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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/12/2025, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 633 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Potenza alla piazza A. De Gasperi n. 10 e rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio de
Bonis, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione nuovo difensore;
Attore-Opponente
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore e per essa quale procuratrice Controparte_2
elettivamente domiciliata in Potenza alla via Nazario Sauro n. 52, presso lo studio dell'avv. Michele Gallo, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Blandino, in forza di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
Convenuta-Opposta
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16/07/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, l'attore opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
986/2020, emesso dal Tribunale di Potenza in data 29/12/2020, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma pari ad € 17.455,49, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore dell'opposta, per insoluto derivante da finanziamento erogato in suo favore da . Controparte_3
L'opponente preliminarmente, in rito, chiedeva di voler “Dichiarare la nullità del
Decreto ingiuntivo n. 986/2020 del 29.12.2020 … per carenza di legittimazione ad agire della (C.F. ) nonché per carenza di Controparte_4 P.IVA_1
legittimazione processuale della (C.F. Controparte_2
); In via principale nel merito: Accertare e dichiarare la giuridica P.IVA_2
inesistenza del contratto di finanziamento n. 493050 per il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al medesimo contratto di finanziamento n. 493050 che non è riconducibile alla mano del Sig. (C.F. Parte_1 C.F._2
); Accertare e dichiarare l'assenza di causa dei versamenti effettuati in
[...] riferimento al contratto di finanziamento n. 493050 e, per l'effetto, condannare la
(C.F. ) alla restituzione degli importi di cui al Controparte_4 P.IVA_1
piano di ammortamento in atti;
Accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia per il contratto di finanziamento n. 586781; Accertare e dichiarare, in riferimento al contratto di finanziamento n. 586781, vista l'insussistenza di alcuna debenza di interessi sul rapporto, che le somme versate medio tempore hanno determinato
l'estinzione del debito relativo alla sorte capitale …”.
Quindi, l'opponente, a sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della società nonché la nullità della Controparte_4
procura conferita alla;
inoltre, disconosceva le sottoscrizioni apposte sul CP_2 contratto n 493050 non vergate da e lamentava l'usurarietà degli Parte_1
interessi applicati al contratto n. 586781.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 24/05/2021 si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo di “… rigettare la spiegata opposizione Controparte_4
perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti … accertare che è creditrice Controparte_4 nei confronti del signor della somma di€ 17.455,49 oltre interessi di Parte_1
mora come da contratti, e per l'effetto condannarlo al pagamento della predetta somma o di quelle ritenute di giustizia … Con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinate ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso spese generali, IVA, CPA e successive spese occorrende”.
Sull'usura eccepita da controparte per l'applicazione di un tasso di interessi effettivo al di fuori dei parametri previsti dalla Banca d'Italia, conseguente alla sommatoria del tasso corrispettivo e moratorio, la convenuta ne afferma l'infondatezza non essendo la doglianza fondata su alcuna prova il cui onere ricade sull'opponente.
Comunque, l'opposta sottolineava la legittimità dei tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento, evidenziando che per i crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari fino a 5.000,00 euro, alla stipula del contratto, il tasso soglia usura era pari a 29.925%, mentre, il tasso applicato al rapporto contrattuale che qui interessa era in punto TAN 19,20% ed in punto TAEG
20,98%, sensibilmente inferiore al tasso soglia (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio).
3) In corso di causa, il G.I. rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini per esperire la procedura di mediazione che si concludeva con esito negativo, giusta verbale depositato in atti, quindi, venivano assegnati i termini ex art. 183 VI co. CPC.
All'udienza del 10/11/2023 veniva disposta CTU grafologica al fine di verificare l'autenticità delle firme apposte sul contratto n. 493050.
