Decreto cautelare 8 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 21 ottobre 2021
Sentenza 25 novembre 2022
Decreto presidenziale 16 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 3
- 1. Consiglio di Stato: la vessatorietà della clausola prescinde dalla gratuità del servizioBiarella Laura · https://www.diritto.it/ · 24 marzo 2025
La mancata previsione di un corrispettivo non può assumere un valore in sé dirimente nell'ambito del giudizio di vessatorietà, il quale deve essere, invece, condotto a ben più largo spettro, specie ove ci si confronti con una fattispecie di squilibrio presunto. Lo ha stabilito la VI Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza dell'11 febbraio 2025, n. 1125. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile Consiglio di Stato -sez. VI- sentenza n.1125 dell'11-02-2025 Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Grazie …
Leggi di più… - 2. Clausole vessatoriehttps://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 14 gennaio 2026
Consiglio di Stato – Sezione VI – Sentenza 11 febbraio 2025 n. 1125 Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza del Tar Lazio ha ritenuto legittimo il provvedimento dell'Agcm. Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento adottato dall'Authority, per i supremi giudici amministrativi non sussiste alcun deficit motivazionale, né una lesione dei diritti di difesa, «laddove le difese della parte in sede istruttoria siano state trattate (e riportate analiticamente nelle loro argomentazioni) in un'apposita parte del provvedimento impugnato e siano superate dall'iter logico seguito nelle valutazioni conclusive».
Leggi di più… - 3. Guida al diritto (17/2025)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 27 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/02/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01125/2025REG.PROV.COLL.
N. 02391/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2391 del 2023, proposto da
AP ON International Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cascone, Nico Moravia, Salvatore Orlando, Luisa Torchia, Gian Luca Zampa, Andrea Marega e Alessandro Di Giò, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Marega in Roma, via XX settembre n. 1;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Movimento Consumatori, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 15792/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Luigi Cascone, Nico Moravia, Luisa Torchia, Andrea Marega e l'avv. dello Stato Alessandro Jacoangeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con provvedimento del 7 settembre 2021 n. 29819 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito per brevità anche solo “A.G.C.M.” o l’“Autorità”) ha:
- accertato la vessatorietà di talune clausole predisposte da AP ON International Limited (di seguito anche solo “AP”) e contenute nelle condizioni generali del contratto relativo al servizio iCloud, offerto (in versione gratuita nei limiti di capacità di archiviazione di 5GB a tutti gli utenti registrati e disponibile anche a pagamento per coloro che intendano acquistare capacità di archiviazione aggiuntiva) per consentire di archiviare contenuti personali (come contatti, calendari, foto, note, promemoria, documenti, dati delle app ed e-mail) sui server della predetta società e di accedere ad essi da tutti i dispositivi compatibili in loro dotazione (smartphone, computer, ecc.);
- ordinato ad AP di far pubblicare degli estratti del suddetto provvedimento.
1.1 Nel dettaglio, l’Autorità ha ritenuto che siano idonee a creare uno squilibrio tra i diritti delle controparti contrattuali le clausole del contratto iCloud relative:
a) al diritto di AP di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali del servizio;
b) al servizio di back up;
c) alle limitazioni di responsabilità e le esclusioni di garanzia contrattuali.
Ancor più segnatamente secondo A.G.C.M.:
- sia con riguardo al servizio iCloud a pagamento che a quello gratuito, la clausola sub a), di cui al paragrafo II, lettera A del contratto iCloud, violerebbe l’art. 33, commi 1 e 2, lett. m), del Codice del Consumo, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso”;
- le clausole b) e c) del paragrafo II del contratto iCloud violerebbero invece l’articolo 33, commi 1 e 2, lett. b), del Codice del Consumo, secondo cui si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”.
2. Con ricorso notificato il 7 ottobre 2021 e depositato lo stesso giorno, AP ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, chiedendone l’annullamento il suddetto provvedimento.
2.1 A sostegno del ricorso introduttivo del ricorso di primo grado ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione e/o errata interpretazione dell’art. 33, comma 2, del Codice del Consumo, eccesso di potere per travisamento ed erronea interpretazione del Contratto iCloud, carenza di istruttoria e insufficienza della motivazione del Provvedimento dell’AGCM, che si risolve in una mera petizione di principio, irragionevolezza e illogicità ;
2) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2, 3, 24, 103, 113, 117, primo comma, della Costituzione e dall’art. 6 della CEDU ;
3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34 del Codice del Consumo, eccesso di potere per sviamento del potere dal fine .
3. Con motivi aggiunti notificati il 19 ottobre 2021 depositati lo stesso giorno, AP ha ampliato le argomentazioni a sostegno delle domande già proposte e articolato la seguente ulteriore doglianza:
4) eccesso di potere per disparità, contraddittorietà estrinseca e illogicità avuto riguardo al trattamento riservato dall’Autorità a AP in confronto con quello di segno opposto assunto per OP (CV195) .
4. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha respinto il ricorso di primo grado come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa.
5. Con ricorso notificato il 27 febbraio 2023 e depositato il 14 marzo 2023, AP ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) error in iudicando in relazione alla violazione e/o falsa interpretazione dell’art. 33, comma 2, e dell’art. 34, comma 1, del codice del consumo; eccesso di potere per travisamento ed errata interpretazione del contratto icloud; carenza di istruttoria e insufficienza della motivazione del provvedimento dell’AGCM, che si risolve in una mera petizione di principio, irragionevolezza e illogicità ;
2) error in iudicando in relazione al: difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla censurata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34 del codice del consumo, eccesso di potere per sviamento del potere dal fine ;
3) error in iudicando in relazione al difetto di istruttoria e di motivazione del tar rispetto al terzo motivo di ricorso di AP in ordine al censurato eccesso di potere per disparità, contraddittorietà estrinseca e illogicità del provvedimento dell’agcm assunto nei confronti di apple, avuto riguardo al trattamento riservato dall’autorità a dropbox (cv195) ;
4) error in iudicando in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2,3,24,103,113,117, primo comma, della Costituzione e dall’art.6 della CEDU .
