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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/12/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 158/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RE IL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro nella persona della dott.ssa Barbara
Pangrazzi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 158/2023 promossa da:
(C.F. , nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Federica Malvezzi, ed elettivamente domiciliato a Reggio
Emilia in via della Previdenza Sociale n. 7
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria
Giroldi, con domicilio eletto a Reggio Emilia in via della Previdenza Sociale n. 6, presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' CP_1
RESISTENTE
In punto a: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.02.2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 395 2022 00016989 05 000 emesso dall' notificato in CP_1 data 05.01.2023, per contributi ritenuti dovuti alla gestione artigiani per il periodo dal
01.01.2015 al 31.12.2015, per un importo complessivo di € 12.659,09. Nel ricorso introduttivo l'opponente ha esposto che l'AVA impugnato deriva dall'accertamento n.
THS01BA01101/2019 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Emilia relativo all'anno d'imposta 2015, con il quale era stato accertato in capo alla società RI
EP e LM NC, di cui il ricorrente era socio, un maggior reddito di impresa, e che il detto avviso di accertamento era stato oggetto di tempestiva impugnazione avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia e definito con sentenza n.
29.02.21, depositata in data 01.02.2021, che aveva annullato il citato avviso di accertamento. Parte opponente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto sia perché emesso in violazione dell'art. art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 46/99 sia per omessa indicazione della formazione del ruolo esecutivo;
ha eccepito altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi richiesti dall'Ente previdenziale, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione prima della notifica dell'AVA, nonché
l'infondatezza delle pretese contributive oggetto dell'avviso di addebito contestato.
Si è costituito ritualmente l' che, eccependo preliminarmente il difetto di CP_1 giurisdizione del Giudice del Lavoro e la carenza della propria legittimazione passiva in ordine all'accertamento reddituale effettuato dall'Agenzia delle Entrate, ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, rilevando che l'Agenzia delle Entrate è legittimata a contestare il mancato pagamento di contributi dovuti all' e che nel caso CP_1 in esame ciò è avvenuto con l'avviso di accertamento tributario n. THS01BA01101/2019, notificato il 24.09.2019, che per l'AVA oggetto del ricorso costituisce, quindi, valido atto di interruzione della prescrizione.
Nel corso del giudizio il ricorrente ha dato atto, depositando la relativa documentazione, di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla legge 197/2022, chiudendo in tal modo la lite con l'amministrazione tributaria relativa all'avviso di accertamento per cui
2 era pendente appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, già
. Controparte_2
La causa, istruita con la produzione di documenti e l'escussione dei testi, viene oggi decisa mediante sentenza con motivazione contestuale a seguito di deposito di note scritte.
Preliminarmente va affermata la competenza e giurisdizione del giudice adito perché in questa sede è stata opposto l'avviso di addebito emesso dall' avente ad oggetto CP_1 crediti previdenziali.
Va altresì rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' poiché le CP_1 doglianze proposte afferenti la sussistenza del credito contributivo, trovano nell' il CP_1 soggetto legittimato a resistere alle domande formulate dal ricorrente odierno.
Risulta, invece, fondata l'eccezione di illegittimità dell'avviso di addebito in quanto emesso in violazione dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. 46/1999.
Il Tribunale condivide l'insegnamento della Suprema Corte ai sensi del quale “…in materia
d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma
3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sa impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che
l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, ne' è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia CP_1 messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario" ( Cass. n. 8379 del 09/04/2014).
Tale sistema è coerente con l'unicità dell'accertamento fiscale e contributivo in capo all'Agenzia delle Entrate.
L' ha emesso l'AVA dopo l'annullamento dell'avviso di accertamento da parte del CP_1 giudice tributario.
3 Tuttavia l'invalidità dell'AVA non esime il giudicante dall'affrontare il merito della controversia, posto che l'opposizione a ruolo introduce una causa di cognizione sul rapporto e non riguarda la sola legittimità dell'atto opposto.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata invero nel ritenere che “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale (ora avviso di addebito) che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. n. 10218/2015, Cass. n. 11839 del 2014 e Cass. n. 14149/2012).