Successivamente, all'udienza del 16/07/2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente sulla eccepita inefficace e/o inesistenza della cessione del credito, si osserva quanto segue: l'art. 58 comma 1 del D.lgs. n. 385 del 1993 (Testo
Unico Bancario, TUB) prevede che, nell'ambito delle istruzioni emanate dalla
Banca d'Italia, sono ricomprese anche la cessione alle banche di “beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, disponendo che le “operazioni di maggiore rilevanza” sono sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
Con riferimento alla cessione dei crediti, l'art. 58, commi 2 e 4 del TUB prevede, con riferimento agli oneri pubblicitari dell'operazione di cessione, che la banca cessionaria deve informare dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo altre eventuali forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca
d'Italia, e che nei confronti dei debitori ceduti tali adempimenti pubblicitari producono gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., rendendo pertanto superflua la loro accettazione e/o la notifica singolarmente. Le Istruzioni di vigilanza prevedono altresì, per le cessioni di minore rilevanza, l'obbligo della banca cessionaria di rendere nota l'operazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli
“elementi distintivi che consentano l'individuazione dell'oggetto della cessione”.
Tale previsione introduce quindi una deroga al diritto comune, consistente nella esenzione dall'obbligo di notifica/comunicazione individuale ai singoli debitori ceduti dei crediti oggetto di cessione. Secondo l'orientamento prevalente, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della comunicazione di cui all'art. 58 TUB rappresenta una peculiare forma di pubblicità di tipo “notificativo”; peraltro, data la peculiare finalità della pubblicazione prevista dall'art. 58 TUB, qualora vi siano incongruenze tra l'atto di cessione vero e proprio e quanto contenuto nella pubblicità-notifica, prevale comunque il dato sostanziale, cioè il contenuto negoziale delle parti dell'atto di cessione. Secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sent. n. 15622/2017), la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale ricopre un ruolo di rilievo, nel determinare il momento in cui si perfeziona il procedimento di cessione dei crediti in blocco;
la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori. In questo senso, la pubblicazione, pur estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa e alla circolazione del credito – il quale, fin dal momento in cui la cessione è perfezionata, è nella titolarità del cessionario – è comunque rilevante al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente.
Recentemente la Cassazione ha confermato che il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del TUB, è dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti (Cass. civ. sent. n.10200/2021), ribadendo che il presupposto della realizzazione della cessione in blocco dei crediti ai sensi della L. n. 130/1999 è la pubblicazione di un avviso nella G.U., che equivale notifica prevista in via generale dall'art. 1264
c.c., non avendo il cessionario l'onere di provvedere alla notifica della cessione ai singoli debitori ceduti per rendere a questi ultimi opponibile la cessione.
Detto ciò si può affermare che la pretesa azionata in via monitoria risulta comprovata da sufficiente prova scritta e da elementi complessivamente idonei a corroborare l'esistenza e consistenza della posizione creditoria, avendo la convenuta opposta e già ricorrente dedotto l'altrui inadempimento e allegato - già in sede monitoria (con fasc. poi riprodotto anche in questa sede), nonché alla luce dell'ulteriore documentazione ulteriormente esibita in questa sede - i pertinenti documenti negoziali e contabili.
La prova della vicenda circolatoria (con riguardo alla quale, invero, risulta prodotto non solo l'avviso in G.U. - avviso, peraltro e secondo la più recente giurisprudenza, già ex se del tutto sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco ... (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass.
13/06/2019, n. 15884) (cfr. Cass. civ., 10.02.2023, n. 4277) -, ma anche risultando la vicenda circolatoria de qua senz'altro significativamente comprovata da plurimi e convergenti elementi (oltre che, evidentemente, dalla stessa “disponibilità dei titolo” - i.e. i contratti allegati nel fascicolo del monitorio dei quali sono stati prodotti gli originali in atti, non aliunde giustificabile e costituendo anche quest'ultimo “elemento documentale rilevante” e “potenzialmente decisivo” “per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto” (vedasi. Cass. civ.,
16.04.2021, n. 10200).
4.1) Relativamente alla eccepita nullità della procura conferita alla
[...]
si osserva che dalla documentazione in atti vi è prova che Controparte_2
con atto a firma del notaio dott.ssa Controparte_5 Per_1
nominava e costituiva quale sua procuratrice la società Controparte_2
nonché dalla procura conferita per atto pubblico del 17/12/2018, Rep. n.
