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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2025, n. 15715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15715 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/01/2025 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni scritte p r l'udienza camerale non parteopata del PG in persona del Sostituto Proc. gen. ALDO ESPOSITO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15715 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 02/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. AN UZ ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 20 gennaio 2025, con la quale, in accoglimento parziale dell'appello proposto dal P.M. ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., è stata sosti- tuita nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale di Salerno con la custodia in carcere, limitatamente al capo 8) dell'im- putazione: delitto di cui agli arti. 110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, per- ché, CO LO e UZ AN, in concorso tra loro, in assenza delle autoriz- zazioni di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'est. 75, CO LO riforniva l'organizzazione cedendo a UZ AN 477 grammi di sostanza stu- pefacente del tipo cocaina, il quale deteneva e destinava la sostanza alle piazze di spaccio gestite dall'organizzazione (cfr. in datai 8 gennaio 2022 "Meno male che oggi mi ha portato il mascuotto, manco se lo sapevo oh"... "Mezzo chilo" ... "No Carletto! Quello mi ha port.... Quello mi ha portato quel coso"... "ma poi teneva un altro chilo addosso"). In Pellezzano, in data 18 gennaio 2022 2. Ricorre il UZ, a mezzo dei propri difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen... Con un primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penale, per avere il Tribunale di Salerno, Sezione Rie- same, solo parzialmente vagliato gli atti processuali in suo possesso, valorizzando ai finì dell'inadeguatezza del domicilio le forniture avvenute, da parte di CO LO, dalle quali si determinavano le conseguenti cessioni, non tenendo in debita considerazione la circostanza emergente dallo stesso appello cautelare del P.M. relativa all'intervenuta condanna definitiva ed irrevocabile per l'ostativo delitto di cui all'art. 74 co. 2 d.P.R. 309/90 del medesimo CO LO, ossia dell'unico e solo fornitore di UZ AN, risultando per ciò stesso la motivazione non ade- guata in termini di ritenuta sussistenza del concreto ed attuale rischio di reitera- zione ed in termini di proporzionalità ed adeguatezza della misura da applicarsi al caso concreto. Si evidenzia in ricorso che il giudice del gravame cautelare ha parzialmente accolto l'appello del P.M. recependo e valorizzando quanto in esso contenuto circa l'inadeguatezza del domicilio di UZ AN in termini di sussistenza del rischio recidivante ed in termini di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare del carcere da applicarsi al caso concreto. Ha evidenziato che CO LO, quale fornitore del UZ (ed invero del sodalizio del quale originariamente il UZ era stato ritenuto capo e promotore, per essere poi assolto da tale accusa in 2 dibattiment, come da sentenza in atti) ha effettuato periodiche forniture di stupe- facente presso l'abitazione di UZ AN in favore suo e di TE LE, cir- costanza processualmente provata in relazione a CO LO, dal momento che costui è stato condannato con sentenza emessa dal G.U.P. territoriale divenuta irrevocabile per il delitto di cui ali 'art. 74 co. 2 D.P.R. 309/90. Il Tribunale del Riesame — prosegue il ricorso — ha sostenuto la propria convinzione sposando in pieno il ragionamento dell'appellante, richiamando: a. «punti di rilievo» tratti dall'originaria ordinanza custodia cautelare [pagg. 7, 8, 9 dell'ordinanza], attestanti per l'appunto le forniture effettuate dal CO LO presso l'abitazione del UZ AN, dalle quali erano discese cessioni da parte di quest'ultimo in favore dell'TE LE [soggetto a sua volta assolto in sede dibattimentale dall'ipotesi delittuosa ex art. 74 D.P.R. 309/90]; b. la valorizzazione dei dati investigativi riportati nella o.c.c. effettuata dal Collegio salernitano in sen- tenza [pagg. 9 e 10 dell'ordinanza, a sua volta richiamante le pagg. 11 e 15 della sentenza emessa dalla II Sezione Penale Collegiale del Tribunale di Salerno]. Da ciò, quindi, la considerazione che l'abitazione del UZ sia inadeguata [in quanto «...consentire al UZ di eseguire la misura degli arresti domiciliare nel luogo in- dicato significherebbe rimetterlo nello stesso contesto ambientale che ha