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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12026/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12026/2024 promossa da:
, nata l'[...] a [...], residente in [...] Sillaro N. 1646 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angela Tonelli ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso e nel suo Studio in Castel del Rio (BO), Via A. Giovannini N. 16/A
e
, nato il [...] a [...], residente in [...] N. 1646 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parma ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso e nel suo studio in Casalecchio di Reno (BO), Via Giuseppe Parini N. 7
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2 depositato in data 05/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate. Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 1 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e rilevato che le clausole relative al minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti i figli e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai figli e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis, 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata l'[...] a [...] Parte_1
(RA) e , nato il [...] a [...], che hanno contratto matrimonio in data Parte_2
18/09/2005 a Faenza (RA) , matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Faenza
(RA) al n.78, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2005.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente, nel reciproco rispetto;
2.prende atto che le parti hanno concordato che il Sig. imarrà ad abitare nell'abitazione Pt_2 familiare trasferendosi la moglie altrove - entro mesi due dalla data del rogito notarile di compravendita dell'immobile che la stessa è in procinto di acquistare sito in Castel del Rio, già fissato per il 28.10.2024, e comunque entro e non oltre il giorno 31.01.2025. In relazione a detto acquisto, qualora avvenga prima dell'omologa della presente separazione, il Sig. i rende disponibile a Pt_2 partecipare al rogito per rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 179 C.C; la Sig.ra alla data del Pt_1 proprio trasferimento presso altra abitazione, potrà asportare, oltre ai beni personali (tra i quali sono da includere impastatrice, microonde, friggitrice ad aria, corredo della madre, stendi panni e asse da stiro, fontana in terracotta, bicchieri da vino e decanter, tegami e attrezzatura da pasticcera, phon e piastre) i seguenti beni: folletto, TV, lavatrice.
3. affida ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione della Per_1 madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e cureranno, di comune pagina 2 di 4 accordo, l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento della minore, seguendo le sue naturali inclinazioni;
4. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando la stessa vorrà e comunque, compatibilmente con gli impegni e i desideri della medesima e secondo il seguente calendario:
- per due pomeriggi infrasettimanali e a fine settimana alterni;
- le vacanze natalizie potranno essere trascorse dalla figlia ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
- per quanto riguarda le festività pasquali, la madre ed il padre potranno tenere con sé la minore, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi che dovranno ricomprendere, sempre ad anni alterni, il giorno di
Pasqua e Pasquetta;
- durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere con ciascun genitore almeno due settimane, anche consecutive. I relativi periodi andranno comunicati entro il 31 maggio di ogni anno;
5. obbliga il padre a concorrere al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno Per_1
5 di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario e sino all'indipendenza economica della figlia, la somma di €. 400,00, somma da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT;
detta somma verrà corrisposta a far data dall'effettuazione del cambio di residenza della madre a seguito del trasferimento fattivo della Signora presso l'abitazione in via di acquisto;
Pt_1
6. dispone che le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia saranno suddivise al 50% tra i genitori applicandosi per la loro determinazione il Protocollo in uso al Tribunale di Bologna da intendersi integralmente richiamato;
8. dispone che i genitori percepiranno l'importo previsto a titolo di assegno unico nella misura del 50% ciascuno;
9. prende atto che le parti hanno concordato che:
- il Sig. ttribuisca in proprietà alla moglie la propria quota di comproprietà dell'autovettura Pt_2
TG GP641VS, formalmente intestata alla Sig.ra ma acquistata in regime di comunione legale;
Pt_1
- la Sig.ra attribuisca in proprietà al marito la propria quota di comproprietà dei seguenti mezzi Pt_1 (HONDA CR-V TG. EC348MH dell'anno 2010, TG. FO 871156 dell'anno 1998, CP_1 FORD TRANSIT TG. CS595SJ dell'anno 2005, YAHMAHA XT600 TG. BM90354) formalmente intestati al Sig. ma acquistati in regime di comunione legale;
Pt_2 11. dispone che ai figli continuerà a essere garantito l'utilizzo dei mezzi già in loro uso ma formalmente intestati ai genitori;
12. prende atto che i coniugi intendevano provvedere alla definizione di ogni loro rapporto sotto il profilo economico e patrimoniale, attraverso il versamento da parte del Sig. lla Sig.ra Pt_2 Pt_1 della somma di € 15.000,00 a saldo di ogni ulteriore pretesa in relazione allo scioglimento della comunione legale. Detta somma veniva versata entro 3 giorni del deposito del ricorso;
13. prende atto che le residue somme attualmente depositate nel c/c intestato al Sig. engono Pt_2 attribuite integralmente allo stesso rinunciando la Sig.ra alla propria quota;
Pt_1
14. prende atto che le somme attualmente depositate nel c/c intestato alla Sig.ra vengono Pt_1 attribuite integralmente alla stessa rinunciando il Sig. lla propria quota. Pt_2
16. prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere alcuna ulteriore reciproca pretesa economica a titolo di alimenti e/o mantenimento;
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di Faenza (RA) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faenza (RA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
12.2.2025______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12026/2024 promossa da:
, nata l'[...] a [...], residente in [...] Sillaro N. 1646 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angela Tonelli ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso e nel suo Studio in Castel del Rio (BO), Via A. Giovannini N. 16/A
e
, nato il [...] a [...], residente in [...] N. 1646 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parma ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso e nel suo studio in Casalecchio di Reno (BO), Via Giuseppe Parini N. 7
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2 depositato in data 05/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate. Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 1 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e rilevato che le clausole relative al minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti i figli e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai figli e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis, 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata l'[...] a [...] Parte_1
(RA) e , nato il [...] a [...], che hanno contratto matrimonio in data Parte_2
18/09/2005 a Faenza (RA) , matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Faenza
(RA) al n.78, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2005.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente, nel reciproco rispetto;
2.prende atto che le parti hanno concordato che il Sig. imarrà ad abitare nell'abitazione Pt_2 familiare trasferendosi la moglie altrove - entro mesi due dalla data del rogito notarile di compravendita dell'immobile che la stessa è in procinto di acquistare sito in Castel del Rio, già fissato per il 28.10.2024, e comunque entro e non oltre il giorno 31.01.2025. In relazione a detto acquisto, qualora avvenga prima dell'omologa della presente separazione, il Sig. i rende disponibile a Pt_2 partecipare al rogito per rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 179 C.C; la Sig.ra alla data del Pt_1 proprio trasferimento presso altra abitazione, potrà asportare, oltre ai beni personali (tra i quali sono da includere impastatrice, microonde, friggitrice ad aria, corredo della madre, stendi panni e asse da stiro, fontana in terracotta, bicchieri da vino e decanter, tegami e attrezzatura da pasticcera, phon e piastre) i seguenti beni: folletto, TV, lavatrice.
3. affida ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione della Per_1 madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e cureranno, di comune pagina 2 di 4 accordo, l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento della minore, seguendo le sue naturali inclinazioni;
4. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando la stessa vorrà e comunque, compatibilmente con gli impegni e i desideri della medesima e secondo il seguente calendario:
- per due pomeriggi infrasettimanali e a fine settimana alterni;
- le vacanze natalizie potranno essere trascorse dalla figlia ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
- per quanto riguarda le festività pasquali, la madre ed il padre potranno tenere con sé la minore, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi che dovranno ricomprendere, sempre ad anni alterni, il giorno di
Pasqua e Pasquetta;
- durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere con ciascun genitore almeno due settimane, anche consecutive. I relativi periodi andranno comunicati entro il 31 maggio di ogni anno;
5. obbliga il padre a concorrere al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno Per_1
5 di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario e sino all'indipendenza economica della figlia, la somma di €. 400,00, somma da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT;
detta somma verrà corrisposta a far data dall'effettuazione del cambio di residenza della madre a seguito del trasferimento fattivo della Signora presso l'abitazione in via di acquisto;
Pt_1
6. dispone che le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia saranno suddivise al 50% tra i genitori applicandosi per la loro determinazione il Protocollo in uso al Tribunale di Bologna da intendersi integralmente richiamato;
8. dispone che i genitori percepiranno l'importo previsto a titolo di assegno unico nella misura del 50% ciascuno;
9. prende atto che le parti hanno concordato che:
- il Sig. ttribuisca in proprietà alla moglie la propria quota di comproprietà dell'autovettura Pt_2
TG GP641VS, formalmente intestata alla Sig.ra ma acquistata in regime di comunione legale;
Pt_1
- la Sig.ra attribuisca in proprietà al marito la propria quota di comproprietà dei seguenti mezzi Pt_1 (HONDA CR-V TG. EC348MH dell'anno 2010, TG. FO 871156 dell'anno 1998, CP_1 FORD TRANSIT TG. CS595SJ dell'anno 2005, YAHMAHA XT600 TG. BM90354) formalmente intestati al Sig. ma acquistati in regime di comunione legale;
Pt_2 11. dispone che ai figli continuerà a essere garantito l'utilizzo dei mezzi già in loro uso ma formalmente intestati ai genitori;
12. prende atto che i coniugi intendevano provvedere alla definizione di ogni loro rapporto sotto il profilo economico e patrimoniale, attraverso il versamento da parte del Sig. lla Sig.ra Pt_2 Pt_1 della somma di € 15.000,00 a saldo di ogni ulteriore pretesa in relazione allo scioglimento della comunione legale. Detta somma veniva versata entro 3 giorni del deposito del ricorso;
13. prende atto che le residue somme attualmente depositate nel c/c intestato al Sig. engono Pt_2 attribuite integralmente allo stesso rinunciando la Sig.ra alla propria quota;
Pt_1
14. prende atto che le somme attualmente depositate nel c/c intestato alla Sig.ra vengono Pt_1 attribuite integralmente alla stessa rinunciando il Sig. lla propria quota. Pt_2
16. prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere alcuna ulteriore reciproca pretesa economica a titolo di alimenti e/o mantenimento;
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di Faenza (RA) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faenza (RA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
12.2.2025______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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