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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1218/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5680/2023 depositato il 26/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2020/250284 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200060406664000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200060406664000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200060406664000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 26.8.2023 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 27.02.2023 notifica della cartella esattoriale n. 293 2020 00604066 64/000 della somma complessiva di € 5.030,39 a seguito di controllo formale effettuato, ai sensi dell'art. 36 ter del
D.P.R. n.600/73, sulla dichiarazione dei redditi Mod. Unico/Redditi anno 2017 presentata per l'anno d'imposta 2016. Sollevava diversi motivi di doglianza.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Per come emerge dalla documentazione in atti – e come concordemente dichiarato in udienza – tra le parti è stato raggiunto un accordo conciliativo (cfr. doc. in atti).
E' – quindi – evidente che nella specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, che nel processo tributario, presuppone che sia venuta meno ogni questione controversa tra il contribuente e l'erario (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, 11/06/2007, n.13588).
Spese compensate per come concordemente richiesto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro AdE disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 9.2.2026
Il Giudice rel.
(dott. Giorgio Marino)
Il Presidente
(dott. Francesco Puleio)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5680/2023 depositato il 26/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2020/250284 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200060406664000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200060406664000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200060406664000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 26.8.2023 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 27.02.2023 notifica della cartella esattoriale n. 293 2020 00604066 64/000 della somma complessiva di € 5.030,39 a seguito di controllo formale effettuato, ai sensi dell'art. 36 ter del
D.P.R. n.600/73, sulla dichiarazione dei redditi Mod. Unico/Redditi anno 2017 presentata per l'anno d'imposta 2016. Sollevava diversi motivi di doglianza.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Per come emerge dalla documentazione in atti – e come concordemente dichiarato in udienza – tra le parti è stato raggiunto un accordo conciliativo (cfr. doc. in atti).
E' – quindi – evidente che nella specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, che nel processo tributario, presuppone che sia venuta meno ogni questione controversa tra il contribuente e l'erario (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, 11/06/2007, n.13588).
Spese compensate per come concordemente richiesto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro AdE disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 9.2.2026
Il Giudice rel.
(dott. Giorgio Marino)
Il Presidente
(dott. Francesco Puleio)