Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Ordinanza presidenziale 12 luglio 2025
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 4512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4512 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04512/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10535/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10535 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI lo Porto, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Giovanni Immordino in Palermo, via Libertà, n. 171;
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- dell’elenco «Risultati prove scritte candidati idonei», pubblicato su internet in data 3 luglio 2024, dal quale risulta l’esclusione del ricorrente dal concorso, per esami, a 400 posti di notaio indetto con decreto del Direttore generale per gli affari interni del Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia del 13 dicembre 2022 pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 - 4a serie speciale - concorsi ed esami;
- del verbale n. 441 del 27 marzo 2024 della commissione esaminatrice, nella parte in cui (numero busta 1126), ha dichiarato il ricorrente non idoneo ai sensi dell’art. 11, comma 7, D.lgs. 166/2006;
- della scheda di valutazione relativa alla busta n. 1126, contenuta nell’Allegato A al suddetto verbale n. 441 del 27 marzo 2024;
per quanto riguarda i motivi aggiunti :
- del decreto del Ministro della giustizia del 15 maggio 2025 di approvazione della graduatoria vincitori concorso a n. 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022;
- nonché, occorrendo, del verbale redatto dalla commissione esaminatrice in data 14 maggio 2025, con acclusa la graduatoria dei candidati che hanno superato la prova del concorso;
- nonché degli atti tutti, presupposti, connessi e conseguenziali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. TH NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugnava gli atti che determinavano la sua non ammissione alle prove orali del concorso notarile, in ragione della riscontrata presenza di due errori ostativi, di cui all’art. 11, comma 7 d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166, nell’elaborato dell’atto mortis causa .
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, esaminata alla camera di consiglio del 6 novembre 2024, veniva rigettata con ordinanza confermata non appellata.
4. Parte ricorrente presentava quindi motivi aggiunti con i quali impugnava la graduatoria conclusiva della procedura concorsuale; la trattazione fissata per il 9 luglio 2025 veniva rinviata e, dopo l’integrazione del contraddittorio, all’esito della pubblica udienza del 19 dicembre 2025 il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, può passarsi all’illustrazione dell’unica doglianza spiegata nell’impugnazione introduttiva, osservando come non si ripeteranno le censure formulate con l’atto di motivi aggiunti, atteso che quest’ultimo si limita a denunciare l’illegittimità derivata del provvedimento conclusivo del concorso.
6. In particolare, con il ricorso si evidenzia come l’elaborato dell’atto mortis causa dell’esponente sarebbe stato giudicato gravemente insufficiente per non aver analizzato la tematica della diseredazione e di aver limitato il testamento ad una disposizione a titolo particolare in sostituzione della quota legittima: nondimeno, analoga soluzione sarebbe non solo conforme alla richiesta della traccia (come confermato dall’allegato parere pro veritate ), ma anche giudicata sufficiente per altri candidati (con evidente disparità di trattamento). Analoghe riflessioni sono spese in relazione alle ulteriori insufficienze non gravi (ai sensi dell’art. 11, comma 6 d.lgs. 166/2006).
7. Orbene, al di là della questione dell’ammissibilità di un ricorso esaurientesi nel riportare le opinioni espresse dal consulente di parte nel proprio parere pro veritate , va rilevato come la censura non appare fondata.
8. Preliminarmente, però occorre chiarire lo scrutinio cui è chiamato questo Tribunale: come noto, nel campo delle valutazioni concorsuali il sindacato del giudice amministrativo è di tipo confutatorio e non sostituivo, essendo il compito demandato alla commissione esaminatrice caratterizzato da un margine incomprimibile di discrezionalità, il che rende le sue decisioni illegittime solamente ove si riscontrino vizî procedurali (se non neutralizzati dall’art. 21- octies , comma 2 l. 7 agosto 1990, n. 241) ovvero nei casi di violazione dei generali principî di proporzionalità e ragionevolezza.
9. Ciò chiarito, va precisato che in linea generale non possono essere accolte le plurime doglianze con le quali si fa valere una disparità di trattamento tra i candidati: sul punto, infatti, va osservato come quello della commissione sia un giudizio singolo e non comparativo, sicché la valutazione di legittimità è per cosí dire «interna», ossia deve investire la valutazione espressa sul particolare elaborato del candidato, non potendo desumersi l’erroneità di questa da circostanze ad essa esterne (salvo i già rammentati errori procedurali non dedotti nel caso in esame).
