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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 918/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio il 18.2.2025 composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 918/2023 R.G./F avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Val di Chy (TO) – Fraz. Pecco, CodiceFiscale_1 via Solferino n. 9, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti dall'Avv. Domenico Fragapane (C.F.
[...]
– PEC , presso il quale è elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata a Torino in corso Vittorino Emanuele II n. 190.
PARTE RICORRENTE contro
CP_1 nato a [...] il [...] (c.f. ) residente in [...]
Pascolo 8 Int.1 – Savigliano (CN).
PARTE RESISTENTE NON COSTITUITA Comparso personalmente All'udienza 10.4.2024 e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 18.2.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI
- Per parte ricorrente come da note depositate in PCT il 20.9.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito civile a San Maurizio Canavese in data 17 novembre 2007 (anno 207, parte I, serie n. 11) dalla ricorrente con mandando al competente ufficiale di Stato Civile l'espletamento Parte_1 CP_1 delle incombenze di legge, e segnatamente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza, con ulteriore annotazione presso il Comune di residenza;
ordinare a di corrispondere alla ricorrente, per la figlia minore nata a [...] il 10 luglio CP_1 Persona_1
2010, un contributo al mantenimento della stessa, nella misura di mensili € 350,00 o somma veriore, oltre aggiornamento ISTAT, ed oltre al 50% delle spese extra, come da Protocollo;
in subordine, ordinare a di corrispondere alla CP_1 ricorrente, per la figlia minore nata a [...] il [...], un contributo al mantenimento della stessa, Persona_1 nella misura di mensili € 250,00 o somma veriore, oltre aggiornamento ISTAT, ed oltre al 50% delle spese extra, come da Protocollo;
In ogni caso, col favore delle spese.”
- Per il P.M.: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 02/10/2024
*** pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio civile il 17.11.2007 in San Maurizio Canavese – iscritto al n. 11 P I Anno 2007. Da tale unione è nata una figlia, (nata a [...] il [...] e residente in [...]di Persona_1
Chy – Fraz. Pecco, via Solferino n. 9), studentessa (c.f. ). Separati consensualmente CodiceFiscale_4 con verbale omologato con decreto dal Tribunale di Ivrea 11.10.2016, in atti. Ha agito parte ricorrente chiedendo quanto sopra indicato e le Parti sono state ritualmente rimesse avanti al GI. Parte resistente non si è costituita in giudizio ma è comparsa in udienza spontaneamente il 10.4.2024. La causa viene ora a decisione sulle sopra viste conclusioni afferenti alla pronuncia in punto status ed alle questioni genitoriali. Il PM ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. E' provata l'esistenza di un decreto di omologa emesso dal Tribunale di Ivrea, n. cron. 10865/2016 in atti. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto, il quale è rimasto contumace nel presente giudizio. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Deve pertanto accogliersi la domanda attorea divorzile in un con le statuizioni genitoriali infra disposte afferenti la figlia, la cui età impone (oltre le visite libere a gradimento della figlia) doversi disporre un innalzamento del contributo al mantenimento dovuto dal padre (dotato di capacità lavorativa per quanto leggesi nel verbale di separazione, qual operaio, ed al lume dell'età anagrafica – classe 1985). Tenuto conto della natura della causa (necessaria in relazione alla pronuncia di scioglimento del matrimonio) e della non opposizione della parte convenuta, non vengono poste a carico di quest'ultima le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, nella contumacia di parte convenuta:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Maurizio di provvedere alle incombenze di legge.
- Dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambe i genitori con collocazione Persona_1 abituale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, con visite padre-figlia ad esclusivo gradimento di quest'ultima.
- Dispone che a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo e dunque da marzo 2023 incluso il padre debba versare alla madre per il mantenimento della figlia € 350 mensili entro il 10 di ogni mese rivalutabili agli indici Istat, oltre al 50% spese straordinarie come da Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016.
