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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 26/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1456/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modi ca nell a caus a inst aurat a
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. ALONGI Parte_1
ANNALIS A
ri corrente
E
[...]
, Controparte_1
rappresent at o e di feso dall ' AVVOC ATURA DELLO S TATO DI
PALER MO resist ent e
E
Controparte_2
rappresent ato e di feso
[...] dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO resist ent e
OGGETTO: indebito retributi vo
CONC LUS IONI DELLE P ARTI : com e nel verbal e di udi enza e rispettivi atti di fensivi;
all'udienza del 26/02/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c, dando l ett ura del seguent e
DISPOS ITIVO
1 il Giudice del Lavoro, definiti vam ente pronunci ando, disatt esa o assorbit a ogni ult eri ore dom anda, azi one o eccezi one
- rigett a il ri corso e dichi ara l a compensazione dell e s pese di li te
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ri corso deposit ato il 21/ 10/ 2022, ha tra l'altro Parte_1
esposto:
- di ess ere st at a nom inat a docent e di ruolo dell a scuola prim ari a con decorrenza giuridi ca ed economi ca dal 01/ 09/1991 ;
- che con d ecreto del 05/05/201 4, l' Controparte_3
l a coll ocav a fuori ruolo perm anent em ent e per moti vi di sal ute e
[...] per l'effetto veniva adibita a compiti di natura amministrativa;
- di es sere st ata ass ent e per m al atti a dappri ma dal 15.1.2015 al
14.7.2015 e, succes s ivam ent e, in virt ù di plurim e comunicazioni, dal
15.0 1.2016 al 08 .0 8. 2016 e poi dal 21.9.2016 al 2 1.2. 2017;
- che nel peri odo successivo continuava a t rasm ett ere certi fi cazi oni di mal atti a sino a quando, il dirigente scolastico dell'
[...]
con decret o n.1829 del 28.03.2022 , CP_2 CP_2
dichiarava l a ri soluzione del rapporto di lavoro per superam ent o del limite massimo di assenza per malattia ai sensi dell'art.17 quarto comm a del CC NL 29 novem bre 2007 a decorrere dal 21 febbraio 2017 ;
- che con provvedim ent o prot. n.14980 del 31.8.2022 il Minist ero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di
Agrigent o accert ava un credit o erarial e netto di com plessivi euro
113.990,27 s ull a part ita di stipendio n.05654692 int est at a all a ricorrent e , quali assegni i ndebit am ent e percepiti Parte_1
dal 21.2.2017 al 31.3.2022;
- che in precedenza non l e era m ai st at o comuni cato i l superament o del periodo di com porto e che pert ant o, i n buona fede, aveva cont inuato a trasm ett ere l e cert ifi cazioni di mal at tia, senza ri cevere al cuna com uni cazi one ostati va da parte del dat ore di l avoro;
- che il comportam ent o compl essivam ent e assunto dall 'ammini strazione doveva rit eners i sint omati co di un'impli cit a rinunci a all a risoluzione del rapporto di l avoro .
2 Ciò prem ess o i n fatt o, l am entando l a ill egittimit à del licenzi ament o e del decret o di recupero del credit o erari al e, ha convenuto in giudi zio l e amministrazioni in epigrafe formulando le seguenti conclusioni “
Ritenere e di chi arare che l a ri corrent e, Sig. ra ha Parte_1
riscoss o l egitti mamente gli st ipendi successi vi alla dat a del 20/02/2017, attesa l'illegittimità e/o comunque tardività della risoluzione del rapporto di lavor o, che in quest a sede deve di chiararsi null o e/o pri vo di eff etto e/o disappli carsi e/ o comunque considerarsi tanquam non esset, in quanto contrastante con l'implicita rinuncia alla stessa, desumibile dai comportamenti datoriali assunti nel tempo dall'amministrazione e attesa l a buona f ede dell a ri corrent e;
- Rit ener e e dichiarar e pertanto la val idità del periodo lavorati vo in questione ai fini dell'anzianità di servizio;
In subordi ne nell a denegata ipotesi in cui venga riconosciuto l'indebito retributivo a carico del ricorrente, ritenere e dichiarare l'irripetibilità dei ratei di sti pendi o percepi ti, att esa l a buona f ede della ricorrent e ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione .
Si sono cost ituit e i n giudi zi o le ammi nistrazioni resi stent i, l e qual i hanno contest ato l a fondat ezza del ri corso di cui hanno chiest o il rigetto del ri cors o. Per quant o è qui di int eresse, le ammini strazioni hanno i n parti col are dedot to che, dopo i l superament o del periodo di comport o, avvenuto il 21 febbraio 2017, la ri corrente ha comunicat o l'assenza per mal atti a t ramit e cert ifi cat i m edi ci che hanno coperto (sal vi i peri odi di feri e) t utto il periodo int ercorso fi no alla ri sol uzi one del rapport o di lavoro (28 marzo 2022), continuando a percepi re lo sti pendio.
Istruita con documenti, la causa è stata quindi decisa all'odierna udi enza.
Il ri corso è infondat o.
3 I fatti di caus a s ono paci fici: è stat a assent e per Parte_1
mal atti a dapprim a dal 15.1.2015 al 14.7.2015 (180 gi orni), successi vamente dal 15.1.2016 al 08.0 8.2016 (206 gi orni) e poi dal
21.9.2016 al 21.2.2017 (154 giorni ) per un tot al e di 540 giorni corri spondent e a 18 mesi .
In seguito, l a ri corrente t rasm esso certi fi cati di m alattia, tali da coprire l'intero arco temporale dal 21 febbraio 2017 al 28 marzo 2022, allorquando veniva decret at a l a risol uzi one del rapporto di lavoro (cfr. doc.2 mem ori a di costituzione), continuando a percepi re l e retribuzi oni .
Ciò premesso, la ricorrente chiede accertarsi l'inesistenza del credito erariale di € 113.990,27, di cui al decreto n. 1829 del 31.08.2022 (cfr. doc. 6 m emori a) pari all e ret ribuzioni net te percepit e dal 21.2.2017 al 31 marzo 2022.
La regola iuris risolutiva della fattispecie si ricava dall'art. 17 CCNL del
29 novembre 2007 del C ompart o S cuola (pubbli cato in G. U. n. 292 del
17.12.2007), ri chiam ato dall 'amm inist razione convenut a, conosci bil e i n ogni caso ex offi ci o, in quanto afferente a un rapporto di natura pubbl ici sti ca.
La norm a patti zi a dis pone che:
1. Il dipendent e ass ent e per m alatti a ha diritt o all a conservazion e del posto per un peri odo di dici otto m esi. Ai fini della matu razion e del predet to per iodo , s i somman o, all e assenze dovut e all'ulti mo episodio morboso, le as sen ze per mal attia veri fi catesi nel tri ennio precedente .
2. Superat o il peri odo pr evisto dal comma 1, al l avoratore che ne faccia ri chiesta è concess o di assent arsi per un ult eriore periodo di 18 mesi in casi parti colarment e gravi , senza diri tto ad alcun t rattam ento retri buti vo.
3. Pri ma di concedere su ri chi est a del dipendent e l 'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'ammini strazione procede all 'accertamento
4 dell e s ue condiz ioni di salute, per il t ramit e del compet ente organo sanit ario ai sensi dell e vigenti disposizioni , al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assol uta e permanent e ini doneit à fisi ca
a svolger e qualsiasi profi cuo lavoro.
5. Il pers onale docente di chiarato ini doneo all a sua funzione per mot ivi di sal ut e può a domanda essere collocato fuori ruolo e/ o utilizzat o in altri compiti t enuto conto del la sua preparazione culturale e prof essi onale. Tal e utilizz azione è disposta dal Dirett ore regional e sulla base di crit eri defini ti in sede di contratt azione int egrati va nazional e.
4. Super ati i per iodi di conservazion e del post o previ sti dai commi 1 e
2, oppure nel caso che, a s eguit o dell 'accertamento dispost o ai sensi del comma 3, il di pendente si a di chi arat o permanent ement e ini doneo a svol gere qual sias i profi cuo lavoro, l'amministrazion e può procedere, salvo quant o pr evi s to dal su ccessivo comma 5, al la risol uzione del rapporto corris pon dendo al dipenden te l'in dennit à sost itutiva del preavvis o.
6. I per iodi di ass enza per malatti a, salvo qu elli previsti dal comm a 2 del present e ar ticol o, n on interrom pon o l a maturazion e dell'anziani tà di servizi o a tutti gli effetti .
7. Sono fat te sal ve l e vigent i di sposizioni di l egge a tut ela degli aff etti da TBC, nonché quanto pr evist o dall a legge 26 gi ugno 1990, n. 162 e dal
D.P.R. 9 ottobr e 1990, n. 309.
8. Il trat tam ento economico spettant e al dipendente, n el caso di assenza per mal attia nel tri ennio di cui al comm a 1, è il seguent e: intera ret ribuzione fissa mensil e, i vi compresa l a retri buzi one prof essi onale docenti ed il compenso indi vidual e accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denomi nat o, per i primi nove mes i di ass enza.
Nell 'ambit o di t al e periodo per l e mal att ie superiori a 15 gg. lavorati vi
o in caso di ri covero ospedali ero e per i l successi vo peri odo di convalescenza post -ri covero, al di pendent e compet e anche ogni trattamento economi co accessorio a carattere fi sso e conti nuati vo;
b)
90% della r etribuzi one di cui alla lett . a) per i successi vi 3 mesi di assenza;
5 c) 50% della r etribuzione di cui all a l ett . a) per gli ult eriori 6 mesi del peri odo di cons er vaz ione del post o previsto nel comma 1.
[…]
Dal la di sci plina patt izi a sopra ri chi am at a si ri cava, per quanto è qui di interesse, che il lavoratore, assente per un periodo di 18 mesi nell'arco di tre anni dall'ultimo episodio morboso (periodo di comporto), perdurando l a ass enza per m al atti a, non ha dirit to all a retri buzione.
Ed infatti com e agevolm ent e si ri cava dal comm a 8, durant e il tri enni o, il periodo di ass enza per m al atti a è ret ribuito i n m isura via via decres cent e sino ad azzerarsi una volt a raggiunti i 18 m esi di m al atti a;
ciò anche nel cas o in cui il l avoratore ott enga l a conservazione del post o per ulteriori 18 mes i ai s ensi del com m a 2 (provvedimento concessori o assent e nel caso i n esam e).
Ebbene, sull a bas e dell a norma cit at a, paci fici gli el em enti essenzi ali dell a vi cenda, non può che conveni rsi con l a natura indebita dell e ret ri buzioni percepit e dall a ri corrente a parti re dal 21 febbraio 2017, dat a che s egna il superamento del periodo di comport o, poi ché avvenut e in assenza di un titol o cont rattual e gi usti ficativo dell a erogazi one.
Risult a i rril evant e l a prospett at a illegitt imità del li cenzi am ento, chi est a
(solt anto) i ncident er tantum dalla ri corrent e, att eso che l'indebi to ret ri butivo non t rova fondamento giuridico nel li cenzi am ent o (i cui effetti sono ex nunc), ma nell'assenza di un titolo contrattuale legittimante l'erogazione della retribuzione nel periodo successivo al superam ent o del com port o.
Con il provvedimento del 28.3.2022, l'Amministrazione decretava la risol uzione del rapporto e t rasm ett eva il provvedimento alla Ragioneri a
Provinciale dello Stato per gli adempimenti di legge, dando così l'avvio all'it er per i l recupero dell e somm e indebitam ente percepi te dopo il superam ent o del peri odo di com porto.
6 Risultano pertanto sostanzialmente non pertinenti rispetto all'oggetto del giudi zio tutt e le quest ioni poste dall a ri corrente vol ta a dimostrare inci dent er tantum l a ill egitt imit à del licenzi amento quali: l'asseri ta rinuncia dell'amministrazione alla facoltà di recedere dal rapporto, impli cit a nel notevole l ass o di tem po i ntercorso t ra il superam ento del periodo di comporto e il decret o di risoluzione;
la m ancat a comunicazione dell'imminente superamento del comporto (obbligo in ogni cas o non im post o dal CC NL).
In ogni caso, il r ecesso datori al e risul ta legit timo ai sensi dell 'art . 2110
c.c. e 17 CC NL es sendosi verifi cat a l a co ndi zione ( superam ento del com porto) previ sta dall a norma coll etti va. Infondat o è l 'assunto secondo cui l'ammi nist razi one s colasti ca non avrebbe dovuto comput are i gi orni di mal att ia perché dipendenti da causa di servizi o , assunt o sconfessat o dall a st es sa giurisprudenza ri chi am ata dalla ricorrent e (C as s. 5749/ 2019 ) laddove afferma “che l e as senze del l avoratore dovut e ad inf ortunio sul lavoro o a mal attia prof essi onale, i n quanto ri conducibil i al la general e nozione di infortunio o mal attia cont enuta nell 'art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previst o peri odo di conservazione del posto , mentr e, affinchè l 'assenza per mal attia possa essere detratta dal peri odo di comport o, non è suffi ci ent e che la st essa abbi a un'origi ne prof essi onale, ossia meramente connessa alla prest azione lavorati va, ma
è neces sari o che, in relazione ad essa ed alla sua genesi , sussist a una respons abil ità del dator e di l avoro ex art. 2087 c.c. (cfr. Cass.
27.6.2017 n. 15972).
Nel caso di s pe ci e neppure ri sult a prospett at a l a responsabil i tà dat orial e ai sensi dell 'art . 2087 c.c. i n ordi ne alla ori gine professi onale della mal atti a dell a ri corrent e. D a qui l a pi ena com put abili tà dell e assenze ai fini del com porto.
Del pari i rrilevant e risult a che l e assenze per mal att ia si ano dipese dall a causa di s ervi zio già ri conosciut a all a ri corrente (vedasi certifi cati allegati ove risulta flaggato l'apposito spazio).
7 L'articolo 20 del CCNL, in deroga alla disciplina delineata dall'art. 17 in punt o di t rat tam ento ret ributivo del le assenz e per m al atti a, st abi lisce infatti che “Fuor i dei casi previsti nel comma 1 (riguardant i l e assenze dipese da infort unio sul l avoro, ci rcost anza non ri corrent e nel caso in esam e n.d.r.), s e l'assenza è dovuta a malattia ri conosci uta dipendent e da caus a di ser vi zio, al lavoratore spett a l'i nt era ret ribuzione per tutt o il periodo di cons ervazione del posto di cui all 'art. 17, commi 1, 2 e 3.
La norm a è chiara nel riconoscere al l avoratore, assent e per m al atti a dipendent e da causa di s ervi zio, l a intera ret ribuzi one limit atam ent e al periodo di cons ervazione del posto, val e a di re per i primi 18 m esi e, laddove concesso ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del CCNL, per ulteriori 18 m esi , concessi one che nel caso di speci e paci fi cament e non è stat a ri chi est a dalla ricorrente.
Acclarata la sussistenza dell'indebito retributivo, rimane da valutare la questione post a dal la ri corrent e ci rca la irripeti bilit à dell e somm e erogat e.
