CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 279/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1668/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Ispica - Corso Umberto I 45 97014 Ispica RG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230019271214000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 9.7.2025 al comune di Ispica (RG) e all'Agenzia delle Entrate Riscossione, successivamente depositato telematicamente presso questa Corte il 6.8.2025, la sig.ra Ricorrente_1 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, giusta procura allegata, dal dott. Difensore_1, presso il cui studio in Pozzallo, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n° 29720230019271214000, notificata il 24.6.2025, portante un carico di € 234,80, a titolo di
TARI, anno 2016, Comune di Ispica, oltre interessi, sanzioni e diritti di notifica.
La ricorrente eccepiva la decadenza quinquennale ex art. 25 del D.P.R. n° 602/1973.
Chiedeva, pertanto, alla Corte previa sospensione della cartella impugnata, di annullarla con vittoria di spese e onorari.
Con controdeduzioni depositate il 13.1.2026 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dell'Avv. Nominativo_1 n.q. di Direttore dell'Ente pubblico Economico istituito con D.L. n° 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n° 225/2016, con sede in Roma, Indirizzo_3, rappresentata e difesa da Nominativo_2, in forza dell'art. 12 del D.lgs. 546/92, quale dipendente dell'Ente Pubblico economico e giusta procura del Notaio Dott. Nominativo_3 in Roma, del 22/12/2025, rep. n. 183744 racc. n. 13419, con domicilio del difensore eletto in Palermo, Indirizzo_4, costituendosi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Riguardo all'eccezione di decadenza specificava che l'ente impositore aveva reso esecutivo il ruolo in data
08.11.2023 e successivamente consegnato lo stesso all'agente della riscossione in data 25.12.2023.
Deduceva di aver provveduto regolarmente alla notifica della cartella impugnata mediante inoltro, a mezzo posta, in data 26/01/2024, con ricezione da parte del destinatario in dara 24/6/2025.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
in via principale, di dichiarare la legittimità dell'atto opposto con il rigetto delle domande della ricorrente;
nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiarare l'assenza di responsabilità dell'Agente della Riscossione, riconoscendolo indenne con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
All'udienza del 14.1.2026 la ricorrente rinunciava all'istanza di sospensione.
All'udienza del 18.2.2026 era presente per la ricorrente, il dott. Difensore_1, il quale insisteva nelle richieste formulate in ricorso. Nessuno era presente per le controparti. La Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del comune di Ispica, il quale non si è costituito nonostante abbia regolarmente ricevuto il ricorso introduttivo a mezzo pec in data 9.7.2025.
Risulta fondata l'eccezione di decadenza anche se non fondata sull'art. 25 del D.P.R. n° 602/1973.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n° 296/2006 "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.".
Sul punto la Corte condivide l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale:
“Preliminarmente occorre distinguere il concetto di decadenza dell'attività di accertamento dell'Agenzia dell'Entrate e di prescrizione dei termini per riscuotere i tributi in questione.
Il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione al ruolo delle stesse.
La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività di accertamento, individuandosi quale norma di riferimento l'art. 2946 c.c. che in generale, per la totalità dei diritti, individua un termine di prescrizione per estinzione di dieci anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Per quanto più specificatamente attiene ai tributi locali, con la L. n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con l'art. 1, i commi 161 e 163, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione avendoli, poi, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4283 del 2010 (Rv. 611888 - 01), ricondotti nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948 c.c., n.
4. In particolare, per effetto della legge in esame il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Per quanto riguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163, non vi è ulteriore previsione di termini decadenziali.
Opera, dunque, il termine di prescrizione, rilevandosi che quanto ai tributi locali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendo all'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Corte e l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01) secondo cui per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi, trovando essa un limite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis, Cass. n. 9076 del 2017 Rv. 643623 - 01).
Alla luce di tali principi nella fattispecie è evidente siamo in presenza di una ipotesi di decadenza per la quale vale il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione per come sancito dalla Corte costituzionale n. 477 del 2002, assumendo sul punto rilievo il principio affermato da questa Corte (S.U. n. 40543 del 2021 Rv. 663252 - 01) secondo cui "In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente".” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 21810 dell'11/7/2022).
La cartella impugnata, notificata il 24.6.2025 risulta essere il primo atto a mezzo del quale viene portata a conoscenza della ricorrente la richiesta di pagamento della TARI e relativi accessori, afferente all'anno 2016.
Ne consegue che entro il termine decadenziale quinquennale (computato tenendo conto anche della sospensione disposta dalla normativa emergenziale emanata per contrastare la diffusione del virus COVID
19), previsto dal citato comma 161, con riferimento alla TARI anno 2016, e sino ad oggi, non risulta essere stato emesso alcun valido avviso di accertamento da parte del Comune di Ispica.
Considerato che la consegna del ruolo all'Agenzia delle Entrate Riscossione è avvenuta solo in data
25.12.2023, quando già la decadenza era ampiamente maturata, la responsabilità ai fini della regolamentazione delle spese va addossata esclusivamente al Comune di Ispica.
Le spese, secondo il principio della soccombenza, vanno liquidate tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente svolta dalla ricorrente (mancanza di attività istruttoria e assenza della fase cautelare) e vanno poste a carico esclusivamente del Comune di Ispica, unico responsabile della mancata prova della tempestiva notifica dell'accertamento.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna il Comune di
Ispica, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 250,00, di cui € 30,00 per spese vive ed
€ 220,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge.