- Non si accollano le spese alla parte convenuta. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 18.2.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro Scialabba
IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio il 18.2.2025 composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 918/2023 R.G./F avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Val di Chy (TO) – Fraz. Pecco, CodiceFiscale_1 via Solferino n. 9, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti dall'Avv. Domenico Fragapane (C.F.
[...]
– PEC , presso il quale è elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata a Torino in corso Vittorino Emanuele II n. 190.
PARTE RICORRENTE contro
CP_1 nato a [...] il [...] (c.f. ) residente in [...]
Pascolo 8 Int.1 – Savigliano (CN).
PARTE RESISTENTE NON COSTITUITA Comparso personalmente All'udienza 10.4.2024 e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 18.2.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI
- Per parte ricorrente come da note depositate in PCT il 20.9.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito civile a San Maurizio Canavese in data 17 novembre 2007 (anno 207, parte I, serie n. 11) dalla ricorrente con mandando al competente ufficiale di Stato Civile l'espletamento Parte_1 CP_1 delle incombenze di legge, e segnatamente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza, con ulteriore annotazione presso il Comune di residenza;
ordinare a di corrispondere alla ricorrente, per la figlia minore nata a [...] il 10 luglio CP_1 Persona_1
2010, un contributo al mantenimento della stessa, nella misura di mensili € 350,00 o somma veriore, oltre aggiornamento ISTAT, ed oltre al 50% delle spese extra, come da Protocollo;
in subordine, ordinare a di corrispondere alla CP_1 ricorrente, per la figlia minore nata a [...] il [...], un contributo al mantenimento della stessa, Persona_1 nella misura di mensili € 250,00 o somma veriore, oltre aggiornamento ISTAT, ed oltre al 50% delle spese extra, come da Protocollo;
In ogni caso, col favore delle spese.”
- Per il P.M.: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 02/10/2024
*** pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio civile il 17.11.2007 in San Maurizio Canavese – iscritto al n. 11 P I Anno 2007. Da tale unione è nata una figlia, (nata a [...] il [...] e residente in [...]di Persona_1
Chy – Fraz. Pecco, via Solferino n. 9), studentessa (c.f. ). Separati consensualmente CodiceFiscale_4 con verbale omologato con decreto dal Tribunale di Ivrea 11.10.2016, in atti. Ha agito parte ricorrente chiedendo quanto sopra indicato e le Parti sono state ritualmente rimesse avanti al GI. Parte resistente non si è costituita in giudizio ma è comparsa in udienza spontaneamente il 10.4.2024. La causa viene ora a decisione sulle sopra viste conclusioni afferenti alla pronuncia in punto status ed alle questioni genitoriali. Il PM ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. E' provata l'esistenza di un decreto di omologa emesso dal Tribunale di Ivrea, n. cron. 10865/2016 in atti. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto, il quale è rimasto contumace nel presente giudizio. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Deve pertanto accogliersi la domanda attorea divorzile in un con le statuizioni genitoriali infra disposte afferenti la figlia, la cui età impone (oltre le visite libere a gradimento della figlia) doversi disporre un innalzamento del contributo al mantenimento dovuto dal padre (dotato di capacità lavorativa per quanto leggesi nel verbale di separazione, qual operaio, ed al lume dell'età anagrafica – classe 1985). Tenuto conto della natura della causa (necessaria in relazione alla pronuncia di scioglimento del matrimonio) e della non opposizione della parte convenuta, non vengono poste a carico di quest'ultima le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, nella contumacia di parte convenuta:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Maurizio di provvedere alle incombenze di legge.
- Dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambe i genitori con collocazione Persona_1 abituale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, con visite padre-figlia ad esclusivo gradimento di quest'ultima.
- Dispone che a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo e dunque da marzo 2023 incluso il padre debba versare alla madre per il mantenimento della figlia € 350 mensili entro il 10 di ogni mese rivalutabili agli indici Istat, oltre al 50% spese straordinarie come da Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016.
- Non si accollano le spese alla parte convenuta. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 18.2.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro Scialabba
IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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