6. Il 14 gennaio 2025 l’Autorità si è costituita in giudizio per resistere avverso l’appello.
6.1 Lo stesso giorno la difesa erariale ha depositato memorie difensive.
7. Il 18 gennaio 2025 parte appellante ha depositato memorie in replica.
8. All’udienza del 30 gennaio 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va respinto.
2. Con il primo motivo di appello si censura, sotto distinti profili, la sentenza impugnata laddove ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso di primo grado a mezzo del quale è stata denunciata la violazione e/o falsa interpretazione da parte dell’Autorità dell’art. 33, comma 2, e dell’art. 34, comma 1, del Codice del consumo nel ritenere vessatorie le clausole delle condizioni generali di contratto relative al servizio i Cloud indicate nel provvedimento gravato in prime cure.
2.1 Nel dettaglio, relativamente alla clausola sub a) in tema di modifiche unilaterali al contratto, si osserva che il T.A.R. ha motivato la pronuncia di rigetto con riguardo al caso di servizio iCloud a titolo gratuito sulla base del solo argomento che la natura gratuita del servizio “non implica l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle clausole vessatorie” e che l’offerta del servizio gratuito è sorretta da “un interesse economico” del professionista.
Detta statuizione sarebbe errata sotto una pluralità di aspetti in quanto il T.A.R. e l’A.G.C.M. avrebbero indebitamente omesso di considerare la gratuità del servizio tra gli elementi da considerare e di cui “tenere conto” nell’ambito della valutazione richiesta dalla legge onde determinare se sussista o meno nella specie un “significativo squilibrio”.
Anzitutto, secondo parte appellante, il giudizio di vessatorietà della clausola dovrebbe tener conto anche di altre norme del Codice del Consumo e della disciplina UE da cui trae origine, tra cui in particolare:
- l’art. 33, comma 1, che stabilisce che sono vessatorie solo quelle clausole idonee a determinare un significativo squilibrio, a carico del consumatore, del complesso di diritti e obblighi derivanti dal contratto;
- l’art. 34, comma 1, che, tra i criteri di valutazione della vessatorietà di una clausola, indica la natura del bene o del servizio e le altre clausole del contratto o i contratti collegati;
- la Direttiva 93/13/CE, di cui le suddette norme consumeristiche costituiscono attuazione, al considerando 20 che assegna rilevanza alla gratuità del contratto quale criterio di valutazione della vessatorietà, prevedendo che, nella valutazione del carattere abusivo di altre clausole, vada tenuto conto “dell'oggetto principale del contratto e del rapporto qualità/prezzo”;
- la stessa Direttiva 93/13/CE, al paragrafo 2, lett. b), secondo capoverso, dell’Allegato che contiene l’elenco delle clausole presuntivamente abusive, che chiarisce la portata della clausola sulle modifiche unilaterali, stabilendo che la presunzione di vessatorietà non opera nei contratti a durata indefinita o indeterminata, in cui il professionista si riserva il diritto di modifica unilaterale del contratto, a condizione che il consumatore venga informato delle modifiche con ragionevole preavviso e che gli sia riconosciuto il diritto di recedere dal contratto stesso.
Si aggiunge che il carattere gratuito del servizio consentirebbe di vincere la presunzione di vessatorietà posta dall’art. 33 del Codice del consumo tramite la valutazione di altri elementi, ivi incluso il rapporto qualità/prezzo del servizio espresso nelle altre clausole del medesimo contratto, come richiesto dall’art. 34, comma 1. Ciò in quanto, nel caso del servizio iCloud gratuito offerto da AP, tale rapporto sarebbe nel senso che il sacrificio/prezzo richiesto all’utente è pari a zero, mentre al contempo lo stesso gode della fruizione di un servizio di alta qualità sicché l’ipotetica bilancia di valutazione del rapporto contrattuale sarebbe visibilmente squilibrata a vantaggio dell’utente, indipendentemente dalle ragioni che hanno indotto AP a fornire il servizio gratuitamente (le quali costituirebbero, peraltro, il semplice motivo alla base del contratto, il quale resta irrilevante secondo la disciplina generale dei contratti). Sul punto si osserva che il considerando 20 della Direttiva 93/13/CE include proprio il rapporto qualità/prezzo tra i parametri di valutazione della vessatorietà della clausola.
Si deduce, sempre con riguardo specifico al caso del servizio iCloud a titolo gratuito, l’assenza di qualsivoglia “significativo squilibrio” a sfavore del consumatore anche alla luce dell’art. 34, comma 1, del Codice del Consumo, il quale impone di tenere conto della “natura del bene o del servizio” in rilievo. Osserva, in proposito, parte appellante che, nel caso di specie, la natura del servizio in questione presenterebbe un elevato livello di complessità tecnica, caratterizzato da una tecnologia non solo avanzata, ma anche dinamica ed in rapida evoluzione.
Infine, la difesa di AP deduce che il T.A.R. avrebbe completamente mancato di prendere in considerazione il profilo relativo alla durata indeterminata del servizio gratuito. In proposito si osserva che:
- all’Allegato alla Direttiva 93/13/CE, al paragrafo 2, lett. b), secondo capoverso, si precisa che la “lettera j) non si oppone neppure a clausole con cui il professionista si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di durata indeterminata, a condizione che gli sia fatto obbligo di informare con un ragionevole preavviso il consumatore e che questi sia libero di recedere dal contratto”;
- siffatta previsione di diritto unionale è coerente con il diritto nazionale; il nostro ordinamento valuta infatti con grande sfavore i vincoli personali (e dunque anche quelli contrattuali) a carattere perpetuo, talvolta ritenendoli persino contrari all’ordine pubblico;
- in ogni caso l’obbligo di interpretazione conforme rispetto al diritto UE imporrebbe di dare rilevanza, nell’ambito del giudizio di vessatorietà, sia alla durata del contratto sia, specificamente, alla sua natura di contratto a tempo indeterminato, ove in particolare a quest’ultimo siano associati un congruo preavviso ed un diritto di recesso a favore del consumatore;
- secondo il contratto iCloud, AP fornisce agli utenti del servizio iCloud a titolo gratuito un preavviso di 30 (trenta) giorni nel caso di modifiche sfavorevoli al servizio o alle condizioni contrattuali e tale periodo di tempo sarebbe oggettivamente ragionevole, tanto che né l’A.G.C.M., né il T.A.R. lascerebbero intendere che non lo sia.
2.2 Sempre relativamente alla clausola sub a) in tema di modifiche unilaterali al contratto, si osserva che il T.A.R. ha motivato la pronuncia di rigetto rilevando che il servizio iCloud a titolo oneroso costituirebbe un contratto a tempo indeterminato, nonostante il relativo pagamento avvenga con cadenza mensile e concludendo che non “può sostenersi che il contratto venga a scadenza con il termine del periodo di pagamento, e che successivamente venga stipulato un successivo accordo: il contratto, infatti, è sempre a tempo indeterminato (nelle versioni a pagamento, il termine temporale è solo quello della scadenza delle mensilità)”.
Si osserva che benché il T.A.R. riconosca che il contratto iCloud espressamente esclude il diritto di AP di modificare il servizio durante il periodo pagato ad eccezione che nelle circostanze che sono ivi dettagliatamente descritte, il primo giudice conclude che la clausola è vessatoria perché AP potrebbe apportare modifiche “nel periodo successivo al termine di quello già pagato” senza indicare le ragioni in presenza delle quali potrebbe effettuare siffatte modifiche al di fuori del periodo pagato.
Dette statuizioni sarebbero errate per una pluralità di ragioni.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’A.G.C.M. e dal T.A.R., il servizio iCloud a titolo oneroso sarebbe offerto e concluso su base mensile, in corrispondenza con ciascun pagamento mensile, che coinciderebbe con la stipula e poi il rinnovo del servizio; pertanto, non vi sarebbe alcun periodo di tempo durante il quale il contratto è efficace al di fuori del periodo pagato. Nel dettaglio si deduce che:
- l’Autorità non avrebbe considerato il fatto che la comunicazione inviata da AP agli utenti durante e a seguito di un upgrade ad un servizio a pagamento ne conferma la natura mensile e che, allo stesso modo, ogni rinnovo mensile identifica l’acquisto come “mensile” e prevede che la prossima data di rinnovo cada un mese dopo;
- con l’iscrizione gratuita al servizio iCloud, l’utente ne accetta termini e condizioni generali ma, sottoscrivendo un servizio a titolo oneroso, sul rapporto gratuito esistente di durata indeterminata, l’utente sceglie di innestare un determinato, separato rapporto contrattuale oneroso, con durata mensile e con significativi obblighi aggiuntivi in capo ad AP a fronte del pagamento di un corrispettivo, sicché la cessazione del pagamento mensile, con conseguente mancato rinnovo del servizio a pagamento, comporta la “reviviscenza” del servizio a titolo gratuito;
- il contratto relativo servizio iCloud a titolo oneroso non ha durata indeterminata, bensì una durata mensile rinnovabile (o meno) a seconda del pagamento (o meno) del corrispettivo mensile, sicché semplicemente non è configurabile un’efficacia del contratto al di fuori del periodo pagato;
- in ogni caso, quand’anche si volesse in ipotesi assumere che il contratto iCloud sia a tempo indeterminato, le decisioni dell’A.G.C.M. e del T.A.R. sarebbero parimenti errate per le ragioni già esposte con riguardo al servizio a titolo gratuito, in quanto la clausola sub a) relativa al servizio a titolo oneroso non sarebbe vessatoria giacché il diritto italiano ed UE consentono ad AP di effettuare modifiche a un contratto a tempo indeterminato senza violare il Codice del Consumo.
2.3 Relativamente alla clausola sub b), in tema di onere per gli utenti di creare un appropriato backup alternativo dei loro dati importanti, si osserva che il T.A.R. ha rigettato la doglianza mossa in prime cure sulla scorta di un’errata interpretazione della disciplina contrattuale e, in particolare, affermando che detta clausola “consente, altresì, che vengano cancellati i dati dell'utente, anche a fronte della mera assenza di "backup" del dispositivo per il breve periodo di centottanta giorni, limitando così una delle funzionalità principali dei servizi cloud, ovvero la conservazione dei dati dei dispositivi inutilizzati”.
Secondo parte appellante detta statuizione non sarebbe condivisibile, in quanto la previsione dell’onere per l’utente di tenere un appropriato backup alternativo dei dati e la limitazione temporale a 180 giorni dell’obbligo di AP di conservare dati riferiti a dispositivi inattivi non rappresenterebbero una limitazione di responsabilità o un’esclusione di garanzia ma si limiterebbero a perimetrare l’oggetto del contratto.
In proposito si osserva che la precipua finalità del servizio iCloud non sarebbe l'archiviazione “statica” di dati che, in caso di compromissione del servizio, potrebbero essere danneggiati o perire definitivamente, quanto piuttosto l’archiviazione “dinamica”, che implica la creazione di copie di dati e documenti accessibili, modificabili e scaricabili sugli altri devices dell’utente. Questo aspetto sarebbe anche evidenziato dalla raccomandazione, presente nel contratto di servizio iCloud, che invita il fruitore ad effettuare altre copie di sicurezza dei dati che ritiene “importanti”.
In conclusione, questi aspetti del Contratto iCloud, lungi dal rappresentare limitazioni di responsabilità, sarebbero funzionali a definire il servizio offerto. Ne deriverebbe che è errato concludere, come fanno l’A.G.C.M. e il T.A.R., che la clausola è vessatoria su tali profili, giacché l’art. 34, comma 2, del Codice del Consumo è chiaro nel prescrivere che la “valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto”.
