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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 10093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10093 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15043/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15043/2020 R.G. avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Aldo Parte_1 C.F._1
CU ( ), presso lo studio del quale, in Napoli alla Via G. Ribera n. 1, è C.F._2 elettivamente domiciliato
ATTORE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Controparte_1 C.F._3
BE ( ), presso lo studio del quale, in Ischia, via Delle Terme n. 3, è C.F._4 elettivamente domiciliato
CONVENUTO
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_2 C.F._5
Scutiero ( ), presso lo studio del quale, in Napoli, via Domenico Morelli n. 24, C.F._6
è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
, in persona del t. ) e Controparte_3 CP_4 P.IVA_1 [...] in persona del p. t. Controparte_5 Controparte_6
), rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso gli P.IVA_2 uffici della quale, in Napoli, via A. Diaz n. 11, sono elettivamente domiciliati pagina 1 di 13 CONVENUTI
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Napoletano CP_7 C.F._7
( ) presso lo studio del quale, in Monte di Procida (NA), via Torregaveta n. C.F._8
75, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
E in persona del procuratore Controparte_8 Controparte_9 rappresentata e difesa dall'avv. David Maria Marino ( , elettivamente C.F._9 domiciliata in Napoli, via dei Mille n. 40, presso lo studio dell'avv. Elena De Nicola
RZ IA
E in liquidazione e amministrazione giudiziaria ( ), in persona del Controparte_10 P.IVA_3 legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Federica Sandulli
( ), presso lo studio della quale, in Napoli, via Agostino Depretis n. 102, è C.F._10 elettivamente domiciliata
RZ IA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del giorno 1.7.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. “proprietario del risparmio gestito fondo GP OMNIA n. 017096 XY 001, Parte_1 costituito presso (poi RA IA ed ora ) dal Controparte_11 CP_12
Sig. nel lontano 2006 e depositato presso Banca RA” (p. 3 dell'atto Parte_1 introduttivo del presente processo) ha citato in giudizio , , Controparte_1 CP_7 [...]
nonché il Ministero della Giustizia e la Repubblica Italiana nella persona del Presidente CP_2 del Consiglio dei Ministri per sentirli condannare al risarcimento dei danni (da inadempimento contrattuale) derivanti dalle condotte “distrattive” delle quote del fondo sopra meglio identificato.
L'attore ha dedotto che tali quote, con un controvalore di euro 549.701,10 sono state, dapprima, oggetto di sequestro preventivo disposto nel procedimento iscritto innanzi a questo Tribunale con n.
28515/03 RGNR – 29166/04 R. G.I.P e, successivamente, dissequestrate dal Tribunale del riesame su iniziativa di Banca RA s.p.a. che (avendo prestato fideiussione bancaria -n. 26/2006- in favore del a garanzia della concessione n. 36142 rilasciata alla Parte_2 CP_10
pagina 2 di 13 CP_
era titolare di un precedente diritto di pegno sulle medesime quote. Esaurita la funzione di garanzia in favore della banca, in data 21.12.2010 le quote (al tempo aventi un controvalore di euro
625.651,73) sono state oggetto di un nuovo provvedimento di sequestro preventivo e sono state affidate alla custodia di , custode giudiziario della il quale - Controparte_1 Controparte_10 previa autorizzazione- le ha utilizzate per ottenere una fideiussione bancaria a garanzia della concessione AAMS N. 4321 e 3336 della quale era titolare la Precisato che il Controparte_10
Tribunale di Napoli ha, in data 8.11.2013, nominato, in sostituzione del revocato , quale CP_1 amministratore delle società del gruppo ME (e, pertanto, anche di , il dott. Controparte_10
e, in data 5.5.2014, la dott. ssa in aggiunta al (che il CP_7 Controparte_2 CP_7
2.9.2016 ha rinunciato all'incarico) e che tanto il quanto la sono subentrati “sia nelle CP_7 CP_2 posizioni personali di , diventando custodi dei suoi beni ed in ispecie, per quel che Parte_1
Con qui interessa, del fondo sia dell'amministrazione delle società oggetto del sequestro CP_14 penale” (p. 5 dell'atto di citazione) e, ancora, che, con la sentenza in data 12.4.2019 resa nel procedimento avente n. 55937/09 RGNR, questo Tribunale ha assolto , nonché Parte_1 disposto il dissequestro del fondo n. 017096XY001 e la confisca delle società del CP_15 gruppo ME, l'attore ha dedotto che le quote del richiamato fondo (che, al tempo del verbale di dissequestro del 2.8.2020, avevano un controvalore di euro 814.370.47) non sono mai rientrate nella propria disponibilità atteso che le stesse sono state, in realtà, interamente liquidate e la provvista
(pur dovendo -secondo quanto previsto dall'art. 37, co. 3, d. lgs. n. 159/2011- essere trasferita al
Unico Giustizia quale liquidità pertinente al proprio personale patrimonio) messa nella CP_16 disponibilità degli amministratori giudiziari delle società riferibili al e da tali amministratori Pt_1 interamente utilizzate senza alcuna preventiva informazione al titolare del bene. Secondo l'attore le distinte operazioni per effetto delle quali le quote sono state integralmente vendute ed il relativo ricavato impiegato sono “inspiegabili” a maggior ragione considerato che, al tempo, la CP_10 era “un'azienda sotto sequestro e poi posta in liquidazione, di tal ché non poteva intraprendere
[...] alcuna attività imprenditoriale nuova, ma solo liquidare il patrimonio. Pertanto una richiesta di prestazione di garanzia finalizzata allo svolgimento di attività di impresa di una società sotto sequestro e posta in liquidazione è semplicemente illecita, se non dolosa, certamente colposa. A ciò si aggiunga che la società ( e ET) e gli amministratori giudiziari – liquidatori, anziché CP_10 svolgere l'attività d'impresa con il capitale sociale, hanno venduto ed usato i proventi di un bene personale di .” (pp. 7 ed 8 dell'atto di citazione); le medesime condotte -secondo la Parte_1 parte- integrerebbero una distrazione di beni di proprietà del (che avrebbero dovuto confluire Pt_1 nel FUG) impiegati per la gestione delle attività di . Distrazione Parte_3
pagina 3 di 13 perpetrata dall'amministratore giudiziario della il quale, in Controparte_10 Controparte_1 conflitto di interessi (“in quanto, da un lato quale custode dei beni del ha il compito di Pt_1 preservare il relativo patrimonio e, dall'altro, quale amministratore del , vuole coprire CP_10 con i beni di la crisi di liquidità della , in violazione del principio di Parte_1 CP_10 segregazione dei patrimoni sequestrati e della custodia dei beni, come si vedrà appresso” -p. 12 dell'atto di citazione), ha operato oltre i limiti delle autorizzazioni concesse dal Tribunale con provvedimento del 27.12.2010 (che ha autorizzato il custode ad “utilizzare il fondo GP a CP_14 garanzia delle concessioni nn. 4321 e 3336”, ma non, anche, come invece fatto dall' , a CP_1 vendere il fondo ed impiegare il corrispettivo conseguito “per poi garantire la concessione n. 15173 rilasciata il 31.05.2012, diversa da quella indicata dai magistrati”). In particolare, le operazioni di disinvestimento poste in essere dall' avrebbero cagionato “un danno da lucro cessante, pari CP_1 alla differenza tra il valore del fondo alla data del disinvestimento e quello alla data del dissequestro di circa € 188.718,74 (€ 814.370,47 - € 625.651,73), nonché un danno emergente poichè se il custode fosse stato tale, l'intero risparmio gestito di € 814.370,47 doveva essere restituito al momento del dissequestro. Infine la gestione malaccorta della detta società CP_10
, da parte dell'amministratore giudiziario, è sfociata nella messa in liquidazione della stessa
[...] poco dopo l'operazione di cui sopra, il chè ha reso anche impossibile recuperare le somme spese (v. relazione dott. del 03.09.2019” (pp. 12 e 13 dell'atto di citazione). L'attore ha ancora CP_2 allegato che, secondo quanto risulta dalla relazione in data 06.11.19 a firma della dott. ssa , il CP_2 ricavato delle operazioni di vendita delle quote del fondo illegittimamente disposte dall' è CP_1 confluito su un conto corrente intestato alla presso la Tesoreria dello Stato e le Controparte_10 somme del , su iniziativa dell' costituite a garanzia sul medesimo conto corrente, sono Pt_1 CP_1 state svincolate dal , girate su un conto corrente aziendale della e dallo CP_7 Controparte_10 stesso TE impiegate (senza autorizzazione del Tribunale e senza iscrivere in bilancio il debito con il ) per una transazione conclusa con i creditori di Pt_1 Controparte_10
Oltre al danno patrimoniale (da quantificare in euro 814.370,47) il ha pure chiesto la Pt_1 condanna dei convenuti: i) al risarcimento del danno non patrimoniale (quantificabile in euro
200.000,00) “derivante dallo choc della perdita del tutto inaspettata, atteso che le somme dovevano per Legge confluire sul FUG ed essere restituite, a seguito del dissequestro”; ii) al risarcimento del danno non patrimoniale da reato (avendo chiesto l'accertamento, in via incidentale, dei reati tipizzati agli artt. 314 c.p. e 646 c.p.c., nonché di quello di falso in bilancio) da liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. nella misura di euro 100.000,00. Danno cagionato pure dalla mala gestio della che ha determinato l'escussione delle garanzie prestate in favore dei Controparte_10
pagina 4 di 13 ; iii) al danno (quantificabile in euro 200.000,00) derivante dalla mancata Parte_2 disponibilità, al momento del dissequestro, della provvista “per la ripresa della sua vita sociale ed economica e per la ripresa delle sue attività lavorative” con conseguente danno da perdita di chance
(p. 31 dell'atto di citazione); iv) al danno derivante dalla mancata possibilità di definire le pendenze con istituti di credito con conseguente mancato accesso al credito.
, richiesta la (concessa) autorizzazione alla chiamata dei terzi Lloyd's Insurance Controparte_1
Company S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (con la quale ha stipulato assicurazione per la responsabilità civile) e (nell'interesse della quale sono state svolte le Parte_3 attività contestate dal il quale -titolare di quote della medesima società- vanta, nei confronti Pt_1 di un credito per finanziamento soci in conseguenza del disinvestimento delle quote di CP_10 fondo oggetto di lite), eccepita la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. (con particolare riferimento alla mancata indicazione dei mezzi di prova), nonché la prescrizione dell'azione ex art. 2043 c.c. essendo lo stesso cessato dall'ufficio di amministratore giudiziario a far data dal 20 aprile 2012, ha chiesto di rigettare le infondate domande attoree. In particolare, secondo il convenuto, le pagine 626 – 631 del decreto di sequestro del 16 aprile 2009 sono indice del fatto che il Tribunale di Napoli ha ritenuto le quote del fondo GP n. 017096 XY001 “il CP_14 frutto/reimpiego alle attività illecite che all'epoca venivano contestate all'istante” (p. 6 della comparsa di costituzione e risposta) e quindi “comunque riferibili e nella disponibilità delle società cadute in sequestro” (p. 9 della comparsa di costituzione e risposta). Del resto, prosegue la parte, che le quote del fondo in questione fossero nella disponibilità della è confermato Controparte_10 dal fatto (non a caso valorizzato pure da questo Tribunale con il provvedimento del 28.12.2010) che le stesse erano poste “a garanzia delle concessioni AAMS in capo alla e quindi Controparte_10 nella disponibilità e nella sfera patrimoniale della società” (p. 9 della comparsa di costituzione e risposta). Tanto precisato, richiamata l'esistenza di un contratto di Tesoreria accentrata (sulla base del quale è stato più volte richiesto alla ed a ET di eseguire operazioni Controparte_10 finanziarie in favore di altre società del gruppo) che ha fortemente influenzato l'andamento finanziario della prima società, il convenuto ha dedotto di avere sempre (sino alla data di cessazione dall'ufficio di amministratore giudiziario - 20.04.2012) operato nel rispetto dei provvedimenti autorizzativi del Tribunale ed al solo fine di assicurare la prosecuzione delle attività di CP_10
Del resto, la mancata destinabilità delle quote del fondo oggetto di causa al FUG è, secondo la
[...] parte, confermata dall'art. 104bis, co. 1, disp. att. c.p.p. (dal quale emerge che per i beni da destinare al FUG non è prevista la nomina di un amministratore giudiziario) e dai provvedimenti con i quali questo Tribunale ha nominato “come amministratore giudiziario” prima Banca RA s.p.a. e poi pagina 5 di 13 lo stesso (p. 18 della comparsa di costituzione e risposta). Ancora, la richiesta “di CP_1 ampliamento delle fidejussioni già rilasciate” dalla stessa Banca RA s.p.a. a garanzia delle concessioni 3336 e 4321 è stata formulata seguendo lo stesso modus operandi tenuto dall'odierno attore prima del provvedimento di sequestro (fermo restando che la medesima banca non ha CP_1 acconsentito -come invece fatto in passato- la costituzione di pegno sulle quote del ) e, del resto, mediante il provvedimento del 27.12.2010, il Tribunale di Napoli ha autorizzato
“l'amministratore giudiziario della a destinare le disponibilità sui fondi in Controparte_10 sequestro per l'adeguamento delle polizze fideiussorie” fermo restando che della mancata iscrizione a bilancio del credito del non può rispondere l' la cui funzione di amministratore Pt_1 CP_1 giudiziario è cessata prima che fosse dovuta la formazione del bilancio per l'anno 2011.
Il e la Presidenza del Consiglio dei ministri hanno chiesto di rigettare le Controparte_3 domande formulate dal . Ricostruite le vicende che hanno caratterizzato l'amministrazione Pt_1 giudiziaria della e di altre società del medesimo gruppo ed osservato che “l'intero Controparte_10 valore dei fondo di investimento è stato impiegato per la gestione della società” (p. 7 della comparsa di costituzione e risposta), le parti convenute hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva atteso: i) che, come pure statuito dalla Suprema Corte, le responsabilità per inadempimento degli obblighi conseguenti al loro incarico rappresentano delle responsabilità del tutto autonome dei custodi ed amministratori giudiziari (i quali, ai sensi dell'art. 344 c.p.p., operano per conto del giudice al cui controllo sono sottoposti, assumendo tuttavia una responsabilità svincolata da rapporti di dipendenza), “non esistendo tra questi ultimi e le suindicate amministrazioni statali un rapporto di dipendenza, come richiesto dall'articolo 28 della Costituzione, che pone come presupposto dell'estensione di responsabilità l'immedesimazione organica del funzionario” (p. 8 della comparsa di costituzione e risposta); ii) che, in casi come quello oggetto del presente giudizio, i beni sottoposti a sequestro non sono consegnati allo Stato;
iii) che, ove fosse prospettata una responsabilità per l'emissione del provvedimento di sequestro o per le autorizzazioni degli atti del custode, stante la natura giurisdizionale di tali atti, il avrebbe dovuto avvalersi degli ordinari rimedi penalistici Pt_1
(art. 322 c.p.p.) ovvero del rimedio previsto dall'art. 2, co. 1, legge 13 aprile 1988, n. 117 il quale ultimo (stante l'art. 4 della medesima legge) avrebbe dovuto esser esperito avanti al Tribunale di
Roma. In ogni caso, le convenute hanno eccepito la prescrizione del diritto qui azionato (non potendo ritenersi preclusiva all'esercizio della pretesa qui azionata l'efficacia del provvedimento di sequestro “in quanto l'adoperarsi per inoltrare raccomandata con ricevuta di ritorno interruttiva della prescrizione verso l'amministrazione statuale non è impedita dallo “spossessamento” del bene in costanza di sequestro, ed è facoltà del proprietario in quanto tale” -p. 15 della comparsa di pagina 6 di 13 costituzione e risposta) e, nel merito, hanno contestato la sussistenza dei lamentati danni, nonché la relativa quantificazione, “fuorviante ed eccessiva”. ha chiesto di rigettare le domande attoree eccependo preliminarmente: a) Controparte_2
l'inammissibilità delle stesse stante la mancata proposizione di azione di ripetizione dell'indebito nei confronti delle società che hanno beneficiato delle somme dell'odierno attore (in difetto, infatti, il conseguirebbe una indebita locupletazione derivante dal potenziale accoglimento Pt_1 dell'azione risarcitoria e di quella di ripetizione); b) la nullità della citazione per mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto alla base della prospettata responsabilità della medesima (nominata amministratore giudiziario in data -2014- ben successiva a quella in CP_2 cui sarebbe stata integrata la prospettata distrazione delle somme); c) la prescrizione (quinquennale, potendo la domanda formulata nei propri confronti essere qualificata, al più, come domanda ex art. 2043 c.c. o 2395 c.c.) del diritto del SO, non potendo ritenersi tale eccezione infondata in conseguenza della mancata disponibilità del diritto in pendenza del sequestro atteso che il medesimo diritto poteva esser fatto valere, in luogo del soggetto inciso dalla misura cautelare reale, dal nominato custode giudiziario “che è l'unico soggetto non convenuto in giudizio dall'attore e che, invece, avrebbe potuto tutelare eventuali diritti dell'attore (se esistenti)” (p. 6 della comparsa di costituzione e risposta); d) il proprio difetto di legittimazione passiva, sia perchè i fatti asseritamente lesivi sarebbero (nella stessa prospettazione della controparte) stati posti in essere ben prima della propria nomina quale amministratore giudiziario, sia perché la non è mai subentrata nella CP_2 posizione dell' quale custode dei beni del;
e) il difetto di legittimazione attiva CP_1 Pt_1 dell'attore, contestando la parte che “ abbia sottoscritto i fondi di investimento con Parte_1 propria provvista finanziaria” (p. 7 della comparsa di costituzione e risposta). Nel merito, la CP_2 ha pure prospettato l'infondatezza della domanda proposta nei propri confronti non risultando alcuno dei danni lamentati dall'attore (il quale, per trascuratezza, non potrebbe comunque non esserne considerato responsabile ai sensi dell'art. 1227 c.c.) eziologicamente riconducibile a propri comportamenti ed ha chiesto la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Anche ha chiesto il rigetto delle domande attoree eccependo: i) l'inammissibilità CP_7 della domanda (stante il mancato esercizio di azione di ripetizione nei confronti di CP_10
; ii) la nullità dell'atto di citazione, privo di puntuale indicazione degli elementi in fatto ed in
[...] diritto posti alla base della domanda formulata nei propri confronti;
iii) la prescrizione della domanda (da intendersi proposta -nei propri confronti- ai sensi dell'art. 2395 c.c. e, pertanto, soggetta a termine quinquennale di prescrizione); iv) il proprio difetto di legittimazione passiva
(risultando i fatti -asseritamente- illeciti lamentati dall'attore ascrivibili ad altre persone) ed il difetto pagina 7 di 13 di legittimazione attiva del (non avendo lo stesso documentato di aver acquistato, con Pt_1 provvista propria, le quote dei fondi oggetto di causa). Nel merito, il ha pure prospettato CP_7
l'infondatezza della domanda proposta nei propri confronti non potendo alcuno dei danni lamentati dall'attore (il quale, per trascuratezza, non potrebbe comunque non esserne considerato responsabile ai sensi dell'art. 1227 c.c.) essere causalmente ricondotto a propri comportamenti ed ha chiesto la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
La terza chiamata ed in amministrazione giudiziaria, premesso che Parte_3 il sequestro preventivo ex art. 12sexies d. l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito nella l. n. 356/1992) dal quale è stato attinto il “si applica proprio a quei casi in cui gli interessati non sono in Pt_1 grado di giustificare la provenienza “dei beni o delle altre utilità” e che lo stesso attore (il quale, in ogni caso, non ha proposto domanda nei propri confronti) non ha provato di aver acquistato con somme proprie i fondi oggetto di lite, ha chiesto di rigettare le domande formulate (in difetto di indicazione degli elementi di fatto e di diritto che ne dovrebbero costituire il presupposto) dall' nei propri confronti atteso che l'azione di ripetizione risulta formulata in violazione CP_1 dell'art. 81 c.p.c. e che l'azione di “manleva” non può trovare fondamento in un preteso, indebito arricchimento che, in ogni caso, non v'è stato.
(chiamata in causa dall' ) ha, in via principale, aderito alle Controparte_8 CP_1 domande di rigetto della pretesa del e, in subordine, ha eccepito l'inoperatività della garanzia Pt_1 assicurativa per le ragioni illustrate a partire dalla pagina 7 della propria comparsa di costituzione e risposta.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta una prima volta il
19.11.2024 e, a fronte di rimessione della causa sul ruolo, da ultimo il giorno 1.07.2025 allorquando la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. Le domande proposte dall'attore sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate.
2.1. L'eccezione relativa alla pretesa nullità dell'atto di citazione non può essere accolta.
L'atto introduttivo del presente giudizio contiene una adeguata ricostruzione dei fatti alla base della pretesa responsabilità dei convenuti ed una quantomai inequivocabile individuazione della causa petendi (non rilevando -sotto il profilo della nullità della citazione- la mancata produzione, all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio, dei documenti deputati a provare le allegazioni, ben potendo tali documenti essere prodotti -come tra l'altro in concreto accaduto- entro i termini previsti per il deposito delle memorie istruttorie), da rinvenirsi in una pretesa responsabilità contrattuale. pagina 8 di 13 La formulazione di una domanda tesa a far valere (esclusivamente) una responsabilità contrattuale dei convenuti risulta in modo chiaro tanto dall'atto di citazione, quanto dalla memoria dall'attore depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
In particolare, alla pagina 2 dell'atto introduttivo del giudizio, nella parte tesa a delineare l'”oggetto” del -complesso- processo, l'attore ha precisato di intendere “rivendicare” il controvalore del fondo
GP Omnia “agendo per ottenere il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, solidale tra i convenuti”. Nella prima memoria istruttoria il ha (coerentemente con la domanda Pt_1 proposta sin dall'atto di citazione), in relazione a ciascuna delle eccezioni di prescrizione sollevate dai convenuti, ribadito la natura contrattuale della domanda proposta (così, a mero titolo esemplificativo, con riferimento all'eccezione sollevata dalla , l'attore ha osservato che “la CP_2 presente azione è stata qualificata come azione contrattuale, di tal chè ogni eccezione (di prescrizione quinquennale) è infondata in diritto” -p. 5, nonché, in termini, tra le altre, pagine 11 e
27 della medesima memoria) e, quanto alla domanda formulata nei confronti del Controparte_3
e della ha escluso l'eccepita incompetenza di questo
[...] Controparte_5
Tribunale osservando di non aver inteso proporre una domanda risarcitoria per dolo o colpa grave dei magistrati (secondo quanto del resto confermato dal fatto che nei propri atti non è menzionato il nominativo di alcun magistrato), ma di aver inteso far valere una responsabilità dell'amministrazione per fatto dei suoi ausiliari (alla pagina 26 della richiamata memoria si legge che il ha “sostenuto che gli amministratori giudiziari, che sono organi ausiliari della Pt_1 giustizia hanno compiuto atti illeciti. Viene poi sostenuto che sussiste responsabilità solidale tra
l'organo dello Stato che agito è il (sul punto si richiamano le pp. 41 ss. atto Controparte_17 citazione). Sotto tale profilo viene convenuto in giudizio anche come Controparte_3 soggetto funzionalmente e solidalmente responsabile dei fatti addebitati agli amministratori”).
2.2. Infondate (in ragione della natura -esclusivamente- contrattuale della responsabilità qui - esplicitamente- fatta valere) le plurime eccezioni di prescrizione sollevate, in applicazione del criterio della c.d. “ragione più liquida” ritiene questo Giudice di dovere escludere la concreta configurabilità di una responsabilità contrattuale del tipo di quella prospettata dall'attore.
2.2.1. Pur avendo il SO fatto riferimento ad una responsabilità contrattuale delle persone fisiche succedutesi nella funzione di amministratore giudiziario, ritiene questo Giudice che (pacifica la mancata instaurazione tra le parti di un qualsivoglia rapporto contrattuale) l'attore abbia, in realtà, inteso prospettare una responsabilità da c.d. “contatto sociale” (con riferimento alla quale, effettivamente, trova applicazione la disciplina della responsabilità contrattuale).
pagina 9 di 13 Una responsabilità da contatto sociale dei convenuti-persone fisiche non è tuttavia configurabile in relazione alle attività (quali quelle demandate all'amministratore giudiziale) che vanno imputate pur sempre all'ufficio giudiziario nel suo complesso (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 25 settembre 2024,
n. 25698; Cass., sez. 3, sent. 24 maggio 1997, n. 4635). In altri termini, in casi come quello che viene qui in rilievo, il contatto sociale non si realizza tra privato (id est, ) ed ausiliario del Pt_1 tribunale, ma tra privato (id est, ) ed ufficio giudiziario (nei cui confronti va rivolta Pt_1
l'eventuale azione risarcitoria ai sensi della l. n. 117/88- in termini, Cass., sez. 3, sent. 25 settembre
2024, n. 25698). Tanto, almeno, nella misura in cui l'attività dell'ausiliario sia contenuta entro i limiti del legittimo esercizio delle funzioni conferite, essendo invece ben possibile (come ritenuto, tra le altre, dalle due decisioni di legittimità sopra richiamate), in caso di atti in alcun modo riconducibili al legittimo esercizio della funzione, far valere da parte del privato una responsabilità che, in tal caso, sarà tuttavia di (esclusiva) natura extracontrattuale e non, anche, da contatto sociale.
Considerato che, per quanto detto, il ha inteso far valere, esclusivamente, una responsabilità Pt_1 contrattuale non occorre quindi verificare se le plurime contestazioni sollevate dall'attore nei confronti degli amministratori giudiziari siano relative ad attività dai medesimi amministratori poste in essere in palese violazione delle regole disciplinanti la funzione esercitata. La domanda deve piuttosto essere rigettata perché, per quanto detto, non è dato ravvisare contatto sociale tra l'attore e le persone fisiche convenute.
2.2.2. Rigettate, per quanto detto, le domande formulate nei confronti degli amministratori giudiziari, devono essere altresì rigettate le domande proposte nei confronti del Ministero della giustizia e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Come sopra chiarito, nei confronti di tali convenuti il SO ha espressamente escluso di aver proposto una domanda ai sensi della l. n. 117/1988 (il che esime questo Giudice dall'esaminare l'eccezione di incompetenza a riguardo sollevata), avendo invece (si veda, in particolare, la memoria depositata dall'attore ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) inteso far valere una responsabilità per fatto degli ausiliari. I precedenti (Cass., S. U., sent. 16 maggio 2019, n. 13246; Cass., sez. 3, sent. 6 dicembre 1996, n. 10896; Cass., sez. 3, sent. 3 dicembre 1991, n. 12960) dal SO richiamati in citazione e (per relationem), nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. sono infatti relativi ad ipotesi di accertata responsabilità della pubblica amministrazione per fatto dei propri dipendenti. Il conferimento, da parte del Tribunale, di un incarico all'ausiliario non vale, tuttavia, a determinare l'insorgere di alcun rapporto di lavoro e neppure di un rapporto organico tra l'ausiliario e l'amministrazione dovendo (come chiarito da Cass., sez. 3, sent. 25 settembre 2024, n. 25698) la tutela del soggetto asseritamente danneggiato esser fatta valere sulla base della disciplina recata pagina 10 di 13 dalla l. n. 117/88 (della quale, secondo quanto risulta dalla memoria depositata dall'attore ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., il SO ha espressamente inteso non avvalersi).
Ne discende il rigetto (anche) della domanda qui in esame, non potendo essere dichiarata l'incompetenza pur eccepita dall'Avvocatura dello Stato stante, appunto, la natura della domanda proposta dall'attore.
3. Non è possibile accogliere le domande formulate ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. ostandovi, in particolare, la complessità dei fatti oggetto del giudizio, protrattisi per un lungo periodo temporale, nonché l'oggettiva lesione dei diritti patrimoniali dell'attore quale risultante -almeno- dal verbale di dissequestro;
circostanze, queste, che non consentono di ritenere la domanda del SO (pur, per quanto detto, infondata) connotata da quella colpa grave che costituisce requisito soggettivo minimo per l'applicazione della norma da ultimo richiamata (Cass., sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 26435,
Cass., sez. 6-1, ord. 4 settembre 2020, n. 18512, Cass., sez. 1, ord. 15 novembre 2018, n. 29462,
Cass. S. U., sent. 13 settembre 2018, n. 22405).
4.Avuto riguardo all'esito della lite, le spese di c.t.u. (liquidate come da decreto depositato il
24.7.2025) devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico dell'attore.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro
1.000.000,00 (tenuto conto della domanda formulata dall'attore) ridotti delle metà, considerato sia che il presente giudizio è stato definito sulla base di profilo non oggetto di puntuale difesa da parte dei convenuti, sia che -oggettivamente- l'attore ha visto depauperato il proprio patrimonio all'esito del procedimento penale che lo ha riguardato.
Quanto alle spese processuali sostenute dai terzi chiamati ( e Controparte_8
, occorre preliminarmente richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità Controparte_10 secondo la quale, per un verso, “Anche se la domanda principale e quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti di un terzo sono proposte in separati processi, successivamente riuniti,
l'attore soccombente è legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, qualora la chiamata si sia resa necessaria in conseguenza della sua infondata pretesa” (Cass., sez. 3, ord. 3 febbraio 2025, n. 2520)
e, per altro verso, “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo pagina 11 di 13 chiamato” (Cass., sez. 3, ord. 7 marzo 2024, n. 6144). Ebbene, proprio alla luce di tale giurisprudenza, ferma la liquidazione nella misura sopra indicata, le spese sostenute da
[...] devono essere poste a carico del , mentre le spese sostenute da Controparte_8 Pt_1 devono essere poste a carico del chiamante , stante l'arbitrarietà della Controparte_10 CP_1 chiamata del terzo, formulata (anche alla luce delle ragioni alla base del rigetto delle domande attoree) in assenza di un rapporto tra l' e tale da giustificare l'accoglimento CP_1 Controparte_10 della formulata manleva, nonché, nella sostanza, in funzione di una ripetizione dell'indebito richiesta da un soggetto diverso dal titolare delle somme versate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) pone a carico di , in via integrale e definitiva, le spese di c.t.U. liquidate con Parte_1 decreto depositato il 24.7.2025;
3) condanna al pagamento, in favore dell'avv. Carmine BE, difensore Parte_1 distrattario di , delle spese del presente giudizio che liquida in euro Controparte_1
14.596,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i. v. a. come per legge;
4) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_2 presente giudizio che liquida in euro 14.596,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i. v. a. come per legge;
5) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 CP_7 presente giudizio che liquida in euro 14.596,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i. v. a. come per legge;
6) condanna al pagamento, in favore del , in persona Parte_1 Controparte_3
C del p. e della in persona del CP_4 Controparte_5 [...]
p. t., creditori in solido, delle spese del presente giudizio che liquida in Controparte_6 euro 14.596,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i. v. a. come per legge;
7) condanna al pagamento, in favore Lloyd's Insurance Company S.A. Parte_1
Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante p. t., delle spese pagina 12 di 13 del presente giudizio che liquida in euro 14.596,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i. v. a. come per legge;
8) condanna al pagamento, in favore di , in Controparte_1 Parte_3 persona del legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro
14.596,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i. v. a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 5 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott. ssa Ersilia Nardone, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15043/2020 R.G. avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Aldo Parte_1 C.F._1
CU ( ), presso lo studio del quale, in Napoli alla Via G. Ribera n. 1, è C.F._2 elettivamente domiciliato
ATTORE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Controparte_1 C.F._3
BE ( ), presso lo studio del quale, in Ischia, via Delle Terme n. 3, è C.F._4 elettivamente domiciliato
CONVENUTO
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_2 C.F._5
Scutiero ( ), presso lo studio del quale, in Napoli, via Domenico Morelli n. 24, C.F._6
è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
, in persona del t. ) e Controparte_3 CP_4 P.IVA_1 [...] in persona del p. t. Controparte_5 Controparte_6
), rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso gli P.IVA_2 uffici della quale, in Napoli, via A. Diaz n. 11, sono elettivamente domiciliati pagina 1 di 13 CONVENUTI
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Napoletano CP_7 C.F._7
( ) presso lo studio del quale, in Monte di Procida (NA), via Torregaveta n. C.F._8
75, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
E in persona del procuratore Controparte_8 Controparte_9 rappresentata e difesa dall'avv. David Maria Marino ( , elettivamente C.F._9 domiciliata in Napoli, via dei Mille n. 40, presso lo studio dell'avv. Elena De Nicola
RZ IA
E in liquidazione e amministrazione giudiziaria ( ), in persona del Controparte_10 P.IVA_3 legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Federica Sandulli
( ), presso lo studio della quale, in Napoli, via Agostino Depretis n. 102, è C.F._10 elettivamente domiciliata
RZ IA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del giorno 1.7.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. “proprietario del risparmio gestito fondo GP OMNIA n. 017096 XY 001, Parte_1 costituito presso (poi RA IA ed ora ) dal Controparte_11 CP_12
Sig. nel lontano 2006 e depositato presso Banca RA” (p. 3 dell'atto Parte_1 introduttivo del presente processo) ha citato in giudizio , , Controparte_1 CP_7 [...]
nonché il Ministero della Giustizia e la Repubblica Italiana nella persona del Presidente CP_2 del Consiglio dei Ministri per sentirli condannare al risarcimento dei danni (da inadempimento contrattuale) derivanti dalle condotte “distrattive” delle quote del fondo sopra meglio identificato.
L'attore ha dedotto che tali quote, con un controvalore di euro 549.701,10 sono state, dapprima, oggetto di sequestro preventivo disposto nel procedimento iscritto innanzi a questo Tribunale con n.
28515/03 RGNR – 29166/04 R. G.I.P e, successivamente, dissequestrate dal Tribunale del riesame su iniziativa di Banca RA s.p.a. che (avendo prestato fideiussione bancaria -n. 26/2006- in favore del a garanzia della concessione n. 36142 rilasciata alla Parte_2 CP_10
pagina 2 di 13 CP_
era titolare di un precedente diritto di pegno sulle medesime quote. Esaurita la funzione di garanzia in favore della banca, in data 21.12.2010 le quote (al tempo aventi un controvalore di euro
625.651,73) sono state oggetto di un nuovo provvedimento di sequestro preventivo e sono state affidate alla custodia di , custode giudiziario della il quale - Controparte_1 Controparte_10 previa autorizzazione- le ha utilizzate per ottenere una fideiussione bancaria a garanzia della concessione AAMS N. 4321 e 3336 della quale era titolare la Precisato che il Controparte_10
Tribunale di Napoli ha, in data 8.11.2013, nominato, in sostituzione del revocato , quale CP_1 amministratore delle società del gruppo ME (e, pertanto, anche di , il dott. Controparte_10
e, in data 5.5.2014, la dott. ssa in aggiunta al (che il CP_7 Controparte_2 CP_7
2.9.2016 ha rinunciato all'incarico) e che tanto il quanto la sono subentrati “sia nelle CP_7 CP_2 posizioni personali di , diventando custodi dei suoi beni ed in ispecie, per quel che Parte_1
Con qui interessa, del fondo sia dell'amministrazione delle società oggetto del sequestro CP_14 penale” (p. 5 dell'atto di citazione) e, ancora, che, con la sentenza in data 12.4.2019 resa nel procedimento avente n. 55937/09 RGNR, questo Tribunale ha assolto , nonché Parte_1 disposto il dissequestro del fondo n. 017096XY001 e la confisca delle società del CP_15 gruppo ME, l'attore ha dedotto che le quote del richiamato fondo (che, al tempo del verbale di dissequestro del 2.8.2020, avevano un controvalore di euro 814.370.47) non sono mai rientrate nella propria disponibilità atteso che le stesse sono state, in realtà, interamente liquidate e la provvista
(pur dovendo -secondo quanto previsto dall'art. 37, co. 3, d. lgs. n. 159/2011- essere trasferita al
Unico Giustizia quale liquidità pertinente al proprio personale patrimonio) messa nella CP_16 disponibilità degli amministratori giudiziari delle società riferibili al e da tali amministratori Pt_1 interamente utilizzate senza alcuna preventiva informazione al titolare del bene. Secondo l'attore le distinte operazioni per effetto delle quali le quote sono state integralmente vendute ed il relativo ricavato impiegato sono “inspiegabili” a maggior ragione considerato che, al tempo, la CP_10 era “un'azienda sotto sequestro e poi posta in liquidazione, di tal ché non poteva intraprendere
[...] alcuna attività imprenditoriale nuova, ma solo liquidare il patrimonio. Pertanto una richiesta di prestazione di garanzia finalizzata allo svolgimento di attività di impresa di una società sotto sequestro e posta in liquidazione è semplicemente illecita, se non dolosa, certamente colposa. A ciò si aggiunga che la società ( e ET) e gli amministratori giudiziari – liquidatori, anziché CP_10 svolgere l'attività d'impresa con il capitale sociale, hanno venduto ed usato i proventi di un bene personale di .” (pp. 7 ed 8 dell'atto di citazione); le medesime condotte -secondo la Parte_1 parte- integrerebbero una distrazione di beni di proprietà del (che avrebbero dovuto confluire Pt_1 nel FUG) impiegati per la gestione delle attività di . Distrazione Parte_3
pagina 3 di 13 perpetrata dall'amministratore giudiziario della il quale, in Controparte_10 Controparte_1 conflitto di interessi (“in quanto, da un lato quale custode dei beni del ha il compito di Pt_1 preservare il relativo patrimonio e, dall'altro, quale amministratore del , vuole coprire CP_10 con i beni di la crisi di liquidità della , in violazione del principio di Parte_1 CP_10 segregazione dei patrimoni sequestrati e della custodia dei beni, come si vedrà appresso” -p. 12 dell'atto di citazione), ha operato oltre i limiti delle autorizzazioni concesse dal Tribunale con provvedimento del 27.12.2010 (che ha autorizzato il custode ad “utilizzare il fondo GP a CP_14 garanzia delle concessioni nn. 4321 e 3336”, ma non, anche, come invece fatto dall' , a CP_1 vendere il fondo ed impiegare il corrispettivo conseguito “per poi garantire la concessione n. 15173 rilasciata il 31.05.2012, diversa da quella indicata dai magistrati”). In particolare, le operazioni di disinvestimento poste in essere dall' avrebbero cagionato “un danno da lucro cessante, pari CP_1 alla differenza tra il valore del fondo alla data del disinvestimento e quello alla data del dissequestro di circa € 188.718,74 (€ 814.370,47 - € 625.651,73), nonché un danno emergente poichè se il custode fosse stato tale, l'intero risparmio gestito di € 814.370,47 doveva essere restituito al momento del dissequestro. Infine la gestione malaccorta della detta società CP_10
, da parte dell'amministratore giudiziario, è sfociata nella messa in liquidazione della stessa
[...] poco dopo l'operazione di cui sopra, il chè ha reso anche impossibile recuperare le somme spese (v. relazione dott. del 03.09.2019” (pp. 12 e 13 dell'atto di citazione). L'attore ha ancora CP_2 allegato che, secondo quanto risulta dalla relazione in data 06.11.19 a firma della dott. ssa , il CP_2 ricavato delle operazioni di vendita delle quote del fondo illegittimamente disposte dall' è CP_1 confluito su un conto corrente intestato alla presso la Tesoreria dello Stato e le Controparte_10 somme del , su iniziativa dell' costituite a garanzia sul medesimo conto corrente, sono Pt_1 CP_1 state svincolate dal , girate su un conto corrente aziendale della e dallo CP_7 Controparte_10 stesso TE impiegate (senza autorizzazione del Tribunale e senza iscrivere in bilancio il debito con il ) per una transazione conclusa con i creditori di Pt_1 Controparte_10
Oltre al danno patrimoniale (da quantificare in euro 814.370,47) il ha pure chiesto la Pt_1 condanna dei convenuti: i) al risarcimento del danno non patrimoniale (quantificabile in euro
200.000,00) “derivante dallo choc della perdita del tutto inaspettata, atteso che le somme dovevano per Legge confluire sul FUG ed essere restituite, a seguito del dissequestro”; ii) al risarcimento del danno non patrimoniale da reato (avendo chiesto l'accertamento, in via incidentale, dei reati tipizzati agli artt. 314 c.p. e 646 c.p.c., nonché di quello di falso in bilancio) da liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. nella misura di euro 100.000,00. Danno cagionato pure dalla mala gestio della che ha determinato l'escussione delle garanzie prestate in favore dei Controparte_10
pagina 4 di 13 ; iii) al danno (quantificabile in euro 200.000,00) derivante dalla mancata Parte_2 disponibilità, al momento del dissequestro, della provvista “per la ripresa della sua vita sociale ed economica e per la ripresa delle sue attività lavorative” con conseguente danno da perdita di chance
(p. 31 dell'atto di citazione); iv) al danno derivante dalla mancata possibilità di definire le pendenze con istituti di credito con conseguente mancato accesso al credito.
, richiesta la (concessa) autorizzazione alla chiamata dei terzi Lloyd's Insurance Controparte_1
Company S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (con la quale ha stipulato assicurazione per la responsabilità civile) e (nell'interesse della quale sono state svolte le Parte_3 attività contestate dal il quale -titolare di quote della medesima società- vanta, nei confronti Pt_1 di un credito per finanziamento soci in conseguenza del disinvestimento delle quote di CP_10 fondo oggetto di lite), eccepita la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. (con particolare riferimento alla mancata indicazione dei mezzi di prova), nonché la prescrizione dell'azione ex art. 2043 c.c. essendo lo stesso cessato dall'ufficio di amministratore giudiziario a far data dal 20 aprile 2012, ha chiesto di rigettare le infondate domande attoree. In particolare, secondo il convenuto, le pagine 626 – 631 del decreto di sequestro del 16 aprile 2009 sono indice del fatto che il Tribunale di Napoli ha ritenuto le quote del fondo GP n. 017096 XY001 “il CP_14 frutto/reimpiego alle attività illecite che all'epoca venivano contestate all'istante” (p. 6 della comparsa di costituzione e risposta) e quindi “comunque riferibili e nella disponibilità delle società cadute in sequestro” (p. 9 della comparsa di costituzione e risposta). Del resto, prosegue la parte, che le quote del fondo in questione fossero nella disponibilità della è confermato Controparte_10 dal fatto (non a caso valorizzato pure da questo Tribunale con il provvedimento del 28.12.2010) che le stesse erano poste “a garanzia delle concessioni AAMS in capo alla e quindi Controparte_10 nella disponibilità e nella sfera patrimoniale della società” (p. 9 della comparsa di costituzione e risposta). Tanto precisato, richiamata l'esistenza di un contratto di Tesoreria accentrata (sulla base del quale è stato più volte richiesto alla ed a ET di eseguire operazioni Controparte_10 finanziarie in favore di altre società del gruppo) che ha fortemente influenzato l'andamento finanziario della prima società, il convenuto ha dedotto di avere sempre (sino alla data di cessazione dall'ufficio di amministratore giudiziario - 20.04.2012) operato nel rispetto dei provvedimenti autorizzativi del Tribunale ed al solo fine di assicurare la prosecuzione delle attività di CP_10
Del resto, la mancata destinabilità delle quote del fondo oggetto di causa al FUG è, secondo la
[...] parte, confermata dall'art. 104bis, co. 1, disp. att. c.p.p. (dal quale emerge che per i beni da destinare al FUG non è prevista la nomina di un amministratore giudiziario) e dai provvedimenti con i quali questo Tribunale ha nominato “come amministratore giudiziario” prima Banca RA s.p.a. e poi pagina 5 di 13 lo stesso (p. 18 della comparsa di costituzione e risposta). Ancora, la richiesta “di CP_1 ampliamento delle fidejussioni già rilasciate” dalla stessa Banca RA s.p.a. a garanzia delle concessioni 3336 e 4321 è stata formulata seguendo lo stesso modus operandi tenuto dall'odierno attore prima del provvedimento di sequestro (fermo restando che la medesima banca non ha CP_1 acconsentito -come invece fatto in passato- la costituzione di pegno sulle quote del ) e, del resto, mediante il provvedimento del 27.12.2010, il Tribunale di Napoli ha autorizzato
“l'amministratore giudiziario della a destinare le disponibilità sui fondi in Controparte_10 sequestro per l'adeguamento delle polizze fideiussorie” fermo restando che della mancata iscrizione a bilancio del credito del non può rispondere l' la cui funzione di amministratore Pt_1 CP_1 giudiziario è cessata prima che fosse dovuta la formazione del bilancio per l'anno 2011.
Il e la Presidenza del Consiglio dei ministri hanno chiesto di rigettare le Controparte_3 domande formulate dal . Ricostruite le vicende che hanno caratterizzato l'amministrazione Pt_1 giudiziaria della e di altre società del medesimo gruppo ed osservato che “l'intero Controparte_10 valore dei fondo di investimento è stato impiegato per la gestione della società” (p. 7 della comparsa di costituzione e risposta), le parti convenute hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva atteso: i) che, come pure statuito dalla Suprema Corte, le responsabilità per inadempimento degli obblighi conseguenti al loro incarico rappresentano delle responsabilità del tutto autonome dei custodi ed amministratori giudiziari (i quali, ai sensi dell'art. 344 c.p.p., operano per conto del giudice al cui controllo sono sottoposti, assumendo tuttavia una responsabilità svincolata da rapporti di dipendenza), “non esistendo tra questi ultimi e le suindicate amministrazioni statali un rapporto di dipendenza, come richiesto dall'articolo 28 della Costituzione, che pone come presupposto dell'estensione di responsabilità l'immedesimazione organica del funzionario” (p. 8 della comparsa di costituzione e risposta); ii) che, in casi come quello oggetto del presente giudizio, i beni sottoposti a sequestro non sono consegnati allo Stato;
iii) che, ove fosse prospettata una responsabilità per l'emissione del provvedimento di sequestro o per le autorizzazioni degli atti del custode, stante la natura giurisdizionale di tali atti, il avrebbe dovuto avvalersi degli ordinari rimedi penalistici Pt_1
(art. 322 c.p.p.) ovvero del rimedio previsto dall'art. 2, co. 1, legge 13 aprile 1988, n. 117 il quale ultimo (stante l'art. 4 della medesima legge) avrebbe dovuto esser esperito avanti al Tribunale di
Roma. In ogni caso, le convenute hanno eccepito la prescrizione del diritto qui azionato (non potendo ritenersi preclusiva all'esercizio della pretesa qui azionata l'efficacia del provvedimento di sequestro “in quanto l'adoperarsi per inoltrare raccomandata con ricevuta di ritorno interruttiva della prescrizione verso l'amministrazione statuale non è impedita dallo “spossessamento” del bene in costanza di sequestro, ed è facoltà del proprietario in quanto tale” -p. 15 della comparsa di pagina 6 di 13 costituzione e risposta) e, nel merito, hanno contestato la sussistenza dei lamentati danni, nonché la relativa quantificazione, “fuorviante ed eccessiva”. ha chiesto di rigettare le domande attoree eccependo preliminarmente: a) Controparte_2
l'inammissibilità delle stesse stante la mancata proposizione di azione di ripetizione dell'indebito nei confronti delle società che hanno beneficiato delle somme dell'odierno attore (in difetto, infatti, il conseguirebbe una indebita locupletazione derivante dal potenziale accoglimento Pt_1 dell'azione risarcitoria e di quella di ripetizione); b) la nullità della citazione per mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto alla base della prospettata responsabilità della medesima (nominata amministratore giudiziario in data -2014- ben successiva a quella in CP_2 cui sarebbe stata integrata la prospettata distrazione delle somme); c) la prescrizione (quinquennale, potendo la domanda formulata nei propri confronti essere qualificata, al più, come domanda ex art. 2043 c.c. o 2395 c.c.) del diritto del SO, non potendo ritenersi tale eccezione infondata in conseguenza della mancata disponibilità del diritto in pendenza del sequestro atteso che il medesimo diritto poteva esser fatto valere, in luogo del soggetto inciso dalla misura cautelare reale, dal nominato custode giudiziario “che è l'unico soggetto non convenuto in giudizio dall'attore e che, invece, avrebbe potuto tutelare eventuali diritti dell'attore (se esistenti)” (p. 6 della comparsa di costituzione e risposta); d) il proprio difetto di legittimazione passiva, sia perchè i fatti asseritamente lesivi sarebbero (nella stessa prospettazione della controparte) stati posti in essere ben prima della propria nomina quale amministratore giudiziario, sia perché la non è mai subentrata nella CP_2 posizione dell' quale custode dei beni del;
e) il difetto di legittimazione attiva CP_1 Pt_1 dell'attore, contestando la parte che “ abbia sottoscritto i fondi di investimento con Parte_1 propria provvista finanziaria” (p. 7 della comparsa di costituzione e risposta). Nel merito, la CP_2 ha pure prospettato l'infondatezza della domanda proposta nei propri confronti non risultando alcuno dei danni lamentati dall'attore (il quale, per trascuratezza, non potrebbe comunque non esserne considerato responsabile ai sensi dell'art. 1227 c.c.) eziologicamente riconducibile a propri comportamenti ed ha chiesto la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Anche ha chiesto il rigetto delle domande attoree eccependo: i) l'inammissibilità CP_7 della domanda (stante il mancato esercizio di azione di ripetizione nei confronti di CP_10
; ii) la nullità dell'atto di citazione, privo di puntuale indicazione degli elementi in fatto ed in
[...] diritto posti alla base della domanda formulata nei propri confronti;
iii) la prescrizione della domanda (da intendersi proposta -nei propri confronti- ai sensi dell'art. 2395 c.c. e, pertanto, soggetta a termine quinquennale di prescrizione); iv) il proprio difetto di legittimazione passiva
(risultando i fatti -asseritamente- illeciti lamentati dall'attore ascrivibili ad altre persone) ed il difetto pagina 7 di 13 di legittimazione attiva del (non avendo lo stesso documentato di aver acquistato, con Pt_1 provvista propria, le quote dei fondi oggetto di causa). Nel merito, il ha pure prospettato CP_7
l'infondatezza della domanda proposta nei propri confronti non potendo alcuno dei danni lamentati dall'attore (il quale, per trascuratezza, non potrebbe comunque non esserne considerato responsabile ai sensi dell'art. 1227 c.c.) essere causalmente ricondotto a propri comportamenti ed ha chiesto la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
La terza chiamata ed in amministrazione giudiziaria, premesso che Parte_3 il sequestro preventivo ex art. 12sexies d. l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito nella l. n. 356/1992) dal quale è stato attinto il “si applica proprio a quei casi in cui gli interessati non sono in Pt_1 grado di giustificare la provenienza “dei beni o delle altre utilità” e che lo stesso attore (il quale, in ogni caso, non ha proposto domanda nei propri confronti) non ha provato di aver acquistato con somme proprie i fondi oggetto di lite, ha chiesto di rigettare le domande formulate (in difetto di indicazione degli elementi di fatto e di diritto che ne dovrebbero costituire il presupposto) dall' nei propri confronti atteso che l'azione di ripetizione risulta formulata in violazione CP_1 dell'art. 81 c.p.c. e che l'azione di “manleva” non può trovare fondamento in un preteso, indebito arricchimento che, in ogni caso, non v'è stato.
(chiamata in causa dall' ) ha, in via principale, aderito alle Controparte_8 CP_1 domande di rigetto della pretesa del e, in subordine, ha eccepito l'inoperatività della garanzia Pt_1 assicurativa per le ragioni illustrate a partire dalla pagina 7 della propria comparsa di costituzione e risposta.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta una prima volta il
19.11.2024 e, a fronte di rimessione della causa sul ruolo, da ultimo il giorno 1.07.2025 allorquando la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. Le domande proposte dall'attore sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate.
2.1. L'eccezione relativa alla pretesa nullità dell'atto di citazione non può essere accolta.
L'atto introduttivo del presente giudizio contiene una adeguata ricostruzione dei fatti alla base della pretesa responsabilità dei convenuti ed una quantomai inequivocabile individuazione della causa petendi (non rilevando -sotto il profilo della nullità della citazione- la mancata produzione, all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio, dei documenti deputati a provare le allegazioni, ben potendo tali documenti essere prodotti -come tra l'altro in concreto accaduto- entro i termini previsti per il deposito delle memorie istruttorie), da rinvenirsi in una pretesa responsabilità contrattuale. pagina 8 di 13 La formulazione di una domanda tesa a far valere (esclusivamente) una responsabilità contrattuale dei convenuti risulta in modo chiaro tanto dall'atto di citazione, quanto dalla memoria dall'attore depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
In particolare, alla pagina 2 dell'atto introduttivo del giudizio, nella parte tesa a delineare l'”oggetto” del -complesso- processo, l'attore ha precisato di intendere “rivendicare” il controvalore del fondo
GP Omnia “agendo per ottenere il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, solidale tra i convenuti”. Nella prima memoria istruttoria il ha (coerentemente con la domanda Pt_1 proposta sin dall'atto di citazione), in relazione a ciascuna delle eccezioni di prescrizione sollevate dai convenuti, ribadito la natura contrattuale della domanda proposta (così, a mero titolo esemplificativo, con riferimento all'eccezione sollevata dalla , l'attore ha osservato che “la CP_2 presente azione è stata qualificata come azione contrattuale, di tal chè ogni eccezione (di prescrizione quinquennale) è infondata in diritto” -p. 5, nonché, in termini, tra le altre, pagine 11 e
27 della medesima memoria) e, quanto alla domanda formulata nei confronti del Controparte_3
e della ha escluso l'eccepita incompetenza di questo
[...] Controparte_5
Tribunale osservando di non aver inteso proporre una domanda risarcitoria per dolo o colpa grave dei magistrati (secondo quanto del resto confermato dal fatto che nei propri atti non è menzionato il nominativo di alcun magistrato), ma di aver inteso far valere una responsabilità dell'amministrazione per fatto dei suoi ausiliari (alla pagina 26 della richiamata memoria si legge che il ha “sostenuto che gli amministratori giudiziari, che sono organi ausiliari della Pt_1 giustizia hanno compiuto atti illeciti. Viene poi sostenuto che sussiste responsabilità solidale tra
l'organo dello Stato che agito è il (sul punto si richiamano le pp. 41 ss. atto Controparte_17 citazione). Sotto tale profilo viene convenuto in giudizio anche come Controparte_3 soggetto funzionalmente e solidalmente responsabile dei fatti addebitati agli amministratori”).
2.2. Infondate (in ragione della natura -esclusivamente- contrattuale della responsabilità qui - esplicitamente- fatta valere) le plurime eccezioni di prescrizione sollevate, in applicazione del criterio della c.d. “ragione più liquida” ritiene questo Giudice di dovere escludere la concreta configurabilità di una responsabilità contrattuale del tipo di quella prospettata dall'attore.
2.2.1. Pur avendo il SO fatto riferimento ad una responsabilità contrattuale delle persone fisiche succedutesi nella funzione di amministratore giudiziario, ritiene questo Giudice che (pacifica la mancata instaurazione tra le parti di un qualsivoglia rapporto contrattuale) l'attore abbia, in realtà, inteso prospettare una responsabilità da c.d. “contatto sociale” (con riferimento alla quale, effettivamente, trova applicazione la disciplina della responsabilità contrattuale).
pagina 9 di 13 Una responsabilità da contatto sociale dei convenuti-persone fisiche non è tuttavia configurabile in relazione alle attività (quali quelle demandate all'amministratore giudiziale) che vanno imputate pur sempre all'ufficio giudiziario nel suo complesso (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 25 settembre 2024,
n. 25698; Cass., sez. 3, sent. 24 maggio 1997, n. 4635). In altri termini, in casi come quello che viene qui in rilievo, il contatto sociale non si realizza tra privato (id est, ) ed ausiliario del Pt_1 tribunale, ma tra privato (id est, ) ed ufficio giudiziario (nei cui confronti va rivolta Pt_1
l'eventuale azione risarcitoria ai sensi della l. n. 117/88- in termini, Cass., sez. 3, sent. 25 settembre
2024, n. 25698). Tanto, almeno, nella misura in cui l'attività dell'ausiliario sia contenuta entro i limiti del legittimo esercizio delle funzioni conferite, essendo invece ben possibile (come ritenuto, tra le altre, dalle due decisioni di legittimità sopra richiamate), in caso di atti in alcun modo riconducibili al legittimo esercizio della funzione, far valere da parte del privato una responsabilità che, in tal caso, sarà tuttavia di (esclusiva) natura extracontrattuale e non, anche, da contatto sociale.
Considerato che, per quanto detto, il ha inteso far valere, esclusivamente, una responsabilità Pt_1 contrattuale non occorre quindi verificare se le plurime contestazioni sollevate dall'attore nei confronti degli amministratori giudiziari siano relative ad attività dai medesimi amministratori poste in essere in palese violazione delle regole disciplinanti la funzione esercitata. La domanda deve piuttosto essere rigettata perché, per quanto detto, non è dato ravvisare contatto sociale tra l'attore e le persone fisiche convenute.
2.2.2. Rigettate, per quanto detto, le domande formulate nei confronti degli amministratori giudiziari, devono essere altresì rigettate le domande proposte nei confronti del Ministero della giustizia e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Come sopra chiarito, nei confronti di tali convenuti il SO ha espressamente escluso di aver proposto una domanda ai sensi della l. n. 117/1988 (il che esime questo Giudice dall'esaminare l'eccezione di incompetenza a riguardo sollevata), avendo invece (si veda, in particolare, la memoria depositata dall'attore ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) inteso far valere una responsabilità per fatto degli ausiliari. I precedenti (Cass., S. U., sent. 16 maggio 2019, n. 13246; Cass., sez. 3, sent. 6 dicembre 1996, n. 10896; Cass., sez. 3, sent. 3 dicembre 1991, n. 12960) dal SO richiamati in citazione e (per relationem), nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. sono infatti relativi ad ipotesi di accertata responsabilità della pubblica amministrazione per fatto dei propri dipendenti. Il conferimento, da parte del Tribunale, di un incarico all'ausiliario non vale, tuttavia, a determinare l'insorgere di alcun rapporto di lavoro e neppure di un rapporto organico tra l'ausiliario e l'amministrazione dovendo (come chiarito da Cass., sez. 3, sent. 25 settembre 2024, n. 25698) la tutela del soggetto asseritamente danneggiato esser fatta valere sulla base della disciplina recata pagina 10 di 13 dalla l. n. 117/88 (della quale, secondo quanto risulta dalla memoria depositata dall'attore ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., il SO ha espressamente inteso non avvalersi).
Ne discende il rigetto (anche) della domanda qui in esame, non potendo essere dichiarata l'incompetenza pur eccepita dall'Avvocatura dello Stato stante, appunto, la natura della domanda proposta dall'attore.
3. Non è possibile accogliere le domande formulate ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. ostandovi, in particolare, la complessità dei fatti oggetto del giudizio, protrattisi per un lungo periodo temporale, nonché l'oggettiva lesione dei diritti patrimoniali dell'attore quale risultante -almeno- dal verbale di dissequestro;
circostanze, queste, che non consentono di ritenere la domanda del SO (pur, per quanto detto, infondata) connotata da quella colpa grave che costituisce requisito soggettivo minimo per l'applicazione della norma da ultimo richiamata (Cass., sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 26435,
Cass., sez. 6-1, ord. 4 settembre 2020, n. 18512, Cass., sez. 1, ord. 15 novembre 2018, n. 29462,
Cass. S. U., sent. 13 settembre 2018, n. 22405).
4.Avuto riguardo all'esito della lite, le spese di c.t.u. (liquidate come da decreto depositato il
24.7.2025) devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico dell'attore.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro
1.000.000,00 (tenuto conto della domanda formulata dall'attore) ridotti delle metà, considerato sia che il presente giudizio è stato definito sulla base di profilo non oggetto di puntuale difesa da parte dei convenuti, sia che -oggettivamente- l'attore ha visto depauperato il proprio patrimonio all'esito del procedimento penale che lo ha riguardato.
Quanto alle spese processuali sostenute dai terzi chiamati ( e Controparte_8
, occorre preliminarmente richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità Controparte_10 secondo la quale, per un verso, “Anche se la domanda principale e quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti di un terzo sono proposte in separati processi, successivamente riuniti,
l'attore soccombente è legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, qualora la chiamata si sia resa necessaria in conseguenza della sua infondata pretesa” (Cass., sez. 3, ord. 3 febbraio 2025, n. 2520)
e, per altro verso, “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo pagina 11 di 13 chiamato” (Cass., sez. 3, ord. 7 marzo 2024, n. 6144). Ebbene, proprio alla luce di tale giurisprudenza, ferma la liquidazione nella misura sopra indicata, le spese sostenute da
[...] devono essere poste a carico del , mentre le spese sostenute da Controparte_8 Pt_1 devono essere poste a carico del chiamante , stante l'arbitrarietà della Controparte_10 CP_1 chiamata del terzo, formulata (anche alla luce delle ragioni alla base del rigetto delle domande attoree) in assenza di un rapporto tra l' e tale da giustificare l'accoglimento CP_1 Controparte_10 della formulata manleva, nonché, nella sostanza, in funzione di una ripetizione dell'indebito richiesta da un soggetto diverso dal titolare delle somme versate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) pone a carico di , in via integrale e definitiva, le spese di c.t.U. liquidate con Parte_1 decreto depositato il 24.7.2025;
3) condanna al pagamento, in favore dell'avv. Carmine BE, difensore Parte_1 distrattario di , delle spese del presente giudizio che liquida in euro Controparte_1
14.596,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i. v. a. come per legge;
4) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_2 presente giudizio che liquida in euro 14.596,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i. v. a. come per legge;
5) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 CP_7 presente giudizio che liquida in euro 14.596,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i. v. a. come per legge;
6) condanna al pagamento, in favore del , in persona Parte_1 Controparte_3
C del p. e della in persona del CP_4 Controparte_5 [...]
p. t., creditori in solido, delle spese del presente giudizio che liquida in Controparte_6 euro 14.596,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i. v. a. come per legge;
7) condanna al pagamento, in favore Lloyd's Insurance Company S.A. Parte_1
Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante p. t., delle spese pagina 12 di 13 del presente giudizio che liquida in euro 14.596,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i. v. a. come per legge;
8) condanna al pagamento, in favore di , in Controparte_1 Parte_3 persona del legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro
14.596,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i. v. a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 5 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott. ssa Ersilia Nardone, magistrato ordinario in tirocinio.
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