Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 26/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00148/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00267/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AT
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 267 del 2024, proposto da
- IU Di NN, GR AM, rappresentati e difesi in giudizio dall'avvocato Luciano Eugenio Petrullo, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Potenza alla piazza Vittorio Emanuele II n. 14 e domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Comune di Grassano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Vincenzo Savino, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Potenza, alla via del Gallitello n. 177;
per l'annullamento
- per quanto di ragione e ove mai ritenuta lesiva di interessi e diritti dei ricorrenti, della nota del Comune di Grassano del 19 marzo 2024, in pari data comunicata;
- per l’accertamento della destinazione urbanistica dei terreni dei ricorrenti siti in agro di Grassano, inseriti all’interno del Comparto C4 di lottizzazione privata prevista dal Piano Regolatore Generale dell’ente del 1989.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grassano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 22 gennaio 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. IU Di NN e GR AM, con ricorso depositato in data 20 maggio 2024 e depositato il 4 giugno 2024, sono insorti avverso la nota in epigrafe, relativa alla ricognizione dell’attuale condizione urbanistica dei terreni di loro proprietà - siti nel Comune di Grassano al foglio 13, particelle nn. 2493, 2464, 2603, 2604, 2605, 2602 e 2494 – spiegando nel contempo azione di accertamento della destinazione urbanistica dei terreni dei ricorrenti siti in agro di Grassano.
1.1. Sostengono in buona sostanza i ricorrenti che tali fondi (inclusi nel comparto C4 di lottizzazione privata prevista dal piano regolatore generale dell’Ente civico del 1989) a seguito della asserita decadenza del regolamento urbanistico del 2006 per effetto dell’art. 16 della legge regionale n. 23 del 1999, ricadrebbero nelle c.d. “zone bianche”, mentre l’Amministrazione intimata persevererebbe nel «collegare alla proprietà una destinazione urbanistica inesatta e a ricollegare anche il pagamento dei relativi oneri tributari».
2. Il Comune di Grassano, costituitosi in giudizio, ha eccepito, in rito, l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, nonché, nel merito, la sua infondatezza.
3. Alla pubblica udienza svoltasi il 22 gennaio 2025, previo deposito di scritti difensivi di parte ricorrente, l’affare è transitato in decisione.
4. Il ricorso è in parte irricevibile e per il resto inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.
4.1. E’ tardiva, come puntualmente colto da parte resistente, la domanda di annullamento della nota comunale del 19 marzo 2024 (in disparte ogni valutazione circa l’effettiva lesività di quest’ultima), essendo il ricorso stato notificato il 20 maggio 2024, ossia il sessantaduesimo giorno successivo alla sua comunicazione ai deducenti, risultando così infruttuosamente spirato il termine decadenziale di cui agli articoli 29 e 41, comma 2, del codice di rito amministrativo.
4.2. E’ conseguentemente inammissibile la domanda di accertamento della destinazione urbanistica dei terreni. La giurisprudenza amministrativa, a partire dalla sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 29 luglio 2011, ha ritenuto ammissibile l’azione generale di accertamento anche a tutela di posizioni di interesse legittimo, ma ciò a patto che la stessa risulti “necessaria al fine di colmare esigenze di tutela non suscettibili di essere soddisfatte in modo adeguato dalle azioni tipizzate”. In altre parole, nel processo amministrativo, l'azione di accertamento autonoma è ammessa solo eccezionalmente, in diretta applicazione del principio di effettività della tutela, là dove manchino, nel sistema, strumenti giurisdizionali a protezione di interessi certamente riconosciuti dall'ordinamento (Consiglio di Stato sez. III, 26/5/2023, n. 5207; 7/4/2021, n. 2804; Sez. IV, 7/1/2019, n. 113). Orbene, nel caso di specie non è dubbio che sussistessero idonei strumenti alternativi di tutela. Infatti, parte ricorrente ha impugnato, sebbene tardivamente, la citata nota comunale del 19 marzo 2024. La conclusione, peraltro, non cambierebbe anche volendo ritenere tale nota non impugnabile in quanto priva di effetti lesivi. L’ordinamento offre, infatti, con gli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., un apposito rimedio di fronte all’eventuale inerzia dell’Amministrazione nel provvedere, ferma restando l’esito della previa verifica, nel singolo caso concreto, dei presupposti a presidio della sua esperibilità.
5. Dalle considerazioni che precedono discendono in parte la declaratoria di irricevibilità, in parte quella di inammissibilità del ricorso.
6. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AT, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara in parte irricevibile e per il resto inammissibile il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune intimato, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 2000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025, coll'intervento dei magistrati:
Pasquale Mastrantuono, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Pasquale Mastrantuono |
IL SEGRETARIO