Art. 7.
Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, numero 1316 , ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190 , e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di amministrazione dell'Ente dura in carica un quadriennio. Le elezioni previste alle lettere e) ed f) dell'art. 5 della presente legge si svolgono secondo le modalita' fissate dallo statuto dell'Ente".
Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, numero 1316 , ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190 , e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di amministrazione dell'Ente dura in carica un quadriennio. Le elezioni previste alle lettere e) ed f) dell'art. 5 della presente legge si svolgono secondo le modalita' fissate dallo statuto dell'Ente".