[...]
42.685, Racc. n. 13.216, in atti, si evince chiaramente che la società CP_4
conferiva procura speciale – nell'ambito di operazione di cartolarizzazione
[...]
ex lege 130/1999 – a affinché anche in persona Controparte_5
di procuratori appositamente nominati, possa compiere tutti gli atti necessari e/o utili per “… riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale, disporre dei crediti dei quali la Società è titolare e per la cui gestione è stato conferito mandato dalla
Società allo …”. Pertanto, legittimamente Parte_2 [...]
agisce quale procuratrice di per essere stata Controparte_2 Controparte_4
legittimata da con procura conferita con atto Controparte_5
pubblico a cura del notaio dott.ssa Per_1
4.2) Per quanto sopra motivato le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente sono infondate e non accoglibili.
5) Nel merito della presente causa.
Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335; Corte appello
Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016,
n. 75; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione
Civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533;
Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006,
n. 8615).
6) Nel caso di specie, parte opponente, con l'atto di opposizione provvedeva a disconoscere la sottoscrizione del contratto n. 493050, ritenendo non appartenersi a . Parte_1
Detto ciò, va precisato che l'opponente ha provveduto al disconoscimento delle firme apposte sul contratto di finanziamento solo in fase giudiziale, precedentemente nessun'attività è stata posta in essere, neanche di contestazione e/o chiarimenti alle comunicazioni ricevute.
Va evidenziato che il contratto è stato sottoscritto innanzi all'intermediario Parte_3
, incaricato dell'identificazione di cui alla legge 197/91 art. 2 D.M. 19/12/91,
[...]
che dichiarava che le firme di cui alla presente domanda sono vere ed autentiche e che sono state apposte personalmente dal richiedente le cui generalità sono state verificate ed esattamente riportate nella domanda stessa.
Dalla documentazione versata in atti si evince che con il contratto n. 493050, le cui sottoscrizioni sono state disconosciute, veniva erogato al la somma finanziata Pt_1
e che in data 27/10/2015 veniva richiesto il pagamento della somma risultante a credito di pari ad € 3.622,93 oltre interessi e spese, significando che il Controparte_3
contratto di finanziamento personale era stato eseguito ed il debito quasi interamente pagato.
6.1) Detto ciò, sul disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento, sollevata dall'opponente con l'atto introduttivo del giudizio, si osserva che l'art. 216 c.p.c. subordina l'efficacia probatoria della scrittura privata prodotta in giudizio, oggetto di disconoscimento, alla proposizione dell'istanza di verificazione da parte di colui che intende valersene.
L'efficacia probatoria di una scrittura privata, è invero condizionata, oltre che dal fatto che la sottoscrizione sia stata autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, che sia stata giudizialmente riconosciuta come proveniente da colui contro il quale è prodotta in giudizio, sicché, ove non si versi in ipotesi di sottoscrizione autenticata, la negazione, da parte dell'interessato, che la sottoscrizione sia la propria, impone alla parte che intende valersi della scrittura di dimostrarne la provenienza mediante il procedimento di verificazione, la cui mancata proposizione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova (Cass., Sez. I, 20 novembre 2017, n. 27506; Cass., Sez.
II, 8 gennaio 1994, n. 155; Cass., Sez. I, 12 luglio 1984, n. 4094). Poiché, dunque, a mente dell'art. 216 c.p.c. solo la parte a cui è opposto il disconoscimento e che intende avvalersi come mezzo di prova della scrittura privata disconosciuta è onerata dalla proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura stessa, la conseguenza della mancata proposizione di detta istanza, pur se non legittima la parte che ha effettuato il disconoscimento a trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass., Sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2220), non determina, tuttavia, a carico della parte che lo effettua l'inefficacia del detto disconoscimento ed il conseguente tacito riconoscimento della scrittura prodotta
(Cass., Sez. IV 19 giugno 2009, n. 14475).