10. Peraltro, mentre le censure spese si attagliano su una frazione dell’elaborato, enfatizzando l’asserita differente valutazione dello stesso per due diversi candidati, va precisato che l’idoneità dell’elaborato è frutto di una valutazione globale dello stesso: in tal modo, torna in evidenza il valore della costante massima della giurisprudenza amministrativa secondo cui il vizio di disparità di trattamento presuppone l’assoluta identità delle situazioni prese in esame, circostanza quest’ultima non inferibile dalle allegazioni della parte ricorrente (e quasi mai verificabile in una procedura di valutazione senza risposta esatta certa), fermo restando che « quand’anche la diversità di trattamento fosse in concreto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito dal ricorrente » (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2019 n. 3723). Invero, è indiscusso che l’esponente non possa invocare a sostegno delle proprie ragioni l’applicazione di un trattamento maggiormente favorevole riservato illegittimamente ad altri (v. Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4452).
11. Viepiú, va precisato, in via generale, come la produzione di un parere pro veritate redatto da un esperto e versato in atti, sia – secondo una giurisprudenza consolidata cui il Collegio intende dare continuità (v. Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2023, n. 8319) – irrilevante ai fini della confutazione del giudizio della commissione di concorso. Invero, spetta esclusivamente a quest’ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, salvo che non ricorra l’ipotesi residuale della abnormità, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua (v. Cons. Stato, sezione IV, 5 gennaio 2017, n. 11).
12. Ciò chiarito, va rilevato come tutte il motivo di ricorso si riduca, in ultima analisi, a criticare le scelte della commissione esaminatrice, reputando maggiormente aderente al dato normativo la propria peculiare interpretazione: in tal senso, è manifesto che l’intero ricorso si limiti ad una critica all’esercizio del potere discrezionale, senza però riuscire a dedurre effettivi vizî di legittimità della decisione di non ammettere all’orale il ricorrente. D’altronde, la valutazione effettuata, come si avrà modo di illustrare infra , è pienamente ragionevole e non mostra profili di illogicità o incongruenza.
13. In particolare, quanto agli errori ostativi di cui all’art. 11, comma 7 d.lgs. 166/2006, va osservato come la traccia prevedesse la necessità di individuare la soluzione ideale per soddisfare la volontà del testare che « intende [va] istituire erede universale il figlio AI, e assegnando all’altro suo figlio ME, primogenito, la somma di euro 100.000, escludendo in via definitiva che questi possa acquisire ogni e qualsiasi altro vantaggio in dipendenza della sua successione ». Orbene, la problematica è stata risolta dal candidato mediante una disposizione del seguente tenore « lego a ME ex art. 551, in sostituzione della legittima allo stesso spettante, la somma di euro 100.000 »: è evidente, quindi, come nell’ipotesi in cui il testamento non potesse operare (es. per impossibilità o assenza di volontà di AI di accettare l’eredità), ME avrebbe potuto comunque trarre beneficio dall’apertura della successione (al di là dell’insopprimibile possibilità di una rinuncia al legato per chiedere la quota legittima).
14. Conseguentemente, il candidato avrebbe dovuto sviluppare le soluzioni idonee ad evitare che in caso di mancata accettazione dell’istituito, ME potesse avanzare pretese sui beni dell’asse: è il caso della diseredazione, assai discusso in dottrina e in giurisprudenza, rispetto al quale la commissione ha voluto saggiare la preparazione teorica e la prospettazione di espedienti originali in grado di soddisfare la volontà del testatore. Nondimeno, tale svolgimento poietico non è riscontrabile nell’elaborato consegnato dal ricorrente: invero, costui non ha minimamente preso in considerazione l’ipotesi che l’istituzione non potesse operare, risultando, quindi, gravemente insufficiente e incompleto il compito.
15. Per di piú, si conferma anche la correttezza della restante parte della motivazione di non ammissione alle prove orali nella parte in cui si è precisato come il candidato non abbia trattato in maniera teorica la questione della diseredazione: quest’ultima, pur menzionata nel compito, è súbito scartata come istituto giuridico estraneo all’ordinamento italiano, senza quindi un’effettiva analisi dello stesso. Inoltre, nelle ulteriori considerazioni svolte dal candidato emerge anche una evidente confusione tra legato in sostituzione di legittima e istituzione ex re certa che – come noto – rende, nel secondo caso, il beneficiario erede, circostanza che il testatore nella traccia voleva appunto evitare.