Deve innanzit utto es sere ri get tat a l a eccezione di prescri zione soll evat a dalla ricorrente, attesa l'applicazione dell'ordinario termine di prescri zi one decennal e ex art. 2946 c.c. (ex multis 28436/2019), senz'altro non decorso alla data di notifica del decreto di accertamento dell'indebito avvenuta nel settembre 2022.
Part e ri corrent e sost iene l a irripeti bilit à dell e som me i n considerazione del l egitt imo affidament o ripost o sull a prosecuzi one del rapporto e del propri o s tat o di buona fede, desum ibil e dal fatt o di avere continuato ad invi are l e comuni cazioni di m al atti a.
A sost egno ri chi am a i pri ncipi della giurisprudenza della Corte Europea
CP_ dei Diritti dell'Uomo (sentenza Casarin c. a dell'11 febbraio 2021) e quelli el aborati dal la giurisprudenza costituzionale e di legit timit à sull'indebito previdenziale.
8 Gli ass unti at torei sono infondati.
Per quanto concerne l'invocata giurisprudenza della Corte EDU, di recent e l a Cort e Cos tituzione (sent. n. 8/ 2023) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzione dell'art. 2033 c.c. per violazione degli art t. 11 e 117 p rimo comma, C ost., quest 'ultimo i n rel azione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU “nella parte i n cui non prevede, per i dipendenti pubblici, l'irripetibilità degli indebiti retributivi laddove le somme si ano stat e percepi te in buona f ede e la condotta dell'Amministrazione datrice di lavoro abbia ingenerato [un] legittimo affidamento del percettore ci rca l a spett anza del la somma percepita».
Nel la s uddett a pronunci a, da intendersi qu ri chi am ata ai sensi dell'art. 118 dis p. att. c.p.c il Gi udi ce dell e Leggi ha i n buona sost anza afferm ato che il legittimo affidamento dell'acci piens non elide il diri tto del solvens all a resti tuzione di quanto indebitam ente versato, m a può semm ai ri levare s ul le concret e m odalit à di recupero delle somm e, ad esempi o cons ent endo il pagamento rat eal e del dovut o . Sott o t al e profil o, va ril evato come già nel Decreto del 31.8.2022 (punto n.3), part e creditri ce offriva all a ri corrente l a possi bilit à di avval ersi di un pi ano rat eal e per il pagam ento dell e somm e accert at e.
Non risultano appl i cabili al caso di speci e i principi el aborati dall a giurisprudenza cos ti tuzi onal e e di l egi t timità in m at eria di indebit o assi stenzial e e previdenzi al e che “i n presenza di situazioni di fat to vari amente arti colat e, ma comunque aventi general ment e come mini mo comune denomi nat ore l a non addebitabil ità al l'accipiens del la erogazi one non dovuta ed una sit uazi one idonea a generare af fidamento” escludono la ri peti bilit à dell 'indebito (ex multi s C ass. 13916/ 2021) , trattandosi di pri nci pi di set tore (cort e Cost. ord. 264/ 2004) , l a cui l a natura speciale non ne consente l'estendibilità alla diversa fattispecie dell'indebito retributivo, soggetta alla regola della piena ripetibilità ai sensi dell'art. 2033 c.c.
9 Nel caso di specie, si appalesa dunque infondata l'eccezione di irripetibil ità dell e somm e indebi tam ent e percepit e , spi egat a dell a ricorrent e.
Considerato che non è i n cont estazione il fat to che la pret esa erari al e si a limitat a all e sol e ret ribuzioni nett e per com e risul tanti dalle certificazioni uniche, senza l'aggiunta di interessi e frutti civili, rimane del t utto irril evant e l a verifi ca dell o st ato di buona fede della ricorrent e, la cui sussistenza, al più, avrebbe avuto l'effetto di limitare i frutti e gli interessi al mom ento della proposi zione dell a dom anda e non gi à si n dal momento di pagamento dell'indebito (ex art, 2033 comma 1 c .c.), somme che nel cas o di speci e non sono st at e ri chiest e.
****
Parimenti infondata è l'ulteriore domanda volta al riconoscimento dell'anzianità di servizio per il periodo successivo al superamento del com porto st ante il chiaro t enore del la norm a cont rattual e di ri ferim ent o
(art.17 comm a 6 CC NL). Tal e norm a infat ti prevede il ri conoscim ento dell'anzianità durante il periodo di malattia, salvo i periodi previsti dal comma 2, cioè l'ulteriore periodo di 18 mesi concesso in aggiunta al periodo di comport o. A f orti ori deve ri tenersi escluso i l ri conoscim ento dell'anzianità di servizio nel caso di specie, in assenza di alcun provvedim ent o concess ori o e i n relazi one a un periodo di m al atti a protrattosi ben oltre cui la normativa contrattuale riconosce l'anzianità.
La peculi arit à della fatt ispecie e l a circost anza che nel decret o di restituzione dell e somm e non risul tano ben espli cit at e le ragioni fondat ive dell a pret esa creditori a , risolvendosi quest e in un mero rinvio al decreto di ri s oluzione del rapporto , i nducono all a i nt egral e com pens azi one dell e spes e di lit e.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così decis o in Sciacca 26/02/ 2025
Il Giudice
Leonardo Modi ca
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modi ca nell a caus a inst aurat a
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. ALONGI Parte_1
ANNALIS A
ri corrente
E
[...]
, Controparte_1
rappresent at o e di feso dall ' AVVOC ATURA DELLO S TATO DI
PALER MO resist ent e
E
Controparte_2
rappresent ato e di feso
[...] dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO resist ent e
OGGETTO: indebito retributi vo
CONC LUS IONI DELLE P ARTI : com e nel verbal e di udi enza e rispettivi atti di fensivi;
all'udienza del 26/02/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c, dando l ett ura del seguent e
DISPOS ITIVO
1 il Giudice del Lavoro, definiti vam ente pronunci ando, disatt esa o assorbit a ogni ult eri ore dom anda, azi one o eccezi one
- rigett a il ri corso e dichi ara l a compensazione dell e s pese di li te
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ri corso deposit ato il 21/ 10/ 2022, ha tra l'altro Parte_1
esposto:
- di ess ere st at a nom inat a docent e di ruolo dell a scuola prim ari a con decorrenza giuridi ca ed economi ca dal 01/ 09/1991 ;
- che con d ecreto del 05/05/201 4, l' Controparte_3
l a coll ocav a fuori ruolo perm anent em ent e per moti vi di sal ute e
[...] per l'effetto veniva adibita a compiti di natura amministrativa;
- di es sere st ata ass ent e per m al atti a dappri ma dal 15.1.2015 al
14.7.2015 e, succes s ivam ent e, in virt ù di plurim e comunicazioni, dal
15.0 1.2016 al 08 .0 8. 2016 e poi dal 21.9.2016 al 2 1.2. 2017;
- che nel peri odo successivo continuava a t rasm ett ere certi fi cazi oni di mal atti a sino a quando, il dirigente scolastico dell'
[...]
con decret o n.1829 del 28.03.2022 , CP_2 CP_2
dichiarava l a ri soluzione del rapporto di lavoro per superam ent o del limite massimo di assenza per malattia ai sensi dell'art.17 quarto comm a del CC NL 29 novem bre 2007 a decorrere dal 21 febbraio 2017 ;
- che con provvedim ent o prot. n.14980 del 31.8.2022 il Minist ero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di
Agrigent o accert ava un credit o erarial e netto di com plessivi euro
113.990,27 s ull a part ita di stipendio n.05654692 int est at a all a ricorrent e , quali assegni i ndebit am ent e percepiti Parte_1
dal 21.2.2017 al 31.3.2022;
- che in precedenza non l e era m ai st at o comuni cato i l superament o del periodo di com porto e che pert ant o, i n buona fede, aveva cont inuato a trasm ett ere l e cert ifi cazioni di mal at tia, senza ri cevere al cuna com uni cazi one ostati va da parte del dat ore di l avoro;
- che il comportam ent o compl essivam ent e assunto dall 'ammini strazione doveva rit eners i sint omati co di un'impli cit a rinunci a all a risoluzione del rapporto di l avoro .
2 Ciò prem ess o i n fatt o, l am entando l a ill egittimit à del licenzi ament o e del decret o di recupero del credit o erari al e, ha convenuto in giudi zio l e amministrazioni in epigrafe formulando le seguenti conclusioni “
Ritenere e di chi arare che l a ri corrent e, Sig. ra ha Parte_1
riscoss o l egitti mamente gli st ipendi successi vi alla dat a del 20/02/2017, attesa l'illegittimità e/o comunque tardività della risoluzione del rapporto di lavor o, che in quest a sede deve di chiararsi null o e/o pri vo di eff etto e/o disappli carsi e/ o comunque considerarsi tanquam non esset, in quanto contrastante con l'implicita rinuncia alla stessa, desumibile dai comportamenti datoriali assunti nel tempo dall'amministrazione e attesa l a buona f ede dell a ri corrent e;
- Rit ener e e dichiarar e pertanto la val idità del periodo lavorati vo in questione ai fini dell'anzianità di servizio;
In subordi ne nell a denegata ipotesi in cui venga riconosciuto l'indebito retributivo a carico del ricorrente, ritenere e dichiarare l'irripetibilità dei ratei di sti pendi o percepi ti, att esa l a buona f ede della ricorrent e ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione .
Si sono cost ituit e i n giudi zi o le ammi nistrazioni resi stent i, l e qual i hanno contest ato l a fondat ezza del ri corso di cui hanno chiest o il rigetto del ri cors o. Per quant o è qui di int eresse, le ammini strazioni hanno i n parti col are dedot to che, dopo i l superament o del periodo di comport o, avvenuto il 21 febbraio 2017, la ri corrente ha comunicat o l'assenza per mal atti a t ramit e cert ifi cat i m edi ci che hanno coperto (sal vi i peri odi di feri e) t utto il periodo int ercorso fi no alla ri sol uzi one del rapport o di lavoro (28 marzo 2022), continuando a percepi re lo sti pendio.
Istruita con documenti, la causa è stata quindi decisa all'odierna udi enza.
Il ri corso è infondat o.