Nella fattispecie la pretesa contributiva dell' è scaturita dall'accertamento n. CP_1
THS01BA01101/2019 dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, che a sua volta richiama l'avviso di accertamento n. THS01BA00975/2019, con il quale era stato verificato in capo alla società RI EP e LM NC, di cui il ricorrente possedeva una quota di partecipazione agli utili del 50%, un maggior reddito d'impresa relativo all'anno di imposta 2015 pari ad € 64.020,00 e che detto reddito era stato imputato pro quota ai soci con conseguente ricalcolo dei contributi dovuti da alla gestione artigiani. Parte_1
Con riguardo all'eccezione di prescrizione si osserva che l'avviso di accertamento n.
THS01BA01101/2019, notificato al ricorrente il 24.09.2019, è atto utile ad interrompere il termine di prescrizione.
La Suprema Corte ha chiarito che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, l'Agenzia delle Entrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per
i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia CP_1 delle Entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di
4 accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell (Cass. n. 24623 CP_1 del 2023; Cass. n. 5439 del 2019; Cass. n., 4743 del 2018; Cass. n. 13463 del 2017; Cass. n.
17769 del 2015).
Poiché il caso che ci occupa riguarda contributi a percentuale sul reddito dell'anno 2015, ne consegue che l'avviso di addebito su richiamato non risulta prescritto in quanto l'atto di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate il 24.09.2019 ha interrotto il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 della L. 335/1995.
In ordine all'incidenza della definizione agevolata del carico fiscale sul debito contributivo, con conseguente estinzione del processo avanti al giudice tributario, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “l'unico effetto della definizione agevolata ex art. 39, comma 12, d.I.
98 cit. è costituito dalla chiusura della lite fra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate a fronte del pagamento di un importo pari ad una percentuale ridotta dell'imposta in contestazione. La definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell'accertamento compiuto dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1 d. Igs. n. 462 del 1997, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul maggiore reddito, rimane CP_1 impregiudicata“ (Cass. ordinanza 25 agosto 2020, n. 17652).
Nel merito parte opponente ha contestato la pretesa di nonché gli avvisi di CP_1 accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia n. THS01BA01101 e n.
THS01BA00975, asserendo che le fatture emesse sono relative ad operazioni reali ed effettive e che l' non ha fornito alcuna prova in ordine ai maggiori redditi conseguiti CP_1 dal signor , da cui sarebbe derivata la contribuzione richiesta in Parte_1 pagamento.
Dal canto suo invece l' per sostenere e comprovare il proprio diritto ai contributi CP_1 dovuti in relazione all'anno 2015, ha prodotto, unitamente alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., l'avviso di accertamento dell'Agenzia
5 delle Entrate n. THS01BA00975/2019 notificato a in data 04.09.2019, Parte_1 chiedendo l'autorizzazione al deposito.
Questo giudice ritiene ammissibile la documentazione prodotta dall' . CP_1
Al riguardo si evidenzia che nel rito del lavoro il principio dispositivo deve essere contemperato con quello della ricerca della verità materiale e, dunque, il sistema delle preclusioni trova analogo contemperamento nei poteri ufficiosi del Giudice in materia di ammissione di prove, indipendentemente dalle decadenze eventualmente intervenute.
Secondo la Suprema Corte, infatti, «la normativa processuale consente al giudice del lavoro il dispiego di poteri ben più incisivi di quelli usuali, potendo egli sanare eventuali carenze (cfr. Cass. n. 12573/2020, Cass. n. 1995/2016; Cass. n. 12210/2014) e potendo financo disporre d'ufficio “in qualsiasi momento” l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio, sulla base dell'unico presupposto dell'esistenza di una c.d. pista probatoria dedotta dalle parti, prescindendo quindi da preclusimi e decadenze già verificatesi (Cass. Sez. Un. 17 giugno 2004, n. 11353)».
