Sentenza breve 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 25/11/2025, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02613/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01323/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1323 del 2025, proposto dall’avvocato Fabio Massimiliano, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
la Città Metropolitana di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza della Corte d’Appello di Palermo, sez. I, n. 1779/2024, repert. n. 1714/2024, pubblicata il 4.11.2024, relativa al procedimento n. 107/2019, passata in giudicato come da relativa attestazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa EN AR, nessuno presente per parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 29 luglio 2025 e depositato il giorno successivo, l’avvocato Fabio Massimiliano agisce per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1779 del 4 novembre 2024 e dalla precedente sentenza del Tribunale di Palermo n. 4970 del 16 novembre 2018.
2. Con il predetto provvedimento la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla Città Metropolitana di Palermo avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4970 del 16 novembre 2018, ha rideterminato in euro 2.636,60 (come da decreto di correzione di errore materiale cron. 531/2025 del 06.03.2025) il risarcimento del danno patrimoniale, ed in euro 5.265,20 il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall’illegittima occupazione di alcuni fondi, siti in San Mauro Castelverde, di proprietà della ditta Amata S.p.A., di cui l’odierno ricorrente era procuratore.
L’Amministrazione intimata, per quanto ci occupa, è stata anche condannata a pagare le spese di lite distratte in favore dell’odierno ricorrente e liquidate, quanto al primo grado in euro 22.628,00 (di cui 1.241,00 per spese) ed in complessivi € 1.950,00 per le spese del giudizio d’appello, oltre accessori e spese generali come per legge.
3. Parte ricorrente si duole della mancata esecuzione del giudicato nella parte in cui prevedeva la condanna alle spese di lite di primo e secondo grado di giudizio da liquidarsi in suo favore quale difensore antistatario, atteso che la sentenza in parola non è stata impugnata nei termini di legge ed è passata in giudicato, ma la Città Metropolitana di Palermo non vi ha mai dato esecuzione in questi termini.
Conseguentemente, si chiede al Tribunale di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la completa ottemperanza al giudicato, con la nomina di un Commissario ad acta , nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata, della quale è altresì invocata la condanna, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, per l’ingiusto ritardo posto in essere.
4. La Città Metropolitana di Palermo non si è costituita in giudizio e la causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 6 novembre 2025.
5. Il ricorso è fondato nei termini di cui si dirà.
6. Va rilevato anzitutto che parte ricorrente ha documentato (cfr. allegati n. 5 e n. 6 del deposito originale) che il titolo esecutivo è stato notificato al domicilio reale del debitore, in data 11 marzo 2025. Pertanto poiché, come detto, il mezzo di tutela all’esame è stato notificato il 29 luglio 2025, risulta rispettato il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, a mente del quale il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione prima del decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Giova inoltre evidenziare che, nonostante quanto erroneamente dichiarato dalla parte ricorrente (cfr. pag. 3 del ricorso) in ordine all’avvenuta notifica in forma esecutiva della sentenza di appello (che non risulta dalla documentazione in atti), il Collegio rileva che la spedizione del titolo in forma esecutiva non è più condizione necessaria per la proposizione dell’azione d’ottemperanza (cfr. artt. 3, comma 34, lett. e) e 26, comma 2, lett. a), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che hanno modificato gli artt. 475 e 479 c.p.c.)
Osserva inoltre il Collegio che parte ricorrente ha depositato attestazione di passaggio in giudicato della sentenza in epigrafe resa in data 24 luglio 2025 dalla cancelleria della Corte d’Appello di Palermo e che, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo, la Pubblica Amministrazione ha un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi alle sentenze passate in giudicato del Giudice ordinario.
Ritenuto dunque che l’Amministrazione intimata non abbia ottemperato a quanto dovuto, va dichiarato l'obbligo della Città Metropolitana di Palermo di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme, distintamente indicate al paragrafo 2, di cui alle succitate sentenze della Corte d’Appello di Palermo n. 1779 del 4 novembre 2024 e del Tribunale di Palermo n. 4970 del 16 novembre 2018.
7. Sono dovute in questa sede anche le spese relative agli atti accessori alla decisione oggetto di esecuzione, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, se documentate. Al contrario, invece, non sono dovute le spese di precetto ed in generale quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, ma non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore.
8. L’Amministrazione dovrà, quindi, dare esecuzione al provvedimento in epigrafe entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni sessanta, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
9. Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un Commissario ad acta , individuato nel Segretario Generale del Comune di Bagheria affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento in epigrafe, con spese a carico dell’intimata Amministrazione.
10. È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
11. Il Commissario avrà cura di provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
12. Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di condanna dell’amministrazione inadempiente al pagamento della penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e). La sopra richiamata disposizione esclude infatti l’applicazione della cd. “ astreinte ” nel caso in cui la stessa debba ritenersi “ manifestamente iniqua ” ovvero sussistano “ ulteriori ragioni ostative ”.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 25 giugno 2014, n. 15) ha escluso ogni automatismo nel giudizio di applicazione della sanzione, dovendo il giudice tener conto delle circostanze esimenti stabilite dalla norma al fine di mitigarne l'importo o di negarne la stessa applicazione.
Tanto premesso, il Collegio reputa sul punto di dovere confermare l’orientamento già ripetutamente fatto proprio dalla giurisprudenza amministrativa, per cui la recente formazione del titolo e la circostanza che la somma portata ad esecuzione è comunque assistita dagli interessi legali rendono manifestamente iniqua l’invocata applicazione della penalità di mora (cfr. ex multis TAR Reggio Calabria, 26 maggio 2020, n. 377; TAR Palermo, Sez. II, 18 luglio 2022 n. 2300).
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini esposti in motivazione e per l’effetto così provvede:
- ordina alla Città Metropolitana di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, all’uopo assegnando all’Amministrazione stessa il termine per adempiere di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione ovvero, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Bagheria, perché provveda, entro giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico dell’Amministrazione intimata;
- condanna la Città Metropolitana di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese relative agli atti accessori alla decisione oggetto di esecuzione;
- condanna la Città Metropolitana di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in via equitativa in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, ove versato;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, alla Città Metropolitana di Palermo ed al Segretario Generale del Comune di Bagheria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT CI, Presidente FF
AB LL, Referendario
EN AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | NT CI |
IL SEGRETARIO