Versione
16 novembre 1976
16 novembre 1976
Art. 6.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1974 o all'imposta complementare devono essere effettuati separatamente nei confronti di ciascun coniuge con la determinazione del reddito complessivo imponibile e la commisurazione della relativa imposta secondo i criteri rispettivamente indicati nell'articolo 1 e nell'articolo 4, secondo comma.
Nei casi previsti nel precedente comma l'imposta pagata in applicazione dell'articolo 3 e' imputata a ciascun coniuge nella misura corrispondente ai rispettivi redditi complessivi netti determinati in conformita' delle disposizioni medesime, diminuita delle detrazioni ad ognuno spettanti, computandosi per meta' quelle per persone a carico e quelle relative ai redditi dei figli minori conviventi. L'imposta complementare pagata per il periodo d'imposta di competenza e' imputata al marito.
La dichiarazione unica presentata separatamente dalla moglie ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1974 e' considerata valida a tutti gli effetti e l'imposta si applica, nei confronti dei coniugi, separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno con i criteri stabiliti nell'articolo 1. La dichiarazione unica presentata separatamente dalla moglie ai fini dell'imposta complementare e' valida a tutti gli effetti e la imposta e' applicata con i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 4, salvo che il reddito dichiarato non sia stato cumulato in un unico accertamento nei confronti del marito, nel qual caso, ricorrendone le condizioni, puo' essere presentata la richiesta di cui allo stesso articolo 4.
Alle dichiarazioni presentate dalla moglie ai sensi della presente legge si applicano, per quanto concerne le iscrizioni a ruolo, gli accertamenti in rettifica e le sanzioni, le norme relative alla dichiarazione unica vigente per gli anni di competenza, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 7.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1974 o all'imposta complementare devono essere effettuati separatamente nei confronti di ciascun coniuge con la determinazione del reddito complessivo imponibile e la commisurazione della relativa imposta secondo i criteri rispettivamente indicati nell'articolo 1 e nell'articolo 4, secondo comma.
Nei casi previsti nel precedente comma l'imposta pagata in applicazione dell'articolo 3 e' imputata a ciascun coniuge nella misura corrispondente ai rispettivi redditi complessivi netti determinati in conformita' delle disposizioni medesime, diminuita delle detrazioni ad ognuno spettanti, computandosi per meta' quelle per persone a carico e quelle relative ai redditi dei figli minori conviventi. L'imposta complementare pagata per il periodo d'imposta di competenza e' imputata al marito.
La dichiarazione unica presentata separatamente dalla moglie ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1974 e' considerata valida a tutti gli effetti e l'imposta si applica, nei confronti dei coniugi, separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno con i criteri stabiliti nell'articolo 1. La dichiarazione unica presentata separatamente dalla moglie ai fini dell'imposta complementare e' valida a tutti gli effetti e la imposta e' applicata con i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 4, salvo che il reddito dichiarato non sia stato cumulato in un unico accertamento nei confronti del marito, nel qual caso, ricorrendone le condizioni, puo' essere presentata la richiesta di cui allo stesso articolo 4.
Alle dichiarazioni presentate dalla moglie ai sensi della presente legge si applicano, per quanto concerne le iscrizioni a ruolo, gli accertamenti in rettifica e le sanzioni, le norme relative alla dichiarazione unica vigente per gli anni di competenza, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 7.
Commentari • 3
- 1. Risoluzione del 26/02/1980 n. 664 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 26 febbraio 1980 · 3.1243382
[…] In ordine a tali iscrizioni codesta lntendenza ha posto in rilievo che per i redditi di cui al punto 1), accertati separatamente a carico di ciascuno dei coniugi ai sensi dell\'art. 6 della legge 12 novembre 1976, n. 751, l\'Ufficio delle imposte ha precisato che provvedera\' alla loro iscrizione a ruolo a carico della moglie, con conseguente sgravio delle relative imposte
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 24/03/1983, n. 76Provvedimento: […] Gli artt. 3 e 6 della legge n. 751 del 1976, vengono impugnati "in quanto prescrivono d'obbligo l'accertamento dei redditi dei coniugi separatamente"; gli artt. 19 e 20 della legge n. 114 del 1977, a loro volta, "in quanto prescrivono che gli oneri per gli interessi pagati per l'acquisto della casa di abitazione della famiglia non possono essere detratti dal reddito complessivo del nucleo familiare, e quindi anche dal reddito del coniuge che li ha effettivamente sostenuti, e prevedono detrazioni fisse per le persone a carico".Leggi di più...
- coniugi·
- artt. 19 e 20 l. 13 aprile 1977 n.114·
- decorrenza.·
- 2) irpef·
- applicabilita' a redditi prodotti dal 1976 e non a quelli prodotti precedentemente·
- sent. 76/83 d. irpef·
- detrazione·
- indetraibilita'·
- artt. 4, 5, 6 e 17 l. 13 aprile 1977 n.114·
- oneri deducibili·
- violazione artt. 3, 29, 31 e 53 cost.·
- modifiche art·
- sent. c.c. n.179 del 1976 (cumulo dei redditi)·
- sent. 76/83 b. irpef·
- 10 e 15 dpr 597/73 apportate da l