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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/09/2025, n. 4455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4455 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 20747/24 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico, dott.ssa Lisa Micochero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 20747 del Ruolo Generale dell'anno 2024 introdotto da
, C.F. Parte_1 C.F._1
con gli Avv.ti ROSA DENIS e GIUSEPPE ZET
- RICORRENTE -
contro
, C.F. contumace Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE -
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Nel merito: per le causali e i motivi tutti esposti in parte narrativa condannare il signor al pagamento, in favore del Controparte_1 signor a titolo di risarcimento dei danni Parte_1
dallo stesso patiti, della somma di euro 21.459,12= o quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori dal giorno del fatto illecito al definitivo saldo.
In ogni caso: Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., Parte_1
, premesso di essere un insegnante di italiano per i corsi serali
[...]
presso l'Istituto Scolastico “A. Pacinotti”, sito in Venezia-Mestre; che nell'anno scolastico 2019-2020, tra gli studenti del corso serale, vi era anche;
che nel corso del mese di marzo 2022 (in Controparte_1
particolare nei giorni 7, 15, 16 e 17 verso le ore 11,45) aveva ricevuto sul suo cellulare e tramite l'applicazione “MESSENGER” di Facebook ripetute minacce ed offese quali: “ sai che sei a rischio ogni giorno della tua vita…...dimmi tu cosa preferisci...pistole, lame non so dimmi tu tortura strangolamento…..la tua stirpe è finita….li stai crescendo per farli ammazzare di botte da me e basta credimi ( riferito addirittura ai figli del prof. … ti tengo d'occhio io e tanti altri…ogni volta che passo Pt_1
davanti al Pacinotti butto uno sguardo per vedere se c'è quella macchina
Pag. 2 di 6 bianca di merda per poterti aspettare fuori e darti la grazia divina che meriti...”; che l'esponente riusciva ad identificare l'autore delle minacce nella persona dell'odierno resistente il quale, anche nel mese di aprile 2022 perdurava nella sua condotta intimidatrice;
che, per questi fatti, il ricorrente presentava una denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Venezia in data 16 maggio 2022; che , tratto a giudizio per il Controparte_1
reato di atti persecutori previsto e punito dall'art. 612 bis c.p., aveva presentato istanza di patteggiamento della pena che concordava nella misura di mesi 6 di reclusione con pena sospesa subordinata alla partecipazione ad un percorso di recupero da svolgersi presso il Centro
Chirone di Studio Ricerca e Trattamento sui comportamenti abusanti, come da sentenza n. 683/2023 del Tribunale di Venezia.
Ciò premesso, chiedeva la condanna di al Controparte_1
pagamento, in proprio favore, a titolo di risarcimento dei danni dallo stesso patiti, della somma di euro 21.459,12 o quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori dal giorno del fatto illecito al definitivo saldo.
Regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva Controparte_1
e ne veniva dichiarata la contumacia. Il procuratore di parte ricorrente chiedeva quindi non insisteva nelle istanze istruttorie volte e chiedeva di fissarsi udienza di discussione della causa, ove precisava le proprie conclusioni.
La domanda è fondata e può trovare accoglimento per quanto di ragione.
L'invio dei messaggi del tenore indicato nell'atto introduttivo deve ritenersi provato sulla base della documentazione dimessa, e, in particolare dal
Pag. 3 di 6 verbale dell'udienza preliminare svolta in sede penale e dalla successiva sentenza di patteggiamento da cui può desumersi l'accertamento dei fatti così come contestati all'imputato da parte del PM. Va infatti rilevato che il ricorrente non ha dimesso copia dei messaggi ed ha rinunciato alla prova per interrogatorio formale, per cui la circostanza che essi furono inviati dal resistente ed il loro contenuto va ricavato dall'esito delle indagini penali e dal relativo capo d'imputazione, dovendosi presumere che il PM abbia contestati i suddetti fatti all'imputato dopo aver accertato la loro commissione da parte di quest'ultimo.