2.4 Relativamente alle clausole sub b) e c), in tema di limitazioni di responsabilità per la perdita di dati connessa con il servizio di backup e limitazioni di responsabilità ed esclusioni di garanzie in generale, si osserva che il T.A.R ha ritenuto le medesime vessatorie avallando l’impostazione di A.G.C.M. e affermando che esse creano un’“area di sostanziale impunità” per AP, esonerandola da qualsivoglia obbligo e responsabilità alla stessa imputabile per danni e perdite subite per inesatto adempimento o inadempimento del servizio.
Detta statuizione sarebbe errata in quanto il contratto contiene altresì una formula di salvaguardia secondo cui “alcune giurisdizioni non ammettono l’esclusione o la limitazione della responsabilità dei fornitori di servizi. Nella misura in cui dette esclusioni o limitazioni sono specificatamente vietate dalla legge applicabile, alcune di quelle stabilite di seguito potrebbero non riguardare l’utente”. Secondo parte appellante, rinviando alle limitazioni previste dalla legge applicabile al contratto, la formula in esame avrebbe come effetto quello di sterilizzare la limitazione di responsabilità in tutti i casi in cui la limitazione è vietata ex lege .
Non sarebbe, peraltro, condivisibile quanto sul punto ritenuto dal giudice di prime cure, ad avviso del quale “come evidenziato nel provvedimento la clausola non individua chiaramente la legge applicabile e i paesi nei quali la limitazione di responsabilità non avrebbe effetto, rendendo quasi impossibile per il consumatore comprendere agevolmente l’esperibilità o meno delle azioni contro l’inadempimento del professionista”.
A ciò si obietta che:
- il contratto iCloud individuerebbe con chiarezza la legge applicabile in una previsione del contratto rubricata “Legge Applicabile”; tale previsione, che si trova alla lettera B del paragrafo X, stabilisce: “Se l’Utente è cittadino di un Paese dell’Unione Europea o del Regno Unito, della RA, Norvegia o Islanda, la legge applicabile e il foro competente saranno le leggi e i tribunali del luogo di residenza abituale”;
- i consumatori italiani sarebbero consapevoli di quale sia la propria residenza abituale e sarebbe, pertanto, agevole per gli stessi comprendere qual è la legge ad essi applicabile.
Si aggiunge che, quand’anche vi fosse qualche difficoltà per i consumatori a comprendere quale legge si applichi agli stessi, tale eventuale difficoltà interpretativa non è un criterio valido di valutazione nel giudizio di vessatorietà. Infatti, sarebbe comunque manifestamente errato, in punto di diritto, far discendere automaticamente da tale aspetto il giudizio di “significativo squilibrio” contrattuale ex art. 33, comma 2, lett. b), del Codice del Consumo, ponendosi ciò in aperto contrasto con i principi affermati in materia dalla Corte di Cassazione e Corte di giustizia UE secondo i quali la mancanza di chiarezza conduce alla vessatorietà della clausola interessata solo se siffatta previsione, ove fosse stata trasparente, avrebbe reso evidente la gravosità delle condizioni contrattuali a carico del consumatore, il quale, stando ad una ragionevole valutazione del professionista, in condizioni di consapevolezza non avrebbe mai accettato tali condizioni (in termini, Corte di Giustizia UE, C-609/19, del 10 giugno 2021, Commissione europea c. Fernando Esteban Alonso ).
Deduce, ancora, parte appellante che il T.A.R sarebbe incorso anche in un altro palese errore di diritto laddove afferma che, “facendo riferimento alla disciplina delle limitazioni convenzionali di responsabilità dell’ordinamento italiano, la nullità colpisce, ai sensi dell’art. 1229 c.c., l’esclusione o limitazione della responsabilità per dolo o colpa grave, mentre l’eventuale responsabilità per colpa lieve non ricade nel divieto posto dalla norma, ben potendo, così, rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 33 del Codice del consumo e nella correlativa qualificazione di vessatorietà”. Tale passaggio della motivazione, che mette in evidenza come l’art. 33 del Codice del Consumo stigmatizzi anche le limitazioni di responsabilità per colpa lieve e non solo quelle per dolo e colpa grave sanzionate in via generale dall’art. 1229 c.c., sarebbe tuttavia irrilevante posto che la citata clausola di salvaguardia non escluderebbe soltanto le limitazioni vietate dal codice civile, ma chiaramente esclude altresì ogni e qualsivoglia limitazione in contrasto con il diritto italiano, ivi incluse quelle del Codice del Consumo.
3. Le suddette doglianze non colgono nel segno.
Con riguardo ai primi due profili di doglianza preme, anzitutto, rammentare che l’Autorità ha posto a base dell’accertamento della vessatorietà della clausola sub a) relativa al diritto di AP di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali del servizio iCloud l’ipotesi di cui all’art. 33, comma 2, lett. m), Cod. Cons., secondo cui “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: […] m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso”.
Ebbene, non v’è dubbio che tale fattispecie ricorra nel caso che occupa atteso che dalla formulazione testuale della clausola sub “I.E” emerge con chiarezza che AP non ha espressamente indicato i giustificati motivi che consentivano al professionista di modificare unilateralmente il rapporto negoziale con il consumatore, risultando in essa specificati solo i casi in cui non è dovuto preavviso di trenta giorni per apportare le modifiche (“salvo nei casi in cui un tale preavviso non sia ragionevolmente applicabile per cause legate ad azioni legali, normative o governative; per proteggere la sicurezza e la privacy dell'utente o per ragioni relative all'integrità tecnica; per evitare l'interruzione del Servizio per altri utenti; oppure a causa di disastri naturali, eventi catastrofici, guerre o altri eventi simili che si producono al di fuori del controllo di AP”).