Vero che la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. IV, 5 marzo 1987, n. 2347), senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura (Cass., Sez. III, 28 ottobre 1976, n. 3962) o ad argomenti logici (Cass., Sez. I, 12 luglio 1984, n. 4094). Quindi, la parte che si vuole avvalere di una scrittura disconosciuta non può far altro che chiederne la verificazione, se non lo fa il documento non può più far parte del materiale istruttorio esaminabile ai fini della decisione, divenendo perciò un documento irrilevante e non utilizzabile, non solo nei riguardi della parte che lo disconosce, ma anche e segnatamente nei riguardi della parte che lo ha prodotto e che, non chiedendone la verificazione, non può giovarsi dell'efficacia probatoria a proprio vantaggio che da esso promanerebbe se non fosse stato disconosciuto. In sintesi, un documento disconosciuto che non sia fatto oggetto di istanza di verificazione resta una prova muta e non può formare oggetto di alcun apprezzamento.
6.2) Detto ciò, in ordine al disconoscimento effettuato dall'opponente occorre, qui, richiamare il principio consolidato in giurisprudenza secondo il quale: “Il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedentemente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente
e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto” (Cass. Civ. sent.
n. 25049/2004; Cass. Civ. sent. n. 25047/2009; Cass. Civ. sent. n. 10949/2012).
Ancora più recentemente: “Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione. (Cass. Civ. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 22460 del 27/09/2017).
La conseguenza di quanto sopra evidenziato è che l'eccezione di disconoscimento fatta valere ai sensi dell'art. 214 cpc, è da ritenersi infondata allorquando sia stato accertato in capo al soggetto proponente la sussistenza di un comportamento concludente, anche stragiudiziale, abdicativo della proposizione in giudizio dell'eccezione di disconoscimento, in quanto idoneo a rivelare una rinuncia ex ante ad avvalersi del disposto di cui all'art. 214 cpc (Cass. Civ. sent. n. 22470/2017; Cass. Civ. sent. n.
21744/2004). Nella fattispecie, come sopra evidenziato, l'opponente non elevava alcuna contestazione al contratto del quale si presume esserne a conoscenza, sia stante i plurimi pagamenti effettuati anche a mezzo dei titoli cambiari prodotti in atti (Doc. 6 fasc. conv.) e non contestati dall'opponente, con i quali ha pagato la Parte_1 somma di € 13.789,25 portata in 19 pagherò cambiari intestati a , con Controparte_3
scadenze mensili dal 27/10/2012 al 27/05/2014; sia perché nessuna contestazione veniva fatta alla messa in mora e diffida di pagamento datata 27/10/2015.
Quindi, la mancata contestazione equivale ad un implicito riconoscimento in sede extragiudiziale del contratto di finanziamento del quale l'opposta ne aveva richiesto l'adempimento.
6.3) Comunque, il G.I. assegnava il seguente quesito finalizzato alla verificazione delle firme apposte: “… accerti se le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento n. 493050, da esaminarsi in originale (custodito nella cassaforte della
Cancelleria), risultino effettivamente riferibili alla parte , Parte_1
utilizzando a tal riguardo quali scritture comparative …”.
La conclusione a cui giungeva il CTU è la seguente: “… Il documento in esame risulta essere vergato dalla stessa mano e con la stessa penna in tutte le sue parti. Analizzate le firme apposte in calce allo scritto in verifica, queste, comparate con firme certamente autentiche, mostrano ingenti differenze nello stile grafologico, nei segni e nel ductus tali da dover considerare le sottoscrizioni apocrife e non riconducibili alla mano del ”. Parte_1
Tanto precisato, sul valore probatorio della perizia grafologica, si osserva che al di là del metodo scientifico impiegato, secondo consolidato insegnamento - in virtù del principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice - la prova dell'autenticità o della falsità di un atto può essere desunta anche da elementi diversi da una perizia grafica, la quale, per sua natura, ha valore meramente indiziario (Cass.
