Art. 2.
A favore dei lavoratori che cessano dal servizio conservando l'iscrizione al fondo ai sensi dell' articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , le prestazioni a carico del fondo sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in attivita', di categoria e di anzianita' contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento della cessazione dal servizio.
A favore dei lavoratori che cessano dal servizio conservando l'iscrizione al fondo ai sensi dell' articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , le prestazioni a carico del fondo sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in attivita', di categoria e di anzianita' contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento della cessazione dal servizio.