2024_EGY.pdf)
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, in quanto il rimpatrio del ricorrente lederebbe in modo irreparabile il suo diritto fondamentale alla salute.
Considerato che la decisione si fonda prevalentemente su documentazione sopravvenuta in corso di causa, sussistono le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta di rilasciare in favore del ricorrente il permesso di soggiorno per cure mediche (art. 19 comma 2 lettera d bis) D.lvo
286/98);
- spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma, 15/07/2025 La Presidente Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 26 giugno 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 55588/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...] il [...] domiciliato a Roma in Via Parte_1
di donna Olimpia 30 difeso e rappresentato dall'Avv. Silvia Calderoni del foro di Roma, con studio in Roma, Via Alberico II n. 4, come da mandato in atti;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'Avvocatura dello Stato, come da costituzione in atti;
- resistente -
Oggetto: impugnazione diniego permesso di soggiorno per cure mediche.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento Parte_1
della Questura di Roma di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento del permesso per cure mediche emesso il 02/12/2024 e notificato al ricorrente in data 03/12/2024. Premette il ricorrente di essere cittadino egiziano;
di essere giunto in Italia all'inizio del
2024, con l'intento di raggiungere alcuni amici e connazionali che vivono e lavorano a
Roma; di essere affetto da una grave cardiopatia cronica, per la quale è stato ricoverato ed operato già varie volte;
che in seguito a un ricovero in data 27/06/2024 gli veniva diagnosticata “una occlusione cronica nella discendente ed una severa disfunzione ventricolare arteriosa”; che in data 29/07/2024 veniva ricoverato d'urgenza, con diagnosi di “cardiopatia ischemica con occlusione cronica di arteria discendente anteriore e severa disfunzione ventricolare sinistra” e veniva dunque sottoposto ad intervento di duplice bypass coronarico a cuore battente in circolazione extracoporea;
che in occasione della visita di controllo, il 10/09/2024, veniva rilasciato un certificato medico in cui si dichiarava
“il paziente con rilevante cardiopatia ischemica ad evoluzione dilatativa, necessita di cure e controlli cardiologici. Si raccomanda presa in carico da ambiente cardiologico per la cura ed il monitoraggio dello scompenso cardiaco. In caso di peggioramenti clinico/strumentali contattare il centro trapianti”; che perciò in data 17/10/2024 presentava istanza per un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 lett. d bis del Dlgs 286/1998.
Si sono costituiti il e la Questura di Roma contestando in fatto e in Controparte_1
diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore della corrente azione debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di Roma un Controparte_1
organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
L'art. 19 comma 2 lettera d bis) D.lvo 286/98 prevede che venga rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche nel caso lo straniero versi in condizioni di salute di particolare gravità tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio.
La norma deve essere letta alla luce dell'art 32 della Costituzione e della interpretazione datane dalla Corte Costituzionale che, con riguardo agli stranieri irregolari sul territorio, afferma che esiste un nucleo irriducibile di tutela, non bilanciabile con altre esigenze, quale ambito inviolabile della dignità umana (sent. 2512/2001). Principio ribadito anche in altre occasioni, investita della questione di legittimità costituzionale di norme regionali in materia di assistenza sanitaria, la Corte ha precisato che vi è “un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possono appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto” (sent. n. 269/2010, 299/2010, n.
61/2011). Infatti, l'art 35 comma 3 D.lvo 286/98 prevede che agli stranieri irregolari siano assicurate le cure ambulatoriali e ospedalieri urgenti, o comunque essenziali, ancorché continuative.
Il ricorrente ha documentato la sua situazione di salute, in particolare ne ha dimostrato la gravità e ha provato la necessità di ricevere cure adeguate e continuative. Tra la documentazione allegata vi è il certificato di dimissioni del 27/06/2024, rilasciato dal
Presidio Ospedaliero Santo Spirito, in cui la diagnosi riportata è “angina da sforzo in cardiopatia ischemica dilatativa con pregressa PTCA su Cx nel 2019, attuale rilievo di occlusione cronica della discendente anteriore con indicazione a rivascolarizzazione cardiochirurgica, previa dimostrazione di vitalità nel territorio corrispondente. Severa disfunzione ventricolare sinistra Dislipidemia. Ipertensione arteriosa. Si dichiara che lo stato di salute del paziente non gli consente il rientro in patria. Il paziente, dopo la dimissione dal nostro reparto di Cardiologia, verrà seguito dal nostro ambulatorio per un anno e dalle strutture a noi collegate se le cure non dovessero essere presenti presso questo
Presidio”. Successivamente in data 10/09/2024 veniva rilasciata ulteriore certificazione sottoscritta dal cardiochirurgo dell'Ospedale San Camillo Forlanini, nella quale si conferma la diagnosi e si dà atto che il paziente è stato sottoposto ad un “intervento cardiochirurgico di duplice bypass coronarico e si raccomanda la presa in carico per la cura ed il monitoraggio dello scompenso cardiaco”. In data 07/10/2024, infine, il cardiologo curante dell'Ambulatorio Scompenso della Casa di Cura “Villa Betania”, accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale, sottoscriveva una certificazione che reca espressamente la seguente dicitura: “Il paziente deve eseguire un programma terapeutico continuativo di durata almeno un anno. L'eventuale interruzione, molto probabile nel suo paese di origine, lo sottoporrebbe a rischio di vita”.