rappre- sentato il fulcro ed li cuore degli interessi illeciti suoi e dei sodali del gruppo crimi- nale la cui consistenza associativa è stata riconosciuta dal Gup di Salerno sia pure con esclusione, allo stato, dell'intraneità del UZ, luogo noto e praticato da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda »] ed il conseguenziale elevato rischio di condotte analoghe a quelle in contestazione. Ebbene, la motivazione del provvedimento impugnato per il ricorrente sa- rebbe incoerente e non risulterebbe essersi effettivamente confrontata non solo e non tanto con la sentenza di assoluzione e con la portata «demolitoria» dell'origi- naria contestazione [sia per quello che concerne il contesto associativo, sia in or- dine alla ritenuta assenza di «piazze dì spaccio», da pag. 21 a pag. 24 della sen- tenza della II Sezione Penale Collegiale], cui risultano comunque connessi i dati investigativi alla base dell'originaria o.c.c., quanto piuttosto con il dato essenziale emergente dallo stesso appello cautelare della Pubblica Accusa, ossia l'irrevocabile sentenza di condanna ex art. 74 co. 2 D.P.R. 309/90 del fornitore CO LO. Tale dato all'atto pratico sterilizzerebbe ogni considerazione del Tribunale del Riesame salernitano in termini di pericolo concreto ed attuale di reiterazione della condotta delittuosa. Emergerebbe in maniera incontrovertibile dagli atti [richiamati dal P.M. e prodotti dalla difesa] che UZ AN avesse quale suo unico ed esclusivo ca- nale di rifornimento CO LO, soggetto per l'appunto condannato in via defi- nitiva per questi fatti e con il ruolo dì fornitore, evidenziandosi l'ostatività del titolo 3 di reato [art. 74 co. 2 D.P.R. 309190, rientrante nell'art. 4 bis Ord. Pen.] e per ciò stesso l'impossibilità attuale e concreta che il predetto possa, stante la propria peculiare fase di esecuzione pena, ritrovare una qualsivoglia forma di libertà, né imminente né futura, idonea a consentirgli il ripristino delle forniture di stupefa- cente in quel di Pellezzano (SA), presso l'abitazione di UZ AN. Abitazione che, dunque, fosse solo per tale ordine di ragione, non potrebbe essere attualizzata in termini negativi di idoneità e recidivanza concreta, da ciò discendendo il richiamato vizio del provvedimento. Pertanto, il Tribunale del Riesame avrebbe effettuato un giudizio dì prognosi apparente, non avendo considerato la possibilità di condotte reiterative alla stre- gua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenesse conto delle mo- dalità realizzative della condotta medesima, pur avendo posto la «fornitura» quale elemento di valutazione in occasione del giudizio negativo sulla adeguatezza del domicilio. Valutazione prognostica effettiva e non apparente, più che mai doverosa in un caso come quello di specie, caratterizzato da un'evoluzione processuale ido- nea ad incidere sul giudizio cautelare cui era stato chiamato a rispondere il Tribu- nale della Libertà salernitano. Infatti, l'assoluzione dal delitto ex art. 74 d.P.R. 309/90 in favore del UZ e la derubricazione degli ulteriori delitti ex art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90 commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore cd. «Decreto Caivano», hanno irrimediabilmente delimitato il perimetro cautelare del gravame al solo capo 8) dell'imputazione [per il quale è occorsa condanna per il reato «pieno» ex art. 73 D.P.R. 309/90]. Quanto appena evidenziato — si sottolinea — è stato riconosciuto dallo stesso Tribunale in occasione dell'«accoglìmento parziale» del gravame della Pub- blica Accusa, con applicazione della misura di massimo rigore [pag. 11 ordinanza] per l'appunto al solo capo 8) dell'imputazione, ossia in relazione ad una fornitura che CO LO aveva effettuato in favore del UZ in data 18.1.2022 e quindi per un fatto commesso tre anni or sono. L'insufficienza dell'apparato motivazionale del Tribunale del riesame, dun- que, si paleserebbe in modo maggiormente nitido in quanto: a. la fornitura posta alla base della scelta di ripristinare la misura di massimo rigore è di tre anni fa, sebbene allo stato CO LO, unico fornitore del UZ, non possa [per le ra- gioni in precedenza evidenziate] rifornire in alcun modo il proprio assistito, il quale di conseguenza non potrebbe versare nel rischio concreto ed attuale di recidiva, tenuto conto delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte che avevano determinato la stessa emissione del titolo cautelare originario [CO fornitore, UZ rifornito]; b. la datazione della commissione del fatto per cui viene ripristi- nata la misura inframuraria e l'impossibilità reale ed effettiva che oggi il binomio 4 «CO fornitore/UZ rifornito» possa nuovamente crearsi, contrasta con la ri- tenuta attualità del pericolo recidivante. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penale, per avere il Tribunale di Salerno, Sezione Rie- same, solo parzialmente vagliato gli atti processuali in suo possesso, in relazione alla ritenuta sussistenza del rischio recidivante, alla adeguatezza della misura di massimo rigore ed al giudizio attualizzato della pericolosità sociale, omettendo un concreto e progressivo controllo in termini di proporzionalità della misura, rispetto alle condizioni determinanti l'originario titolo cautelare e quelle che in concreto fonderebbero l'attuale presidio cautelare in virtù delle evoluzioni processuali avu- tesi. Per il ricorrente i tribunale salernitano, adito in regime di appello cautelare del P.M., avrebbe dovuto concretamente confrontarsi con il novum rappresentato da quelle sopravvenienze processuali di merito, in quanto tali incidenti sulla valu- tazione dell'adeguatezza della misura di massimo rigore, dal momento che la va- lutazione dei presupposti e delle condizioni della cautela costituisce antecedente logico giuridico del tema devoluto, cui necessariamente deve parametrarsi lo svi- luppo del procedimento anche in termini cautelari. Il Tribunale avrebbe omesso in concreto tale e doverosa valutazione «di- namica», dal momento che, sebbene sia stata esclusa l'originaria doppia presun- zione di pericolosità sociale ex art. 275 comma. 3 cod. proc. pen. [assoluzione quale capo promotore del UZ], e sebbene vi sia stata massiccia derubricazione tale da inibire l'applicazione dalla misura maggiormente restrittiva e da limitare il campo al capo 8) dell'imputazione, sebbene sia ad oggi oggettivamente impossi- bile ricostituire il binomio fornitore/rifornito, nulla in concreto è mutato dal punto di vista dell'adeguatezza e della proporzionalità della misura da applicarsi al caso concreto. Infatti, a fronte di un tangibile ridimensionamento della vicenda e pur dovendo essere il carcere la extrema ratio, il massimo rigore cautelare è stato stimato quale unica strada percorribile ed idonea. In buona sostanza, il tribunale salernitano non si sarebbe confrontato in maniera concreta con le esigenze ravvisabili per il caso di specie, giudizio che avrebbe dovuto effettuare attraverso la commisurazione delle esigenze connesse ai fatti per cui vi è stata l'originaria adozione del titolo cautelare maggiormente coercitivo e quelle residuali collegate ai fatti processualmente evolutisi anche in punta di merito, sulla scorta del principio-della minore compressione possibile della libertà personale. Ci si duole che il giudice del gravame cautelare, di contro, abbia confermato [pag. 10 dell'ordinanza] il proprio errore di giudizio in termini di controllo «pro- gressivo» e «dinamico» del presidio cautelare: a. sottolineando il silenzio della 5 difesa per quello che concerne un «domicilio alternativo», così richiamando la inu- tile necessità di dovere superare ex art. 275 co. 3 cod. proc. pen. una doppia presunzione di pericolosità sociale già superata in virtù dell'intercorsa assoluzione dal delitto associativo;
b. ritenendo non conferente in termini di adeguatezza degli arresti domiciliari il più che mai connesso [trattasi di procedimento relativo ad arresto funzionale ad ottenere riscontro investigativo nell'ambito del presente pro- cedimento] giudizio cautelare nell'ambito del proc. pen. 690/22 R.G.N.R. arrestato in flagranza di reato il UZ, veniva posto in regime di arresti domiciliari;
in sede di convalida ne seguiva appello cautelare del P.M. con rigetto da parte del Tribu- nale del Riesame di Salerno e conferma della misura «domestica», dato proces- suale riportato a pag. 6 e 7 dell'ordinanza, nonché da pag. 7 a pag. 12 della me- moria difensiva] poiché a quella specifica data, il corso delle indagini non aveva consentito di dare contezza alla complessità dell'intera vicenda, tuttavia non te- nendo in considerazione: che tutti gli atti investigativi successivi e comunque col- legati a detto arresto che si assumevano illo tempore «non conoscibili», ciò non di meno avevano portato alla emissione dell'originario titolo cautelare del presente procedimento;
che proprio tali atti avevano avuto esito nella sentenza della II Sezione Penale Collegiale del Tribunale di Salerno, la quale aveva ridimensionato la vicenda nel merito con evidenti ricadute in termini di adeguatezza cautelare [il richiamo è alle pagg.
