Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/02/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
5985/2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 18/02/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. FILOGRASSO FABIO
Avv. GUERRIERI MICHELE
ricorrente
E
Controparte_1
SEDE
Avv. CONTURSI CHIARA resistente
Oggetto: TFR a carico del Fondo di Garanzia CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/07/2023 l'odierna parte ricorrente presentava la seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire il Parte_1 trattamento di fine rapporto, di cui alla parte narrativa del presente ricorso, dal Fondo di
Garanzia dell' CP_1
- per l'effetto, condannare l' , Controparte_2 quale gestore del Fondo di Garanzia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. , della somma di € 47.240,23, per Parte_1 trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed agli interessi ovvero a quella maggior o minor somma che risulterà dell'effettuanda istruttoria oltre alla maggiorazione sulle somme riconosciute per svalutazione monetaria ed interessi legali;
- con vittoria di spese.
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
La domanda è infondata.
Il ricorrente nella narrazione dei fatti a sostegno della sua domanda riporta i provvedimenti di reiezione in sede amministrativa emessi dall' : “con Delibera n. CP_1
2221907 del 06.07.2022, ricevuta a mezzo pec il 08.07.2022, il Comitato Provinciale, considerata “l'errata presentazione della istanza prot. .3100.08/03/2022.0096550 CP_1 con indicazione di una errata procedura concorsuale a carico della ditta Parte_2 cf ”, e “la cancellazione della predetta ditta in data 26/02/2019
[...] P.IVA_1 antecedentemente alla data del Decreto ingiuntivo n°982/2019 del 02/12/2019 con contestuale assenza dei presupposti previsti dalle disposizioni che l'Istituto indica nel messaggio n°3854/2019 paragrafo 2 che, in assenza delle corrette notifiche del CP_1 provvedimento emesso dal giudice del lavoro effettuate a tutti i soci della ditta cancellata, impone la reiezione della istanza per assenza di accertamento giudiziale del credito” ha rigettato il ricorso”.
La sequenza dei fatti relativi alla richiesta di decreto ingiuntivo è riferita peraltro dallo stesso ricorrente: “in data 11.11.2019 è stato iscritto a ruolo al n. 12619/2019
R.G.L., un ricorso di cui all'art. 633 e ss. c.p.c. e il 02.12.2019 il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Foggia, dott.ssa Roberta Lucchetti, ha reso il decreto ingiuntivo nr. 982/2019 (R.G.L. 12619/2019), non provvisoriamente esecutivo, con il quale ha disposto, a carico della il pagamento della somma Parte_3 di € 47.240,23, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con liquidazione delle spese di procedura…”.
È di tutta evidenza che, quando il ricorrente ha presentato il ricorso monitorio e, a maggior ragione, quando, tempestivamente, il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo, il decreto è stato chiesto ed emesso in danno a un soggetto giuridico non più esistente, poiché cancellato sin dal 26/02/2019, ovvero in data assai antecedente la promozione dell'azione monitoria.
Sicché il titolo emesso nei confronti della società Cooperativa non Parte_2 si è mai validamente formato poiché emesso nei confronti di un soggetto non più esistente.
Tant'è vero che il primo tentativo di notifica del decreto presso la sede legale della società non è andato a buon fine.
Il secondo tentativo di notifica del ricorso autorizzato dal G.L., è sempre stato Con effettuato nei confronti della società cooperativa ormai non più esistente e con indirizzata al legale rappresentante della società cancellata.
Pag. 2 di 4 Peraltro, mai il creditore ha provato ad eseguire la notifica del decreto, sebbene inficiato nel senso indicato, a coloro che erano rimasti responsabili dei debiti societari per legge, così come ha correttamente rilevato l' in sede amministrativa. CP_1
Anzi – va rilevato - il decreto ingiuntivo viene notificato al medesimo creditore persona fisica, ma in qualità di legale rappresentante della società cooperativa, ad oltre un anno dalla cancellazione della stessa società.
Creditore che, va annotato, non poteva non sapere, proprio per la sua veste di legale rappresentate della società, che la stessa era ormai estinta da mesi.
E' di palmare evidenza, infatti, che l'ingiunzione di pagamento notificata al legale rappresentante o al liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese è tamquam non esset, in quanto l'effetto estintivo che deriva dalla cancellazione, determina il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al rappresentante o al liquidatore stesso, (cfr. Cass. n. 22863/2011; S.U. n.
4060/2010;Cass. n. 28187/2013; Cass. n. 5375/2016).
Tutta questa situazione è stata taciuta al G.L. assegnatario della procedura monitoria che, pertanto, ha dichiarato la esecutorietà del decreto ingiuntivo, attesa la formale apparente regolarità della procedura.
A riprova della irregolarità dell'intera procedura va rilevato che è pacifico che una società non più esistente, perché cancellata dal registro delle imprese, non può validamente intraprendere una causa, né esservi convenuta per il tramite del suo legale rappresentante.
Insegna Cass. Sez Unite n.6070/13, citata dall' , che «La cancellazione CP_1 volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio”.
Ma al di là tali osservazioni sulla mancanza di un valido titolo esecutivo poiché il
Giudice del Lavoro, in data 06.08.2020, ha (comunque) dichiarato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 982/2019, avendo l'istante taciuto l'estinzione della società, deve
Pag. 3 di 4 ritenersi però che non sussista certamente la prova della carenza della garanzia degli obbligati per i debiti societari dopo l'estinzione.
Infatti, stante la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore per il corretto accertamento del proprio credito di lavoro rimasto insoluto, permane la legittimazione passiva dei soci, anche se limitatamente responsabili, ed anche nel caso in cui non vi sia stata riscossione di somme all'esito della liquidazione della società.
Si rimanda alla giurisprudenza opportunamente citata dalla difesa dell'istituto secondo (pagg. 4 e 5 mem. cost.).
In particolare, anche secondo le Sezioni Unite, l'estinzione della società non produce l'estinzione del debito, ma, comporta che i debiti sociali si trasferiscano in capo ai soci, in virtù di un meccanismo successorio del tutto analogo a quello che lega il de cuius all'erede; il debito di cui risponde il socio non è uno nuovo, ma è il medesimo debito che faceva capo alla società. (Cass., Sez. V Civile, Ord. 22 dicembre 2022 n.
37614; Cass., Sez. Unite Civili, 12 marzo 2013, n. 6070).
Da ciò ne consegue che per dimostrare l'insussistenza delle garanzie del credito che comportassero l'intervenuto del Fondo di Garanzia, il lavoratore avrebbe dovuto esperire l'azione di recupero del credito nei confronti dei veri suoi debitori, ovvero i soci, e, a fronte dell'infruttuosità dell'azione stessa nei confronti dei suddetti avrebbe potuto chiedere legittimamente l'intervento del Fondo di Garanzia.
Nel caso di specie nessun tentativo di recupero nei confronti del soci risulta esperito, dedotto e provato.
Quindi, manca, ai fini dell'intervento del Fondo, la prova dell'insolvenza (non già della società cooperativa, ormai estinta, ma) degli effettivi debitori all'esito dell'estinzione della società, ovvero i soci rimasti responsabili per la società.
Ne deriva che correttamente l' ha rifiutato il pagamento chiesto. CP_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_4
, con ricorso depositato il 08/07/2023, nella causa iscritta al n.
[...]
5985/2023 R.G.A.C. così provvede: rigetta la domanda;
condanna il ricorrente alla rifusione all' delle spese di lite, liquidate in E. 3.300,00 oltre rimborso forfettario, CP_1
IVA e CAP come per legge.
Foggia, 18/02/2025 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
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