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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/03/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 9904/2023 R.G. e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Genova, via Cesarea n. 11/7, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Batini che la rappresenta e difende come da delega a margine dell'atto di citazione;
- attrice -;
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Chiavari, Vico E. Gonzales n. 5/1 presso lo studio dell'Avv. Edoardo Botto che la rappresenta e difende come da delega a margine della comparsa di costituzione;
- convenuta -;
CONCLUSIONI DELLE PARTI parte attrice: “Voglio l'Ill.mo Giudice unico del Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, condannare parte convenuta all'esecuzione del contratto e conseguente pagamento a saldo di complessivi € 23.940,00 a favore della società attrice per i motivi di cui in premessa o altra somma meglio ritenuta dal Giudice adito da accertarsi nel corso di causa del giudizio, con rivalutazione monetaria ed interessi di fatto;
condannare la società convenuta alla liquidazione di un importo a titolo di risarcimento del danno che si propone in complessivi € 1.800,00 per ogni mese di possesso dei punteggi non giustificato da parte della società convenuta o altro importo meglio visto o ritenuto dal Magistrato adito nonché alle spese, diritti ed onorari del procedimento, determinate in complessivi € 3.500,00 –
1 oltre accessori o altro importo meglio visto e/o ritenuto, con richiesta di distrazione a favore dell'Avv. Fabrizio Batini ai sensi dell'art. 93 c.p.c. per avere il medesimo anticipato le spese processuali e non aver percepito gli onorari. Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Condannare controparte alla restituzione di tutti i ponteggi e le attrezzature di proprietà di per complessivi metri quadri 600, con espressa riserva di Parte_1 quantificazione di maggior danno in caso di perdita o deterioramento degli stessi”; parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza: - accertare e dichiarare la nullità della procura e dell'atto di citazione avversario per i motivi esposti in comparsa di costituzione e sopra richiamati e così respingere la domanda attorea;
- in ogni caso respingere la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre alla rifusione delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi liquidati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto Parte_1
in giudizio , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ed ha esposto quanto segue:
1) con scrittura privata del 17.08.2022 ha concesso alla società il Parte_2
noleggio ed utilizzo di circa 600 mq di ponteggi ed attrezzature edili (tra cui tubi, morsetti, cavalletti ecc.) per un importo complessivo concordato di € 21.600,00, avendo le parti stabilito un importo di € 3 a metro quadro da cui deriva - per ogni mensilità – un noleggio di € 1.800,00 al mese. Il contratto prevedeva inoltre il trasporto sul cantiere di Massa (per un importo di €
600,00 + IVA) ed il montaggio e smontaggio di tutti i ponteggi per un prezzo concordato di €
7.480,00 (IVA compresa). La copia del contratto firmata era stata consegnata a , CP_2
titolare del Centro Servizi, ma non era mai stata riconsegnata con la firma di quest'ultimo;
2) a fronte degli impegni assunti, la convenuta, pur avendo ricevuto i ponteggi indicati nel contratto nel mese di agosto 2022 e il relativo montaggio degli stessi, non ha pagato l'importo pattuito, salvo un versamento fatto con bonifico bancario a titolo di acconto in data 3.10.2022 per un importo di € 2.000,00, e non ha restituito il materiale adducendo vari ritardi nell'esecuzione dei lavori edili nei cantieri di Massa;
3) pur avendo provveduto al trasporto e al montaggio dei ponteggi, non ha più avuto la restituzione del materiale di sua proprietà per cui non ha effettuato lo smontaggio previsto dal contratto. Ne deriva che il costo preventivato di € 7.480,00 va dimezzato in complessivi €
3.740,00.
Ha dunque concluso nei termini suindicati.
2 La convenuta si è costituita eccependo la nullità della procura alle liti posta in calce all'atto di citazione e conseguentemente la nullità dello stesso atto introduttivo del giudizio per essere stata la detta procura rilasciata in data 5.7.2023, ovvero antecedentemente alla redazione dell'atto di citazione datato 13.10.2023. Ha eccepito altresì la nullità dell'atto di citazione, non avendo controparte azionato la procedura di negoziazione assistita (obbligatoria attesa la richiesta di pagamento di somma inferiore ad € 50.000,00) preliminarmente alla redazione dell'atto di citazione e nulla avendo menzionato in tal senso nell'atto introduttivo del giudizio.