Alla luce di quanto detto non vi è dubbio che lo stato di salute del ricorrente sia connotato da particolare gravità e che riceverebbe un sicuro pregiudizio dall'interruzione delle cure presso le strutture e i medici che lo stanno seguendo. D'altro canto, il sistema sanitario in
Egitto non potrebbe garantire la qualità delle cure ricevute nel nostro paese.
“Il team delle Nazioni Unite ha raccomandato all'Egitto di espandere la copertura dei servizi di prevenzione, trattamento e cura delle malattie trasmissibili alle comunità e ai contesti chiusi;
di attuare pienamente la legge sulla copertura sanitaria universale e di raggiungere una copertura universale di alta qualità entro il 2032, come indicato dal governo;
di garantire l'accesso universale a servizi sanitari di qualità per tutti senza discriminazioni;
migliorare la governance dei sistemi sanitari, procedere verso la loro digitalizzazione e migliorare la produzione di prodotti sanitari di qualità; monitorare e analizzare le disuguaglianze sanitarie utilizzando dati intersettoriali per informare le politiche nazionali che affrontano i determinanti sociali ed economici della salute;
aumentare ulteriormente gli stanziamenti di bilancio in conformità con le clausole costituzionali per garantire la realizzazione del diritto alla salute dei bambini.”
(HRC - UN Human Rights Council, Egypt;
Compilation of information prepared by the
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
[A/HRC/WG.6/48/EGY/2], 7 novembre 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2119792/g2420117.pdf, par. 43)
“Egitto: Una nuova legge minaccia di ridurre l'accesso all'assistenza sanitaria per milioni di persone
Una nuova legge che privatizza l'assistenza sanitaria in Egitto metterà a rischio l'accessibilità e la disponibilità dei servizi sanitari, in particolare per coloro che non hanno un'assicurazione sanitaria e/o vivono in povertà, ha dichiarato oggi Controparte_3
Il 23 giugno, il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha ratificato la legge 87 del 2024 sulle strutture sanitarie, approvata dal parlamento egiziano il 20 maggio, che consente al settore privato di operare e gestire strutture sanitarie pubbliche a scopo di lucro. La legge non prevede alcuna regolamentazione dei prezzi, concedendo agli investitori privati e al governo la discrezionalità di determinare i prezzi caso per caso. Milioni di persone in
Egitto, comprese quelle non assicurate o che non possono permettersi le alte tariffe dei servizi medici privati, si affidano attualmente alle strutture sanitarie pubbliche del Paese.
Tuttavia, il Parlamento egiziano ha accelerato l'adozione della legge in appena un mese, senza un'adeguata consultazione con le parti interessate e nonostante le gravi preoccupazioni sollevate dal Sindacato dei medici. Secondo la legge stessa, i regolamenti sull'attuazione della legge avrebbero dovuto essere emanati entro un mese dalla sua promulgazione, ma ad oggi non è stato annunciato il loro completamento. […]
'Il governo egiziano non può semplicemente consegnare le chiavi di un sistema sanitario pubblico in difficoltà al settore privato senza una chiara regolamentazione che garantisca a tutti gli abitanti del Paese l'accesso a un'assistenza sanitaria economica e di qualità'.
In Egitto, secondo le stime del Ministero della Salute e della Popolazione (MoHP) per il
2023, solo il 66% della popolazione ha una copertura assicurativa sanitaria pubblica, lasciando probabilmente milioni di egiziani senza copertura. Tra gli assicurati con l'assicurazione sanitaria pubblica ci sono studenti, lavoratori del settore pubblico e privato, vedove e pensionati. Non ci sono dati ufficiali sulle persone che hanno un'assicurazione sanitaria privata nel Paese, ma l'aumento dei livelli di povertà in Egitto, in particolare dopo la significativa svalutazione della moneta, ha reso questa assicurazione fuori dalla portata di molti. […]
La nuova legge consente al settore privato, attraverso partnership pubblico-private, di creare nuove strutture sanitarie pubbliche e di gestire e operare le strutture sanitarie pubbliche esistenti sotto la giurisdizione del MoHP, che rappresenta l'80% di tutti gli ospedali pubblici del Paese e poco meno della metà di tutti gli ospedali.
La legge esclude i centri di assistenza sanitaria di base e, secondo la legge stessa, non dovrebbe riguardare i servizi di cura e di ambulanza, i servizi per i disastri, le operazioni sul sangue e la raccolta del plasma e le epidemie.
La nuova legge non affronta il rischio che le persone, comprese quelle prive di assicurazione e quelle che vivono in povertà, non siano in grado di permettersi l'assistenza sanitaria, nei casi in cui la nuova gestione del settore privato aumenti i prezzi precedentemente applicati su base non profit.
