Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 32
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Inammissibilità nei confronti del Tribunale di Verona

    La notifica è stata ritenuta inesistente o effettuata a soggetto errato, impedendo la corretta instaurazione del contraddittorio. La Corte ha escluso la possibilità di rimessione in termini.

  • Accolto
    Accoglimento nei confronti dell'esattore

    Il giudice ha dato continuità alla giurisprudenza della Corte, ritenendo che la notifica della cartella di pagamento debba essere preceduta dall'avviso di liquidazione o dall'invito al pagamento ai sensi dell'art. 54 DPR 131/86 e dell'art. 212 DPR 115/86.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 32
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona
    Numero : 32
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo