TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7275/2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. RA TT........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 11.11.2025 dai coniugi:
(C.F. nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'Avv. RA Brumgnach ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ) nato a Monza in [...]_1 C.F._2
01.05.1970 rappresentato dall'Avv. Valentina Evola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 04.12.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. I coniugi e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1 reciproco e mutuo rispetto.
2. Le parti congiuntamente dichiarano e si danno reciprocamente atto di definire ogni pendenza connessa e dipendente dal rapporto di coniugio con la cessione – da parte del SI. Controparte_1
alla SI.ra che accetta e si impegna ad acquistarli - della quota del 50%
[...] Parte_1 della piena proprietà della casa coniugale di SE MO (MI) Via Giovanni Verga 135 e relative pertinenze, tra cui diritto di proprietà superficiaria del box sito in Comune di NO
MI ed in Comune di SE MO nel complesso immobiliare con accesso da NO
MI (MI) Via RI 1, con tutto quanto li arreda e li correda, fermo quanto stabilito dalla clausola 4. Gli immobili sono costituiti da: - piena proprietà dell'appartamento al piano quinto (sesto fuori terra) del fabbricato A, scala b, composto di quattro locali ed accessori tutti, con annesso vano cantina al piano cantinato, facenti parte del complesso immobiliare sito in Comune di SE MO (MI) Via Verga 135; nel
N.C.E.U. del Comune di SE MO al foglio 27, mappale 212, sub 23 Via Giovanni Verga
135/A, piano 5-S1, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, rendita catastale euro 355,06 (originariamente denunciato con scheda di accatastamento registrata U.T.E. di Milano in data 12.9.1973 al n. 33331).
Confini dell'appartamento: appartamento di terzi, parti comuni, appartamento di terzi, vano ascensore, pianerottolo comune, vano scala, parti comuni, confini della cantina: vano contatori, corridoio comune, cantina di terzi, terrapieno. Il tutto come meglio in fatto e come pervenuto per atto
Notaio Dr. di SE MO Via Frova 34 a Persona_1 Controparte_1 in data 14.3.2002, Repertorio n. 20.543 Raccolta n. 5.266, senza che le eventuali divergenze catastali, rispetto a quanto sopra riportato, possano inficiare gli impegni qui assunti dalle parti (doc. 6).
- diritto di proprietà superficiaria per la durata di 90 anni (dal 21.12.2007 al 20.12.2097) del box ad uso autorimessa posto al piano interrato contraddistinto inizialmente con il numero interno 63 in
Comune di NO MI (MI) ed in Comune di SE MO (MI) nel complesso immobiliare con accesso da Via RI 1 del Comune di NO MI, distinto nel N.C.E.U. del Comune di NO MI come segue: foglio 14 - mappale 391– subalterno 27 – Viale
RI SNC - piano S1 – categoria C/6 – classe 5 – mq. 7 – R.C.E. euro 24,94 ed al N.C.E.U. del Comune di SE MO come segue: foglio 27 – mappale 277 – subalterno 27 – accesso da
Viale RI – Comune di NO MI SNC, piano S1, categoria C/6, classe 8, mq. 9 –
R.C.E. euro 32,07. Il tutto identificato al N.C.E.U del Comune di NO MI in forza di scheda registrata all'UTE il 3.8.2011 al n. 5176.1/2011 (protocollo n. MI0678260) e del Comune di SE
MO in forza di scheda registrata all'UTE il 3.8.2011 al n. 5174.1/2011 (protocollo n.
MI0678117). Confini a corpo da nord in senso orario in un sol corpo: terrapieno per due lati, corsello comune, box di proprietà di terzi. Il tutto come meglio in fatto e come pervenuto per atto Notaio Dr.
di Monza Via Locatelli 1 a in data 2.5.2013, Repertorio n. Persona_2 Controparte_1
62200 Raccolta n. 6930, senza che le eventuali divergenze catastali, rispetto a quanto sopra riportato, possano inficiare gli impegni qui assunti dalle parti (doc. 7). Il vano sottoscala al piano cantinato dell'immobile di SE MO (MI) Via Verga 135 concesso in uso ai coniugi dal
2017 dal Condominio viene lasciato in uso alla SI.ra e resteranno integralmente a Parte_1 suo carico le relative indennità di occupazione.
