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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/07/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1021/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 16 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1021 del R.A.C.L. dell'anno 2018, promossa da:
nata a [...] l'[...], residente in Parte_1
IA (CA), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato
Pietro Cella, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Parte ricorrente
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., Controparte_2 dal dott. Antonio Cardia, dipendente dello stesso , giusta delega in atti, CP_1 domiciliato in Elmas, presso la Direzione generale regionale,
Parte resistente
E CONTRO
, in persona del Controparte_3
Dirigente pro tempore;
in persona del Dirigente pro tempore; Controparte_4
, in persona del Dirigente pro Controparte_5
pagina 1 di 6 tempore
Parti convenute contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13 marzo 2018 e ritualmente notificato, Parte_1
– premesso di essere dipendente del convenuto, assunta con rapporto di
[...] CP_1 lavoro a tempo indeterminato nell'area del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA), confermata in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2009 – ha adito il
Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, lamentando la violazione, da parte dello stesso , dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo CP_1 determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, violazione che sarebbe consistita nell'erroneo e illegittimo conteggio, da parte dell'Amministrazione, dell'anzianità corrispondente al servizio pre-ruolo prestato tra il
2000 e il 2009 in forza di numerosi contratti di lavoro a termine.
In sintesi, la ricorrente ha contestato che il avrebbe riconosciuto una CP_1 anzianità di servizio inferiore rispetto a quella reale, con la conseguenza che, in ragione del denunciato abbattimento dell'anzianità maturata, verrebbe penalizzata nell'attribuzione della corretta posizione stipendiale.
2. Il convenuto ha resistito in giudizio, evidenziando di aver fatto CP_1 applicazione, nel caso di specie, dell'art. 569 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e della normativa di contrattazione collettiva ad esso collegata, disposizioni, a suo dire, non in contrasto con il principio di non discriminazione di cui al citato art. 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato.
In particolare, secondo il convenuto, sussisterebbero quelle ragioni oggettive che, per la disciplina comunitaria, possono giustificare una disparità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, asseritamente costituite dalla specificità della materia delle supplenze scolastiche.
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
*
5. Il ricorso è fondato e deve, conseguentemente, essere accolto per le ragioni di cui nel prosieguo.
pagina 2 di 6 Deve in primo luogo precisarsi che la domanda è improcedibile in confronto dell' , in difetto di prova circa la rituale evocazione in giudizio dello Controparte_5 stesso, che parte ricorrente si era riservata di esibire successivamente alla prima udienza, ma che non risulta in atti.
6. Per meglio inquadrare la disciplina di legge la cui applicazione la ricorrente contesta, si trascrive di seguito il testo dell'art. 569 cit., vigente ratione temporis (prima della novella apportata dall'art. 14, comma 1, lettera c) del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, che, peraltro, non ha efficacia retroattiva): “
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Il successivo art. 570 aggiunge che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
7. La giurisprudenza di merito e di legittimità si è già confrontata con la delicata questione relativa alla verifica di conformità del sistema di ricostruzione della carriera nel recente passato vigente nel settore della scuola pubblica italiana rispetto al quadro normativo europeo.
La Suprema Corte (con sentenza del 28 novembre 2019, n. 31150) ha affermato che
“l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la pagina 3 di 6 clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, la lavoratrice ha diritto a vedersi riconosciuta l'intera anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo nelle scuole e istituzioni educative statali, con l'inserimento nella corrispondente classe stipendiale.
9. Nello specifico, la ricorrente ha chiesto di considerare l'anzianità di servizio per i seguenti periodi:
- dall'11 ottobre 2000 al 31 agosto 2001;
- dal 07 settembre 2001 al 31 agosto 2002;
- dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2003;
- dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2004;
- dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2005;
- dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006;
- dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2007;
- dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008;
- dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, dunque, per un totale di 8 anni, 10 mesi e 16 giorni.
Il periodo di servizio così individuato dalla ricorrente è stato considerato nel decreto di ricostruzione di carriera prot. 136 del 23 maggio 2013, secondo la disciplina dell'art. 569 cit. e la ricorrente si è vista riconoscere ai fini giuridici ed economici una anzianità pre- ruolo di 7 anni e 3 mesi, oltre a una anzianità di 1 anno, 7 mesi e 16 giorni ai soli fini economici.
10. Previa disapplicazione dell'art. 569 comma 1 del d.lgs. n. 297 del 1994, deve, invece, riconoscersi ad ogni effetto, in favore dell'istante, l'intero servizio effettivo prestato, in forza di contratti a termine, prima della sua immissione in ruolo e, quindi, quello reso dall'11 ottobre 2000 al 31 agosto 2001, dal 07 settembre 2001 al 31 agosto
2002, dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2003, dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2004, pagina 4 di 6 dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2005, dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006, dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2007, dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008 e dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.
Non resta, dunque, che riconoscersi in capo alla ricorrente l'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine sviluppatisi lungo i periodi sopra indicati, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo.
Il deve, pertanto, essere condannato al pagamento in favore della ricorrente CP_1 delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione dell'anzianità di servizio nei termini sopra precisati, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724.
11. In virtù del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite devono essere integralmente poste a carico del (già Controparte_1
). Controparte_2
Le stesse devono essere liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come integrato dal d.m. 147/2022, secondo i parametri previsti per i procedimenti in materia di lavoro (valore della causa indeterminabile) con riferimento ai valori minimi, in ragione della semplicità della controversia e con esclusione della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
− accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, disapplicato il decreto di Parte_1 ricostruzione di carriera in atti, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio effettivo prestato presso scuole e istituzioni educative statali prima dell'immissione in ruolo, dall'11 ottobre
2000 al 31 agosto 2001, dal 07 settembre 2001 al 31 agosto 2002, dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2003, dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2004, dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2005, dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006, dal 1° settembre 2006 al 31 agosto
2007, dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008 e dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009;
− per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 della ricorrente, delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione dell'anzianità
pagina 5 di 6 di servizio nei termini sopra precisati, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724.
− condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 che liquida in euro 3.689,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre contributo unificato se pagato.
Così deciso in Cagliari il 16 luglio 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 16 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1021 del R.A.C.L. dell'anno 2018, promossa da:
nata a [...] l'[...], residente in Parte_1
IA (CA), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato
Pietro Cella, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Parte ricorrente
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., Controparte_2 dal dott. Antonio Cardia, dipendente dello stesso , giusta delega in atti, CP_1 domiciliato in Elmas, presso la Direzione generale regionale,
Parte resistente
E CONTRO
, in persona del Controparte_3
Dirigente pro tempore;
in persona del Dirigente pro tempore; Controparte_4
, in persona del Dirigente pro Controparte_5
pagina 1 di 6 tempore
Parti convenute contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13 marzo 2018 e ritualmente notificato, Parte_1
– premesso di essere dipendente del convenuto, assunta con rapporto di
[...] CP_1 lavoro a tempo indeterminato nell'area del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA), confermata in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2009 – ha adito il
Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, lamentando la violazione, da parte dello stesso , dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo CP_1 determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, violazione che sarebbe consistita nell'erroneo e illegittimo conteggio, da parte dell'Amministrazione, dell'anzianità corrispondente al servizio pre-ruolo prestato tra il
2000 e il 2009 in forza di numerosi contratti di lavoro a termine.
In sintesi, la ricorrente ha contestato che il avrebbe riconosciuto una CP_1 anzianità di servizio inferiore rispetto a quella reale, con la conseguenza che, in ragione del denunciato abbattimento dell'anzianità maturata, verrebbe penalizzata nell'attribuzione della corretta posizione stipendiale.
2. Il convenuto ha resistito in giudizio, evidenziando di aver fatto CP_1 applicazione, nel caso di specie, dell'art. 569 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e della normativa di contrattazione collettiva ad esso collegata, disposizioni, a suo dire, non in contrasto con il principio di non discriminazione di cui al citato art. 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato.
In particolare, secondo il convenuto, sussisterebbero quelle ragioni oggettive che, per la disciplina comunitaria, possono giustificare una disparità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, asseritamente costituite dalla specificità della materia delle supplenze scolastiche.
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
*
5. Il ricorso è fondato e deve, conseguentemente, essere accolto per le ragioni di cui nel prosieguo.
pagina 2 di 6 Deve in primo luogo precisarsi che la domanda è improcedibile in confronto dell' , in difetto di prova circa la rituale evocazione in giudizio dello Controparte_5 stesso, che parte ricorrente si era riservata di esibire successivamente alla prima udienza, ma che non risulta in atti.
6. Per meglio inquadrare la disciplina di legge la cui applicazione la ricorrente contesta, si trascrive di seguito il testo dell'art. 569 cit., vigente ratione temporis (prima della novella apportata dall'art. 14, comma 1, lettera c) del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, che, peraltro, non ha efficacia retroattiva): “
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Il successivo art. 570 aggiunge che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
7. La giurisprudenza di merito e di legittimità si è già confrontata con la delicata questione relativa alla verifica di conformità del sistema di ricostruzione della carriera nel recente passato vigente nel settore della scuola pubblica italiana rispetto al quadro normativo europeo.
La Suprema Corte (con sentenza del 28 novembre 2019, n. 31150) ha affermato che
“l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la pagina 3 di 6 clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, la lavoratrice ha diritto a vedersi riconosciuta l'intera anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo nelle scuole e istituzioni educative statali, con l'inserimento nella corrispondente classe stipendiale.
9. Nello specifico, la ricorrente ha chiesto di considerare l'anzianità di servizio per i seguenti periodi:
- dall'11 ottobre 2000 al 31 agosto 2001;
- dal 07 settembre 2001 al 31 agosto 2002;
- dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2003;
- dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2004;
- dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2005;
- dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006;
- dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2007;
- dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008;
- dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, dunque, per un totale di 8 anni, 10 mesi e 16 giorni.
Il periodo di servizio così individuato dalla ricorrente è stato considerato nel decreto di ricostruzione di carriera prot. 136 del 23 maggio 2013, secondo la disciplina dell'art. 569 cit. e la ricorrente si è vista riconoscere ai fini giuridici ed economici una anzianità pre- ruolo di 7 anni e 3 mesi, oltre a una anzianità di 1 anno, 7 mesi e 16 giorni ai soli fini economici.
10. Previa disapplicazione dell'art. 569 comma 1 del d.lgs. n. 297 del 1994, deve, invece, riconoscersi ad ogni effetto, in favore dell'istante, l'intero servizio effettivo prestato, in forza di contratti a termine, prima della sua immissione in ruolo e, quindi, quello reso dall'11 ottobre 2000 al 31 agosto 2001, dal 07 settembre 2001 al 31 agosto
2002, dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2003, dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2004, pagina 4 di 6 dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2005, dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006, dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2007, dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008 e dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.
Non resta, dunque, che riconoscersi in capo alla ricorrente l'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine sviluppatisi lungo i periodi sopra indicati, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo.
Il deve, pertanto, essere condannato al pagamento in favore della ricorrente CP_1 delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione dell'anzianità di servizio nei termini sopra precisati, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724.
11. In virtù del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite devono essere integralmente poste a carico del (già Controparte_1
). Controparte_2
Le stesse devono essere liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come integrato dal d.m. 147/2022, secondo i parametri previsti per i procedimenti in materia di lavoro (valore della causa indeterminabile) con riferimento ai valori minimi, in ragione della semplicità della controversia e con esclusione della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
− accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, disapplicato il decreto di Parte_1 ricostruzione di carriera in atti, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio effettivo prestato presso scuole e istituzioni educative statali prima dell'immissione in ruolo, dall'11 ottobre
2000 al 31 agosto 2001, dal 07 settembre 2001 al 31 agosto 2002, dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2003, dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2004, dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2005, dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006, dal 1° settembre 2006 al 31 agosto
2007, dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008 e dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009;
− per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 della ricorrente, delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione dell'anzianità
pagina 5 di 6 di servizio nei termini sopra precisati, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724.
− condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 che liquida in euro 3.689,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre contributo unificato se pagato.
Così deciso in Cagliari il 16 luglio 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
pagina 6 di 6