Sentenza 24 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 17 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 10 gennaio 2026
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- 1. Gare al prezzo più basso: la percentuale di sconto non è modificabileRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 9 aprile 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 10/01/2026, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00223/2026REG.PROV.COLL.
N. 03516/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3516 del 2023, proposto da Ministero della Cultura, Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggio Province di Lecce, Brindisi e Taranto, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
LA VI, rappresentata e difesa dagli avvocati Martino Alberto Grimaldi e Francesco Lezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune Di Racale, Unione Jonica Salentina dei Comuni Alliste Melissano Matino Racale Taviano, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 1677/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di LA VI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. AN IP;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalla difesa appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla richiesta di annullamento dei seguenti atti:
- l’Autorizzazione Paesaggistica n. 33 del 31.3.2020, limitatamente alla parte in cui il RUP dell’Unione Jonica Salentina dei Comuni di Alliste Matino Melissano Racale e Taviano ha espresso “parere paesaggistico sfavorevole, in osservanza al parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto giunta nota MIBAC protocollo n. 3169-P del 13.02.2020, con riferimento al fabbricato secondario denominato ‘locale ad uso deposito – autorimessa per cose agricole’, in quanto in contrasto con le prescrizioni dell’art. 45 delle NTA del PPTR Puglia e delle prescrizioni contenute nella scheda PAE0074”,
- la richiamata nota prot. 3169-P del 13.02.2020 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, limitatamente alla parte in cui dispone, “con riferimento al fabbricato secondario denominato ‘locale ad uso deposito – autorimessa per cose agricole’ che l’istanza è improcedibile in quanto in contrasto con le prescrizioni dell'art. 45 del PPTR Puglia e delle prescrizioni contenute nella scheda PAE0074”;
- la nota dell’Unione Jonica Salentina dei Comuni di Alliste Matino Melissano Racale e Taviano prot. 219 del 01.04.2020, con cui sono stati portati a conoscenza dell’interessata i provvedimenti innanzi citati.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al T.a.r. per la Puglia, la signora LA VI ha rappresentato: - di essere proprietaria dell’abitazione e del vano rimessa, insistenti sull’area allibrata in catasto al foglio 3, particella 115 (sub 1 e 2), in località Torre Suda, ricadente nel territorio del Comune di Racale; - di aver presentato istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della L. n. 47/1985 (acquisita al protocollo del Comune di Racale n. 3574 del 21.03.1986) volta ad ottenere la regolarizzazione postuma delle opere eseguite, per una parte, in difformità a quelle autorizzate con licenza di costruzione n. 421/UT del 29.01.1977, per altra parte, in ampliamento e senza autorizzazione; - che l’Unione Jonica Salentina rilasciava l’autorizzazione paesaggistica n. 33 del 31.03.2020 limitatamente alle opere interessanti il fabbricato principale, mentre, per ciò che attiene al solo manufatto secondario (quello denominato ‘locale ad uso deposito-autorimessa per cose agricole’), lo stesso risultava ubicato nell’ambito della fascia dei 300 metri dal mare, sicchè era sottoposto alle prescrizioni dell’art. 45 delle NTA del PPTR Puglia e alle prescrizioni contenute nella Scheda PAE0074, con le quali era in contrasto atteso che ricade su area caratterizzata dalla sovrapposizione di vincoli di cui all’art. 134 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (art. 136 e 142), e pertanto rientra nei casi in cui si applicano tutte le specifiche discipline di tutela e, in caso di contrasto, la più restrittiva (cfr. c. 6 art. 90 delle NTA del PPTR Puglia), come indicato al punto 7-Rif. art. 90 delle ‘Linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015’.
