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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 30802/2023 R. G.
TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Guido Vannicelli Presidente dott.ssa Manuela Comodi Giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento camerale promosso ex art. 281 decies ss cpc da
, nato in [...] il [...], , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gianluca Castagnino del Foro di Milano e presso il suo studio in Milano, viale Premuda n. 23, è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti.
- ammesso al patrocinio a spese dello Stato -
-ricorrente- contro
, in persona del tempore – Controparte_1 CP_2 CP_3
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui
[...] ilano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -
Oggetto: Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. avverso il decreto di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari N. in Numero_1 permesso di soggiorno per lavoro del 05.08.2021 notificato il 27 agosto 2021. IN FATTO Con ricorso ex art 702bis c.p.c. il sig. ha impugnato il provvedimento Parte_1 di rigetto della Questura di Milano avente ad oggetto l'istanza di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro, ha chiesto l'accertamento della sussistenza di tale diritto e, per l'effetto, l'annullamento del decreto emesso dal Questore della Provincia di Milano, in data 05.08.2021 e notificato il 27.8.2021; conseguentemente, ha chiesto di ordinare alla Questura di Milano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ha precisato di aver ottenuto, nel 2018, un permesso di soggiorno per motivi di carattere umanitario, a norma dell'art 5 co. 6 TUI, a causa della sua grave condizione di salute. In data 21 ottobre 2020 ha chiesto la conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nel corso del procedimento, gli è stato pagina 1 di 4 notificato il preavviso di rigetto che evidenziava due cause ostative alla conversione, ossia la mancanza di reddito (inferiore ai parametri normativi) e la presenza di una sentenza di condanna del 18.10.2019 del Tribunale di Milano (per spaccio di sostanza stupefacente, nella forma della lieve entità). Per tali ragioni, la competente amministrazione si è determinata per il rigetto dell'istanza. Egli ha dunque precisato di aver impugnato tale diniego di conversione del permesso di soggiorno, e affermandone la natura ibrida ha preliminarmente dedotto, quanto alla tempestività del ricorso, che vertendosi in tema di diritto soggettivo al riconoscimento della protezione umanitaria, devono applicarsi i termini di prescrizione ordinari;
ha quindi depositato il ricorso in data 27.10.2021. L'Avvocatura Distrettuale dello Stato per il , costituitasi in Controparte_1 giudizio con comparsa di risposta in data 13.12.2021, ha eccepito la tardività del ricorso, nonché il difetto di giurisdizione trattandosi di controversia in materia di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il Tribunale di Milano, in data 21.2.2022, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo. Il ricorrente quindi, ha depositato, in data 9.5.2022, comparsa di riassunzione del giudizio dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, chiedendo l'accertamento della violazione degli artt. 5 co. 9 e 19 co. 1 e 1.1 del D.lgs. 286/1998, con conseguente annullamento del provvedimento del Questore di Milano. Il TAR Lombardia, in data 14.6.2022, ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione, e la Suprema Corte a Sezioni Unite, con ordinanza del 7.2.2023, ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione ordinaria, tenuto conto del petitum e della causa petendi nel caso di specie;
conseguentemente, il TAR adito ha pronunciato sentenza nel relativo procedimento n. RG 849/2022 in data 27.6.2023, e la difesa, così delineata la giurisdizione, ha depositato, il 31.8.2023, comparsa per la riassunzione del giudizio dinnanzi al tribunale ordinario. Con decreto del 16.5.2024 il giudice ha fissato udienza di comparizione delle parti per il 16.7.2024 e assegnati termini per la notifica e la costituzione di parte resistente. Con nota di deposito del 20.5.2024 la difesa ha prodotto la prova dell'avvenuta notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti. Con memoria del 5.7.2024 si costituiva il convenuto eccependo CP_1 nuovamente la tardività del ricorso (depositato in data 27.10.2021 mentre il provvedimento impugnato è stato notificato il 27.8.2021), riportandosi alla comparsa di risposta depositata nel giudizio n. RG 42360/2021, ed alla conclusione ivi formulata, i.e. il rigetto del ricorso. All'udienza