Ciò premesso, parte ricorrente non ha indicato con precisione quale sia il danno subito dal ricorrente, che può desumersi essere, sulla base della stringata esposizione nel ricorso introduttivo, il pregiudizio di natura non patrimoniale conseguente al timore causato dalle minacce proferite, anche nei confronti della propria famiglia (viene citata una sentenza che tuttavia riguarda una diversa ipotesi di lesione al decoro e alla reputazione).
Una minaccia infatti può cagionare un danno non patrimoniale risarcibile ove sia idonea a provocare uno stato di paura, sofferenza o turbamento in una persona dotata di normale cultura e forza d'animo (Cass. n. 18327/17).
Nel caso di specie, la minaccia, in sé oggettivamente considerata, può ritenersi suscettibile di creare uno stato di paura ed apprensione, per le parole usate (si fa riferimento ad armi e tortura), per le modalità anonime con cui era stata formulata e per il riferimento ai famigliari della vittima.
Tuttavia, in assenza di elementi di prova in ordine ad un pregiudizio particolare provato dal ricorrente (non sono stati richiesti mezzi di prova sul punto), può riconoscersi al ricorrente, in considerazione anche dalla limitata durata del fatto lesivo, un conseguente danno non patrimoniale pari
Pag. 4 di 6 a 1.500,00 euro, già in valori attuali, per cui nulla è dovuto a titolo di rivalutazione.
Vanno poi riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Il resistente va altresì condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate nei limiti del decisum, nei valori minimi, esclusa la fase istruttoria, in considerazione della limitata complessità della causa, con riconoscimento della maggiorazione ex art. art. 4, comma 1-bis del D.M. 55/14, nei limiti del 5%. Esse vanno distratte in favore degli avvocati Denis Rosa e
Giuseppe Zett, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott.ssa Lisa Micochero, definitivamente pronunciando:
In accoglimento della domanda svolta, condanna a Controparte_1
corrispondere al ricorrente la somma capitale di 1.500,00 euro, già in valori attuali, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo;
condanna a corrispondere all'attore le spese di lite Controparte_1
che liquida in 894,60 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Denis
Rosa e Giuseppe Zett.
Venezia, 22.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 5 di 6
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 20747/24 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico, dott.ssa Lisa Micochero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 20747 del Ruolo Generale dell'anno 2024 introdotto da
, C.F. Parte_1 C.F._1
con gli Avv.ti ROSA DENIS e GIUSEPPE ZET
- RICORRENTE -
contro
, C.F. contumace Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE -
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Nel merito: per le causali e i motivi tutti esposti in parte narrativa condannare il signor al pagamento, in favore del Controparte_1 signor a titolo di risarcimento dei danni Parte_1
dallo stesso patiti, della somma di euro 21.459,12= o quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori dal giorno del fatto illecito al definitivo saldo.
In ogni caso: Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., Parte_1
, premesso di essere un insegnante di italiano per i corsi serali
[...]
presso l'Istituto Scolastico “A. Pacinotti”, sito in Venezia-Mestre; che nell'anno scolastico 2019-2020, tra gli studenti del corso serale, vi era anche;
che nel corso del mese di marzo 2022 (in Controparte_1
particolare nei giorni 7, 15, 16 e 17 verso le ore 11,45) aveva ricevuto sul suo cellulare e tramite l'applicazione “MESSENGER” di Facebook ripetute minacce ed offese quali: “ sai che sei a rischio ogni giorno della tua vita…...dimmi tu cosa preferisci...pistole, lame non so dimmi tu tortura strangolamento…..la tua stirpe è finita….li stai crescendo per farli ammazzare di botte da me e basta credimi ( riferito addirittura ai figli del prof. … ti tengo d'occhio io e tanti altri…ogni volta che passo Pt_1
davanti al Pacinotti butto uno sguardo per vedere se c'è quella macchina
Pag. 2 di 6 bianca di merda per poterti aspettare fuori e darti la grazia divina che meriti...”; che l'esponente riusciva ad identificare l'autore delle minacce nella persona dell'odierno resistente il quale, anche nel mese di aprile 2022 perdurava nella sua condotta intimidatrice;
che, per questi fatti, il ricorrente presentava una denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Venezia in data 16 maggio 2022; che , tratto a giudizio per il Controparte_1
reato di atti persecutori previsto e punito dall'art. 612 bis c.p., aveva presentato istanza di patteggiamento della pena che concordava nella misura di mesi 6 di reclusione con pena sospesa subordinata alla partecipazione ad un percorso di recupero da svolgersi presso il Centro
Chirone di Studio Ricerca e Trattamento sui comportamenti abusanti, come da sentenza n. 683/2023 del Tribunale di Venezia.