Ragusa lì 18/2/2026
IL GIUDICE
GI AT
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1668/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Ispica - Corso Umberto I 45 97014 Ispica RG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230019271214000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 9.7.2025 al comune di Ispica (RG) e all'Agenzia delle Entrate Riscossione, successivamente depositato telematicamente presso questa Corte il 6.8.2025, la sig.ra Ricorrente_1 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, giusta procura allegata, dal dott. Difensore_1, presso il cui studio in Pozzallo, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n° 29720230019271214000, notificata il 24.6.2025, portante un carico di € 234,80, a titolo di
TARI, anno 2016, Comune di Ispica, oltre interessi, sanzioni e diritti di notifica.
La ricorrente eccepiva la decadenza quinquennale ex art. 25 del D.P.R. n° 602/1973.
Chiedeva, pertanto, alla Corte previa sospensione della cartella impugnata, di annullarla con vittoria di spese e onorari.
Con controdeduzioni depositate il 13.1.2026 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dell'Avv. Nominativo_1 n.q. di Direttore dell'Ente pubblico Economico istituito con D.L. n° 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n° 225/2016, con sede in Roma, Indirizzo_3, rappresentata e difesa da Nominativo_2, in forza dell'art. 12 del D.lgs. 546/92, quale dipendente dell'Ente Pubblico economico e giusta procura del Notaio Dott. Nominativo_3 in Roma, del 22/12/2025, rep. n. 183744 racc. n. 13419, con domicilio del difensore eletto in Palermo, Indirizzo_4, costituendosi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Riguardo all'eccezione di decadenza specificava che l'ente impositore aveva reso esecutivo il ruolo in data
08.11.2023 e successivamente consegnato lo stesso all'agente della riscossione in data 25.12.2023.
Deduceva di aver provveduto regolarmente alla notifica della cartella impugnata mediante inoltro, a mezzo posta, in data 26/01/2024, con ricezione da parte del destinatario in dara 24/6/2025.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
in via principale, di dichiarare la legittimità dell'atto opposto con il rigetto delle domande della ricorrente;
nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiarare l'assenza di responsabilità dell'Agente della Riscossione, riconoscendolo indenne con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
All'udienza del 14.1.2026 la ricorrente rinunciava all'istanza di sospensione.
All'udienza del 18.2.2026 era presente per la ricorrente, il dott. Difensore_1, il quale insisteva nelle richieste formulate in ricorso. Nessuno era presente per le controparti. La Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del comune di Ispica, il quale non si è costituito nonostante abbia regolarmente ricevuto il ricorso introduttivo a mezzo pec in data 9.7.2025.
Risulta fondata l'eccezione di decadenza anche se non fondata sull'art. 25 del D.P.R. n° 602/1973.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n° 296/2006 "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.".
Sul punto la Corte condivide l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale:
“Preliminarmente occorre distinguere il concetto di decadenza dell'attività di accertamento dell'Agenzia dell'Entrate e di prescrizione dei termini per riscuotere i tributi in questione.
Il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione al ruolo delle stesse.
La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività di accertamento, individuandosi quale norma di riferimento l'art. 2946 c.c. che in generale, per la totalità dei diritti, individua un termine di prescrizione per estinzione di dieci anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Per quanto più specificatamente attiene ai tributi locali, con la L. n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con l'art. 1, i commi 161 e 163, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione avendoli, poi, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4283 del 2010 (Rv. 611888 - 01), ricondotti nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948 c.c., n.
4. In particolare, per effetto della legge in esame il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Per quanto riguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163, non vi è ulteriore previsione di termini decadenziali.
Opera, dunque, il termine di prescrizione, rilevandosi che quanto ai tributi locali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendo all'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Corte e l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01) secondo cui per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi, trovando essa un limite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis, Cass. n. 9076 del 2017 Rv. 643623 - 01).
Alla luce di tali principi nella fattispecie è evidente siamo in presenza di una ipotesi di decadenza per la quale vale il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione per come sancito dalla Corte costituzionale n. 477 del 2002, assumendo sul punto rilievo il principio affermato da questa Corte (S.U. n. 40543 del 2021 Rv. 663252 - 01) secondo cui "In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente".” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 21810 dell'11/7/2022).
La cartella impugnata, notificata il 24.6.2025 risulta essere il primo atto a mezzo del quale viene portata a conoscenza della ricorrente la richiesta di pagamento della TARI e relativi accessori, afferente all'anno 2016.
Ne consegue che entro il termine decadenziale quinquennale (computato tenendo conto anche della sospensione disposta dalla normativa emergenziale emanata per contrastare la diffusione del virus COVID
19), previsto dal citato comma 161, con riferimento alla TARI anno 2016, e sino ad oggi, non risulta essere stato emesso alcun valido avviso di accertamento da parte del Comune di Ispica.
Considerato che la consegna del ruolo all'Agenzia delle Entrate Riscossione è avvenuta solo in data
25.12.2023, quando già la decadenza era ampiamente maturata, la responsabilità ai fini della regolamentazione delle spese va addossata esclusivamente al Comune di Ispica.
Le spese, secondo il principio della soccombenza, vanno liquidate tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente svolta dalla ricorrente (mancanza di attività istruttoria e assenza della fase cautelare) e vanno poste a carico esclusivamente del Comune di Ispica, unico responsabile della mancata prova della tempestiva notifica dell'accertamento.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna il Comune di
Ispica, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 250,00, di cui € 30,00 per spese vive ed
€ 220,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge.
Ragusa lì 18/2/2026
IL GIUDICE
GI AT