Ciò vale a far scattare una presunzione relativa, iuris tantum di vessatorietà della medesima vincibile attraverso prova contraria che deve essere, però, offerta, con rovesciamento dell’onere relativo a suo carico, dal professionista ( ex multis , da ultimo, Cass. civ., sez. II, 7 maggio 2024, n.12315 con riguardo, in particolare, alla fattispecie di cui all’art. 33, comma 2, lett. u) Cod. Cons.).
Più segnatamente, spetta a quest’ultimo dimostrare che la clausola, ancorché inserita in tale lista “grigia”, non sia in grado, in concreto, di determinare un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” (comma 1 dell’art. 33 Cod. Cons.).
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, AP non ha fornito, rispetto alla clausola di che trattasi, siffatta prova contraria né con riguardo all’ipotesi di servizio reso a titolo gratuito né con riguardo all’ipotesi di servizio reso a pagamento.
3.1 In particolare, quanto all’ipotesi di servizio iCloud prestato gratuitamente giova osservare, in generale, che lo squilibrio che ha a mente l’art. 33 è di tipo “normativo” ( id est , come rammentato, tra “diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”) e non squisitamente “economico” (quale quello, ad esempio, contemplato per l’azione generale di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c.).
Ne discende che la mancata previsione di un corrispettivo non può assumere un valore in sé dirimente nell’ambito del giudizio di vessatorietà, il quale deve essere, invece, condotto a ben più largo spettro, specie ove, come accade nel caso di specie, ci si confronti con una fattispecie di squilibrio presunto.
Tanto premesso, venendo alla vicenda concreta, non si può obliterare, da un lato, che la prestazione del servizio a titolo gratuito da parte di AP risulta legata ad un interesse giuridicamente apprezzabile e a matrice imprenditoriale (cioè la fidelizzazione del cliente ai prodotti a suo marchio nonché la possibilità di condurre politiche di marketing del tipo “ freemium ”).
Dall’altra parte, è innegabile la sussistenza di un interesse parimenti apprezzabile del consumatore a conservare un determinato regime giuridico che impatta su un servizio di sua utilità.
In questa ottica non ci si può esimere dall’osservare che la portata dello ius variandi disegnata dalla clausola in questione è amplissima (praticamente illimitata) e slegata dalla sussistenza di presupposti predeterminati (acausale).
Ciò determina uno squilibrio profondo tra la posizione del professionista (alla cui piena disponibilità è rimesso il frammento del regolamento contrattuale relativo al servizio di che trattasi) e quella del consumatore (che versa in condizione di soggezione rispetto alle decisioni di controparte).
Né le, pur pregevoli, deduzioni di parte appellante sono in grado di rovesciare un così marcato squilibrio in termini di prerogative negoziali tra le parti.
Nel dettaglio, il rapporto qualità-prezzo (che sarebbe in tesi favorevole al consumatore in ragione della gratuità) non tiene a mente la circostanza che sul piano della “qualità” del servizio assume certamente rilievo anche la stabilità delle condizioni a cui è reso il servizio (condizioni da cui dipende, in misura non trascurabile, la soddisfazione dell’interesse personale del consumatore).
Non è, poi, dirimente la durata indeterminata del servizio reso a titolo gratuito. Il secondo capoverso del paragrafo 2, lett. b), dell’Allegato alla Direttiva 93/13/CE si pone, infatti, in termini neutri (“la lettera j) non si oppone…”) rispetto al giudizio di vessatorietà e, soprattutto, non si attaglia alla clausola che qui viene in rilievo posto che quest’ultima:
- stabilisce sì un termine di preavviso della durata, non manifestamente irragionevole, di trenta giorni ma prevede anche deroghe assai ampie allo stesso;
- riconosce al consumatore un diritto di recesso ma questo non ha portata generale, risultando comunque limitato all’ipotesi di “modifiche materiali sfavorevoli al Servizio o ai termini di utilizzo dello stesso”.
3.2 Quanto all’ipotesi di servizio iCloud prestato a titolo oneroso, sono condivisibili le considerazioni svolte dal primo giudice con riguardo alla unitarietà del rapporto contrattuale.
Anzitutto, il contratto-base in cui si inserisce la clausola relativa al servizio accessorio di iCloud è stipulato a tempo indeterminato, così come, in assenza della espressa previsione di un termine finale di durata, a tempo indeterminato è il servizio medesimo, quali che siano le modalità con cui lo stesso è prestato.
Il vincolo contrattuale è, pertanto, il medesimo potendo mutare, anche solo temporaneamente (su base mensile), la modalità di erogazione del servizio ed il suo carattere oneroso ovvero gratuito.
Sono, queste, invero, modifiche concordate al contratto, non novative del rapporto (art. 1231 c.c.).
Ciò è confermato dal tenore letterale delle condizioni generale del contratto (così a pag. 5 delle condizioni generali: “Potete modificare l’abbonamento aumentando o riducendo lo spazio di archiviazione nella sezione I Cloud delle impostazioni sul vostro dispositivo”, “I costi di archiviazione applicabili per un piano di archiviazione di cui è stato effettuato l’aumento avranno effetto immediatamente; le riduzioni del piano di archiviazione avranno effetto alla data di fatturazione annuale o mensile successiva”).
Un ulteriore, inequivoco, indice della unitarietà e continuità del legame negoziale è, infine, ricavabile dalla disciplina degli “Effetti della cancellazione” (pag. 6 delle condizioni generali). Quest’ultima importa, infatti, unicamente la riduzione della “archiviazione ai 5 GB originari” con evidente conservazione del rapporto originario (tanto che a seguito di cancellazione, in caso di utilizzo di più di 5 GB di spazio, resta preclusa ogni funzionalità “fino a quando lo spazio di archiviazione non viene ridotto”).
3.3 Da disattendere è anche il terzo profilo di doglianza, relativo alla clausola sub b) in tema di onere per gli utenti di creare un appropriato backup alternativo dei loro dati.