3 I fatti di caus a s ono paci fici: è stat a assent e per Parte_1
mal atti a dapprim a dal 15.1.2015 al 14.7.2015 (180 gi orni), successi vamente dal 15.1.2016 al 08.0 8.2016 (206 gi orni) e poi dal
21.9.2016 al 21.2.2017 (154 giorni ) per un tot al e di 540 giorni corri spondent e a 18 mesi .
In seguito, l a ri corrente t rasm esso certi fi cati di m alattia, tali da coprire l'intero arco temporale dal 21 febbraio 2017 al 28 marzo 2022, allorquando veniva decret at a l a risol uzi one del rapporto di lavoro (cfr. doc.2 mem ori a di costituzione), continuando a percepi re l e retribuzi oni .
Ciò premesso, la ricorrente chiede accertarsi l'inesistenza del credito erariale di € 113.990,27, di cui al decreto n. 1829 del 31.08.2022 (cfr. doc. 6 m emori a) pari all e ret ribuzioni net te percepit e dal 21.2.2017 al 31 marzo 2022.
La regola iuris risolutiva della fattispecie si ricava dall'art. 17 CCNL del
29 novembre 2007 del C ompart o S cuola (pubbli cato in G. U. n. 292 del
17.12.2007), ri chiam ato dall 'amm inist razione convenut a, conosci bil e i n ogni caso ex offi ci o, in quanto afferente a un rapporto di natura pubbl ici sti ca.
La norm a patti zi a dis pone che:
1. Il dipendent e ass ent e per m alatti a ha diritt o all a conservazion e del posto per un peri odo di dici otto m esi. Ai fini della matu razion e del predet to per iodo , s i somman o, all e assenze dovut e all'ulti mo episodio morboso, le as sen ze per mal attia veri fi catesi nel tri ennio precedente .
2. Superat o il peri odo pr evisto dal comma 1, al l avoratore che ne faccia ri chiesta è concess o di assent arsi per un ult eriore periodo di 18 mesi in casi parti colarment e gravi , senza diri tto ad alcun t rattam ento retri buti vo.
3. Pri ma di concedere su ri chi est a del dipendent e l 'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'ammini strazione procede all 'accertamento
4 dell e s ue condiz ioni di salute, per il t ramit e del compet ente organo sanit ario ai sensi dell e vigenti disposizioni , al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assol uta e permanent e ini doneit à fisi ca
a svolger e qualsiasi profi cuo lavoro.
5. Il pers onale docente di chiarato ini doneo all a sua funzione per mot ivi di sal ut e può a domanda essere collocato fuori ruolo e/ o utilizzat o in altri compiti t enuto conto del la sua preparazione culturale e prof essi onale. Tal e utilizz azione è disposta dal Dirett ore regional e sulla base di crit eri defini ti in sede di contratt azione int egrati va nazional e.
4. Super ati i per iodi di conservazion e del post o previ sti dai commi 1 e
2, oppure nel caso che, a s eguit o dell 'accertamento dispost o ai sensi del comma 3, il di pendente si a di chi arat o permanent ement e ini doneo a svol gere qual sias i profi cuo lavoro, l'amministrazion e può procedere, salvo quant o pr evi s to dal su ccessivo comma 5, al la risol uzione del rapporto corris pon dendo al dipenden te l'in dennit à sost itutiva del preavvis o.
6. I per iodi di ass enza per malatti a, salvo qu elli previsti dal comm a 2 del present e ar ticol o, n on interrom pon o l a maturazion e dell'anziani tà di servizi o a tutti gli effetti .
7. Sono fat te sal ve l e vigent i di sposizioni di l egge a tut ela degli aff etti da TBC, nonché quanto pr evist o dall a legge 26 gi ugno 1990, n. 162 e dal
D.P.R. 9 ottobr e 1990, n. 309.
8. Il trat tam ento economico spettant e al dipendente, n el caso di assenza per mal attia nel tri ennio di cui al comm a 1, è il seguent e: intera ret ribuzione fissa mensil e, i vi compresa l a retri buzi one prof essi onale docenti ed il compenso indi vidual e accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denomi nat o, per i primi nove mes i di ass enza.
Nell 'ambit o di t al e periodo per l e mal att ie superiori a 15 gg. lavorati vi
o in caso di ri covero ospedali ero e per i l successi vo peri odo di convalescenza post -ri covero, al di pendent e compet e anche ogni trattamento economi co accessorio a carattere fi sso e conti nuati vo;
b)
90% della r etribuzi one di cui alla lett . a) per i successi vi 3 mesi di assenza;
5 c) 50% della r etribuzione di cui all a l ett . a) per gli ult eriori 6 mesi del peri odo di cons er vaz ione del post o previsto nel comma 1.
[…]
Dal la di sci plina patt izi a sopra ri chi am at a si ri cava, per quanto è qui di interesse, che il lavoratore, assente per un periodo di 18 mesi nell'arco di tre anni dall'ultimo episodio morboso (periodo di comporto), perdurando l a ass enza per m al atti a, non ha dirit to all a retri buzione.
Ed infatti com e agevolm ent e si ri cava dal comm a 8, durant e il tri enni o, il periodo di ass enza per m al atti a è ret ribuito i n m isura via via decres cent e sino ad azzerarsi una volt a raggiunti i 18 m esi di m al atti a;
ciò anche nel cas o in cui il l avoratore ott enga l a conservazione del post o per ulteriori 18 mes i ai s ensi del com m a 2 (provvedimento concessori o assent e nel caso i n esam e).
Ebbene, sull a bas e dell a norma cit at a, paci fici gli el em enti essenzi ali dell a vi cenda, non può che conveni rsi con l a natura indebita dell e ret ri buzioni percepit e dall a ri corrente a parti re dal 21 febbraio 2017, dat a che s egna il superamento del periodo di comport o, poi ché avvenut e in assenza di un titol o cont rattual e gi usti ficativo dell a erogazi one.
Risult a i rril evant e l a prospett at a illegitt imità del li cenzi am ento, chi est a
(solt anto) i ncident er tantum dalla ri corrent e, att eso che l'indebi to ret ri butivo non t rova fondamento giuridico nel li cenzi am ent o (i cui effetti sono ex nunc), ma nell'assenza di un titolo contrattuale legittimante l'erogazione della retribuzione nel periodo successivo al superam ent o del com port o.
Con il provvedimento del 28.3.2022, l'Amministrazione decretava la risol uzione del rapporto e t rasm ett eva il provvedimento alla Ragioneri a
Provinciale dello Stato per gli adempimenti di legge, dando così l'avvio all'it er per i l recupero dell e somm e indebitam ente percepi te dopo il superam ent o del peri odo di com porto.
6 Risultano pertanto sostanzialmente non pertinenti rispetto all'oggetto del giudi zio tutt e le quest ioni poste dall a ri corrente vol ta a dimostrare inci dent er tantum l a ill egitt imit à del licenzi amento quali: l'asseri ta rinuncia dell'amministrazione alla facoltà di recedere dal rapporto, impli cit a nel notevole l ass o di tem po i ntercorso t ra il superam ento del periodo di comporto e il decret o di risoluzione;
la m ancat a comunicazione dell'imminente superamento del comporto (obbligo in ogni cas o non im post o dal CC NL).
In ogni caso, il r ecesso datori al e risul ta legit timo ai sensi dell 'art . 2110
c.c. e 17 CC NL es sendosi verifi cat a l a co ndi zione ( superam ento del com porto) previ sta dall a norma coll etti va. Infondat o è l 'assunto secondo cui l'ammi nist razi one s colasti ca non avrebbe dovuto comput are i gi orni di mal att ia perché dipendenti da causa di servizi o , assunt o sconfessat o dall a st es sa giurisprudenza ri chi am ata dalla ricorrent e (C as s. 5749/ 2019 ) laddove afferma “che l e as senze del l avoratore dovut e ad inf ortunio sul lavoro o a mal attia prof essi onale, i n quanto ri conducibil i al la general e nozione di infortunio o mal attia cont enuta nell 'art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previst o peri odo di conservazione del posto , mentr e, affinchè l 'assenza per mal attia possa essere detratta dal peri odo di comport o, non è suffi ci ent e che la st essa abbi a un'origi ne prof essi onale, ossia meramente connessa alla prest azione lavorati va, ma
è neces sari o che, in relazione ad essa ed alla sua genesi , sussist a una respons abil ità del dator e di l avoro ex art. 2087 c.c. (cfr. Cass.
27.6.2017 n. 15972).
Nel caso di s pe ci e neppure ri sult a prospett at a l a responsabil i tà dat orial e ai sensi dell 'art . 2087 c.c. i n ordi ne alla ori gine professi onale della mal atti a dell a ri corrent e. D a qui l a pi ena com put abili tà dell e assenze ai fini del com porto.
Del pari i rrilevant e risult a che l e assenze per mal att ia si ano dipese dall a causa di s ervi zio già ri conosciut a all a ri corrente (vedasi certifi cati allegati ove risulta flaggato l'apposito spazio).
7 L'articolo 20 del CCNL, in deroga alla disciplina delineata dall'art. 17 in punt o di t rat tam ento ret ributivo del le assenz e per m al atti a, st abi lisce infatti che “Fuor i dei casi previsti nel comma 1 (riguardant i l e assenze dipese da infort unio sul l avoro, ci rcost anza non ri corrent e nel caso in esam e n.d.r.), s e l'assenza è dovuta a malattia ri conosci uta dipendent e da caus a di ser vi zio, al lavoratore spett a l'i nt era ret ribuzione per tutt o il periodo di cons ervazione del posto di cui all 'art. 17, commi 1, 2 e 3.
La norm a è chiara nel riconoscere al l avoratore, assent e per m al atti a dipendent e da causa di s ervi zio, l a intera ret ribuzi one limit atam ent e al periodo di cons ervazione del posto, val e a di re per i primi 18 m esi e, laddove concesso ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del CCNL, per ulteriori 18 m esi , concessi one che nel caso di speci e paci fi cament e non è stat a ri chi est a dalla ricorrente.
Acclarata la sussistenza dell'indebito retributivo, rimane da valutare la questione post a dal la ri corrent e ci rca la irripeti bilit à dell e somm e erogat e.