Il trasferimento immobiliare è stato effettuato a ministero del Notaio Dr. di Monza Persona_3 il 12.11.2025 e tutte le relative spese, oneri e tributi sono state e saranno sostenute integralmente dalla SI.ra , come da copia conforme dell'atto di cessione di quote immobiliari Parte_1
12.11.2025 Rep. 112784 Rac. 51773 (doc. 12).
3. Il SI. ha consegnato alla SI.ra tutte le chiavi in suo Controparte_1 Parte_1 possesso della casa coniugale e del box.
4. Il SI. asporterà dalla casa coniugale tutti i suoi beni personali e Controparte_1 documentazione ivi ancora presenti.
All'uopo la SI.ra concorderà col medesimo le modalità di asportazione dei beni Parte_1 tra cui 1 quadro all'ingresso (pergamena), 4 piatti , 1 piatto , stereo Persona_4 Persona_5
Tecnics HI-FI con tutti i CD, bicicletta da uomo marca Olympia e metà dei libri che i coniugi concorderanno in sede di asporto.
5. Il mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale di SE MO è stato estinto a settembre
2023.
6. Le parti convengono che il SI. avrà diritto di prelazione in relazione Controparte_1 all'immobile sito in SE MO (MI) Via Giovanni Verga 135 e al box di pertinenza del suddetto immobile con accesso da NO MI (MI) Via RI 1, quindi qualora la SI.ra intenda vendere a terzi detti immobili, dovrà previamente comunicare per iscritto a Parte_1 mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno la propria intenzione al SI. Controparte_1
, indicando il prezzo e le altre condizioni di vendita già proposte da terzi o che la medesima
[...] intenderà proporre anche a terzi.
Il SI. avrà diritto di prelazione sull'acquisto dei suddetti immobili, che Controparte_1 potrà esercitare mediante comunicazione scritta da inviarsi alla SI.ra a mezzo Parte_1 lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'avviso da parte della SI.ra Pt_1
Decorso inutilmente tale termine, la SI.ra sarà libera di vendere l'immobile a terzi, Parte_1 purché alle stesse condizioni indicate nella comunicazione di prelazione.
Nell'ipotesi in cui varieranno le condizioni di vendita offerte da terzi o proposte dalla SI.ra Pt_1 anche a terzi, in particolare il prezzo sarà inferiore a quello indicato nella prima comunicazione al
SI. di cui al primo capoverso, la SI.ra dovrà effettuare una nuova comunicazione CP_1 Pt_1 indicando il prezzo e le altre condizioni di vendita al SI. , che potrà Controparte_1 esercitare diritto di prelazione mediante comunicazione scritta da inviarsi alla SI.ra Pt_1
a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 8 giorni dal
[...] ricevimento dell'avviso da parte della SI.ra Pt_1
La presente clausola di prelazione ha durata di tempo indeterminato.
7. Le utenze, le spese condominiali ordinarie e straordinarie, oneri, tutti relative alla casa coniugale di SE MO (MI) Via Giovanni Verga 135 e box con accesso da NO MI (MI) Via
RI 1, così come le imposte IRPEF, TARI, nonché spese gestione casa, spese per eventuale sostituzione di elettrodomestici e mobilio saranno ad esclusivo carico di , perciò Parte_1 nulla sarà più dovuto dal SI. relativamente all'immobile di SE Controparte_1
MO (MI) Via Giovanni Verga 135 e al box con accesso da NO MI (MI) Via
RI 1.
8. Il SI. trasferirà in altra abitazione la propria residenza entro il Controparte_1
31.12.2025.
9. Le parti congiuntamente dichiarano e si danno reciprocamente atto che il trasferimento della quota indivisa del 50% degli immobili di cui alla clausola 2 a favore della SI.ra , trova Parte_1 la propria causa negoziale nella necessità di dare soluzione alle questioni economiche e patrimoniali a definizione di ogni pendenza connessa e dipendente dal rapporto di coniugio, anche in relazione al Per_ mantenimento della figlia maggiorenne .
