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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3074/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3074 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
09.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI RI ZO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Villaricca (NA), al Corso Italia n. 362, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
ME Piccolo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casalnuovo di
Napoli (NA), alla via Cicerone n.15, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 28.07.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Villaricca
(NA) il 23.12.2013, di aver posto fine alla propria convivenza con procedura di negoziazione assistita, e precisando che dalla loro unione era nato un unico figlio, minorenne, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza del 09.10.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il parere favorevole del P.M. espresso in data
17.10.2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione personale ex art. 6 della L 162/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita sottoscritto in data 05.03.2024 e depositato in data
06.03.2024, trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Nord, che l'ha recepito con nulla-osta n. 109/2024 del 20.03.2024; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
“a) Il sig. si obbliga alla corresponsione in favore del figlio minore dell'assegno Pt_2 di mantenimento nella misura di € 300,00 mensili, da corrispondere anticipatamente non oltre il giorno 11 di ciascun mese, a mezzo bonifico. La suddetta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
b) L'assegno unico sarà percepito in misura del 100% dalla sig.ra ; Pt_1
c) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale. Il figlio avrà la propria residenza presso la madre, in Villaricca alla via Giorgio Amendola n. 15 A.
d) il sig. si obbliga, altresì, alla corresponsione degli arretrati dovuti a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento pari ad € 1840,00 in tranches mensili di € 150,00 sempre il giorno 11 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
e) Il sig. , inoltre, parteciperà - nella misura del 50% - alle spese straordinarie Pt_2 relative al figlio, come da Protocollo di Intesa in adozione presso il Tribunale di Napoli
Nord che forma parte integrante del presente accordo;
all'uopo esse parti chiariscono
e concordano espressamente che le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate, ad eccezione di quelle aventi carattere d'urgenza e di quelle che, come previsto nel ridetto Protocollo d'Intesa, non richiedono il preventivo consenso;
concordano, altresì che il , unitamente all'assegno di mantenimento, Pt_2 quindi con le stesse modalità e scadenze, verserà alla il 50% delle seguenti Pt_1 spese straordinarie: spese di danza per € 50,00 oltre al 50% delle spese necessarie per partecipare a stage e campionati sia relativamente alla quota di partecipazione sia relativamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio nonché il 50% delle spese necessarie per il percorso psicologico intrapreso da . Per_1
f) Il padre, lavorando e vivendo fuori Regione, espleterà il proprio diritto di visita ogni volta che rientrerà a Napoli tenendo con sé almeno due giorni consecutivi in Per_1 una settimana ed in ogni caso almeno una volta al mese compatibilmente con gli impegni del figlio e quelli della madre. - Festività natalizie: ad anni alterni il 24 dicembre dalle ore 18,00 all'una di notte del 25; il 26 dicembre e il 1° gennaio dalle ore 10,00 alle ore 20,00; o il 25 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 21,00 e il 31 dicembre dalle ore 18,00 all'una di notte del 1" gennaio;
- Festività pasquali: ad anni 3 alterni o la Domenica di Pasqua dalle ore 10,00 alle ore 20,00 o il Lunedi in Albis dalle ore 10,00 alle ore 20,00; - Ferie estive : una settimana consecutiva ed i periodi andranno concordati tra essi genitori, anno per anno, entro il 30 maggio;
Festività personali dei genitori: con il festeggiato dalle ore 10,00 alle ore 20,00; - Festività personali dei minori: preferibilmente con entrambi i genitori;
in alternativa, ad anni alterni con l'uno o con l'altro in orari da concordare, consentendo comunque ad entrambi i genitori di passare circa due ore con il festeggiato;
g) I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, a consultarsi reciprocamente e tempestivamente relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, che riguardano e riguarderanno il figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle medesime;
p) Visto l'art. 3 lett. B della l. 21/11/1967 n. 1185, così come novellato dall'art.24, l.
3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio.
q) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento e dichiarano di non aver più null'altro a pretendere reciprocamente”.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse del minore;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), contratto in Villaricca (NA) il 23.12.2013 (atto n. 135, C.F._2
Parte II, Serie A, anno 2013);
4 - ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 19.11.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3074 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
09.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI RI ZO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Villaricca (NA), al Corso Italia n. 362, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
ME Piccolo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casalnuovo di
Napoli (NA), alla via Cicerone n.15, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 28.07.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Villaricca
(NA) il 23.12.2013, di aver posto fine alla propria convivenza con procedura di negoziazione assistita, e precisando che dalla loro unione era nato un unico figlio, minorenne, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza del 09.10.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il parere favorevole del P.M. espresso in data
17.10.2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione personale ex art. 6 della L 162/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita sottoscritto in data 05.03.2024 e depositato in data
06.03.2024, trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Nord, che l'ha recepito con nulla-osta n. 109/2024 del 20.03.2024; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
“a) Il sig. si obbliga alla corresponsione in favore del figlio minore dell'assegno Pt_2 di mantenimento nella misura di € 300,00 mensili, da corrispondere anticipatamente non oltre il giorno 11 di ciascun mese, a mezzo bonifico. La suddetta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
b) L'assegno unico sarà percepito in misura del 100% dalla sig.ra ; Pt_1
c) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale. Il figlio avrà la propria residenza presso la madre, in Villaricca alla via Giorgio Amendola n. 15 A.
d) il sig. si obbliga, altresì, alla corresponsione degli arretrati dovuti a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento pari ad € 1840,00 in tranches mensili di € 150,00 sempre il giorno 11 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
e) Il sig. , inoltre, parteciperà - nella misura del 50% - alle spese straordinarie Pt_2 relative al figlio, come da Protocollo di Intesa in adozione presso il Tribunale di Napoli
Nord che forma parte integrante del presente accordo;
all'uopo esse parti chiariscono
e concordano espressamente che le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate, ad eccezione di quelle aventi carattere d'urgenza e di quelle che, come previsto nel ridetto Protocollo d'Intesa, non richiedono il preventivo consenso;
concordano, altresì che il , unitamente all'assegno di mantenimento, Pt_2 quindi con le stesse modalità e scadenze, verserà alla il 50% delle seguenti Pt_1 spese straordinarie: spese di danza per € 50,00 oltre al 50% delle spese necessarie per partecipare a stage e campionati sia relativamente alla quota di partecipazione sia relativamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio nonché il 50% delle spese necessarie per il percorso psicologico intrapreso da . Per_1
f) Il padre, lavorando e vivendo fuori Regione, espleterà il proprio diritto di visita ogni volta che rientrerà a Napoli tenendo con sé almeno due giorni consecutivi in Per_1 una settimana ed in ogni caso almeno una volta al mese compatibilmente con gli impegni del figlio e quelli della madre. - Festività natalizie: ad anni alterni il 24 dicembre dalle ore 18,00 all'una di notte del 25; il 26 dicembre e il 1° gennaio dalle ore 10,00 alle ore 20,00; o il 25 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 21,00 e il 31 dicembre dalle ore 18,00 all'una di notte del 1" gennaio;
- Festività pasquali: ad anni 3 alterni o la Domenica di Pasqua dalle ore 10,00 alle ore 20,00 o il Lunedi in Albis dalle ore 10,00 alle ore 20,00; - Ferie estive : una settimana consecutiva ed i periodi andranno concordati tra essi genitori, anno per anno, entro il 30 maggio;
Festività personali dei genitori: con il festeggiato dalle ore 10,00 alle ore 20,00; - Festività personali dei minori: preferibilmente con entrambi i genitori;
in alternativa, ad anni alterni con l'uno o con l'altro in orari da concordare, consentendo comunque ad entrambi i genitori di passare circa due ore con il festeggiato;
g) I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, a consultarsi reciprocamente e tempestivamente relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, che riguardano e riguarderanno il figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle medesime;
p) Visto l'art. 3 lett. B della l. 21/11/1967 n. 1185, così come novellato dall'art.24, l.
3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio.
q) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento e dichiarano di non aver più null'altro a pretendere reciprocamente”.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse del minore;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), contratto in Villaricca (NA) il 23.12.2013 (atto n. 135, C.F._2
Parte II, Serie A, anno 2013);
4 - ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 19.11.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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