Pen. Sez. 5, sent. n. 18975 del 13/02/2017; Cass. Pen. Sez. 5, sent. n. 774 del
20/12/1983: “Le perizie calligrafiche hanno un limitato valore probatorio, poiché non hanno carattere di compiutezza e di assoluta certezza, in quanto sono fondate su tecniche interpretative diverse e contrastanti”).
In virtù di tale insegnamento la sez. 5 penale con sentenza n. 30533/2021, annullava con rinvio la sentenza di merito che aveva fondato la propria decisione su di una perizia grafologica attribuendole una valenza probatoria piena e non già indiziaria in ossequio ai principi nomofilattici sul tema. Secondo tale pronuncia il giudice non è vincolato, nella propria decisione, alle risultanze della perizia svolta dal grafologo potendo, viceversa, discostarsene sulla base di altre considerazioni e di diverse risultanze probatorie.
La perizia calligrafica/grafologica, non costituisce piena prova della autenticità/falsità di un documento, ma solo un mero indizio che va valutato alla luce dei criteri stabiliti dalla legge, secondo cui l'esistenza di un fatto può essere desunta da indizi solo se questi sono gravi, precisi e concordanti.
Da evidenziare, inoltre, che nella fattispecie sono state prese in considerazione come scritture di comparazione, quella apposta dall'opponente sul mandato rilasciato per procedere all'opposizione de qua, nonché sui saggi grafici del 21/12/2023. Si ritiene che le scritture di comparazione, per essere utili e idonee al confronto con lo scritto da verificare, devono essere, spontanee, omologhe, omogenee, coeve alla data del documento in verifica e certamente autografe (le firme e le sigle autenticate da un pubblico ufficiale, le firme sugli atti notarili, sul documento di identità, sul passaporto, se coeve, etc.). Infatti, le scritture comparative più adeguate al confronto sono quelle vergate indipendentemente e antecedentemente a quelle oggetto di verificazione, poiché prive di modifiche intenzionali da parte dello scrivente (le c.d. “autografe insospette”), quindi, le firme sul mandato e quelle del saggio grafico, per quanto sopra evidenziato, non presentano le caratteristiche necessarie per assurgere a scrittura comparativa insospetta.
6.4) Inoltre, vi è da aggiungere, che nella fattispecie gli indizi gravi, precisi e concordanti conducono nella direzione opposta, se si considera che:
- il contratto è stato sottoscritto alla presenza dell'intermediario con Parte_3 sede in via dell'Edilizia Potenza;
- l'intermediario ha provveduto all'identificazione di cui all'art. 2 del D.M. 19/12/91, in relazione alla legge 197/91, del sottoscrittore. Dette disposizioni normative mirano a contrastare il riciclaggio di denaro, imponendo obblighi di identificazione e registrazione delle operazioni finanziarie e prevedono che chiunque effettui operazioni finanziarie di importo superiore a 12.500 euro debba essere identificato, e che i dati vengano conservati per un certo periodo. Questo obbligo riguarda diversi soggetti, tra cui uffici della pubblica amministrazione, enti creditizi, società di intermediazione mobiliare, agenti di cambio, società di gestione di fondi comuni, e altre istituzioni finanziarie;
- il contratto di finanziamento ha avuto esecuzione avendo provveduto al pagamento di quasi l'intera somma pagata anche a mezzo di titoli cambiari non disconosciuti dall'opponente e non contestati;
- la comunicazione del 27/10/2015, ricevuta in data 30/10/2015 dall'opponente, non risulta essere stata contestata e non vi è prova di contestazione del contratto n. 493050 per non averlo sottoscritto.
6.5) In conclusione, non essendo la perizia calligrafica/grafologica, piena prova della autenticità/falsità di un documento, ma solo un mero indizio che va valutato alla luce degli ulteriori indizi che, però, nella fattispecie contrastano con l'esito a cui giunge il
CTU e fanno ritenere, essendo gli ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti che
, non solo fosse a conoscenza del contratto di finanziamento, ma che lo Parte_1
stesso fosse stato accettato e riconosciuto, in quanto in via pregiudiziale non è stato mai impugnato;
senza tralasciare gli ulteriori indizi sopra richiamati.