Deve innanzit utto es sere ri get tat a l a eccezione di prescri zione soll evat a dalla ricorrente, attesa l'applicazione dell'ordinario termine di prescri zi one decennal e ex art. 2946 c.c. (ex multis 28436/2019), senz'altro non decorso alla data di notifica del decreto di accertamento dell'indebito avvenuta nel settembre 2022.
Part e ri corrent e sost iene l a irripeti bilit à dell e som me i n considerazione del l egitt imo affidament o ripost o sull a prosecuzi one del rapporto e del propri o s tat o di buona fede, desum ibil e dal fatt o di avere continuato ad invi are l e comuni cazioni di m al atti a.
A sost egno ri chi am a i pri ncipi della giurisprudenza della Corte Europea
CP_ dei Diritti dell'Uomo (sentenza Casarin c. a dell'11 febbraio 2021) e quelli el aborati dal la giurisprudenza costituzionale e di legit timit à sull'indebito previdenziale.
8 Gli ass unti at torei sono infondati.
Per quanto concerne l'invocata giurisprudenza della Corte EDU, di recent e l a Cort e Cos tituzione (sent. n. 8/ 2023) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzione dell'art. 2033 c.c. per violazione degli art t. 11 e 117 p rimo comma, C ost., quest 'ultimo i n rel azione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU “nella parte i n cui non prevede, per i dipendenti pubblici, l'irripetibilità degli indebiti retributivi laddove le somme si ano stat e percepi te in buona f ede e la condotta dell'Amministrazione datrice di lavoro abbia ingenerato [un] legittimo affidamento del percettore ci rca l a spett anza del la somma percepita».
Nel la s uddett a pronunci a, da intendersi qu ri chi am ata ai sensi dell'art. 118 dis p. att. c.p.c il Gi udi ce dell e Leggi ha i n buona sost anza afferm ato che il legittimo affidamento dell'acci piens non elide il diri tto del solvens all a resti tuzione di quanto indebitam ente versato, m a può semm ai ri levare s ul le concret e m odalit à di recupero delle somm e, ad esempi o cons ent endo il pagamento rat eal e del dovut o . Sott o t al e profil o, va ril evato come già nel Decreto del 31.8.2022 (punto n.3), part e creditri ce offriva all a ri corrente l a possi bilit à di avval ersi di un pi ano rat eal e per il pagam ento dell e somm e accert at e.
Non risultano appl i cabili al caso di speci e i principi el aborati dall a giurisprudenza cos ti tuzi onal e e di l egi t timità in m at eria di indebit o assi stenzial e e previdenzi al e che “i n presenza di situazioni di fat to vari amente arti colat e, ma comunque aventi general ment e come mini mo comune denomi nat ore l a non addebitabil ità al l'accipiens del la erogazi one non dovuta ed una sit uazi one idonea a generare af fidamento” escludono la ri peti bilit à dell 'indebito (ex multi s C ass. 13916/ 2021) , trattandosi di pri nci pi di set tore (cort e Cost. ord. 264/ 2004) , l a cui l a natura speciale non ne consente l'estendibilità alla diversa fattispecie dell'indebito retributivo, soggetta alla regola della piena ripetibilità ai sensi dell'art. 2033 c.c.
9 Nel caso di specie, si appalesa dunque infondata l'eccezione di irripetibil ità dell e somm e indebi tam ent e percepit e , spi egat a dell a ricorrent e.
Considerato che non è i n cont estazione il fat to che la pret esa erari al e si a limitat a all e sol e ret ribuzioni nett e per com e risul tanti dalle certificazioni uniche, senza l'aggiunta di interessi e frutti civili, rimane del t utto irril evant e l a verifi ca dell o st ato di buona fede della ricorrent e, la cui sussistenza, al più, avrebbe avuto l'effetto di limitare i frutti e gli interessi al mom ento della proposi zione dell a dom anda e non gi à si n dal momento di pagamento dell'indebito (ex art, 2033 comma 1 c .c.), somme che nel cas o di speci e non sono st at e ri chiest e.
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Parimenti infondata è l'ulteriore domanda volta al riconoscimento dell'anzianità di servizio per il periodo successivo al superamento del com porto st ante il chiaro t enore del la norm a cont rattual e di ri ferim ent o
(art.17 comm a 6 CC NL). Tal e norm a infat ti prevede il ri conoscim ento dell'anzianità durante il periodo di malattia, salvo i periodi previsti dal comma 2, cioè l'ulteriore periodo di 18 mesi concesso in aggiunta al periodo di comport o. A f orti ori deve ri tenersi escluso i l ri conoscim ento dell'anzianità di servizio nel caso di specie, in assenza di alcun provvedim ent o concess ori o e i n relazi one a un periodo di m al atti a protrattosi ben oltre cui la normativa contrattuale riconosce l'anzianità.
La peculi arit à della fatt ispecie e l a circost anza che nel decret o di restituzione dell e somm e non risul tano ben espli cit at e le ragioni fondat ive dell a pret esa creditori a , risolvendosi quest e in un mero rinvio al decreto di ri s oluzione del rapporto , i nducono all a i nt egral e com pens azi one dell e spes e di lit e.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così decis o in Sciacca 26/02/ 2025
Il Giudice
Leonardo Modi ca
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