Ciò posto, non possono trovare accoglimento le censure dell'opponente che si fondano sulla pretesa mancanza od insufficienza delle ragioni dell'accertamento così come quella relativa alla supposta mancanza di prove dell'assunto dell' . CP_1
Infatti l'accertamento si fonda chiaramente sulla considerazione che la società RI
EP e LM NC ha contabilizzato con il metodo del reverse charge n. 5 fatture (i cui componenti negativi hanno partecipato alla formazione del reddito d'esercizio) emesse dalla società società che presentava indici fattuali Parte_2 fortemente indizianti che deponevano per l'inesistenza delle operazioni sottese alle fatture in quanto, pur essendo priva di mezzi per lo svolgimento della propria attività e con un esiguo numero di lavoratori, per l'anno 2015 aveva emesso fatture attive per complessivi € 2.841.149,00.
6 L'inesistenza della sede della società, l'inadempimento degli obblighi fiscali, l'assenza di mezzi per lo svolgimento dell'attività d'impresa, non posseduti neppure a noleggio, il numero di lavoratori dipendenti non coerente con il fatturato - tre lavoratori, di cui per un periodo di 138 giorni nel 2015 e per soli 17 Persona_1 Persona_2 giorni nel 2015 -, il censimento dei legali rappresentanti presso la banca dati SIVA, in quanto oggetto di segnalazioni per operazioni sospette nell'ambito di attività antiriciclaggio, rappresentano elementi che legittimamente inducono a ritenere che la non abbia mai fornito le prestazioni, di cui alle fatture oggetto di Parte_2 accertamento.
La difesa di parte opponente, a sostegno dell'esistenza delle operazioni fatturate, ha allegato contratti di subappalto, visura camerale e Durc di New Generation s.r.l., fatture nonché contabili bancarie.
Ebbene, i contratti di subappalto che sarebbero intercorsi tra le società RI EP e
LM NC e sono del tutto generici, risultando privi sia Parte_2 dell'indicazione dei cantieri in cui avrebbero dovuto essere eseguiti i lavori sia delle opere nello specifico da realizzare.
Anche la descrizione delle fatture risulta generica e incompleta, tale da non consentire di individuare né le prestazioni rese né in quali cantieri sarebbero stati eseguiti i lavori.
Pure le contabili di bonifico relative alle fatture indicate nell'avviso di accertamento, prodotte da parte opponente a dimostrazione dell'avvenuto pagamento, non costituiscono un sufficiente elemento di prova.
Come insegna la giurisprudenza della Suprema Corte la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate non potrà consistere nella esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, poiché questi sono facilmente falsificabili o vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (ex plurimis Cass. n. 8716 del
02.04.2025).
7 L'attività di verifica della Guardia di Finanza ha riguardato altresì n. 1 fattura emessa in regime di reverse charge dall'impresa individuale US NI per un imponibile totale di € 2.070,00, in merito alla quale è stata contestata l'assenza di debita documentazione.
Per suffragare l'effettività dell'operazione fatturata sono stati prodotti contratto di subappalto, fattura, contabili bancarie, Durc e visura camerale dell'impresa individuale
US NI.
Il contratto di subappalto prodotto dall'opponente, che sarebbe stato stipulato tra la società RI EP e LM NC e la ditta , non risulta Parte_3 sottoscritto dal subappaltatore.
Anche in questo caso la descrizione della fattura risulta generica e non consente di individuare né il cantiere né l'attività svolta.
Quanto all'ulteriore documentazione prodotta ci si riporta alle considerazioni già sopra svolte.