10. La SI.ra dichiara di accettare quanto descritto alle suddette clausole 2, 3, 4, 5, Parte_1
6, 7, 8, 9 e tale cessione di quote immobiliari a saldo e stralcio di ogni pretesa e a titolo di assegno Per_ di mantenimento, forfettizzazione al mantenimento di anche per spese straordinarie e a definizione dei rapporti di coniugio e familiari. La SI.ra è consapevole e dichiara Parte_1 che nulla avrà più a pretendere nei confronti del SI. a nessun titolo, ivi Controparte_1 compreso i diritti sul TFR, sulla pensione di reversibilità ed i diritti ereditari in caso di premorienza del SI. . Controparte_1
La SI.ra è altresì consapevole e dichiara che nulla avrà più a pretendere nei Parte_1 confronti del SI. nella sua qualità di legale rappresentante e Controparte_1
Amministratore Unico di e della società , Controparte_2 Controparte_2 fermo restando che non risultando versati i contributi per l'anno 2025 da parte della suddetta società, qualsiasi vertenza relativa a tale inadempimento incardinata da o da altri enti pubblici, sarà a CP_3 totale ed esclusivo carico della società e del SI. Controparte_2 Controparte_1
nella sua qualità di legale rappresentante della suddetta società.
[...]
Per_ 11. La figlia che è diventata maggiorenne manterrà la residenza presso la madre, ed il padre avrà cura di informarsi sulla sua salute e sul suo futuro.
12. Dichiarare e disporre che la SI.ra rinuncia alla corresponsione mensile Parte_1
Per_ dell'assegno di mantenimento e spese straordinarie in favore della figlia sino alla sua Per_ indipendenza economica, mentre accetta, nell'esclusivo interesse della figlia un contributo una tantum per il suo mantenimento e spese straordinarie consistente nella cessione delle quote di Per_ proprietà della casa coniugale e box del SI. come da clausola 2., è a conoscenza delle CP_1 pattuizioni siglate dai genitori e concordandole le ha accettate.
13. Le Parti convengono che, per quanto attiene gli assegni previsti a sostegno economico delle famiglie (c.d. “assegno unico e universale”), spetteranno in ragione del 100% a favore della SI.ra
, così come spetteranno al 100% a favore della SI.ra le detrazioni Parte_1 Parte_1 fiscali per la figlia.
14. Dare atto che la SI.ra , stante la cessione dell'immobile di SE MO e Parte_1 box di NO MI, ha estinto le spese condominiali scadute con totale manleva e garanzia per
. Controparte_1
15. La SI.ra si farà integrale carico, con totale manleva e garanzia per Parte_1 [...]
, di ogni eventuale credito che dovesse essere rivendicato dal Controparte_1 [...]
Via Verga 135 e di NO MI Via RI 1. Controparte_4
16. La SI.ra conseguentemente alla cessione della quota di proprietà della casa Parte_1 coniugale e box del SI. alla medesima, ha estinto la posizione n. 00001/214100016335 ndg CP_1
21255429 nei confronti del Banco BPM Filiale di SE MO Via Frova 36 relativo all'unico conto corrente cointestato che è stato estinto ad ottobre 2025.
17. I coniugi dichiarano di avere già suddiviso fra loro tutti i risparmi comuni ad oggi maturati e le giacenze comuni (liquidità, titoli obbligazionari, investimenti etc.), dichiarando di non avere più nulla a pretendere a tale titolo l'uno dall'altro, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
18. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia pretesa economica essendo economicamente autosufficienti e la SI.ra anche Parte_1 conseguentemente alla cessione della quota di proprietà della casa coniugale e del box da parte del
SI. e si rilasciano reciproca quietanza liberatoria di non avere più nulla Controparte_1
a pretendere in relazione all'intercorso rapporto di coniugio, fermo restando l'adempimento di quanto pattuito con il Ricorso 10.11.2025 depositato in data 11.11.2025.
19. I ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai patti siglati, ai quali attribuiscono e riconoscono immediata e vincolante efficacia, ogni avversa eccezione e/o pretesa sin da ora rimossa e rinunciata.
20. Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
21. Le spese vive della presente procedura saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, mentre quelle legali saranno tra gli stessi interamente compensate. 22. Le Parti dichiarano di rinunciare al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica con reciproca accettazione e di non voler interporre appello e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di omologa della separazione.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di SE
MO in data 27.06.1992;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di SE MO per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 108, parte II serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 11.12.2025
Il Presidente est.
RA TT
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. RA TT........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 11.11.2025 dai coniugi:
(C.F. nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'Avv. RA Brumgnach ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ) nato a Monza in [...]_1 C.F._2
01.05.1970 rappresentato dall'Avv. Valentina Evola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 04.12.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. I coniugi e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1 reciproco e mutuo rispetto.
2. Le parti congiuntamente dichiarano e si danno reciprocamente atto di definire ogni pendenza connessa e dipendente dal rapporto di coniugio con la cessione – da parte del SI. Controparte_1
alla SI.ra che accetta e si impegna ad acquistarli - della quota del 50%
[...] Parte_1 della piena proprietà della casa coniugale di SE MO (MI) Via Giovanni Verga 135 e relative pertinenze, tra cui diritto di proprietà superficiaria del box sito in Comune di NO
MI ed in Comune di SE MO nel complesso immobiliare con accesso da NO
MI (MI) Via RI 1, con tutto quanto li arreda e li correda, fermo quanto stabilito dalla clausola 4. Gli immobili sono costituiti da: - piena proprietà dell'appartamento al piano quinto (sesto fuori terra) del fabbricato A, scala b, composto di quattro locali ed accessori tutti, con annesso vano cantina al piano cantinato, facenti parte del complesso immobiliare sito in Comune di SE MO (MI) Via Verga 135; nel
N.C.E.U. del Comune di SE MO al foglio 27, mappale 212, sub 23 Via Giovanni Verga
135/A, piano 5-S1, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, rendita catastale euro 355,06 (originariamente denunciato con scheda di accatastamento registrata U.T.E. di Milano in data 12.9.1973 al n. 33331).
Confini dell'appartamento: appartamento di terzi, parti comuni, appartamento di terzi, vano ascensore, pianerottolo comune, vano scala, parti comuni, confini della cantina: vano contatori, corridoio comune, cantina di terzi, terrapieno. Il tutto come meglio in fatto e come pervenuto per atto
Notaio Dr. di SE MO Via Frova 34 a Persona_1 Controparte_1 in data 14.3.2002, Repertorio n. 20.543 Raccolta n. 5.266, senza che le eventuali divergenze catastali, rispetto a quanto sopra riportato, possano inficiare gli impegni qui assunti dalle parti (doc. 6).
- diritto di proprietà superficiaria per la durata di 90 anni (dal 21.12.2007 al 20.12.2097) del box ad uso autorimessa posto al piano interrato contraddistinto inizialmente con il numero interno 63 in
Comune di NO MI (MI) ed in Comune di SE MO (MI) nel complesso immobiliare con accesso da Via RI 1 del Comune di NO MI, distinto nel N.C.E.U. del Comune di NO MI come segue: foglio 14 - mappale 391– subalterno 27 – Viale
RI SNC - piano S1 – categoria C/6 – classe 5 – mq. 7 – R.C.E. euro 24,94 ed al N.C.E.U. del Comune di SE MO come segue: foglio 27 – mappale 277 – subalterno 27 – accesso da
Viale RI – Comune di NO MI SNC, piano S1, categoria C/6, classe 8, mq. 9 –
R.C.E. euro 32,07. Il tutto identificato al N.C.E.U del Comune di NO MI in forza di scheda registrata all'UTE il 3.8.2011 al n. 5176.1/2011 (protocollo n. MI0678260) e del Comune di SE
MO in forza di scheda registrata all'UTE il 3.8.2011 al n. 5174.1/2011 (protocollo n.
MI0678117). Confini a corpo da nord in senso orario in un sol corpo: terrapieno per due lati, corsello comune, box di proprietà di terzi. Il tutto come meglio in fatto e come pervenuto per atto Notaio Dr.
di Monza Via Locatelli 1 a in data 2.5.2013, Repertorio n. Persona_2 Controparte_1
62200 Raccolta n. 6930, senza che le eventuali divergenze catastali, rispetto a quanto sopra riportato, possano inficiare gli impegni qui assunti dalle parti (doc. 7). Il vano sottoscala al piano cantinato dell'immobile di SE MO (MI) Via Verga 135 concesso in uso ai coniugi dal
2017 dal Condominio viene lasciato in uso alla SI.ra e resteranno integralmente a Parte_1 suo carico le relative indennità di occupazione.
Il trasferimento immobiliare è stato effettuato a ministero del Notaio Dr. di Monza Persona_3 il 12.11.2025 e tutte le relative spese, oneri e tributi sono state e saranno sostenute integralmente dalla SI.ra , come da copia conforme dell'atto di cessione di quote immobiliari Parte_1
12.11.2025 Rep. 112784 Rac. 51773 (doc. 12).
3. Il SI. ha consegnato alla SI.ra tutte le chiavi in suo Controparte_1 Parte_1 possesso della casa coniugale e del box.
4. Il SI. asporterà dalla casa coniugale tutti i suoi beni personali e Controparte_1 documentazione ivi ancora presenti.
All'uopo la SI.ra concorderà col medesimo le modalità di asportazione dei beni Parte_1 tra cui 1 quadro all'ingresso (pergamena), 4 piatti , 1 piatto , stereo Persona_4 Persona_5
Tecnics HI-FI con tutti i CD, bicicletta da uomo marca Olympia e metà dei libri che i coniugi concorderanno in sede di asporto.
5. Il mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale di SE MO è stato estinto a settembre
2023.
6. Le parti convengono che il SI. avrà diritto di prelazione in relazione Controparte_1 all'immobile sito in SE MO (MI) Via Giovanni Verga 135 e al box di pertinenza del suddetto immobile con accesso da NO MI (MI) Via RI 1, quindi qualora la SI.ra intenda vendere a terzi detti immobili, dovrà previamente comunicare per iscritto a Parte_1 mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno la propria intenzione al SI. Controparte_1
, indicando il prezzo e le altre condizioni di vendita già proposte da terzi o che la medesima
[...] intenderà proporre anche a terzi.
Il SI. avrà diritto di prelazione sull'acquisto dei suddetti immobili, che Controparte_1 potrà esercitare mediante comunicazione scritta da inviarsi alla SI.ra a mezzo Parte_1 lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'avviso da parte della SI.ra Pt_1
Decorso inutilmente tale termine, la SI.ra sarà libera di vendere l'immobile a terzi, Parte_1 purché alle stesse condizioni indicate nella comunicazione di prelazione.
Nell'ipotesi in cui varieranno le condizioni di vendita offerte da terzi o proposte dalla SI.ra Pt_1 anche a terzi, in particolare il prezzo sarà inferiore a quello indicato nella prima comunicazione al
SI. di cui al primo capoverso, la SI.ra dovrà effettuare una nuova comunicazione CP_1 Pt_1 indicando il prezzo e le altre condizioni di vendita al SI. , che potrà Controparte_1 esercitare diritto di prelazione mediante comunicazione scritta da inviarsi alla SI.ra Pt_1
a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 8 giorni dal
[...] ricevimento dell'avviso da parte della SI.ra Pt_1
La presente clausola di prelazione ha durata di tempo indeterminato.
7. Le utenze, le spese condominiali ordinarie e straordinarie, oneri, tutti relative alla casa coniugale di SE MO (MI) Via Giovanni Verga 135 e box con accesso da NO MI (MI) Via
RI 1, così come le imposte IRPEF, TARI, nonché spese gestione casa, spese per eventuale sostituzione di elettrodomestici e mobilio saranno ad esclusivo carico di , perciò Parte_1 nulla sarà più dovuto dal SI. relativamente all'immobile di SE Controparte_1
MO (MI) Via Giovanni Verga 135 e al box con accesso da NO MI (MI) Via
RI 1.
8. Il SI. trasferirà in altra abitazione la propria residenza entro il Controparte_1
31.12.2025.
9. Le parti congiuntamente dichiarano e si danno reciprocamente atto che il trasferimento della quota indivisa del 50% degli immobili di cui alla clausola 2 a favore della SI.ra , trova Parte_1 la propria causa negoziale nella necessità di dare soluzione alle questioni economiche e patrimoniali a definizione di ogni pendenza connessa e dipendente dal rapporto di coniugio, anche in relazione al Per_ mantenimento della figlia maggiorenne .
10. La SI.ra dichiara di accettare quanto descritto alle suddette clausole 2, 3, 4, 5, Parte_1
6, 7, 8, 9 e tale cessione di quote immobiliari a saldo e stralcio di ogni pretesa e a titolo di assegno Per_ di mantenimento, forfettizzazione al mantenimento di anche per spese straordinarie e a definizione dei rapporti di coniugio e familiari. La SI.ra è consapevole e dichiara Parte_1 che nulla avrà più a pretendere nei confronti del SI. a nessun titolo, ivi Controparte_1 compreso i diritti sul TFR, sulla pensione di reversibilità ed i diritti ereditari in caso di premorienza del SI. . Controparte_1
La SI.ra è altresì consapevole e dichiara che nulla avrà più a pretendere nei Parte_1 confronti del SI. nella sua qualità di legale rappresentante e Controparte_1
Amministratore Unico di e della società , Controparte_2 Controparte_2 fermo restando che non risultando versati i contributi per l'anno 2025 da parte della suddetta società, qualsiasi vertenza relativa a tale inadempimento incardinata da o da altri enti pubblici, sarà a CP_3 totale ed esclusivo carico della società e del SI. Controparte_2 Controparte_1
nella sua qualità di legale rappresentante della suddetta società.
[...]
Per_ 11. La figlia che è diventata maggiorenne manterrà la residenza presso la madre, ed il padre avrà cura di informarsi sulla sua salute e sul suo futuro.
12. Dichiarare e disporre che la SI.ra rinuncia alla corresponsione mensile Parte_1
Per_ dell'assegno di mantenimento e spese straordinarie in favore della figlia sino alla sua Per_ indipendenza economica, mentre accetta, nell'esclusivo interesse della figlia un contributo una tantum per il suo mantenimento e spese straordinarie consistente nella cessione delle quote di Per_ proprietà della casa coniugale e box del SI. come da clausola 2., è a conoscenza delle CP_1 pattuizioni siglate dai genitori e concordandole le ha accettate.
13. Le Parti convengono che, per quanto attiene gli assegni previsti a sostegno economico delle famiglie (c.d. “assegno unico e universale”), spetteranno in ragione del 100% a favore della SI.ra
, così come spetteranno al 100% a favore della SI.ra le detrazioni Parte_1 Parte_1 fiscali per la figlia.
14. Dare atto che la SI.ra , stante la cessione dell'immobile di SE MO e Parte_1 box di NO MI, ha estinto le spese condominiali scadute con totale manleva e garanzia per
. Controparte_1
15. La SI.ra si farà integrale carico, con totale manleva e garanzia per Parte_1 [...]
, di ogni eventuale credito che dovesse essere rivendicato dal Controparte_1 [...]
Via Verga 135 e di NO MI Via RI 1. Controparte_4
16. La SI.ra conseguentemente alla cessione della quota di proprietà della casa Parte_1 coniugale e box del SI. alla medesima, ha estinto la posizione n. 00001/214100016335 ndg CP_1
21255429 nei confronti del Banco BPM Filiale di SE MO Via Frova 36 relativo all'unico conto corrente cointestato che è stato estinto ad ottobre 2025.
17. I coniugi dichiarano di avere già suddiviso fra loro tutti i risparmi comuni ad oggi maturati e le giacenze comuni (liquidità, titoli obbligazionari, investimenti etc.), dichiarando di non avere più nulla a pretendere a tale titolo l'uno dall'altro, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
18. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia pretesa economica essendo economicamente autosufficienti e la SI.ra anche Parte_1 conseguentemente alla cessione della quota di proprietà della casa coniugale e del box da parte del
SI. e si rilasciano reciproca quietanza liberatoria di non avere più nulla Controparte_1
a pretendere in relazione all'intercorso rapporto di coniugio, fermo restando l'adempimento di quanto pattuito con il Ricorso 10.11.2025 depositato in data 11.11.2025.
19. I ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai patti siglati, ai quali attribuiscono e riconoscono immediata e vincolante efficacia, ogni avversa eccezione e/o pretesa sin da ora rimossa e rinunciata.
20. Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
21. Le spese vive della presente procedura saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, mentre quelle legali saranno tra gli stessi interamente compensate. 22. Le Parti dichiarano di rinunciare al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica con reciproca accettazione e di non voler interporre appello e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di omologa della separazione.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di SE
MO in data 27.06.1992;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di SE MO per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 108, parte II serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 11.12.2025
Il Presidente est.
RA TT