7-12 della memoria difensiva, in uno a tutti gli allegati alla stessa compiegati e riversati nella presente procedura cautelare]; c. ritenendo l'impossibilità di invocare anche solo sotto il profilo della scelta della misura una lettura unitaria tra il capo 8) per cui è stato ripristinato il carcere ed il fatto di cui al proc. pen. n. 690/22 R.G.N.R.3 dal momento che «Non risulta agli atti che il quantitativo descritto al capo 8) della rubrica possa essere esaminato unitamente a quello di cui al procedimento n. 690/2022 R. G.N.R.: trattasi di differenti conte- stazioni, come tali oggetto di separate valutazioni, tra l'altro di merito e non solo cautelari», così confermando l'assenza di valutazione concreta di tutti gli atti posti al vaglio del giudizio incidentale cautelare di appello, avendo la difesa, oltre agli atti indicati in rassegna dal Tribunale [pag. 6 e 7 dell'ordinanza], prodotto finanche gli esami LASS attestanti i quantitativi effettivi, nonché stralcio delle intercettazioni valorizzate dalla II Sezione Penale Collegiale del Tribunale dì Salerno, attestanti la circostanza che lo stupefacente di cui al capo 7) e quello di cui al capo 8) erano confluiti per l'appunto nel «borsone rosso» [pag. 26 sentenza, pagg. 11 e 12 me- moria difensiva] che aveva originato l'arresto in flagranza di reato del UZ nel proc. pen. n 690/22 R.G.N.R., così non cogliendo per ciò stesso connessioni pro- cessuali del tutto evidenti e di certo non meritevoli di scissa trattazione cautelare, stante l'evoluzione complessiva del quadro cautelare di riferimento che avrebbe dovuto fondare differente giudizio [richiamo ancora una volta da pag. 7 a pag. 12 6 delia memoria difensiva, in uno a tutti gli allegati alla stessa compiegati e riversati nella presente procedura cautelare, nonché la completa imputazione allegata alla prodotta sentenza di assoluzione, dalla quale sarebbe dato rilevare la contesta- zione di cui al capo 9) in danno di altri coimputati, proprio per l'episodio del «bor- sone rosso», oggetto di irrevocabile condanna per UZ AN]. Il sovraesposto deficit di giudizio avrebbe riverberato i suoi effetti anche per quello che concerne la ritenuta pericolosità sociale e recidivante di UZ Gio- vanni, nella misura in cui [pag. 11 dell'ordinanza] a fronte degli evidenti e non compiutamente analizzati dati processuali e quanto appena dedotto in relazione al proc, pen. n. 690/2022 R.G.N.R. il Tribunale ha fatto prevalere per il ricorrente considerazioni ed elementi che non si raffronterebbero concretamente con il dato temporale dell'assenza di condotte recidivante del UZ, allorquando posto in re- gime di arresti domiciliari nell'ambito del connesso procedimento 690/2022 R.G.N.R., bensì rimarcano per un verso la stessa [e connessa] condanna in detto procedimento, le derubricate condanne in 73 co 5 D.P.R. 309/90 del presente pro- cedimento di merito, nonché sterilizzano il dato temporale sia della commissione del fatto alla base dell'attuale perimetro cautelare, sia del <
lette le conclusioni scritte p r l'udienza camerale non parteopata del PG in persona del Sostituto Proc. gen. ALDO ESPOSITO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15715 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 02/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. AN UZ ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 20 gennaio 2025, con la quale, in accoglimento parziale dell'appello proposto dal P.M. ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., è stata sosti- tuita nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale di Salerno con la custodia in carcere, limitatamente al capo 8) dell'im- putazione: delitto di cui agli arti. 110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, per- ché, CO LO e UZ AN, in concorso tra loro, in assenza delle autoriz- zazioni di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'est. 75, CO LO riforniva l'organizzazione cedendo a UZ AN 477 grammi di sostanza stu- pefacente del tipo cocaina, il quale deteneva e destinava la sostanza alle piazze di spaccio gestite dall'organizzazione (cfr. in datai 8 gennaio 2022 "Meno male che oggi mi ha portato il mascuotto, manco se lo sapevo oh"... "Mezzo chilo" ... "No Carletto! Quello mi ha port.... Quello mi ha portato quel coso"... "ma poi teneva un altro chilo addosso"). In Pellezzano, in data 18 gennaio 2022 2. Ricorre il UZ, a mezzo dei propri difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen... Con un primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penale, per avere il Tribunale di Salerno, Sezione Rie- same, solo parzialmente vagliato gli atti processuali in suo possesso, valorizzando ai finì dell'inadeguatezza del domicilio le forniture avvenute, da parte di CO LO, dalle quali si determinavano le conseguenti cessioni, non tenendo in debita considerazione la circostanza emergente dallo stesso appello cautelare del P.M. relativa all'intervenuta condanna definitiva ed irrevocabile per l'ostativo delitto di cui all'art. 74 co. 2 d.P.R. 309/90 del medesimo CO LO, ossia dell'unico e solo fornitore di UZ AN, risultando per ciò stesso la motivazione non ade- guata in termini di ritenuta sussistenza del concreto ed attuale rischio di reitera- zione ed in termini di proporzionalità ed adeguatezza della misura da applicarsi al caso concreto. Si evidenzia in ricorso che il giudice del gravame cautelare ha parzialmente accolto l'appello del P.M. recependo e valorizzando quanto in esso contenuto circa l'inadeguatezza del domicilio di UZ AN in termini di sussistenza del rischio recidivante ed in termini di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare del carcere da applicarsi al caso concreto. Ha evidenziato che CO LO, quale fornitore del UZ (ed invero del sodalizio del quale originariamente il UZ era stato ritenuto capo e promotore, per essere poi assolto da tale accusa in 2 dibattiment, come da sentenza in atti) ha effettuato periodiche forniture di stupe- facente presso l'abitazione di UZ AN in favore suo e di TE LE, cir- costanza processualmente provata in relazione a CO LO, dal momento che costui è stato condannato con sentenza emessa dal G.U.P. territoriale divenuta irrevocabile per il delitto di cui ali 'art. 74 co. 2 D.P.R. 309/90. Il Tribunale del Riesame — prosegue il ricorso — ha sostenuto la propria convinzione sposando in pieno il ragionamento dell'appellante, richiamando: a. «punti di rilievo» tratti dall'originaria ordinanza custodia cautelare [pagg. 7, 8, 9 dell'ordinanza], attestanti per l'appunto le forniture effettuate dal CO LO presso l'abitazione del UZ AN, dalle quali erano discese cessioni da parte di quest'ultimo in favore dell'TE LE [soggetto a sua volta assolto in sede dibattimentale dall'ipotesi delittuosa ex art. 74 D.P.R. 309/90]; b. la valorizzazione dei dati investigativi riportati nella o.c.c. effettuata dal Collegio salernitano in sen- tenza [pagg. 9 e 10 dell'ordinanza, a sua volta richiamante le pagg. 11 e 15 della sentenza emessa dalla II Sezione Penale Collegiale del Tribunale di Salerno]. Da ciò, quindi, la considerazione che l'abitazione del UZ sia inadeguata [in quanto «...consentire al UZ di eseguire la misura degli arresti domiciliare nel luogo in- dicato significherebbe rimetterlo nello stesso contesto ambientale che ha rappre- sentato il fulcro ed li cuore degli interessi illeciti suoi e dei sodali del gruppo crimi- nale la cui consistenza associativa è stata riconosciuta dal Gup di Salerno sia pure con esclusione, allo stato, dell'intraneità del UZ, luogo noto e praticato da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda »] ed il conseguenziale elevato rischio di condotte analoghe a quelle in contestazione. Ebbene, la motivazione del provvedimento impugnato per il ricorrente sa- rebbe incoerente e non risulterebbe essersi effettivamente confrontata non solo e non tanto con la sentenza di assoluzione e con la portata «demolitoria» dell'origi- naria contestazione [sia per quello che concerne il contesto associativo, sia in or- dine alla ritenuta assenza di «piazze dì spaccio», da pag. 21 a pag. 24 della sen- tenza della II Sezione Penale Collegiale], cui risultano comunque connessi i dati investigativi alla base dell'originaria o.c.c., quanto piuttosto con il dato essenziale emergente dallo stesso appello cautelare della Pubblica Accusa, ossia l'irrevocabile sentenza di condanna ex art. 74 co. 2 D.P.R. 309/90 del fornitore CO LO. Tale dato all'atto pratico sterilizzerebbe ogni considerazione del Tribunale del Riesame salernitano in termini di pericolo concreto ed attuale di reiterazione della condotta delittuosa. Emergerebbe in maniera incontrovertibile dagli atti [richiamati dal P.M. e prodotti dalla difesa] che UZ AN avesse quale suo unico ed esclusivo ca- nale di rifornimento CO LO, soggetto per l'appunto condannato in via defi- nitiva per questi fatti e con il ruolo dì fornitore, evidenziandosi l'ostatività del titolo 3 di reato [art. 74 co. 2 D.P.R. 309190, rientrante nell'art. 4 bis Ord. Pen.] e per ciò stesso l'impossibilità attuale e concreta che il predetto possa, stante la propria peculiare fase di esecuzione pena, ritrovare una qualsivoglia forma di libertà, né imminente né futura, idonea a consentirgli il ripristino delle forniture di stupefa- cente in quel di Pellezzano (SA), presso l'abitazione di UZ AN. Abitazione che, dunque, fosse solo per tale ordine di ragione, non potrebbe essere attualizzata in termini negativi di idoneità e recidivanza concreta, da ciò discendendo il richiamato vizio del provvedimento. Pertanto, il Tribunale del Riesame avrebbe effettuato un giudizio dì prognosi apparente, non avendo considerato la possibilità di condotte reiterative alla stre- gua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenesse conto delle mo- dalità realizzative della condotta medesima, pur avendo posto la «fornitura» quale elemento di valutazione in occasione del giudizio negativo sulla adeguatezza del domicilio. Valutazione prognostica effettiva e non apparente, più che mai doverosa in un caso come quello di specie, caratterizzato da un'evoluzione processuale ido- nea ad incidere sul giudizio cautelare cui era stato chiamato a rispondere il Tribu- nale della Libertà salernitano. Infatti, l'assoluzione dal delitto ex art. 74 d.P.R. 309/90 in favore del UZ e la derubricazione degli ulteriori delitti ex art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90 commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore cd. «Decreto Caivano», hanno irrimediabilmente delimitato il perimetro cautelare del gravame al solo capo 8) dell'imputazione [per il quale è occorsa condanna per il reato «pieno» ex art. 73 D.P.R. 309/90]. Quanto appena evidenziato — si sottolinea — è stato riconosciuto dallo stesso Tribunale in occasione dell'«accoglìmento parziale» del gravame della Pub- blica Accusa, con applicazione della misura di massimo rigore [pag. 11 ordinanza] per l'appunto al solo capo 8) dell'imputazione, ossia in relazione ad una fornitura che CO LO aveva effettuato in favore del UZ in data 18.1.2022 e quindi per un fatto commesso tre anni or sono. L'insufficienza dell'apparato motivazionale del Tribunale del riesame, dun- que, si paleserebbe in modo maggiormente nitido in quanto: a. la fornitura posta alla base della scelta di ripristinare la misura di massimo rigore è di tre anni fa, sebbene allo stato CO LO, unico fornitore del UZ, non possa [per le ra- gioni in precedenza evidenziate] rifornire in alcun modo il proprio assistito, il quale di conseguenza non potrebbe versare nel rischio concreto ed attuale di recidiva, tenuto conto delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte che avevano determinato la stessa emissione del titolo cautelare originario [CO fornitore, UZ rifornito]; b. la datazione della commissione del fatto per cui viene ripristi- nata la misura inframuraria e l'impossibilità reale ed effettiva che oggi il binomio 4 «CO fornitore/UZ rifornito» possa nuovamente crearsi, contrasta con la ri- tenuta attualità del pericolo recidivante. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penale, per avere il Tribunale di Salerno, Sezione Rie- same, solo parzialmente vagliato gli atti processuali in suo possesso, in relazione alla ritenuta sussistenza del rischio recidivante, alla adeguatezza della misura di massimo rigore ed al giudizio attualizzato della pericolosità sociale, omettendo un concreto e progressivo controllo in termini di proporzionalità della misura, rispetto alle condizioni determinanti l'originario titolo cautelare e quelle che in concreto fonderebbero l'attuale presidio cautelare in virtù delle evoluzioni processuali avu- tesi. Per il ricorrente i tribunale salernitano, adito in regime di appello cautelare del P.M., avrebbe dovuto concretamente confrontarsi con il novum rappresentato da quelle sopravvenienze processuali di merito, in quanto tali incidenti sulla valu- tazione dell'adeguatezza della misura di massimo rigore, dal momento che la va- lutazione dei presupposti e delle condizioni della cautela costituisce antecedente logico giuridico del tema devoluto, cui necessariamente deve parametrarsi lo svi- luppo del procedimento anche in termini cautelari. Il Tribunale avrebbe omesso in concreto tale e doverosa valutazione «di- namica», dal momento che, sebbene sia stata esclusa l'originaria doppia presun- zione di pericolosità sociale ex art. 275 comma. 3 cod. proc. pen. [assoluzione quale capo promotore del UZ], e sebbene vi sia stata massiccia derubricazione tale da inibire l'applicazione dalla misura maggiormente restrittiva e da limitare il campo al capo 8) dell'imputazione, sebbene sia ad oggi oggettivamente impossi- bile ricostituire il binomio fornitore/rifornito, nulla in concreto è mutato dal punto di vista dell'adeguatezza e della proporzionalità della misura da applicarsi al caso concreto. Infatti, a fronte di un tangibile ridimensionamento della vicenda e pur dovendo essere il carcere la extrema ratio, il massimo rigore cautelare è stato stimato quale unica strada percorribile ed idonea. In buona sostanza, il tribunale salernitano non si sarebbe confrontato in maniera concreta con le esigenze ravvisabili per il caso di specie, giudizio che avrebbe dovuto effettuare attraverso la commisurazione delle esigenze connesse ai fatti per cui vi è stata l'originaria adozione del titolo cautelare maggiormente coercitivo e quelle residuali collegate ai fatti processualmente evolutisi anche in punta di merito, sulla scorta del principio-della minore compressione possibile della libertà personale. Ci si duole che il giudice del gravame cautelare, di contro, abbia confermato [pag. 10 dell'ordinanza] il proprio errore di giudizio in termini di controllo «pro- gressivo» e «dinamico» del presidio cautelare: a. sottolineando il silenzio della 5 difesa per quello che concerne un «domicilio alternativo», così richiamando la inu- tile necessità di dovere superare ex art. 275 co. 3 cod. proc. pen. una doppia presunzione di pericolosità sociale già superata in virtù dell'intercorsa assoluzione dal delitto associativo;
b. ritenendo non conferente in termini di adeguatezza degli arresti domiciliari il più che mai connesso [trattasi di procedimento relativo ad arresto funzionale ad ottenere riscontro investigativo nell'ambito del presente pro- cedimento] giudizio cautelare nell'ambito del proc. pen. 690/22 R.G.N.R. arrestato in flagranza di reato il UZ, veniva posto in regime di arresti domiciliari;
in sede di convalida ne seguiva appello cautelare del P.M. con rigetto da parte del Tribu- nale del Riesame di Salerno e conferma della misura «domestica», dato proces- suale riportato a pag. 6 e 7 dell'ordinanza, nonché da pag. 7 a pag. 12 della me- moria difensiva] poiché a quella specifica data, il corso delle indagini non aveva consentito di dare contezza alla complessità dell'intera vicenda, tuttavia non te- nendo in considerazione: che tutti gli atti investigativi successivi e comunque col- legati a detto arresto che si assumevano illo tempore «non conoscibili», ciò non di meno avevano portato alla emissione dell'originario titolo cautelare del presente procedimento;
che proprio tali atti avevano avuto esito nella sentenza della II Sezione Penale Collegiale del Tribunale di Salerno, la quale aveva ridimensionato la vicenda nel merito con evidenti ricadute in termini di adeguatezza cautelare [il richiamo è alle pagg.