16. Passando agli ulteriori errori non ostativi afferenti all’elaborato mortis causa , va rilevato come in relazione al legato di cosa altrui il candidato abbia semplicemente riportato la disposizione in maniera quasi codicistica, senza spiegare né il suo operare, né dando prova di aver compreso le differenti modalità di funzionamento dell’usufrutto nell’ipotesi in cui questo sia acquisito dall’erede, ovvero immediatamente dal legatario. Ne consegue, chiaramente, la logicità del giudizio della commissione.
17. In relazione all’atto inter vivos , invece, segnatamente con riguardo alla conferma della donazione nulla, l’esponente ha testualmente redatto la disposizione nei termini seguenti: « Secondo consapevole della causa di nullità in cui è incorso l’atto di divisione per mancata indicazione del titolo edilizio relativo al fabbricato A assegnato a Primo benché lo stesso fosse regolarmente munito, dichiara di volere confermare il suddetto titolo ». È evidente che, in mancanza di piú puntuale indicazione il lemma « titolo » appare essere riferito a quello edilizio e non al negozio nullo, di cui mancano peraltro gli elementi identificativi essenziali: risulta quindi chiaro che l’atto, invece di prevenire lite, le avrebbe potuto alimentare.
18. Anche in relazione all’ipoteca iscritta sulla quota indivisa, la commissione domandava la soluzione di una complessa problematica inerente all’applicazione dell’art. 2825 c.c.: sul punto il ricorrente ha precisato nel proprio compito che la divisione dei beni avrebbe determinato la necessità di annotare la cancellazione dell’iscrizione sul bene non gravato dalla garanzia; nondimeno, tale formalità non è necessaria per l’operatività del ridetto art. 2825 c.c. in forza del quale la garanzia opera ex tunc sul bene poi assegnato al condomino datore dell’ipoteca.
19. Simile errore di diritto è rinvenibile nella dichiarazione del coniuge di una delle parti: l’averlo previsto «a fini tuzioristici» dimostra l’inutilità della sua partecipazione, non avendo alcun tipo di rilievo la sua dichiarazione circa la comprensione o meno del bene nella comunione legale.
20. Circa la regolazione delle modalità di pagamento, va rilevato come nell’atto redatto dal ricorrente le parti abbiano dichiarano unicamente di non essersi avvalsi dell’opera di un mediatore e di voler optare per la disciplina del c.d. deposito del prezzo ai sensi della l. 27 dicembre 2013, n. 147: immediatamente dopo subentra la narrazione del notaio che attesta l’avvenuta consegna dell’assegno, rappresentativo del prezzo, seguita dall’illustrazione del mezzo di pagamento. In questo caso, è il notaio e non dalla parte, in violazione di quanto prescrive la legge, a svolgere la descrizione del titolo: da qui l’errore di diritto rilevato dalla commissione.
21. Quanto alle modalità operative del deposito del prezzo e della condizione risolutiva appare evidente che l’esponente si sia limitato a trascrivere la traccia, omettendo di dettare un’apposita disciplina per il caso di negativa verifica circa l’esistenza di formalità pregiudizievoli: invero, l’omissione costituisce la premessa di un’eventuale controversia che è appunto l’esito che l’atto notarile deve prevenire.
22. In relazione alla problematica inerente alla servitú, va puntualizzato come la particolare richiesta del compratore si riferisse principalmente alla necessità di individuare una soluzione che evitasse il rischio dell’espropriazione del fondo servente (dato che in forza dell’art. 2825 c.c. ciò avrebbe determinato l’estinzione dello ius in re aliena ): in tal senso, il candidato avrebbe dovuto individuare qualche soluzione idonea a soddisfarlo (ad es. procurando la liberazione dell’immobile dall’ipoteca entro un certo termine, ovvero ampliando i diritti che già spettano al compratore in base alla disciplina legale). L’omissione di tali cautele rende evidentemente non sufficiente l’elaborato del ricorrente.
23. L’impossibilità di accogliere alcuno dei motivi di ricorso, determina l’infondatezza anche della denunciata illegittimità derivata avanzata con l’atto di motivi aggiunti.
24. Alla luce di quanto esposto, pertanto, le impugnazioni sono da rigettare.
25. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OB IT, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
TH NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TH NO | OB IT |
IL SEGRETARIO