del 16.7.2024 la difesa insisteva per il riconoscimento della protezione speciale, anche alla luce della pronuncia a Sezioni Unite ut supra indicata. Sulla tardività del ricorso ha precisato che, vertendo il ricorso su una posizione di diritto soggettivo, il termine da considerare non sarebbe quello di trenta giorni come prescritto dall'art. 19 ter D.lgs. 150/2011, bensì il termine ordinario di prescrizione di 10 anni previsto all'art 2946 cod. civ. Ha, inoltre, precisato che di non aver impugnato alcun provvedimento di diniego della protezione speciale, bensì la mancata conversione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro. Il giudice concedeva termine di 60 giorni per il deposito di nota integrativa, come richiesto dalla difesa, e ha rinviato all'udienza del 7.10.2024. pagina 2 di 4 Con note di deposito del 13.9.2024 la difesa produceva documentazione di visita medica effettuata dal ricorrente, e il 9.10.2024 documentazione lavorativa. All'udienza del 7.10.2024 la difesa ha chiesto termine per produrre ulteriore documentazione lavorativa. All'udienza del 28.10.2024 la difesa insisteva per l'accoglimento del ricorso per le ragioni esposte. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 2.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§. Ritiene il tribunale che l'eccezione di tardività del ricorso sia fondata, per i motivi seguenti. Come noto, dall'art. 4 D. L. n. 13/2017, conv. L. 46/2017, si ricava che il giudizio in materia di protezione internazionale dinnanzi alle sezioni specializzate è di natura impugnatoria, avendo il legislatore espressamente previsto che “E' competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato”. Non può quindi ritenersi fondata l'eccezione sollevata dalla difesa sulla assenza di un provvedimento impugnato – e dunque sulla inapplicabilità dei termini di impugnazione pari a giorni trenta (decorrenti dalla notifica del provvedimento), in quanto tale tesi farebbe venir meno l'impianto impugnatorio e le regole in tema di decadenze sottese alla citata normativa. La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, certamente, ritenuto sussistente un diritto soggettivo – dunque la giurisdizione del giudice ordinario – nel caso in cui in sede di ricorso la difesa (alla luce del petitum e della causa petendi) chieda al giudice di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione complementare, tuttavia non ha ritenuto applicabile la disciplina civilistica in tema di prescrizione del diritto, dovendo trovare applicazione le norme speciali contenute nel D.L. n. 13/2017 e nel generale alveo del D. L.vo n. 25/2008 (in tema di protezione internazionale, di cui la protezione speciale costituisce una forma complementare). Ne deriva che l'eccezione di parte resistente circa la tardività del ricorso deve ritenersi fondata: invero, parte ricorrente ha ricevuto la notifica del provvedimento amministrativo in data 27 agosto 2021 (come da allegazione di parte ricorrente) ed ha depositato il ricorso dinnanzi al Tribunale ordinario in data 27 ottobre 2021, oltre il termine di trenta giorni, come confermato dal ricorrente che nel ricorso introduttivo ha motivato le ragioni della inapplicabilità di tale termine, e di applicabilità – invece – del termine di prescrizione ordinario. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività. Sulle spese La complessità delle questioni affrontate, anche dalla Suprema Corte, giustifica la compensazione delle spese di lite. Quanto alla liquidazione dei compensi al difensore di parte ricorrente, si osserva che da un lato la difesa non ne ha fatto richiesta in sede di udienza (il 28.10.2024), dall'altro non è presente in atti alcuna delibera del COA di ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, essendo presente in atti la sola istanza di ammissione, di talchè non può procedersi ad alcuna liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
pagina 3 di 4 - dichiara inammissibile il ricorso di , nato in [...] il Parte_1
24.12.1992, CUI 05ECMQO;
- compensa le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2.12.2024. Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Elena Masetti Zannini dott. Guido Vannicelli
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Guido Vannicelli Presidente dott.ssa Manuela Comodi Giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento camerale promosso ex art. 281 decies ss cpc da
, nato in [...] il [...], , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gianluca Castagnino del Foro di Milano e presso il suo studio in Milano, viale Premuda n. 23, è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti.
