Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 4/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4 R.G.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: accertamento e dichiarazione dell'incapacità di intendere e di volere di Controparte_1
[...] al momento della donazione e annullamento e revoca dell'atto di donazione Rep. n.26410, registrato a Napoli, il 05.10.2022
TRA
nata a [...] il [...], elett. dom. in Gragnano (Na) alla via Parte_1
San Felice n.5 presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Nastro, che la rapp. e dif. giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore attrice
E elett. dom. in Pompei (NA) alla via Traversa Pironti n. 2, presso Controparte_2
l'avv. Domenico Esposito, che la rapp. e dif. giusta procura in calce alla citazione notificata convenuta
NONCHE' elett. dom. in Pompei (NA) alla via Traversa Pironti n. 2, Controparte_1 presso l'avv. Domenico Esposito che la rapp. e dif., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione chiamata in causa
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato addì 27 dicembre del 2022 Parte_2 conveniva in giudizio per far accertare e dichiarare, l'incapacità di Controparte_2
intendere e di volere di in relazione alla stipula di atto di Controparte_1
1
donazione in favore di essa (a ministerio del Notaio Controparte_2 Persona_1
- Rep. n. 26410, reg. il 05.10.2022) e, per l'effetto, annullare la predetta donazione, con condanna della convenuta al pagamento delle spese e degli accessori.
Si costituiva in giudizio, a mezzo dell'avv. Domenico Esposito, la Controparte_2 quale impugnava e contestava la domanda chiedendone il rigetto con condanna dell'attrice alla refusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio (con attribuzione al procuratore antistatario).
All'udienza del 27.04.2023, veniva disposta, a cura di parte attrice, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della donante la quale Controparte_1
costituendosi in giudizio impugnava e contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto, con condanna di alla refusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio, Parte_2
con attribuzione al procuratore antistatario. Il giudizio veniva quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11/07/2024.
A seguito della revoca del mandato ai precedenti Difensori si costituiva altro
Avvocato il quale, con la comparsa di costituzione, chiedeva la revoca dell'ordinanza di rinvio alla precisazione delle conclusioni del 12/12/2023 e la remissione in termini di parte attrice per contestare le difese avverse e articolare le proprie difese istruttorie, con la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. ed in via gradata, la compensazione delle spese processuali.
Ritenuta la causa matura per la decisione e sulle conclusioni di cui in atti questo giudice assegnava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, innanzitutto, rigettata l'istanza di rimessione in termini avanzata da parte attrice sia perché carente di una indicazione delle richieste istruttorie che la parte aveva intenzione di formulare sia perché formulata in relazione ad ipotesi di patrocinio infedele da parte dei precedenti Difensori, nel mentre non v'è in atti alcun elemento che possa far ritenere che ricorra tale ipotesi.
Infatti, il patrocinio infedele è quello in cui il difensore deliberatamente procura danno al suo assistito (verosimilmente per accordo illecito con la controparte). Qui invece non si discute di ciò ma più semplicemente del fatto che una volta revocato il mandato i precedenti difensori si sarebbero semplicemente disinteressati del giudizio (il loro comportamento andrà quindi valutato solo in eventuale giudizio civile di responsabilità)
Venendo al merito della causa e superando le questioni inammissibilità,
2 R.G.A.C. n. 4/2023
improcedibilità e nullità genericamente proposte, la domanda di annullamento della donazione per incapacità naturale d'agire non è fondata e pertanto non può essere accolta.
A sostegno della domanda, non si rinviene nel fascicolo di parte alcuna documentazione, medica o di altra natura.
Viceversa la convenuta ha prodotto un certificato medico che Controparte_2
individua le varie patologie che affliggono la donante e che comportano una severa menomazione fisica, ma non evidenziano alcuna patologia di natura psichica tale da far venir meno la sua capacità di intendere o volere. Anzi nel suddetto certificato la paziente è descritta come ben orientata nel tempo e nello spazio, curata nell'aspetto fisico.
Detta certificazione, descrivendo alla data del 22 febbraio 2023 il quadro clinico di
, non ha evidenziato nella donante ricadute psichiche attuali o Controparte_1
preesistenti dovute alle patologie riscontrate.
Notevole rilievo assume per contro l'obbligo di assistenza contenuto nella donazione. apponendo al contratto di donazione un onere, ha Controparte_1 vincolato l'atto di liberalità alla prestazione da parte della donataria, per tutta la vita, di ogni assistenza morale e materiale, diurna e notturna oltre che di cure mediche in caso di malattie.
Con la facoltà per la donante, in caso di inadempimento degli oneri assunti, di chiedere la risoluzione della donazione.
L'odierno giudicante ritiene di dover aderire all'insegnamento della Suprema Corte
(Cass. 5563/2021) secondo cui l'indicazione nel contratto di donazione della ragione della liberalità costituisce elemento idoneo a palesare la consapevolezza del disponente sul significato dell'atto. Nel caso di specie la gravosità e la natura della prestazione imposta alla donataria depongono a favore della piena capacità di intendere e volere della donante al momento del perfezionamento del contratto di donazione.
Si impone dunque il totale rigetto della domanda e, per l'effetto, si condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali (sia per la convenuta che per la chiamata in causa) che si liquidano in maniera unitaria, come in dispositivo, con attribuzione (al medesimo Difensore dichiaratosi antistatario).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con citazione notif. in data 27 dicembre del 2022 nei confronti dei , Controparte_2
nonché di , così provvede: Controparte_1 rigetta la domanda e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Parte_2
3 R.G.A.C. n. 4/2023
Domenico Esposito (difensore distrattario per entrambe le parti convenute) liquidandole in complessivi € 3.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 18.12.2024.
IL GIUDICE
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