7-12 della memoria difensiva, in uno a tutti gli allegati alla stessa compiegati e riversati nella presente procedura cautelare]; c. ritenendo l'impossibilità di invocare anche solo sotto il profilo della scelta della misura una lettura unitaria tra il capo 8) per cui è stato ripristinato il carcere ed il fatto di cui al proc. pen. n. 690/22 R.G.N.R.3 dal momento che «Non risulta agli atti che il quantitativo descritto al capo 8) della rubrica possa essere esaminato unitamente a quello di cui al procedimento n. 690/2022 R. G.N.R.: trattasi di differenti conte- stazioni, come tali oggetto di separate valutazioni, tra l'altro di merito e non solo cautelari», così confermando l'assenza di valutazione concreta di tutti gli atti posti al vaglio del giudizio incidentale cautelare di appello, avendo la difesa, oltre agli atti indicati in rassegna dal Tribunale [pag. 6 e 7 dell'ordinanza], prodotto finanche gli esami LASS attestanti i quantitativi effettivi, nonché stralcio delle intercettazioni valorizzate dalla II Sezione Penale Collegiale del Tribunale dì Salerno, attestanti la circostanza che lo stupefacente di cui al capo 7) e quello di cui al capo 8) erano confluiti per l'appunto nel «borsone rosso» [pag. 26 sentenza, pagg. 11 e 12 me- moria difensiva] che aveva originato l'arresto in flagranza di reato del UZ nel proc. pen. n 690/22 R.G.N.R., così non cogliendo per ciò stesso connessioni pro- cessuali del tutto evidenti e di certo non meritevoli di scissa trattazione cautelare, stante l'evoluzione complessiva del quadro cautelare di riferimento che avrebbe dovuto fondare differente giudizio [richiamo ancora una volta da pag. 7 a pag. 12 6 delia memoria difensiva, in uno a tutti gli allegati alla stessa compiegati e riversati nella presente procedura cautelare, nonché la completa imputazione allegata alla prodotta sentenza di assoluzione, dalla quale sarebbe dato rilevare la contesta- zione di cui al capo 9) in danno di altri coimputati, proprio per l'episodio del «bor- sone rosso», oggetto di irrevocabile condanna per UZ AN]. Il sovraesposto deficit di giudizio avrebbe riverberato i suoi effetti anche per quello che concerne la ritenuta pericolosità sociale e recidivante di UZ Gio- vanni, nella misura in cui [pag. 11 dell'ordinanza] a fronte degli evidenti e non compiutamente analizzati dati processuali e quanto appena dedotto in relazione al proc, pen. n. 690/2022 R.G.N.R. il Tribunale ha fatto prevalere per il ricorrente considerazioni ed elementi che non si raffronterebbero concretamente con il dato temporale dell'assenza di condotte recidivante del UZ, allorquando posto in re- gime di arresti domiciliari nell'ambito del connesso procedimento 690/2022 R.G.N.R., bensì rimarcano per un verso la stessa [e connessa] condanna in detto procedimento, le derubricate condanne in 73 co 5 D.P.R. 309/90 del presente pro- cedimento di merito, nonché sterilizzano il dato temporale sia della commissione del fatto alla base dell'attuale perimetro cautelare, sia del <