3. Con la sentenza in epigrafe indicata il T.a.r. ha accolto il ricorso dell’interessata, richiamando giurisprudenza propria (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 8 marzo 2022, n. 383) in base alla quale il vincolo di inedificabilità che venga imposto dalle schede PAE con riguardo a zone anche molto estese le quali, pur costiere, e quindi in linea generale meritevoli di tutela, presentino tuttavia situazioni molto diverse tra loro (con tratti di valore eccezionale alternati, a esempio, a tratti ricompresi all’interno dei centri cittadini e ormai da lungo tempo intensamente edificati e antropizzati - oltre che, molto spesso, delimitati negli strumenti urbanistici come zone omogenee di completamento già alla data del 6 settembre 1985), risulta in contrasto con la normativa primaria vigente in materia. Di conseguenza, previa disapplicazione della Scheda di identificazione PAE0074, è stata annullata la nota prot. n. 216 del 1.4.2020, limitatamente alla parte relativa al fabbricato secondario denominato ‘locale ad uso deposito – autorimessa per cose agricole’, fermo l’obbligo dell’Amministrazione di rivalutare in concreto, e nel rispetto dei canoni motivazionali indicati, la compatibilità dell’intervento rispetto agli interessi oggetto di tutela come declinati dal D.M. 26.03.1970.
4. Avverso tale decisione le Amministrazioni sopra indicate hanno proposto il presente giudizio di appello, affidandolo ai motivi che possono essere compendiati nei termini seguenti:
4.1. Error in iudicando : Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 3 della l. 241/90, dell’art. 136 c. 1, lett. c) e d) e art. 142 c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 42/04, del PPTR (Piano paesaggistico territoriale regionale) e delle schede PAE, in quanto, nell’identificazione degli asseriti profili di deficit motivazionale e istruttorio del provvedimento impugnato, il primo giudice non ha conferito corretta lettura ai parametri normativi esplicati dalla Soprintendenza nel provvedimento che riguarda una istanza di condono.
4.2. Error in iudicando : Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione, 7 e 134 del c.p.a., art. 136 c, 1, lett. c) e d) e art. 142 c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 42/04 e del PPTR- Eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dello sconfinamento del sindacato di legittimità da parte del T.a.r. nella sfera del merito amministrativo, con riferimento alla valutazione del merito tecnico-scientifico del parere della Soprintendenza.
4.3. Error in iudicando : Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione, 7 e 134 del c.p.a., art. 136 c.1, lett. c) e d) e art. 142 c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 42/04 e del PPTR. Violazione del limite intrinseco del sindacato giurisdizionale di legittimità in rapporto all’esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Soprintendenza, in quanto il Giudice Amministrativo ha travalicato i limiti del proprio sindacato giurisdizionale di legittimità, esclusivamente esercitabile nei soli ambiti della logicità, coerenza e completezza della valutazione.
4.4. Error in iudicando : Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 79 del PPTR, omessa motivazione da parte del TAR, in quanto, nell’identificazione degli asseriti profili di deficit motivazionale e istruttorio del provvedimento impugnato, il T.a.r. non ha conferito corretta lettura ai parametri normativi esplicati dalla Soprintendenza nel provvedimento.
4.5. La parte appellante ha anche avanzato istanza cautelare.
5. Si è costituita l’appellata contrastando analiticamente il gravame, anche in relazione al profilo cautelare.
6. Con ordinanza n. 1968 del 2023 questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare sul rilievo che dalla pronuncia impugnata non derivava un pregiudizio immediato, grave e irreparabile per le Amministrazioni, chiamate alla rinnovazione del procedimento, sicché la prospettata lesione dell’interesse pubblico tutelato poteva derivare soltanto dall’eventuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
7. Con memoria difensiva depositata il 13.11.2025 la parte appellata ha, in principalità, dedotto l’improcedibilità sopravvenuta dell’appello (in quanto nella vicenda in esame la Sig.ra VI LA aveva nel frattempo ottenuto l’autorizzazione paesaggistica n. 33 del 13.7.2023 nonché il Permesso di Costruire in sanatoria n. 314 del 2.4.2025); in subordine ha insistito per il rigetto dell’appello richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (cfr. sentenze n. 7065/2023, 6937/2023, 7067/2023 e 5482/2024) secondo cui sussiste astratta assentibilità paesaggistica di interventi edilizi da effettuarsi (ovvero effettuati, nel caso si tratti di condono edilizio) all’interno dei “Territori costieri” della Regione Puglia, su aree che alla data del 6.9.1985 erano classificate come zone omogenee di tipo A o B, come sarebbe nella specie.
8. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 16 dicembre 2025.
9. Osserva in principalità il Collegio che, sebbene l’intervenuto rilascio, in favore dell’odierna appellata, dell’autorizzazione paesaggistica integrativa n. 33 del 13.7.2023 nonché del Permesso di Costruire in sanatoria n. 314 del 2.4.2025, parrebbe integrare evenienza tale da far cessare l’interesse delle Amministrazioni appellanti rispetto al presente giudizio, tuttavia l’assenza di specifiche deduzioni al riguardo da parte delle Amministrazioni appellanti, unita all’infondatezza dell’appello, consentono al Collegio di omettere l’esame della detta questione preliminare e affrontare direttamente il merito del giudizio.
10. A quest’ultimo proposito, come correttamente segnalato dalla parte appellata, va evidenziato che la vicenda attiene ad un caso rientrante a pieno titolo nella dibattuta questione dell’inedificabilità (relativa) di lotti ubicati nella fascia dei 300 m. dal mare che alla data del 6 settembre 1985 erano perimetrati negli strumenti urbanistici come zone omogenee “B” e che, tuttavia, ricadono in “aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157” con vincoli provvedimentali ai sensi della L. 1497/1939.
Al riguardo, questo Consiglio ha oramai maturato un orientamento consolidato (cfr. sentenze nn. 7065/2023, 6937/2023, 7067/2023 e 5482/2024) secondo cui sussiste una astratta assentibilità paesaggistica di interventi edilizi da effettuarsi all’interno dei “Territori costieri” della Regione Puglia, su aree che alla data del 6.9.1985 erano classificate come zone omogenee di tipo A o B, previa concreta valutazione dell’intervento.
11. Come sopra accennato, il parere ambientale di cui si discute in causa (l’Autorizzazione Paesaggistica n. 33 del 31.3.2020, limitatamente alla parte di diniego relativo al fabbricato accessorio) è fondato sul richiamo della nota (parimenti impugnata) prot. 3169-P del 13.02.2020 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, nella parte in cui dispone, “con riferimento al fabbricato secondario denominato ‘locale ad uso deposito –autorimessa per cose agricole’ che l’istanza è improcedibile in quanto in contrasto con le prescrizioni dell'art. 45 del PPTR Puglia e delle prescrizioni contenute nella scheda PAE0074”.
12. Sul tema, anche recentemente (cfr., Sez. IV, sentenza n. 5482 del 19 giugno 2024) sono stati ribaditi gli arresti giurisprudenziali con cui questo Consiglio, pur respingendo gli appelli del Ministero, ha corretto ed integrato le argomentazioni esposte dal T.a.r.-(anche) nella sentenza qui impugnata- attraverso una compiuta esegesi del quadro normativo di riferimento nonché della pianificazione paesaggistica vigente nella Regione Puglia (cfr., sentenze nn. 6937, 7065 e 7067 del 2023).
13. Anche nella specie, il terreno su cui ricade l’immobile accessorio in questione è sottoposto a due distinti vincoli: il vincolo ai sensi di legge previsto in generale dall’art. 142comma 1 lettera a) del d. lgs. 42/2002, che riguarda “i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare”, nonché lo specifico vincolo paesaggistico previsto dai citati DD. MM. 26 marzo1970 e 1 agosto 1985, che è un vincolo imposto ai sensi degli artt. 136 comma 1 lettera a) e 157 comma 1 lettera a) dello stesso d. lgs. n. 42/2004.
13.1. Al riguardo si conviene con il Ministero che trattandosi di area soggetta allo specifico vincolo paesaggistico appena citato, alla fattispecie si applica non l’esenzione di cui all’art. 142 comma 2 lettera a) d. lgs. 42/2004, ma la norma di maggior tutela dello stesso art. 142 comma 4.
Precisamente, l’art. 142 comma 2 del d. lgs. 42/2004 esclude dal vincolo ex lege , tra le altre, le aree che al 6 settembre 1985 “erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B”, ipotesi tra le quali (è dato pacifico in causa) rientra il caso dell’area della Sig.ra VI LA, che ricade all’interno di una maglia urbana legittimamente esistente, tipizzata zona B, che si affaccia su strade completamente infrastrutturate ed è finitima a numerose abitazioni.
Tuttavia, il comma 4 dell’art. 142 dispone che: “Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157”, ovvero prevista da specifici vincoli paesaggistici di fonte statale o regionale.
Rilevano in particolare nel caso di specie – oltre ai decreti ministeriali del 1970 e del 1985 - il PPTR della Regione Puglia, e in particolare gli artt. 90, 45 e 79 delle relative NTA, nonché le schede PAE cui ha fatto riferimento la Soprintendenza.
L’art. 45 NTA prevede il divieto generalizzato di realizzare nuove opere edilizie nei territori costieri, così come individuati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 42 del 2004.
L’art. 79 delle NTA, non considerato nel parere impugnato (ma invocato nel ricorso di primo grado), prevede che “Sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del codice, nei termini riportati nelle allegate schede di “identificazione e definizione della specifica disciplina d’uso” dei singoli vincoli, si applicano le seguenti specifiche discipline d’uso, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 90, 95 e 106 delle presenti norme e il rispetto della normativa antisismica: 1.1 la normativa d’uso della sezione C2 della scheda d’ambito, di cui all’art. 37, comma 4, in cui ricade l’immobile o l’area oggetto di vincolo ha valore prescrittivo per i piani e i programmi di competenza degli Enti e dei soggetti pubblici, nonché per tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR; 1.2 le disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate per legge di cui all’art. 142 del Codice e gli ulteriori contesti ricadenti nell’area oggetto di vincolo; 1.3 per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nell’area interessata da dichiarazione di notevole interesse pubblico, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati: a) per i manufatti rurali in pietra a secco: - Elaborato del PPTR 4.4.4 - Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco; b) per i manufatti rurali non in pietra a secco:- Elaborato del PPTR 4.4.6 - Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali; c) per i manufatti pubblici nelle aree naturali protette: - Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette; d) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile: -Elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile; e) per le trasformazioni urbane: - Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi(PUE) - parte II - criteri per perseguire la qualità dell’assetto urbano;- Elaborato del PPTR 4.4.3 - Linee guida per il patto città-campagna; riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane; f) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture: - Elaborato del PPTR 4.4.5 - Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture; g) per la progettazione e localizzazione di aree produttive: - Elaborato del PPTR 4.4.2 - Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate”.
È in base al contenuto di questa norma, e in particolare per effetto dell’inciso “nei termini riportati nelle allegate schede di “identificazione e definizione della specifica disciplina d’uso” dei singoli vincoli” che le schede PAE diventano applicabili ai vari terreni cui si riferiscono.
Deve pertanto ritenersi che la Soprintendenza abbia affermato l’inedificabilità del terreno in questione in virtù dell’art. 79 NTA appena citato (nonché dell’art. 45) e che, nella sostanza, abbia ritenuto vuota di contenuto la norma del comma 3 dell’art. 90 NTA, secondo cui sono applicabili “le esclusioni di cui all’art. 142 co. 2 e 3 del Codice”.
In altre parole, nell’ordine di idee seguito dalla Soprintendenza, questa norma sarebbe mera riproduzione dell’art. 142 comma 2 d. lgs. 42/2004, e starebbe a significare semplicemente che il vincolo ex lege non si applica alle zone classificate come omogenee A e B alla data indicata, salvo però che non vi sia un vincolo specifico, nella specie però esistente.