Nel presente giudizio è stata acquisita inoltre, su istanza dell' , la deposizione CP_1 testimoniale del funzionario che ha istruito la pratica, , il quale all'udienza Testimone_1 del 10.12.2024 ha dichiarato: “Confermo il verbale di accertamento N. THS01BA01101 che è stato da me predisposto. Con questo avviso di accertamento è stato imputato a
[...] il maggiore reddito di impresa, accertato in capo alla società RI LM e Pt_1
EP NC relativo alla deducibilità di costi riferiti a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. A seguito dell'attività svolta dalla Guardia di Finanza abbiamo ricevuto un verbale, da cui è emerso che gli emittenti di queste fatture presentavano diverse anomalie, in quanto erano o evasori totali oppure avevano un numero di lavoratori non coerente con il fatturato, tali da fare ritenere tali fatture relative ad operazioni inesistenti”.
ln merito alla testimonianza resa da , figlio di va Testimone_2 Parte_1 osservato quanto segue.
8 La capacità a testimoniare si distingue dalla valutazione di attendibilità del singolo teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che quest'ultima afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. n. 8988/2023; conf. Cass. 26547/2021; Cass.
21239/2019).
Ebbene, il teste deve considerarsi inattendibile in ragione degli stretti Testimone_2 rapporti familiari con l'opponente.
Nel merito, quindi, le argomentazioni difensive dell'opponente non sono idonee ad inficiare la fondatezza della pretesa contributiva dell' . CP_1
Alla luce di quanto sopra esposto l'avviso di addebito emesso dall' va annullato e CP_1
l'opponente va condannato a pagare all'Istituto la somma richiesta per contributi e sanzioni oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
La spese di lite, in considerazione dell'annullamento del titolo, vanno compensate nella misura della metà, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente per la rimanente metà.
P.Q.M.
La Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
- annulla l'avviso di addebito n. 395 2022 00016989 05 000 emesso dall' CP_1
- condanna a pagare all' le somme portate dall'avviso di addebito Parte_1 CP_1
annullato a titolo di contributi e sanzioni, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
9 - condanna a rifondere all' € 1.863,50 per spese legali, oltre spese Parte_1 CP_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Reggio Emilia 22/12/2025
LA GOP
dott.ssa Barbara Pangrazzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RE IL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro nella persona della dott.ssa Barbara
Pangrazzi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 158/2023 promossa da:
(C.F. , nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Federica Malvezzi, ed elettivamente domiciliato a Reggio
Emilia in via della Previdenza Sociale n. 7
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria
Giroldi, con domicilio eletto a Reggio Emilia in via della Previdenza Sociale n. 6, presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' CP_1
RESISTENTE
In punto a: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.02.2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 395 2022 00016989 05 000 emesso dall' notificato in CP_1 data 05.01.2023, per contributi ritenuti dovuti alla gestione artigiani per il periodo dal
01.01.2015 al 31.12.2015, per un importo complessivo di € 12.659,09. Nel ricorso introduttivo l'opponente ha esposto che l'AVA impugnato deriva dall'accertamento n.
THS01BA01101/2019 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Emilia relativo all'anno d'imposta 2015, con il quale era stato accertato in capo alla società RI
EP e LM NC, di cui il ricorrente era socio, un maggior reddito di impresa, e che il detto avviso di accertamento era stato oggetto di tempestiva impugnazione avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia e definito con sentenza n.
29.02.21, depositata in data 01.02.2021, che aveva annullato il citato avviso di accertamento. Parte opponente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto sia perché emesso in violazione dell'art. art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 46/99 sia per omessa indicazione della formazione del ruolo esecutivo;
ha eccepito altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi richiesti dall'Ente previdenziale, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione prima della notifica dell'AVA, nonché
l'infondatezza delle pretese contributive oggetto dell'avviso di addebito contestato.
Si è costituito ritualmente l' che, eccependo preliminarmente il difetto di CP_1 giurisdizione del Giudice del Lavoro e la carenza della propria legittimazione passiva in ordine all'accertamento reddituale effettuato dall'Agenzia delle Entrate, ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, rilevando che l'Agenzia delle Entrate è legittimata a contestare il mancato pagamento di contributi dovuti all' e che nel caso CP_1 in esame ciò è avvenuto con l'avviso di accertamento tributario n. THS01BA01101/2019, notificato il 24.09.2019, che per l'AVA oggetto del ricorso costituisce, quindi, valido atto di interruzione della prescrizione.
Nel corso del giudizio il ricorrente ha dato atto, depositando la relativa documentazione, di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla legge 197/2022, chiudendo in tal modo la lite con l'amministrazione tributaria relativa all'avviso di accertamento per cui
2 era pendente appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, già
. Controparte_2
La causa, istruita con la produzione di documenti e l'escussione dei testi, viene oggi decisa mediante sentenza con motivazione contestuale a seguito di deposito di note scritte.
Preliminarmente va affermata la competenza e giurisdizione del giudice adito perché in questa sede è stata opposto l'avviso di addebito emesso dall' avente ad oggetto CP_1 crediti previdenziali.
Va altresì rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' poiché le CP_1 doglianze proposte afferenti la sussistenza del credito contributivo, trovano nell' il CP_1 soggetto legittimato a resistere alle domande formulate dal ricorrente odierno.
Risulta, invece, fondata l'eccezione di illegittimità dell'avviso di addebito in quanto emesso in violazione dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. 46/1999.
Il Tribunale condivide l'insegnamento della Suprema Corte ai sensi del quale “…in materia
d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma
3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sa impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che
l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, ne' è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia CP_1 messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario" ( Cass. n. 8379 del 09/04/2014).
Tale sistema è coerente con l'unicità dell'accertamento fiscale e contributivo in capo all'Agenzia delle Entrate.
L' ha emesso l'AVA dopo l'annullamento dell'avviso di accertamento da parte del CP_1 giudice tributario.
3 Tuttavia l'invalidità dell'AVA non esime il giudicante dall'affrontare il merito della controversia, posto che l'opposizione a ruolo introduce una causa di cognizione sul rapporto e non riguarda la sola legittimità dell'atto opposto.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata invero nel ritenere che “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale (ora avviso di addebito) che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. n. 10218/2015, Cass. n. 11839 del 2014 e Cass. n. 14149/2012).
Nella fattispecie la pretesa contributiva dell' è scaturita dall'accertamento n. CP_1
THS01BA01101/2019 dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, che a sua volta richiama l'avviso di accertamento n. THS01BA00975/2019, con il quale era stato verificato in capo alla società RI EP e LM NC, di cui il ricorrente possedeva una quota di partecipazione agli utili del 50%, un maggior reddito d'impresa relativo all'anno di imposta 2015 pari ad € 64.020,00 e che detto reddito era stato imputato pro quota ai soci con conseguente ricalcolo dei contributi dovuti da alla gestione artigiani. Parte_1
Con riguardo all'eccezione di prescrizione si osserva che l'avviso di accertamento n.
THS01BA01101/2019, notificato al ricorrente il 24.09.2019, è atto utile ad interrompere il termine di prescrizione.
La Suprema Corte ha chiarito che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, l'Agenzia delle Entrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per
i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia CP_1 delle Entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di
4 accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell (Cass. n. 24623 CP_1 del 2023; Cass. n. 5439 del 2019; Cass. n., 4743 del 2018; Cass. n. 13463 del 2017; Cass. n.
17769 del 2015).
Poiché il caso che ci occupa riguarda contributi a percentuale sul reddito dell'anno 2015, ne consegue che l'avviso di addebito su richiamato non risulta prescritto in quanto l'atto di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate il 24.09.2019 ha interrotto il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 della L. 335/1995.
In ordine all'incidenza della definizione agevolata del carico fiscale sul debito contributivo, con conseguente estinzione del processo avanti al giudice tributario, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “l'unico effetto della definizione agevolata ex art. 39, comma 12, d.I.
98 cit. è costituito dalla chiusura della lite fra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate a fronte del pagamento di un importo pari ad una percentuale ridotta dell'imposta in contestazione. La definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell'accertamento compiuto dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1 d. Igs. n. 462 del 1997, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul maggiore reddito, rimane CP_1 impregiudicata“ (Cass. ordinanza 25 agosto 2020, n. 17652).
Nel merito parte opponente ha contestato la pretesa di nonché gli avvisi di CP_1 accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia n. THS01BA01101 e n.
THS01BA00975, asserendo che le fatture emesse sono relative ad operazioni reali ed effettive e che l' non ha fornito alcuna prova in ordine ai maggiori redditi conseguiti CP_1 dal signor , da cui sarebbe derivata la contribuzione richiesta in Parte_1 pagamento.
Dal canto suo invece l' per sostenere e comprovare il proprio diritto ai contributi CP_1 dovuti in relazione all'anno 2015, ha prodotto, unitamente alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., l'avviso di accertamento dell'Agenzia
5 delle Entrate n. THS01BA00975/2019 notificato a in data 04.09.2019, Parte_1 chiedendo l'autorizzazione al deposito.
Questo giudice ritiene ammissibile la documentazione prodotta dall' . CP_1
Al riguardo si evidenzia che nel rito del lavoro il principio dispositivo deve essere contemperato con quello della ricerca della verità materiale e, dunque, il sistema delle preclusioni trova analogo contemperamento nei poteri ufficiosi del Giudice in materia di ammissione di prove, indipendentemente dalle decadenze eventualmente intervenute.
Secondo la Suprema Corte, infatti, «la normativa processuale consente al giudice del lavoro il dispiego di poteri ben più incisivi di quelli usuali, potendo egli sanare eventuali carenze (cfr. Cass. n. 12573/2020, Cass. n. 1995/2016; Cass. n. 12210/2014) e potendo financo disporre d'ufficio “in qualsiasi momento” l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio, sulla base dell'unico presupposto dell'esistenza di una c.d. pista probatoria dedotta dalle parti, prescindendo quindi da preclusimi e decadenze già verificatesi (Cass. Sez. Un. 17 giugno 2004, n. 11353)».
Ciò posto, non possono trovare accoglimento le censure dell'opponente che si fondano sulla pretesa mancanza od insufficienza delle ragioni dell'accertamento così come quella relativa alla supposta mancanza di prove dell'assunto dell' . CP_1
Infatti l'accertamento si fonda chiaramente sulla considerazione che la società RI
EP e LM NC ha contabilizzato con il metodo del reverse charge n. 5 fatture (i cui componenti negativi hanno partecipato alla formazione del reddito d'esercizio) emesse dalla società società che presentava indici fattuali Parte_2 fortemente indizianti che deponevano per l'inesistenza delle operazioni sottese alle fatture in quanto, pur essendo priva di mezzi per lo svolgimento della propria attività e con un esiguo numero di lavoratori, per l'anno 2015 aveva emesso fatture attive per complessivi € 2.841.149,00.
6 L'inesistenza della sede della società, l'inadempimento degli obblighi fiscali, l'assenza di mezzi per lo svolgimento dell'attività d'impresa, non posseduti neppure a noleggio, il numero di lavoratori dipendenti non coerente con il fatturato - tre lavoratori, di cui per un periodo di 138 giorni nel 2015 e per soli 17 Persona_1 Persona_2 giorni nel 2015 -, il censimento dei legali rappresentanti presso la banca dati SIVA, in quanto oggetto di segnalazioni per operazioni sospette nell'ambito di attività antiriciclaggio, rappresentano elementi che legittimamente inducono a ritenere che la non abbia mai fornito le prestazioni, di cui alle fatture oggetto di Parte_2 accertamento.
La difesa di parte opponente, a sostegno dell'esistenza delle operazioni fatturate, ha allegato contratti di subappalto, visura camerale e Durc di New Generation s.r.l., fatture nonché contabili bancarie.
Ebbene, i contratti di subappalto che sarebbero intercorsi tra le società RI EP e
LM NC e sono del tutto generici, risultando privi sia Parte_2 dell'indicazione dei cantieri in cui avrebbero dovuto essere eseguiti i lavori sia delle opere nello specifico da realizzare.
Anche la descrizione delle fatture risulta generica e incompleta, tale da non consentire di individuare né le prestazioni rese né in quali cantieri sarebbero stati eseguiti i lavori.
Pure le contabili di bonifico relative alle fatture indicate nell'avviso di accertamento, prodotte da parte opponente a dimostrazione dell'avvenuto pagamento, non costituiscono un sufficiente elemento di prova.
Come insegna la giurisprudenza della Suprema Corte la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate non potrà consistere nella esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, poiché questi sono facilmente falsificabili o vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (ex plurimis Cass. n. 8716 del
02.04.2025).
7 L'attività di verifica della Guardia di Finanza ha riguardato altresì n. 1 fattura emessa in regime di reverse charge dall'impresa individuale US NI per un imponibile totale di € 2.070,00, in merito alla quale è stata contestata l'assenza di debita documentazione.
Per suffragare l'effettività dell'operazione fatturata sono stati prodotti contratto di subappalto, fattura, contabili bancarie, Durc e visura camerale dell'impresa individuale
US NI.
Il contratto di subappalto prodotto dall'opponente, che sarebbe stato stipulato tra la società RI EP e LM NC e la ditta , non risulta Parte_3 sottoscritto dal subappaltatore.
Anche in questo caso la descrizione della fattura risulta generica e non consente di individuare né il cantiere né l'attività svolta.
Quanto all'ulteriore documentazione prodotta ci si riporta alle considerazioni già sopra svolte.
Nel presente giudizio è stata acquisita inoltre, su istanza dell' , la deposizione CP_1 testimoniale del funzionario che ha istruito la pratica, , il quale all'udienza Testimone_1 del 10.12.2024 ha dichiarato: “Confermo il verbale di accertamento N. THS01BA01101 che è stato da me predisposto. Con questo avviso di accertamento è stato imputato a
[...] il maggiore reddito di impresa, accertato in capo alla società RI LM e Pt_1
EP NC relativo alla deducibilità di costi riferiti a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. A seguito dell'attività svolta dalla Guardia di Finanza abbiamo ricevuto un verbale, da cui è emerso che gli emittenti di queste fatture presentavano diverse anomalie, in quanto erano o evasori totali oppure avevano un numero di lavoratori non coerente con il fatturato, tali da fare ritenere tali fatture relative ad operazioni inesistenti”.
ln merito alla testimonianza resa da , figlio di va Testimone_2 Parte_1 osservato quanto segue.
8 La capacità a testimoniare si distingue dalla valutazione di attendibilità del singolo teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che quest'ultima afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. n. 8988/2023; conf. Cass. 26547/2021; Cass.
21239/2019).
Ebbene, il teste deve considerarsi inattendibile in ragione degli stretti Testimone_2 rapporti familiari con l'opponente.
Nel merito, quindi, le argomentazioni difensive dell'opponente non sono idonee ad inficiare la fondatezza della pretesa contributiva dell' . CP_1
Alla luce di quanto sopra esposto l'avviso di addebito emesso dall' va annullato e CP_1
l'opponente va condannato a pagare all'Istituto la somma richiesta per contributi e sanzioni oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
La spese di lite, in considerazione dell'annullamento del titolo, vanno compensate nella misura della metà, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente per la rimanente metà.
P.Q.M.
La Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
- annulla l'avviso di addebito n. 395 2022 00016989 05 000 emesso dall' CP_1
- condanna a pagare all' le somme portate dall'avviso di addebito Parte_1 CP_1
annullato a titolo di contributi e sanzioni, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
9 - condanna a rifondere all' € 1.863,50 per spese legali, oltre spese Parte_1 CP_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Reggio Emilia 22/12/2025
LA GOP
dott.ssa Barbara Pangrazzi
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