La sua infondatezza discende, come affermato dal T.A.R., dalla distinzione che corre sul piano logico-giuridico tra delimitazione dell’oggetto del contratto ( id est la definizione ex ante della portata del vincolo assunto e, quindi, di riflesso, dell’oggetto delle prestazioni principali ed accessorie che vi sono dedotte) e limitazione della responsabilità (operata solo ex post a mezzo della perimetrazione delle conseguenze che derivano da un inadempimento agli obblighi nascenti dal contratto medesimo).
Infatti, la funzione della clausola sub b) non è quella di definire il servizio reso ma, in ultima analisi, di contenere la responsabilità di AP.
Ciò è ricavabile dalla sedes in cui è collocata la stessa: non ove è fornita la descrizione generale del servizio (secondo capoverso della prima pagina delle condizioni generali del contratto) ma in un punto del regolamento contrattuale in cui la disciplina specifica del backup è posta in connessione con un disclaimer (riportato in lettere maiuscole) relativo alla responsabilità per conservazione dei dati.
Deve aggiungersi che la clausola è formulata in termini di “riserva” (“AP si riserva il diritto di cancellare i backup associati a quel dispositivo”) con riconoscimento di una larghissima discrezionalità al professionista, il che ha come evidente effetto (e scopo) di mettere al riparo lo stesso da eventuali conseguenze dannose legate alla perdita dei dati. Del resto, non è emerso in giudizio in modo chiaro quale sarebbe la diversa ratio di tale onere di backup periodico.
Inoltre, la clausola in parola non delimita la prestazione cui è tenuto l’erogatore del servizio ma impone un onere al fruitore (che è tenuto nel suo interesse ad un contegno accessorio). La sua prospettiva è, pertanto, diversa da quella delle clausole limitative dell’oggetto e risponde, invece, all’esigenza di contenere de facto la responsabilità del professionista (permettendo a AP di eccepire l’intervenuta cancellazione dei dati trascorsi 180 giorni dall’ultimo backup ).
Con riguardo a questo aspetto pare, peraltro, inconferente il richiamo operato dalla difesa di parte appellante alla giurisprudenza di Cassazione in tema di clausole che subordinano l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza o all'osservanza di oneri diversi, posto che trattasi di principi di diritto elaborati in relazione ad un tipo contrattuale assolutamente peculiare quale l’assicurazione che ha come precipuo oggetto il rischio; sicché la riduzione di questt’ultimo attraverso l’imposizione di obblighi accessori contribuisce effettivamente a definire l’oggetto del contratto. Per contro, viene qui in rilievo una clausola avente ad oggetto un facere (la prestazione del servizio di memorizzazione su cloud ) in cui la traslazione del rischio da una parte all’altra non assurge a rango causale.
3.4 Non merita positivo apprezzamento neppure il quarto ed ultimo profilo di doglianza del primo motivo di appello, relativo tanto alla clausola sub b) quanto alla clausola sub c) in tema, rispettivamente, di limitazioni di responsabilità per la perdita di dati connessa con il servizio di backup e limitazioni di responsabilità ed esclusioni di garanzie in generale.
E, infatti, anche alla luce di quanto osservato al punto precedente, la disciplina rinveniente dal complesso delle suddette clausole finisce con il tratteggiare un’area di sostanziale irresponsabilità del professionista rispetto alla prestazione del servizio di cloud estesa anche ad ipotesi di inadempimento allo stesso imputabile (come, ad esempio, allorquando al punto IX si stabilisce che “apple non garantisce, né dichiara, che il vostro utilizzo del servizio non subirà interruzioni e che sarà privo di errori, e accettate che di tanto in tanto apple possa interrompere il servizio per periodi indefiniti di tempo, o annullare il servizio in conformità ai termini del presente contratto. […] AP e le sue affiliate, controllate, i suoi dirigenti, responsabili, impiegati, agenti, soci e licenziatari escludono espressamente le garanzie di qualunque tipo, siano esse espresse o implicite, comprese, a titolo esemplificativo, le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità a uno scopo particolare e di non violazione”).
Il loro dettato presenta, peraltro, profili di obiettiva oscurità.
Ciò vale, in particolare, per la formula di salvaguardia, su cui fa leva parte appellante, relativa alle esclusioni o limitazioni che siano “specificatamente vietate dalla legge applicabile”. Essa sconta, all’evidenza, un elevato grado di genericità e ciò non pare superato dalla circostanza che la lettera B del paragrafo X delle condizioni generali del contratto consenta di individuare nella legge italiana quella “applicabile”.
In proposito basti, infatti, osservare che ad essere fatte salve sono solo le esclusioni e limitazioni “specificatamente” vietate e che la legge italiana è comunque richiamata, senza alcuna puntualizzazione, nel suo complesso. E tanto anche a voler tacere la circostanza, invero significativa, che detta riserva è espressa in maniera dubitativa (come quando si precisa, rivolgendosi direttamente al consumatore, all’incipit del punto IX, con riguardo alle esclusioni e limitazioni ivi previste, che “alcune di quelle stabilite di seguito potrebbero non riguardarvi”).
Il che ingenera inevitabilmente, specie nella prospettiva del consumatore, incertezza in ordine alla concreta portata della formula di salvaguardia (e, di riflesso, in ordine al regime di responsabilità di AP).
Del resto, sul piano logico è appena il caso di notare che se la formula in esame avesse come scopo unicamente quello di ribadire che non operano le limitazioni ed esclusioni di responsabilità vietate ex lege , la stessa sarebbe del tutto superflua.
Fuori fuoco appare, infine, il richiamo operato in sede di memoria di replica dalla difesa di parte appellante alla giurisprudenza unionale secondo cui: “la circostanza che una clausola non sia redatta in maniera chiara e comprensibile non è, di per sé, tale da conferirle un carattere abusivo” (Corte di giustizia UE, sez. IX – 13 luglio 2023, n. 265). E’, sul punto, appena il caso di ribadire che le clausole b) e c) del paragrafo II del Contratto iCloud sono state ritenute vessatorie dall’Autorità non perché redatte in maniera ambigua e non comprensibile ma in forza dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. b), del Codice del Consumo, secondo cui si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”. Ne discende che, una volta integrata detta ipotesi di vessatorietà presunta, questa deve essere vinta dal professionista il quale non può certo, a tal fine, invocare una disciplina negoziale da sé predisposta che non risponde al canone del clare loqui ex art. 35 del Cod. Cons..