13.2. Nella specie, il T.a.r. ha superato questo ragionamento disapplicando le schede relative alla fattispecie, alle quali ha riconosciuto natura di regolamento.
Il Collegio, tuttavia, ribadisce l’orientamento di questo Consiglio, secondo cui questa tesi non può essere condivisa poiché travisa la natura giuridica delle schede PAE, le quali contengono previsioni puntuali dettate per singoli ambiti territoriali, sulla base del PPTR, e quindi mancano delle caratteristiche di generalità, astrattezza e innovatività dell’ordinamento, caratteristiche del regolamento.
Il Collegio ritiene però che si possa pervenire allo stesso risultato raggiunto dalla sentenza impugnata, ovvero ad escludere l’indiscriminata inedificabilità del terreno per cui è causa, attraverso un diverso percorso logico, di interpretazione letterale e sistematica delle norme del PPTR sopra citate.
13.3. Al riguardo, vanno richiamate puntualmente le considerazioni svolte nella sentenza n. 6937 del 2023: “ 22. [...] va premesso che ad avviso del Collegio in un sistema come il nostro, che all’art. 42 Cost. riconosce e garantisce la proprietà privata, un vincolo conformativo particolarmente intenso come l’inedificabilità nella sostanza assoluta di cui si ragiona nel caso di specie, anche se in astratto del tutto compatibile con il sistema, va imposto dall’amministrazione in termini chiari ed espliciti, prendendosi la responsabilità, anche politica, della relativa scelta.
23. Che di dubbio interpretativo si possa propriamente parlare, è evidente anzitutto esaminando il testo delle norme come sopra riportato, che è tutt’altro che esplicito sul punto specifico.
24. Si deve poi tener conto di un fatto storico. Una presunta impossibilità di applicazione immediata e diretta delle schede PAE è stata riconosciuta dalla stessa Regione Puglia che ne ha dato atto nella delibera di Giunta 13 giugno 2019 n.1065, acquisita dal Collegio nella causa n.660/2021 R.G di identico oggetto, nella quale si legge: “l’art. 79 delle NTA del PPTR non riporta nell’elenco di cui al comma 1,tra le specifiche discipline d’uso da applicare sugli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, il chiaro ed inequivocabile richiamo alla disciplina d’uso contenuta nelle “schede di identificazione e definizione della specifica disciplina d’uso dei singoli vincoli” cosiddette PAE”. Su questa base, la delibera 1065/2019 ha in sintesi proposto di costituire una “cabina di monitoraggio” – che peraltro non consta sia stata attivata- per la revisione del PPTR, con l’intento, fra l’altro, di rendere esplicitamente vincolanti le schede PAE, sul presupposto logico che esse attualmente non lo siano.
25. Ciò posto, del sistema di norme del PPTR citate è possibile un’interpretazione diversa da quelle sin qui esposte, la quale ritiene che l’art.90 comma 3 NTA non sia privo di contenuto, come si è detto, ma abbia invece un significato ben preciso: quello di escludere le aree di cui all’art. 142 comma 2 d. lgs. 42/2004, ovvero, come si precisa ancora una volta, quelle classificate come zone omogenee A e B alla data indicata, dall’applicazione meccanica del sistema del PPTR stesso. Si tratta di lettura senz’altro astrattamente possibile, perché coerente con il principio logico, prima che giuridico, secondo il quale una norma va interpretata nel senso in cui essa abbia qualche effetto, piuttosto che nel senso in cui non ne abbia alcuno.
26. Posta questa interpretazione del comma 3 dell’art. 90, l’inciso contenuto nell’art. 79 NTA - per cui la disciplina per esso prevista, comprendente anche le schede PAE, vale “fatto salvo” quanto previsto dall’art. 90 stesso- starebbe a significare che le esclusioni da esso disposte, come sopra ricostruite, si applicano anche alle schede PAE, ovvero che esse non sono direttamente applicabili alle aree classificate come A e B.
27. Nell’incertezza fra le due interpretazioni possibili, più o meno restrittiva, ad avviso del Collegio va allora scelta l’interpretazione che conduce al risultato più liberale, ovvero quella appena esposta, che riassumendo esclude un meccanico vincolo di inedificabilità per aree estese e comporta, in positivo, che le aree classificate come zone omogenee A ovvero B al 6 settembre 1985 sfuggano alla previsione generale di inedificabilità prevista dalla scheda PAE che le comprenda.
28. Ciò non significa, come è evidente, consentire un’edificazione indiscriminata, perché si tratta pur sempre di aree vincolate con i relativi decreti ministeriali, in cui per intervenire è richiesta comunque l’autorizzazione paesaggistica, e quindi una congrua tutela non manca [...]” .
13.4. Così ricostruito il significato della disciplina applicabile alla fattispecie in esame, va poi condiviso l’ulteriore rilievo del T.a.r., secondo cui la Soprintendenza ha, in definitiva, operato una valutazione in astratto, “opponendo la disciplina vincolistica in senso aprioristico e necessitato, quale ostacolo assoluto rispetto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, laddove avrebbe dovuto verificare se, in concreto, l’immobile in questione arrecasse effettivamente un pregiudizio ai valori oggetto di tutela tenuto conto delle sue dimensioni, delle relative peculiarità costruttive, della interazione con i coni visuali e con la visione panoramica d’insieme”.
Ed in tal senso il primo giudice ha correttamente fatto salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione in ordine alla valutazione della compatibilità dell’intervento rispetto agli interessi oggetto di tutela, come declinati nei decreti ministeriali di riferimento.
14. Per quanto fino ad ora argomentato, trattati congiuntamente tutti i motivi di appello prima descritti, l’impugnazione va respinta.
14.1. Né a diverse conclusioni porta il fatto, pure valorizzato dal Ministero appellante, che il parere di specie sia stato reso nell’ambito di una procedura di condono piuttosto che rispetto ad una nuova edificazione (fattispecie, quest’ultima, in cui si inscrivevano tutte le vicende che facevano da sfondo ai contenziosi definiti da questo Consiglio nel senso sopra riportato).
14.1.1. Invero, come riconosciuto anche dall’appellante, il fatto che il parere si inseriva in procedura di condono (e, dunque, che si riferiva a costruzione già esistente quando è subentrata la vestizione del D.M. 26.03.1970 con il PPTR e la SCHEDA PAE PAE0074), e non atteneva a nuova costruzione, comporta anche la necessità di ricordare quanto affermato da questo Consiglio di Stato (cfr., tra le tante, Sez. VI, n. 231/2014) a proposito del fatto che, quando si tratta di condono ex lege 47/1985, le valutazioni che deve fare la Soprintendenza non devono essere espresse come se si trattasse di costruzione ex novo applicando “draconianamente” le norme di inedificabilità dei territori costieri, bensì facendo una valutazione di compatibilità paesaggistica rispetto allo specifico contesto e ai valori del vincolo.
14.1.2. Mentre nella specie la Soprintendenza, nell’esaminare la domanda di condono della parte privata, pare aver operato una valutazione di tipo strettamente formale, trattando tale domanda alla stregua di una ordinaria richiesta di rilascio di titolo abilitativo ex novo, atteso che nel relativo provvedimento non si scorgono valutazioni strettamente attinenti al fatto che l’oggetto della valutazione paesaggistica è un condono edilizio ai sensi della L. n. 47/1985; talché nessuna valutazione è stata operata dalla Soprintendenza con riferimento alla disciplina di tale provvedimento normativo, e dunque di rango primario e, nello specifico, agli artt. 32 e 33 di cui alla legge medesima.
15. Ne consegue la conferma della sentenza impugnata, la cui motivazione deve però essere integrata e corretta nei sensi sopra esposti.
16. La novità della questione, nel momento in cui l’appello è stato proposto, e la complessità della stessa, giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB ZA, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
AN IP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IP | OB ZA |
IL SEGRETARIO