Ciò premesso, chiedeva la condanna di al Controparte_1
pagamento, in proprio favore, a titolo di risarcimento dei danni dallo stesso patiti, della somma di euro 21.459,12 o quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori dal giorno del fatto illecito al definitivo saldo.
Regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva Controparte_1
e ne veniva dichiarata la contumacia. Il procuratore di parte ricorrente chiedeva quindi non insisteva nelle istanze istruttorie volte e chiedeva di fissarsi udienza di discussione della causa, ove precisava le proprie conclusioni.
La domanda è fondata e può trovare accoglimento per quanto di ragione.
L'invio dei messaggi del tenore indicato nell'atto introduttivo deve ritenersi provato sulla base della documentazione dimessa, e, in particolare dal
Pag. 3 di 6 verbale dell'udienza preliminare svolta in sede penale e dalla successiva sentenza di patteggiamento da cui può desumersi l'accertamento dei fatti così come contestati all'imputato da parte del PM. Va infatti rilevato che il ricorrente non ha dimesso copia dei messaggi ed ha rinunciato alla prova per interrogatorio formale, per cui la circostanza che essi furono inviati dal resistente ed il loro contenuto va ricavato dall'esito delle indagini penali e dal relativo capo d'imputazione, dovendosi presumere che il PM abbia contestati i suddetti fatti all'imputato dopo aver accertato la loro commissione da parte di quest'ultimo.
Ciò premesso, parte ricorrente non ha indicato con precisione quale sia il danno subito dal ricorrente, che può desumersi essere, sulla base della stringata esposizione nel ricorso introduttivo, il pregiudizio di natura non patrimoniale conseguente al timore causato dalle minacce proferite, anche nei confronti della propria famiglia (viene citata una sentenza che tuttavia riguarda una diversa ipotesi di lesione al decoro e alla reputazione).
Una minaccia infatti può cagionare un danno non patrimoniale risarcibile ove sia idonea a provocare uno stato di paura, sofferenza o turbamento in una persona dotata di normale cultura e forza d'animo (Cass. n. 18327/17).
Nel caso di specie, la minaccia, in sé oggettivamente considerata, può ritenersi suscettibile di creare uno stato di paura ed apprensione, per le parole usate (si fa riferimento ad armi e tortura), per le modalità anonime con cui era stata formulata e per il riferimento ai famigliari della vittima.
Tuttavia, in assenza di elementi di prova in ordine ad un pregiudizio particolare provato dal ricorrente (non sono stati richiesti mezzi di prova sul punto), può riconoscersi al ricorrente, in considerazione anche dalla limitata durata del fatto lesivo, un conseguente danno non patrimoniale pari
Pag. 4 di 6 a 1.500,00 euro, già in valori attuali, per cui nulla è dovuto a titolo di rivalutazione.
Vanno poi riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Il resistente va altresì condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate nei limiti del decisum, nei valori minimi, esclusa la fase istruttoria, in considerazione della limitata complessità della causa, con riconoscimento della maggiorazione ex art. art. 4, comma 1-bis del D.M. 55/14, nei limiti del 5%. Esse vanno distratte in favore degli avvocati Denis Rosa e
Giuseppe Zett, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott.ssa Lisa Micochero, definitivamente pronunciando:
In accoglimento della domanda svolta, condanna a Controparte_1
corrispondere al ricorrente la somma capitale di 1.500,00 euro, già in valori attuali, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo;
condanna a corrispondere all'attore le spese di lite Controparte_1
che liquida in 894,60 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Denis
Rosa e Giuseppe Zett.
Venezia, 22.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
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