Nel merito ha contestato le circostanze dedotte da controparte in quanto non è intercorso, con l'attrice, alcun accordo né scritto né orale in relazione ai ponteggi per cui è causa e nemmeno la sottoscrizione di un contratto di noleggio con le pattuizioni riportate in atto di citazione da
Al contrario, era stata pattuita solamente la fornitura dei ponteggi Parte_1
presso il cantiere di Massa, Via Volpina, ed era stato concordato il dovuto per il montaggio e l'utilizzo dei ponteggi per trenta giorni nella somma di € 2.000,00, in effetti corrisposta. I ponteggi sono stati installati dall'attrice nella prima settimana del mese di settembre 2022 (e non nel mese di agosto come indicato da controparte), ma non sono mai stati utilizzati, atteso che i lavori presso il cantiere non sono iniziati per scelta del proprietario dell'immobile committente. pertanto, già nell'ultima settimana di settembre 2022 Parte_1
avrebbe potuto ritirare i ponteggi. Ha evidenziato che tutti gli importi indicati e richiesti dall'attrice in atto di citazione sono frutto di determinazioni unilaterali della stessa e mai sono stati oggetto di accordo al pari della pretesa penale.
Così riassunte le posizioni delle parti, va preliminarmente confermato il decreto reso in data
24.01.2024 nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, sollevata da parte convenuta, per essere la procura stata rilasciata in data 5.7.2023, ovvero antecedentemente alla redazione dell'atto di citazione datato 13.10.2023.
Sul punto, va invero richiamato il principio ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con sentenza n. 2075/2024, secondo cui: “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”.
Va poi rilevata la tardività del deposito della memoria di replica da parte dell'attrice, non avendo quest'ultima fornito alcun riscontro in ordine ad un malfunzionamento del sistema PCT.
3 Nel merito, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. sent. n. 13533/2001).
Ciò premesso, nel caso di specie, non ha fornito la prova alla Parte_1
stessa spettante.
L'espletata istruttoria non ha infatti suffragato le allegazioni dell'attrice in ordine alla conclusione di un accordo nei termini dalle stessa indicati con riferimento ai ponteggi per cui è causa. I testi escussi hanno invero riferito di non aver mai visto il contratto prodotto dall'attrice e di non sapere nulla in merito ai rapporti contrattuali e, in generale, agli accordi economici intercorsi tra le parti in relazione alla fornitura ed all'installazione dei ponteggi (v. dichiarazioni rese da , e ). Il teste ha Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_3
poi chiarito, rispondendo al capitolo 5 di parte attrice, che i detti ponteggi sono stati installati solo parzialmente ed ha confermato la veridicità delle circostanze di cui ai capitoli di prova della società convenuta articolati nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
Irrilevanti sono poi le dichiarazioni dei testi nella parte in cui hanno riferito circostanze apprese dall'allora legale rappresentante dell'attrice, , potendosi applicare il Parte_3
principio sancito dalla Suprema Corte in tema di deposizioni de relato actoris (v. Cass.
3137/2016).
4 A ciò si aggiunga che l'attrice non ha contestato l'invio, da parte dell'allora legale rappresentante, , al legale rappresentante della società convenuta, Parte_3 CP_2
del messaggio WhatsApp del 21.04.2023 che di seguito si riporta: “ciao
[...] CP_2
buongiorno sono niente ti chia.. ti mando un messaggio per dirti se se riuscivamo a Pt_3
recuperare qualcosa come soldi così almeno poi mi organizzo almeno per poi per andare a
prendere quei ponteggi di là perché non avendo un po' di liquidità non possono mandare il camion se riesci a darmi qualcosa almeno vedo un po' di organizzarmi se li vado a levare di là ok ciao”. Da tale messaggio si evince che l'attrice, ad aprile 2023, non aveva ancora ritirato i ponteggi dal cantiere di Massa, via Volpina n. 47, esclusivamente per problemi economici personali.
La somma di € 2.000,00, corrisposta all'attrice dalla società convenuta, appare pertanto satisfattiva delle pretese di che nulla ha provato neppure in merito Parte_1
al costo del trasporto dei ponteggi per cui causa, nonché al costo del parziale montaggio degli stessi, né in merito alla quantità ed ai metri quadri dei ponteggi trasportati e di quelli effettivamente installati.