4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il terzo motivo del ricorso di primo grado a mezzo del quale è stato dedotto che, con l’adozione del provvedimento gravato in prime cure, l’Autorità si sarebbe spinta sino al tentativo di ridefinire e ad ampliare l’oggetto stesso del contratto iCloud e ad alterarne la struttura economica fino a creare indebitamente, a carico di AP, obbligazioni ingiustificatamente onerose, del tutto incompatibili con il testo del contratto medesimo e con la natura stessa del servizio offerto.
In particolare, secondo parte appellante, il T.A.R. avrebbe errato nell’affermare che l’Autorità “si è limitata a valutare ed accertare la vessatorietà delle clausole del contratto di servizio iCloud, senza imporre comportamenti, né prezzi, né modalità di fornitura del servizio”.
Tale affermazione non sarebbe condivisibile atteso che:
- la giurisprudenza di Cassazione ha riconosciuto la legittimità della definizione della portata del servizio reso, senza che ciò possa essere ritenuta una limitazione di responsabilità;
- nel dichiarare la vessatorietà della clausola sub b), l’A.G.C.M. e il T.A.R. starebbero tentando di porre a carico di AP anche le perdite cagionate dall’omissione dello stesso utente di mantenere un appropriato backup alternativo e l’onere di tenere attivi i propri dispositivi per garantire la continua conservazione dei dati in violazione dell’art. 1225 c.c..
4.1 Il motivo è infondato.
L’Autorità si è limitata ad esercitare il potere attribuitole dall’art. 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo (nella versione ratione temporis applicabile) accertando e dichiarando la vessatorietà delle clausole de quibus .
Né la stessa ha travalicato i confini disegnati dalla suddetta previsione in quanto non ha imposto alcunché a AP che, ferma l’accertata vessatorietà delle clausole di che trattasi, conserva la propria autonomia negoziale nella definizione delle condizioni generali di contratto.
Fuori fuoco, in tale prospettiva, è la differenza evocata da parte appellante tra clausole limitative dell’oggetto del contratto e clausole limitative della responsabilità valendo, peraltro, in proposito quanto già osservato supra al punto 3.3.
Infine, non si registrano interferenze con il principio generale di causalità giuridica espresso dall’art. 1225 c.c. in quanto questo opera a valle in sede di determinazione del quantum del danno-conseguenza (e non attiene, invece, a monte, all’ an della configurabilità di una responsabilità) e continuerebbe comunque ad operare, nella propria portata naturale e sussistendone le condizioni, per forza propria senza che ciò possa essere inibito dai profili di vessatorietà accertati dall’Autorità nella vicenda che occupa.
5. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato il motivo denunciato in primo grado con i motivi aggiunti, a mezzo del quale è stato dedotto che, in relazione alla valutazione di vessatorietà delle clausole b) e c) in tema di limitazione/esclusione di garanzie e responsabilità, il provvedimento gravato in prime cure sarebbe affetto da eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà estrinseca e illogicità, avuto riguardo al trattamento riservato a AP in confronto con quello di segno opposto assunto per OP (procedimento CV195) in clausole dalla portata perfettamente sovrapponibile.
In particolare, secondo parte appellante, il T.A.R. avrebbe errato nell’affermare che “Quanto, poi, all’ipotizzata disparità di trattamento rispetto all’analogo caso della società OP, dedotta con i motivi aggiunti, deve rilevarsi che le clausole predisposte da tale professionista divergono da quelle oggetto del provvedimento impugnato, in quanto dichiarano espressamente non applicabile per l’Italia la limitazione della responsabilità. Anche sotto tale profilo, dunque, l’accertamento della vessatorietà operato dall’Autorità resistente si palesa immune da vizi”.
Detta statuizione non sarebbe condivisibile in quanto, a determinare il giudizio positivo dell’Autorità sulle clausole predisposte da OP, sono state tre aggiunte operate dalla medesima società:
- nella clausola “Servizi «così come sono»”, l’inserimento della precisazione, dopo l’esclusione di qualsivoglia garanzia sui servizi forniti, che “Ad esempio queste limitazioni non prevalgono sulla protezione giuridica inderogabile di cui godono i consumatori, inclusa la garanzia legale, secondo la normativa europea”;
- nella clausola sulla “Limitazione di responsabilità”, l’introduzione della previsione di esclusione dell’esonero di OP dall’an della responsabilità per danni cagionati nella fornitura del servizio, altrimenti applicabile: “Se sei un consumatore nell’unione europea o nel regno unito, il presente paragrafo non esclude la responsabilità di dropbox per perdite e danni che sono il risultato della mancata attuazione di dropbox della ragionevole diligenza e perizia nell’offerta dei propri servizi oppure della violazione del contratto con l’utente, sempre che si tratti di danni che potevano prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione”;
- la modifica delle condizioni contrattuali con riguardo al limite del quantum risarcibile nei termini seguenti: “La presente previsione non si applica ai consumatori europei se proibito dalla normativa applicabile”, con inserimento di un link ipertestuale in coincidenza con le parole “normativa applicabile”, dove si afferma “Alcuni paesi non consentono ad aziende come OP di escludere o limitare la propria responsabilità nei confronti dei consumatori nei casi in cui la società non abbia adempiuto, o abbia adempiuto in modo inadeguato, ai propri obblighi contrattuali. Ciò significa che in alcuni casi, ad esempio in Italia, il limite risarcitorio relativo ai danni contenuto nella sezione «Limitazione di responsabilità» dei nostri Termini di servizio non si applica”.
In conclusione, ad avviso di parte appellante, al di là di inevitabili differenze redazionali, meramente formali, il regime attualmente offerto da AP sarebbe sostanzialmente identico a quello già validato dalla stessa Autorità per le nuove clausole OP.
5.1 La doglianza è infondata.
Secondo il costante orientamento di questa Sezione, perché si possa predicare disparità di trattamento è necessaria un’assoluta identità della situazione di fatto, che valga a testimoniare l'irrazionalità delle diverse conseguenze tratte dall'Amministrazione e che va valutata con particolare rigore (Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2000, n. 726 ripresa di recente da Cons. Stato, sez. VI, 16 febbraio 2023, n. 1658).
Identità che, qui, certamente non ricorre almeno rispetto alla posizione di OP che, anche a seguito delle modifiche apportate in corso di istruttoria, ha predisposto una disciplina decisamente più chiara e puntuale rispetto a quella vaga ed indefinita posta da AP (si vedano le considerazioni svolte supra al punto 3.4).
In particolare, come evidenziato dalla difesa erariale (e ricavabile dal testo del provvedimento A.G.C.M. CV195 - OP-clausole vessatorie n. 29818 – all. 4 alla produzione in primo grado del 15 ottobre 2021), OP:
- ha inserito la specificazione “Ad esempio, queste limitazioni non prevalgono sulla protezione giuridica inderogabile di cui godono i consumatori, inclusa la garanzia legale, secondo la normativa europea”;
- ha operato un riferimento espresso all’Italia nella clausola sub 3, laddove, a beneficio del consumatore, cliccando su “normativa applicabile” è stato specificato che “Ciò significa che in alcuni casi, ad esempio in Italia, il limite risarcitorio relativo ai danni contenuto nella sezione «Limitazione di responsabilità» dei nostri Termini di servizio non si applica”;
- ha chiarito che il limite all’entità del risarcimento, indicato nella clausola sui Servizi “Come sono”, non si applica ai consumatori italiani e che la responsabilità si riferisce “al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione” in ossequio all’art. 1225 c.c..
Non sono, peraltro, condivisibili le obiezioni sollevate a riguardo da parte appellante.
In primo luogo, è irrilevante la circostanza che l’art. 1225 c.c. avrebbe comunque dovuto trovare applicazione anche in caso di mancato richiamo nelle condizioni generali di contratto, atteso che l’inserimento di un riferimento esplicito al contenuto della disposizione chiarisce il regime giuridico applicabile a vantaggio della parte debole prevenendo contestazioni in giudizio da parte del professionista.
In secondo luogo, parimenti irrilevante è la circostanza che, nel caso di OP, il riferimento all’Italia fosse contenuto in altra pagina raggiungibile tramite collegamento ipertestuale, posto che ciò che vale a differenziare in maniera significativa la posizione dei due operatori (OP e AP) è che un siffatto riferimento espresso sia stato in effetti operato (a prescindere dalle modalità con cui ciò è avvenuto).
6. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo del ricorso di primo grado a mezzo del quale è stata dedotta la violazione del diritto di difesa di AP osservando che “Le difese di AP, infatti, sono state trattate e confutate in un’apposita parte del provvedimento impugnato (parte III, §§ 18-32) e le argomentazioni addotte sono state confutate dall’iter logico giuridico seguito dall’Autorità nelle sue valutazioni conclusive, di modo che alcuna violazione delle prerogative difensive della parte può dirsi sussistente”.
Secondo parte appellante detta statuizione sarebbe errata in quanto:
- le parti del provvedimento di A.G.C.M. richiamate dal T.A.R. non avrebbero affrontato dialetticamente le difese di AP, ma si sarebbero in realtà limitate a ragionamenti autoreferenziali dell’Autorità;
- l’Autorità si sarebbe rifiutata di valutare i punti sollevati da AP nelle proprie difese, limitandosi in sostanza ad esporre un ragionamento circolare nel quale da un lato è assunta come vera la presunzione di vessatorietà, mentre dall’altro gli argomenti di AP sono stati totalmente ignorati, sfociando così in un ovvio diniego di giustizia.
6.1 Il motivo non merita positivo apprezzamento.
Le difese della controparte in sede istruttoria sono state trattate (e riportate analiticamente nelle loro argomentazioni) in un’apposita parte del provvedimento impugnato (parte III, lett. C), par. 18-32 del provvedimento gravato in prime cure) e sono state superate nelle valutazioni conclusive (parte IV del provvedimento gravato in prime cure), laddove si è chiarito che esse non sono state ritenute sufficienti a vincere la presunzione di vessatorietà.
Del resto, anche nell’ottica della C.E.D.U. (si vedano ex multis le sentenze OR c. AG , del 9 dicembre 1994; AN de HU c. ND del 19 aprile 1994; ME ON c. RA , del 5 ottobre 2010 in tema di standard minimo di motivazione ex art. 6), non è necessario che l’Autorità abbia confutato espressamente ed analiticamente ogni singolo rilievo sollevato in sede procedimentale dall’interessato, ma è sufficiente che espliciti in maniera chiara ed adeguata in sede motiva il percorso logico giuridico seguito e che questo resista, come nel caso di specie, a tali obiezioni.
Deve, in ultimo, aggiungersi che parte appellante ha, in ogni caso, mancato di precisare come il lamentato vulnus alle proprie prerogative difensive si sia concretamente riverberato sul contenuto dispositivo finale del provvedimento gravato in prime cure.
7. Per le ragioni sopra esposte l’appello è infondato e va respinto.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex artt. 26 c.p.a. e 91 e ss. c.p.c. la soccombenza e sono, pertanto, da porre integralmente a carico di parte appellante.
Nulla spese nei riguardi del Movimento Consumatori che non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna, l’appellante AP ON International Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma complessiva di € 6.000,00 (seimila/00) oltre gli accessori di legge (se dovuti).
Nulla spese nei riguardi del Movimento Consumatori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO