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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 14481/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al numero 14481 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 depositato in data 26.5.2023 da:
(c.f.: CODICE CUI 060ACBV) alias Parte_1 C.F._1
, con l'avv. Pietramala Parte_2
ricorrente contro
Controparte_1
resistente avente ad oggetto: impugnazione del diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da note dd. 14.4.2024: in via preliminare/cautelare […]; nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare e/o revocare il provvedimento impugnato meglio indicato in epigrafe, per tutte le ragioni di fatto e di diritto specificate in narrativa;
accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno ex art.
pagina 1 di 5 32, comma 3 del D. lgs. n° 25 del 28.01.2008 e art. 19 comma 1.1 e 1.2 TUI e, per l'effetto, ordinare alla Questura di il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno in favore CP_1 del sig. (alias ; in via istruttoria […]; Parte_1 Parte_2 per l'amministrazione resistente, come da comparsa di costituzione e risposta: in via principale, previa revoca del provvedimento cautelare pronunciato, rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato in fatto e diritto per i motivi esposti;
compensi e spese di causa integralmente rifusi o in subordine compensati per i motivi esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente impugna il provvedimento N. 140/2022/Div. P.A.S.I. Cat.
Immigrazione – 1° Sezione del 14.12.2022 del Questore di Venezia notificato il NumeroDiP_1
20.9.2023, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sulla base di un parere negativo reso in data 28.7.2022 dalla Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona-sezione di Padova.
La Commissione Territoriale ha motivato il parere negativo in ragione dell'assenza prova di integrazione socio-lavorativa del ricorrente nei due anni trascorsi nel territorio nazionale nonché dell'assenza di prova di legami familiari sul territorio dello Stato.
Il ricorrente lamenta l'erronea valutazione dei presupposti della protezione complementare da parte dell'amministrazione resistente;
deduce di essere occupato lavorativamente sin dal suo ingresso nel territorio nazionale, attualmente con contratto a tempo indeterminato;
deduce inoltre di godere di sistemazione alloggiativa, di avere legami sociali e personali rilevanti, di parlare e comprendere discretamente la lingua italiana;
deduce di avere ormai reciso i legami con il Paese di origine (Bangladesh). Deduce inoltre circa la condizione di questo Paese con riferimento alla lesione di diritti e libertà politiche, alla diffusione della corruzione nello Stato, nonché alla povertà diffusa.
Con decreto dd. 20.12.2023 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Il ricorrente ha depositato la seguente documentazione relativa alla sua condizione di vita nel territorio dello Stato:
- dichiarazione Unilav dd. 30.3.2022 relativa a un contratto di lavoro a tempo determinato con società avente sede in Milano della durata dal 3.11.2021 al 31.5.2022;
pagina 2 di 5 - comunicazione dd. 28.3.2022 di proroga di un rapporto di lavoro decorrente dal 3.11.2021 fino al 31.5.2022 con società avente sede in Trieste;
- comunicazione dd. 22.9.2022 di trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro instaurato il 19.7.2022 con scadenza originaria al 20.10.2022 con società avente sede in Cormons;
relativa dichiarazione Unilav;
- buste paga relative a tale rapporto di lavoro per i mesi da luglio 2022 ad agosto 2023 di ammontare medio superiore ai 2.000 euro;
- buste paga relative a precedenti rapporti di lavoro peri i mesi da novembre 2021 a giugno 2022, di ammontare compreso fra gli 800 e i 1.300 euro;
- buste paga relative a un contratto di lavoro a tempo indeterminato efficace dal 2.4.2024 con la società relativamente ai mesi da gennaio a marzo 2025 per retribuzioni superiori ai CP_2
2.000 euro mensili;
- comunicazione di assunzione a tempo indeterminato presso tale società avente sede anch'essa in
Cormons dd. 26.3.2024 e relativa dichiarazione Unilav.
*
2. Preliminarmente, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito, non è ammissibile la domanda di annullamento del provvedimento impugnato svolta dal ricorrente.
Il presente giudizio, pur originandosi dall'impugnazione di un provvedimento amministrativo, rimane infatti un giudizio di accertamento di diritto e non di legittimità del provvedimento impugnato, conformemente alle caratteristiche della giurisdizione ordinaria e in applicazione dell'art. 4, all. E, l. 2248/1865.
Il ricorrente ha presentato la domanda di protezione di protezione internazionale in data
27.5.2022, come si legge nel provvedimento impugnato;
il presente giudizio è stato tempestivamente incardinato con ricorso depositato il 10.10.2023.
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che ha nuovamente introdotto modifiche alla disposizione da ultimo citata.
In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l.
130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella.
pagina 3 di 5 Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese
d'origine.
La valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando nell'intero gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I,
31.3.2023, n. 9080).
Inoltre, va ricordato che alla stregua della disciplina applicabile al caso di specie, la mera integrazione lavorativa è sufficiente a determinare l'accoglimento della domanda in quanto: la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass., sez. VI,
29.3.2022 n. 10130); l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (Cass., sez. III, 2.10.2020 n. 21240); infine, nel caso di conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è irrilevante che questo venga concluso nei mesi immediatamente precedenti alla decisione (Cass., sez. I, 24.10.2022 n. 33315).
Il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un solido percorso di integrazione lavorativa a partire dal novembre 2021 che gli ha consentito di percepire redditi idonei a garantirgli autonomia, come si evince dalla documentazione in atti, sopra illustrata.
La documentazione prodotta è idonea per poter formulare un giudizio positivo di integrazione sociale e lavorativa sul territorio nazionale stanti il lungo tempo di permanenza sul territorio nazionale (dal 2020); il radicamento lavorativo da tempo risalente e perdurante fino a epoca recente;
la disponibilità di risorse economiche.
pagina 4 di 5 Non constano precedenti penali o di polizia a carico del ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi effettivamente sussistente che un rimpatrio si tradurrebbe in una significativa ed effettiva compromissione del diritto al rispetto della vita privata del ricorrente.
*
3. Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite in ragione del fatto che l'accoglimento della domanda è derivato anche dall'accertamento di circostanze sopravvenute rispetto alla proposizione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso accerta il diritto di (c.f.: Parte_1
CODICE CUI 060ACBV) alias al C.F._1 Parte_2
rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15.5.2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al numero 14481 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 depositato in data 26.5.2023 da:
(c.f.: CODICE CUI 060ACBV) alias Parte_1 C.F._1
, con l'avv. Pietramala Parte_2
ricorrente contro
Controparte_1
resistente avente ad oggetto: impugnazione del diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da note dd. 14.4.2024: in via preliminare/cautelare […]; nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare e/o revocare il provvedimento impugnato meglio indicato in epigrafe, per tutte le ragioni di fatto e di diritto specificate in narrativa;
accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno ex art.
pagina 1 di 5 32, comma 3 del D. lgs. n° 25 del 28.01.2008 e art. 19 comma 1.1 e 1.2 TUI e, per l'effetto, ordinare alla Questura di il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno in favore CP_1 del sig. (alias ; in via istruttoria […]; Parte_1 Parte_2 per l'amministrazione resistente, come da comparsa di costituzione e risposta: in via principale, previa revoca del provvedimento cautelare pronunciato, rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato in fatto e diritto per i motivi esposti;
compensi e spese di causa integralmente rifusi o in subordine compensati per i motivi esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente impugna il provvedimento N. 140/2022/Div. P.A.S.I. Cat.
Immigrazione – 1° Sezione del 14.12.2022 del Questore di Venezia notificato il NumeroDiP_1
20.9.2023, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sulla base di un parere negativo reso in data 28.7.2022 dalla Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona-sezione di Padova.
La Commissione Territoriale ha motivato il parere negativo in ragione dell'assenza prova di integrazione socio-lavorativa del ricorrente nei due anni trascorsi nel territorio nazionale nonché dell'assenza di prova di legami familiari sul territorio dello Stato.
Il ricorrente lamenta l'erronea valutazione dei presupposti della protezione complementare da parte dell'amministrazione resistente;
deduce di essere occupato lavorativamente sin dal suo ingresso nel territorio nazionale, attualmente con contratto a tempo indeterminato;
deduce inoltre di godere di sistemazione alloggiativa, di avere legami sociali e personali rilevanti, di parlare e comprendere discretamente la lingua italiana;
deduce di avere ormai reciso i legami con il Paese di origine (Bangladesh). Deduce inoltre circa la condizione di questo Paese con riferimento alla lesione di diritti e libertà politiche, alla diffusione della corruzione nello Stato, nonché alla povertà diffusa.
Con decreto dd. 20.12.2023 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Il ricorrente ha depositato la seguente documentazione relativa alla sua condizione di vita nel territorio dello Stato:
- dichiarazione Unilav dd. 30.3.2022 relativa a un contratto di lavoro a tempo determinato con società avente sede in Milano della durata dal 3.11.2021 al 31.5.2022;
pagina 2 di 5 - comunicazione dd. 28.3.2022 di proroga di un rapporto di lavoro decorrente dal 3.11.2021 fino al 31.5.2022 con società avente sede in Trieste;
- comunicazione dd. 22.9.2022 di trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro instaurato il 19.7.2022 con scadenza originaria al 20.10.2022 con società avente sede in Cormons;
relativa dichiarazione Unilav;
- buste paga relative a tale rapporto di lavoro per i mesi da luglio 2022 ad agosto 2023 di ammontare medio superiore ai 2.000 euro;
- buste paga relative a precedenti rapporti di lavoro peri i mesi da novembre 2021 a giugno 2022, di ammontare compreso fra gli 800 e i 1.300 euro;
- buste paga relative a un contratto di lavoro a tempo indeterminato efficace dal 2.4.2024 con la società relativamente ai mesi da gennaio a marzo 2025 per retribuzioni superiori ai CP_2
2.000 euro mensili;
- comunicazione di assunzione a tempo indeterminato presso tale società avente sede anch'essa in
Cormons dd. 26.3.2024 e relativa dichiarazione Unilav.
*
2. Preliminarmente, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito, non è ammissibile la domanda di annullamento del provvedimento impugnato svolta dal ricorrente.
Il presente giudizio, pur originandosi dall'impugnazione di un provvedimento amministrativo, rimane infatti un giudizio di accertamento di diritto e non di legittimità del provvedimento impugnato, conformemente alle caratteristiche della giurisdizione ordinaria e in applicazione dell'art. 4, all. E, l. 2248/1865.
Il ricorrente ha presentato la domanda di protezione di protezione internazionale in data
27.5.2022, come si legge nel provvedimento impugnato;
il presente giudizio è stato tempestivamente incardinato con ricorso depositato il 10.10.2023.
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che ha nuovamente introdotto modifiche alla disposizione da ultimo citata.
In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l.
130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella.
pagina 3 di 5 Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese
d'origine.
La valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando nell'intero gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I,
31.3.2023, n. 9080).
Inoltre, va ricordato che alla stregua della disciplina applicabile al caso di specie, la mera integrazione lavorativa è sufficiente a determinare l'accoglimento della domanda in quanto: la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass., sez. VI,
29.3.2022 n. 10130); l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (Cass., sez. III, 2.10.2020 n. 21240); infine, nel caso di conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è irrilevante che questo venga concluso nei mesi immediatamente precedenti alla decisione (Cass., sez. I, 24.10.2022 n. 33315).
Il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un solido percorso di integrazione lavorativa a partire dal novembre 2021 che gli ha consentito di percepire redditi idonei a garantirgli autonomia, come si evince dalla documentazione in atti, sopra illustrata.
La documentazione prodotta è idonea per poter formulare un giudizio positivo di integrazione sociale e lavorativa sul territorio nazionale stanti il lungo tempo di permanenza sul territorio nazionale (dal 2020); il radicamento lavorativo da tempo risalente e perdurante fino a epoca recente;
la disponibilità di risorse economiche.
pagina 4 di 5 Non constano precedenti penali o di polizia a carico del ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi effettivamente sussistente che un rimpatrio si tradurrebbe in una significativa ed effettiva compromissione del diritto al rispetto della vita privata del ricorrente.
*
3. Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite in ragione del fatto che l'accoglimento della domanda è derivato anche dall'accertamento di circostanze sopravvenute rispetto alla proposizione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso accerta il diritto di (c.f.: Parte_1
CODICE CUI 060ACBV) alias al C.F._1 Parte_2
rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15.5.2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
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