Ordinanza cautelare 23 settembre 2022
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 11/12/2025, n. 4122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4122 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04122/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01415/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1415 del 2022, proposto da
TA CE CA GU, rappresentato e difeso dall'avvocato Vanessa Colnago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Monza e della Brianza e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. MBPQ00/2021/10260 adottato dalla Questura di Monza e Brianza in data 22.6.2022, di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, notificato al sig. CA in data 30.06.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Monza e della Brianza e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. GI HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- in vista dell’udienza straordinaria di smaltimento del 5.12.2025 la Questura di Monza e della Brianza ha evidenziato che l’esponente, nelle more del giudizio, ha ottenuto il rinnovo del titolo di soggiorno in data 20.11.2024;
- la stessa Questura ha concluso nel senso della cessazione della materia del contendere;
- il difensore del ricorrente, presente alla citata udienza del 5.12.2025, ha concordato sulla cessazione della materia del contendere;
- il Tribunale reputa pertanto di dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34 ultimo comma del c.p.a., con integrale compensazione delle spese di lite visti l’andamento della controversia e la natura delle parti coinvolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI HI, Presidente, Estensore
OC Vampa, Primo Referendario
Luca Pavia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI HI |
IL SEGRETARIO