La domanda attorea, alla luce delle considerazioni che precedono, va pertanto rigettata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nei valori medi in base ai parametri del DM
147/2022, seguono la soccombenza dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a rifondere il , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Genova, in data 12 marzo 2025
Il Giudice
dr.ssa Alessandra Mainella
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 9904/2023 R.G. e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Genova, via Cesarea n. 11/7, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Batini che la rappresenta e difende come da delega a margine dell'atto di citazione;
- attrice -;
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Chiavari, Vico E. Gonzales n. 5/1 presso lo studio dell'Avv. Edoardo Botto che la rappresenta e difende come da delega a margine della comparsa di costituzione;
- convenuta -;
CONCLUSIONI DELLE PARTI parte attrice: “Voglio l'Ill.mo Giudice unico del Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, condannare parte convenuta all'esecuzione del contratto e conseguente pagamento a saldo di complessivi € 23.940,00 a favore della società attrice per i motivi di cui in premessa o altra somma meglio ritenuta dal Giudice adito da accertarsi nel corso di causa del giudizio, con rivalutazione monetaria ed interessi di fatto;
condannare la società convenuta alla liquidazione di un importo a titolo di risarcimento del danno che si propone in complessivi € 1.800,00 per ogni mese di possesso dei punteggi non giustificato da parte della società convenuta o altro importo meglio visto o ritenuto dal Magistrato adito nonché alle spese, diritti ed onorari del procedimento, determinate in complessivi € 3.500,00 –
1 oltre accessori o altro importo meglio visto e/o ritenuto, con richiesta di distrazione a favore dell'Avv. Fabrizio Batini ai sensi dell'art. 93 c.p.c. per avere il medesimo anticipato le spese processuali e non aver percepito gli onorari. Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Condannare controparte alla restituzione di tutti i ponteggi e le attrezzature di proprietà di per complessivi metri quadri 600, con espressa riserva di Parte_1 quantificazione di maggior danno in caso di perdita o deterioramento degli stessi”; parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza: - accertare e dichiarare la nullità della procura e dell'atto di citazione avversario per i motivi esposti in comparsa di costituzione e sopra richiamati e così respingere la domanda attorea;
- in ogni caso respingere la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre alla rifusione delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi liquidati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto Parte_1
in giudizio , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ed ha esposto quanto segue:
1) con scrittura privata del 17.08.2022 ha concesso alla società il Parte_2
noleggio ed utilizzo di circa 600 mq di ponteggi ed attrezzature edili (tra cui tubi, morsetti, cavalletti ecc.) per un importo complessivo concordato di € 21.600,00, avendo le parti stabilito un importo di € 3 a metro quadro da cui deriva - per ogni mensilità – un noleggio di € 1.800,00 al mese. Il contratto prevedeva inoltre il trasporto sul cantiere di Massa (per un importo di €
600,00 + IVA) ed il montaggio e smontaggio di tutti i ponteggi per un prezzo concordato di €
7.480,00 (IVA compresa). La copia del contratto firmata era stata consegnata a , CP_2
titolare del Centro Servizi, ma non era mai stata riconsegnata con la firma di quest'ultimo;
2) a fronte degli impegni assunti, la convenuta, pur avendo ricevuto i ponteggi indicati nel contratto nel mese di agosto 2022 e il relativo montaggio degli stessi, non ha pagato l'importo pattuito, salvo un versamento fatto con bonifico bancario a titolo di acconto in data 3.10.2022 per un importo di € 2.000,00, e non ha restituito il materiale adducendo vari ritardi nell'esecuzione dei lavori edili nei cantieri di Massa;
3) pur avendo provveduto al trasporto e al montaggio dei ponteggi, non ha più avuto la restituzione del materiale di sua proprietà per cui non ha effettuato lo smontaggio previsto dal contratto. Ne deriva che il costo preventivato di € 7.480,00 va dimezzato in complessivi €
3.740,00.
Ha dunque concluso nei termini suindicati.
2 La convenuta si è costituita eccependo la nullità della procura alle liti posta in calce all'atto di citazione e conseguentemente la nullità dello stesso atto introduttivo del giudizio per essere stata la detta procura rilasciata in data 5.7.2023, ovvero antecedentemente alla redazione dell'atto di citazione datato 13.10.2023. Ha eccepito altresì la nullità dell'atto di citazione, non avendo controparte azionato la procedura di negoziazione assistita (obbligatoria attesa la richiesta di pagamento di somma inferiore ad € 50.000,00) preliminarmente alla redazione dell'atto di citazione e nulla avendo menzionato in tal senso nell'atto introduttivo del giudizio.
