Articolo 16 bis della Legge 1 giugno 1977, n. 285
Articolo 17Articolo 16 ter
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26 agosto 1978
Art. 16-bis. (( Le regioni, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 2 ed in relazione a concrete prospettive occupazionali possono organizzare in intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attivita' di formazione professionale che prevedono periodi di formazione sul lavoro presso imprese singole o associate dei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, turistico e dei servizi. Tali intese indicano altresi' le quote, le modalita' e i tempi per l'assunzione dei giovani che conseguano o abbiano conseguito la qualifica, ai sensi dell'articolo 16-quater.
I periodi di formazione non possono eccedere la durata di sei mesi e le imprese debbono impegnare i giovani solo nelle mansioni preventivamente concordate con la regione e per ruoli qualificati.
L'orario di attivita' di formazione professionale non puo' eccedere le quaranta ore settimanali.
I giovani non possono essere adibiti al lavoro con finalita' direttamente produttive salvo che per tempi limitati, da determinare nel programma di addestramento in relazione alle esigenze formative.
Nell'arco dell'attivita' di formazione professionale di cui al primo comma debbono essere organizzati dalla regione, anche mediante convenzione e adeguati incentivi con le imprese, convenienti periodi di formazione teorica in materie il cui insegnamento sia strettamente collegato al conseguimento del ruolo professionale cui la formazione del giovane tende.
Per il periodo di formazione sul lavoro sono estese ai giovani le prestazioni sanitarie dell'assicurazione contro le malattie e le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Per tali prestazioni le regioni stipulano apposite convenzioni con i competenti istituti previdenziali ed assistenziali, anticipando gli oneri relativi.
Le imprese che intendono ammettere i giovani alla formazione sul lavoro debbono darne comunicazione alla regione, che ne accerta la necessaria idoneita' tecnica e ne tiene conto ai fini della predisposizione dei propri piani di attivita'.
I giovani iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, che richiedono di partecipare all'attivita' di formazione sul lavoro prevista dal presente articolo, sono avviati alla attivita' stessa, secondo la graduatoria, dalle competenti sezioni di collocamento.
I giovani che rifiutano l'avviamento all'attivita' di formazione professionale prevista nel presente articolo mantengono la loro iscrizione nella lista))
Entrata in vigore il 26 agosto 1978