7) Parte attrice opponente ha, inoltre, eccepito con la propria opposizione a decreto ingiuntivo, l'applicazione di interessi usurari o, comunque, di interessi superiori ai parametri previsti dalla Banca d'Italia, in relazione al contratto di finanziamento personale n. 586781.
Secondo il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19597/2020, condiviso da questo giudicante, “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi … si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Per completezza, si deve osservare che per la stessa struttura del contratto di finanziamento, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale.
Gli interessi corrispettivi, infatti, si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). Dunque, il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo - con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora - e, pertanto, i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro;
detto altrimenti, il debitore può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può (né mai potrebbe) essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.
Questa considerazione esclude che il tasso contrattuale, ai fini della verifica dell'usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi, sul punto, possono richiamarsi le seguenti più recenti pronunce: Tribunale Torino, Prima Sez. Civile,
Sent. 02 marzo 2018 n. 1037; Tribunale Milano sez. III, 28 settembre 2016, n.
10450.
7.1) Precisato quanto sopra, si può affermare che è incombenza di chi intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari ad opera di un istituto di credito precisare: i trimestri di riferimento;
la percentuale di sconfinamento;
fornire i
Decreti ministeriali attestanti il tasso soglia per ciascuno dei periodi contestati.
In particolare, i Decreti ministeriali che specificano il tasso di interesse, essendo atti amministrativi, costituiscono documenti che dovranno essere prodotti dalle parti entro i termini di rito, poiché “risulta irrilevante che il CTU abbia effettuato la verifica dell'usurarietà degli interessi acquisendo i Decreti in quanto l'attività del consulente non può supplire all'onere probatorio incombente sulla parte” (Tribunale Ragusa sez. I, 01/07/2020, n. 526).
Quindi, l'attore/opponente è tenuto ad allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre ad indicare e documentare i tassi soglia medesimi (cfr., da ultimi, Tribunale Perugia, sez. II, 28/02/2022, n. 290; Corte di Appello Perugia,
01/10/2021, n. 560; Tribunale Ivrea, 7/09/2021, n. 836; Corte di Appello
L'Aquila, 20/07/2021, n. 1146).
Onere che non è stato assolto dall'opponente sia mediante produzione documentale che richieste istruttorie di approfondimento, poiché emerge che non
è stata richiesta dall'opponente nessuna CTU, né richiesta in seguito nelle proprie memorie ex art. 183, VI comma cpc (non depositate), occorrendo a tal riguardo rammentare, anche esaminando nel loro complesso le allegazioni e le produzioni documentali attoree, che la C.T.U., in ogni caso non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o per impropriamente supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio (Cass. civ. 15/12/2017, n. 30218;
Cass. civ. 23/06/2015, n. 12921).
Di contro, l'opposta deduceva, la legittimità dei tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento, evidenziando che il tasso soglia usura sia per gli interessi corrispettivi che per gli interessi moratori erano sensibilmente inferiore al tasso soglia, affermazioni non confutate e/o smentite dall'opponente con idonea prova.
8) Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'opposizione proposta dalla parte attrice-opponente va rigettata essendo infondata sia in fatto che in diritto.
9) Le spese processuali del presente giudizio di opposizione, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo;
mentre, il compenso del CTU, secondo il condiviso orientamento, “… è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (cfr. Cass. civ., 30 dicembre 2009, n.
28094).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G.
633/2021, promossa dal sig. (attore-opponente) contro Parte_1 [...]
e per essa (convenuta-opposta), nel CP_4 Controparte_2
contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
a) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo per quanto in parte motiva, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo nr. 986/2020, emesso dal Tribunale di
Potenza in data 29/12/2020;
b) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, in favore dell'opposta, che liquida in € 3.397,00 oltre accessori di legge;
mentre pone il compenso del
CTU, come liquidato con separato atto, a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Potenza, in data 15/12/2025. Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante