Articolo 4 della Legge 10 maggio 1982, n. 271
Articolo 3
Versione
8 giugno 1982
Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 1000 milioni di lire per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 8 giugno 1982