Nel merito ha contestato le circostanze dedotte da controparte in quanto non è intercorso, con l'attrice, alcun accordo né scritto né orale in relazione ai ponteggi per cui è causa e nemmeno la sottoscrizione di un contratto di noleggio con le pattuizioni riportate in atto di citazione da
Al contrario, era stata pattuita solamente la fornitura dei ponteggi Parte_1
presso il cantiere di Massa, Via Volpina, ed era stato concordato il dovuto per il montaggio e l'utilizzo dei ponteggi per trenta giorni nella somma di € 2.000,00, in effetti corrisposta. I ponteggi sono stati installati dall'attrice nella prima settimana del mese di settembre 2022 (e non nel mese di agosto come indicato da controparte), ma non sono mai stati utilizzati, atteso che i lavori presso il cantiere non sono iniziati per scelta del proprietario dell'immobile committente. pertanto, già nell'ultima settimana di settembre 2022 Parte_1
avrebbe potuto ritirare i ponteggi. Ha evidenziato che tutti gli importi indicati e richiesti dall'attrice in atto di citazione sono frutto di determinazioni unilaterali della stessa e mai sono stati oggetto di accordo al pari della pretesa penale.
Così riassunte le posizioni delle parti, va preliminarmente confermato il decreto reso in data
24.01.2024 nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, sollevata da parte convenuta, per essere la procura stata rilasciata in data 5.7.2023, ovvero antecedentemente alla redazione dell'atto di citazione datato 13.10.2023.
Sul punto, va invero richiamato il principio ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con sentenza n. 2075/2024, secondo cui: “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”.
Va poi rilevata la tardività del deposito della memoria di replica da parte dell'attrice, non avendo quest'ultima fornito alcun riscontro in ordine ad un malfunzionamento del sistema PCT.
3 Nel merito, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. sent. n. 13533/2001).
Ciò premesso, nel caso di specie, non ha fornito la prova alla Parte_1
stessa spettante.
L'espletata istruttoria non ha infatti suffragato le allegazioni dell'attrice in ordine alla conclusione di un accordo nei termini dalle stessa indicati con riferimento ai ponteggi per cui è causa. I testi escussi hanno invero riferito di non aver mai visto il contratto prodotto dall'attrice e di non sapere nulla in merito ai rapporti contrattuali e, in generale, agli accordi economici intercorsi tra le parti in relazione alla fornitura ed all'installazione dei ponteggi (v. dichiarazioni rese da , e ). Il teste ha Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_3
poi chiarito, rispondendo al capitolo 5 di parte attrice, che i detti ponteggi sono stati installati solo parzialmente ed ha confermato la veridicità delle circostanze di cui ai capitoli di prova della società convenuta articolati nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
Irrilevanti sono poi le dichiarazioni dei testi nella parte in cui hanno riferito circostanze apprese dall'allora legale rappresentante dell'attrice, , potendosi applicare il Parte_3
principio sancito dalla Suprema Corte in tema di deposizioni de relato actoris (v. Cass.
3137/2016).
4 A ciò si aggiunga che l'attrice non ha contestato l'invio, da parte dell'allora legale rappresentante, , al legale rappresentante della società convenuta, Parte_3 CP_2
del messaggio WhatsApp del 21.04.2023 che di seguito si riporta: “ciao
[...] CP_2
buongiorno sono niente ti chia.. ti mando un messaggio per dirti se se riuscivamo a Pt_3
recuperare qualcosa come soldi così almeno poi mi organizzo almeno per poi per andare a
prendere quei ponteggi di là perché non avendo un po' di liquidità non possono mandare il camion se riesci a darmi qualcosa almeno vedo un po' di organizzarmi se li vado a levare di là ok ciao”. Da tale messaggio si evince che l'attrice, ad aprile 2023, non aveva ancora ritirato i ponteggi dal cantiere di Massa, via Volpina n. 47, esclusivamente per problemi economici personali.
La somma di € 2.000,00, corrisposta all'attrice dalla società convenuta, appare pertanto satisfattiva delle pretese di che nulla ha provato neppure in merito Parte_1
al costo del trasporto dei ponteggi per cui causa, nonché al costo del parziale montaggio degli stessi, né in merito alla quantità ed ai metri quadri dei ponteggi trasportati e di quelli effettivamente installati.
La domanda attorea, alla luce delle considerazioni che precedono, va pertanto rigettata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nei valori medi in base ai parametri del DM
147/2022, seguono la soccombenza dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a rifondere il , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Genova, in data 12 marzo 2025
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