Nel 2018, il presidente al-Sisi ha ratificato un disegno di legge per garantire l'assicurazione sanitaria universale a tutti gli egiziani. Entro il 2023, il nuovo sistema era stato implementato solo in sei governatorati, anche se il governo ha annunciato l'obiettivo di espanderlo in tutti i 27 governatorati entro il 2028, secondo le direttive del presidente al-
Sisi. “Anche coloro che sono assicurati con la sanità pubblica saranno colpiti dall'aumento dei prezzi dei servizi sanitari negli ospedali pubblici, perché ciò comporterà probabilmente un aumento delle spese per le cure”, ha dichiarato ad Per_1 Controparte_3
Le spese vive (OOP), ovvero i costi che un individuo è responsabile di pagare e che possono o meno essere rimborsati in seguito, sono già elevate in Egitto e gravano sui più poveri del Paese, spingendo molte famiglie al di sotto della soglia di povertà, secondo la
Banca Mondiale. […]
La nuova legge prevede che gli ospedali pubblici che verrebbero gestiti dal settore privato debbano destinare una certa percentuale dei loro servizi sanitari totali a persone che hanno un'assicurazione sanitaria pubblica, una copertura sanitaria universale o altre persone idonee a ricevere cure a spese dello Stato. Ma la legge lascia imprecisata la percentuale di servizi da riservare a queste categorie di pazienti. Ciò significa che non ci sono salvaguardie contro questi ospedali pubblici a scopo di lucro che riservano la maggior parte dei loro servizi ai pazienti a pagamento, compromettendo la disponibilità di servizi sanitari per coloro che non sono in grado di pagare. La legge non prevede alcuna salvaguardia per garantire la non discriminazione tra i pazienti in base alla loro assicurazione o alla capacità di pagare di tasca propria.
Alla luce di queste preoccupazioni, nel maggio 2024 il Sindacato dei medici egiziani ha esortato il Presidente al-Sisi a non ratificare la legge, citando anche le minacce che la legge pone al personale che lavora negli ospedali pubblici. La nuova legge obbliga il settore privato a mantenere solo il 25% del personale che lavora negli ospedali pubblici, consentendo il licenziamento fino al 75% del personale una volta che la gestione dell'ospedale viene trasferita al settore privato. Il governo egiziano deve introdurre e attuare quadri normativi e legislativi solidi per garantire che negli ospedali pubblici gestiti dal settore privato siano presenti garanzie per un accesso equo a un'assistenza sanitaria di qualità per i gruppi più poveri ed emarginati;
e garantire che le parti interessate, compresi gli operatori sanitari, siano consultate in modo significativo.
Il 2 ottobre 2023, il Presidente al-Sisi ha suggerito che il governo può costruire ospedali e trasferirli al settore privato per la gestione a causa della cattiva gestione degli ospedali pubblici da parte del governo. Il sistema sanitario pubblico egiziano è alle prese con una carenza di posti letto negli ospedali pubblici, che offrono solo 1,4 posti letto ogni 1.000 persone, un valore significativamente inferiore alla media mondiale di 2,9 posti letto ogni
1.000 persone. Dal 2014, il governo egiziano non ha rispettato l'obbligo costituzionale di destinare almeno il 3% del PIL alla sanità.
( Egypt: New law threatens to reduce access to healthcare for Controparte_3
millions, 30 luglio 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2113963.html )
“Le misure di austerità introdotte nell'ambito dei prestiti del FMI nel 2016, 2020 e 2022 hanno esercitato un'ulteriore pressione sui segmenti di popolazione a basso reddito e il governo ha ridotto la spesa per l'istruzione e la sanità, nonché i sussidi per il carburante e l'energia. [...]
In linea di principio, lo Stato fornisce una copertura sanitaria universale di base attraverso due principali compagnie assicurative pubbliche. Tuttavia, la qualità dei servizi sanitari pubblici è molto scarsa. Esistono anche compagnie di assicurazione private, ma sono riservate principalmente agli egiziani più ricchi. Complessivamente, oltre il 60% dei servizi sanitari viene pagato di tasca propria. Tutti i dipendenti del settore pubblico e privato contribuiscono a un fondo di sicurezza sociale, che gestisce la disoccupazione e le pensioni. Tuttavia, il settore informale, che rappresenta oltre il 50% della forza lavoro, non rientra in alcun quadro di sicurezza sociale significativo. Di conseguenza, la rete di sicurezza pubblica ha una portata molto limitata. Pertanto, le reti di sicurezza private rimangono fondamentali per molti egiziani e le organizzazioni caritatevoli religiose sono servite per decenni a sostituire l'assente sistema di sicurezza sociale pubblico.” ( , BTI 2024 Country Report Egypt, 19 marzo 2024, Controparte_4
https://www.ecoi.net/en/file/local/2105849/country_report_2024_EGY.pdf)
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, in quanto il rimpatrio del ricorrente lederebbe in modo irreparabile il suo diritto fondamentale alla salute.
Considerato che la decisione si fonda prevalentemente su documentazione sopravvenuta in corso di causa, sussistono le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta di rilasciare in favore del ricorrente il permesso di soggiorno per cure mediche (art. 19 comma 2 lettera d bis) D.lvo
286/98);
- spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma, 15/07/2025 La Presidente Luciana Sangiovanni