- ammesso al patrocinio a spese dello Stato -
-ricorrente- contro
, in persona del tempore – Controparte_1 CP_2 CP_3
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui
[...] ilano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -
Oggetto: Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. avverso il decreto di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari N. in Numero_1 permesso di soggiorno per lavoro del 05.08.2021 notificato il 27 agosto 2021. IN FATTO Con ricorso ex art 702bis c.p.c. il sig. ha impugnato il provvedimento Parte_1 di rigetto della Questura di Milano avente ad oggetto l'istanza di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro, ha chiesto l'accertamento della sussistenza di tale diritto e, per l'effetto, l'annullamento del decreto emesso dal Questore della Provincia di Milano, in data 05.08.2021 e notificato il 27.8.2021; conseguentemente, ha chiesto di ordinare alla Questura di Milano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ha precisato di aver ottenuto, nel 2018, un permesso di soggiorno per motivi di carattere umanitario, a norma dell'art 5 co. 6 TUI, a causa della sua grave condizione di salute. In data 21 ottobre 2020 ha chiesto la conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nel corso del procedimento, gli è stato pagina 1 di 4 notificato il preavviso di rigetto che evidenziava due cause ostative alla conversione, ossia la mancanza di reddito (inferiore ai parametri normativi) e la presenza di una sentenza di condanna del 18.10.2019 del Tribunale di Milano (per spaccio di sostanza stupefacente, nella forma della lieve entità). Per tali ragioni, la competente amministrazione si è determinata per il rigetto dell'istanza. Egli ha dunque precisato di aver impugnato tale diniego di conversione del permesso di soggiorno, e affermandone la natura ibrida ha preliminarmente dedotto, quanto alla tempestività del ricorso, che vertendosi in tema di diritto soggettivo al riconoscimento della protezione umanitaria, devono applicarsi i termini di prescrizione ordinari;
ha quindi depositato il ricorso in data 27.10.2021. L'Avvocatura Distrettuale dello Stato per il , costituitasi in Controparte_1 giudizio con comparsa di risposta in data 13.12.2021, ha eccepito la tardività del ricorso, nonché il difetto di giurisdizione trattandosi di controversia in materia di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il Tribunale di Milano, in data 21.2.2022, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo. Il ricorrente quindi, ha depositato, in data 9.5.2022, comparsa di riassunzione del giudizio dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, chiedendo l'accertamento della violazione degli artt. 5 co. 9 e 19 co. 1 e 1.1 del D.lgs. 286/1998, con conseguente annullamento del provvedimento del Questore di Milano. Il TAR Lombardia, in data 14.6.2022, ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione, e la Suprema Corte a Sezioni Unite, con ordinanza del 7.2.2023, ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione ordinaria, tenuto conto del petitum e della causa petendi nel caso di specie;
conseguentemente, il TAR adito ha pronunciato sentenza nel relativo procedimento n. RG 849/2022 in data 27.6.2023, e la difesa, così delineata la giurisdizione, ha depositato, il 31.8.2023, comparsa per la riassunzione del giudizio dinnanzi al tribunale ordinario. Con decreto del 16.5.2024 il giudice ha fissato udienza di comparizione delle parti per il 16.7.2024 e assegnati termini per la notifica e la costituzione di parte resistente. Con nota di deposito del 20.5.2024 la difesa ha prodotto la prova dell'avvenuta notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti. Con memoria del 5.7.2024 si costituiva il convenuto eccependo CP_1 nuovamente la tardività del ricorso (depositato in data 27.10.2021 mentre il provvedimento impugnato è stato notificato il 27.8.2021), riportandosi alla comparsa di risposta depositata nel giudizio n. RG 42360/2021, ed alla conclusione ivi formulata, i.e. il rigetto del ricorso. All'udienza del 16.7.2024 la difesa insisteva per il riconoscimento della protezione speciale, anche alla luce della pronuncia a Sezioni Unite ut supra indicata. Sulla tardività del ricorso ha precisato che, vertendo il ricorso su una posizione di diritto soggettivo, il termine da considerare non sarebbe quello di trenta giorni come prescritto dall'art. 19 ter D.lgs. 150/2011, bensì il termine ordinario di prescrizione di 10 anni previsto all'art 2946 cod. civ. Ha, inoltre, precisato che di non aver impugnato alcun provvedimento di diniego della protezione speciale, bensì la mancata conversione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro. Il giudice concedeva termine di 60 giorni per il deposito di nota integrativa, come richiesto dalla difesa, e ha rinviato all'udienza del 7.10.2024. pagina 2 di 4 Con note di deposito del 13.9.2024 la difesa produceva documentazione di visita medica effettuata dal ricorrente, e il 9.10.2024 documentazione lavorativa. All'udienza del 7.10.2024 la difesa ha chiesto termine per produrre ulteriore documentazione lavorativa. All'udienza del 28.10.2024 la difesa insisteva per l'accoglimento del ricorso per le ragioni esposte. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 2.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§. Ritiene il tribunale che l'eccezione di tardività del ricorso sia fondata, per i motivi seguenti. Come noto, dall'art. 4 D. L. n. 13/2017, conv. L. 46/2017, si ricava che il giudizio in materia di protezione internazionale dinnanzi alle sezioni specializzate è di natura impugnatoria, avendo il legislatore espressamente previsto che “E' competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato”. Non può quindi ritenersi fondata l'eccezione sollevata dalla difesa sulla assenza di un provvedimento impugnato – e dunque sulla inapplicabilità dei termini di impugnazione pari a giorni trenta (decorrenti dalla notifica del provvedimento), in quanto tale tesi farebbe venir meno l'impianto impugnatorio e le regole in tema di decadenze sottese alla citata normativa. La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, certamente, ritenuto sussistente un diritto soggettivo – dunque la giurisdizione del giudice ordinario – nel caso in cui in sede di ricorso la difesa (alla luce del petitum e della causa petendi) chieda al giudice di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione complementare, tuttavia non ha ritenuto applicabile la disciplina civilistica in tema di prescrizione del diritto, dovendo trovare applicazione le norme speciali contenute nel D.L. n. 13/2017 e nel generale alveo del D. L.vo n. 25/2008 (in tema di protezione internazionale, di cui la protezione speciale costituisce una forma complementare). Ne deriva che l'eccezione di parte resistente circa la tardività del ricorso deve ritenersi fondata: invero, parte ricorrente ha ricevuto la notifica del provvedimento amministrativo in data 27 agosto 2021 (come da allegazione di parte ricorrente) ed ha depositato il ricorso dinnanzi al Tribunale ordinario in data 27 ottobre 2021, oltre il termine di trenta giorni, come confermato dal ricorrente che nel ricorso introduttivo ha motivato le ragioni della inapplicabilità di tale termine, e di applicabilità – invece – del termine di prescrizione ordinario. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività. Sulle spese La complessità delle questioni affrontate, anche dalla Suprema Corte, giustifica la compensazione delle spese di lite. Quanto alla liquidazione dei compensi al difensore di parte ricorrente, si osserva che da un lato la difesa non ne ha fatto richiesta in sede di udienza (il 28.10.2024), dall'altro non è presente in atti alcuna delibera del COA di ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, essendo presente in atti la sola istanza di ammissione, di talchè non può procedersi ad alcuna liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
pagina 3 di 4 - dichiara inammissibile il ricorso di , nato in [...] il Parte_1
24.12.1992, CUI 05ECMQO;
- compensa le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2.12.2024. Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Elena Masetti Zannini dott. Guido Vannicelli
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